§ 4.7.29 - L.R. 30 dicembre 1976, n. 91.
Norme relative alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Azienda forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:30/12/1976
Numero:91


Sommario
Art. 1.      Nella prima applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, i componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda forestale previsti dall'art. 9, lett. e, della stessa legge, [...]
Art. 2.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.7.29 - L.R. 30 dicembre 1976, n. 91.

Norme relative alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Azienda forestale.

(G.U.R. 31 dicembre 1976, n. 68).

 

Art. 1.

     Nella prima applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, i componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda forestale previsti dall'art. 9, lett. e, della stessa legge, sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra i consiglieri delle comunità montane e restano in carica fino alle elezioni ivi previste [1].

     Le elezioni di cui al comma precedente dovranno avere luogo entro il 31 dicembre 1977.

 

     Art. 2.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 6 della L.R. 28 luglio 1979, n. 180.