§ 3.2.8 - L.R. 5 aprile 1954, n. 9.
Interventi finanziari di carattere straordinario per favorire lo sviluppo agricolo in Sicilia e l'applicazione della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:05/04/1954
Numero:9


Sommario
Art. 3.      Per le finalità di cui al D.L.vo P. Reg. 3 marzo 1949, n. 3, convertito nella L.R. 14 luglio 1949, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni ripartita in cinque esercizi a decorrere da [...]
Art. 4.      Per il raggiungimento dei fini della bonifica previsti dai piani generali si provvederà, a mezzo dei competenti consorzi di bonifica o dell'E.R.A.S., alla costruzione di borghi rurali, restando [...]
Art. 5.      All'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione, quando la concessione sia fatta a consorzi di bonifica, enti di colonizzazione o comunque enti forniti di personalità [...]
Art. 8.      Quanto previsto dall'art. 3 della L. 18 maggio 1951, n. 333 si applica anche a favore dell'ente per la riforma agraria in Sicilia e dei consorzi di bonifica dell'Isola.
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      E' autorizzata a favore di coloro che ottengano per l'acquisto di macchine agricole i prestiti di cui all'art. 11, lett. a), della L. 25 luglio 1952, n. 949, la concessione dei benefici previsti [...]
Art. 13.      Coloro che intendono avvalersi della concessione di cui alle lett. b) e c) dell'art. 11 della L. 25 luglio 1952, n. 949, possono chiedere di essere ammessi al beneficio del prolungamento dei [...]
Art. 14.      Al fine di consentire il prolungamento dei periodi di ammortamento di cui all'articolo precedente, la Regione siciliana è autorizzata ad anticipare agli istituti le somme all'uopo occorrenti [...]
Art. 15.      Le annualità relative ai mutui prolungati, a partire dal settimo anno per quelle inerenti alla lett. b) ed al tredicesimo anno per quelle relative alla lett. c) dell'art. 11 della L. 25 luglio [...]
Art. 16.      L'Assessore per le finanze e l'Assessore per l'agricoltura sono autorizzati a stipulare apposita convenzione con gli istituti esercenti il credito o autorizzati all'esercizio del credito [...]
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge decadono dalla concessione dei contributi medesimi in caso di accertata inadempienza dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 19.      L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 20.      Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare norme integrative e di coordinamento, ove si rendessero necessarie, per l'attuazione della presente legge.
Art. 21.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.8 - L.R. 5 aprile 1954, n. 9.

Interventi finanziari di carattere straordinario per favorire lo sviluppo agricolo in Sicilia e l'applicazione della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104.

(G.U.R. 8 aprile 1954, n. 16).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     Per le finalità di cui al D.L.vo P. Reg. 3 marzo 1949, n. 3, convertito nella L.R. 14 luglio 1949, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni ripartita in cinque esercizi a decorrere da quello 1954-55.

     Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 13 e segg. del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

 

     Art. 4.

     Per il raggiungimento dei fini della bonifica previsti dai piani generali si provvederà, a mezzo dei competenti consorzi di bonifica o dell'E.R.A.S., alla costruzione di borghi rurali, restando la relativa spesa a totale carico della Regione.

     Le caratteristiche dei diversi tipi di borgo rurale nonché il limite massimo della spesa relativa, saranno determinati con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le finanze.

 

     Art. 5.

     All'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione, quando la concessione sia fatta a consorzi di bonifica, enti di colonizzazione o comunque enti forniti di personalità giuridica pubblica, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 50% dell'importo complessivo della concessione, se trattasi di opere a totale carico della Regione, non superiore invece al 40% dell'importo complessivo della concessione se trattasi di opere a carico promiscuo della Regione e dei proprietari.

     La somma anticipata sarà recuperata sull'ammontare lordo degli stati di avanzamento in ragione del 50% se trattasi di opere a totale carico della Regione e del 40% se trattasi di opere a carico promiscuo.

     Le detrazioni per spese di vigilanza previste dal R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1536 vengono fissate, per l'attuazione delle opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario, nella rispettiva misura dello 0,80% e dello 0,70%.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     Quanto previsto dall'art. 3 della L. 18 maggio 1951, n. 333 si applica anche a favore dell'ente per la riforma agraria in Sicilia e dei consorzi di bonifica dell'Isola.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 12.

     E' autorizzata a favore di coloro che ottengano per l'acquisto di macchine agricole i prestiti di cui all'art. 11, lett. a), della L. 25 luglio 1952, n. 949, la concessione dei benefici previsti dal D.L.vo P. Reg. 5 giugno 1949, n. 14, convertito con modificazioni nella L. 11 marzo 1950, n. 21, nella misura ridotta del 12%, 16% e 36% a seconda che, rispettivamente, l'acquirente sia privato conduttore, consorzio di bonifica o ente affine, o cooperativa, rimanendo esclusa la maggiorazione del 2% per i pagamenti rateali.

     Per tali finalità è autorizzata per l'esercizio finanziario 1954-55 la spesa di lire 100 milioni.

     Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato con apposito articolo della legge di bilancio.

 

     Art. 13.

     Coloro che intendono avvalersi della concessione di cui alle lett. b) e c) dell'art. 11 della L. 25 luglio 1952, n. 949, possono chiedere di essere ammessi al beneficio del prolungamento dei periodi di ammortamento previsti dal citato articolo, rispettivamente ad anni 10 e 18. Sulla istanza relativa, che è allegata alla domanda di mutuo, si pronunzierà l'ispettore agrario provinciale competente.

 

     Art. 14.

     Al fine di consentire il prolungamento dei periodi di ammortamento di cui all'articolo precedente, la Regione siciliana è autorizzata ad anticipare agli istituti le somme all'uopo occorrenti fino al limite massimo di lire 80 milioni annui per i primi sei esercizi finanziari e di lire 35 milioni annui per i successivi sei esercizi, iscrivendo i necessari stanziamenti nell'entrata e nella spesa della categoria III del bilancio.

 

     Art. 15.

     Le annualità relative ai mutui prolungati, a partire dal settimo anno per quelle inerenti alla lett. b) ed al tredicesimo anno per quelle relative alla lett. c) dell'art. 11 della L. 25 luglio 1952, n. 949, saranno dagli istituti incaricati del servizio versate alle rispettive scadenze alla Regione siciliana, anche se non riscosse dai mutuatari.

 

     Art. 16.

     L'Assessore per le finanze e l'Assessore per l'agricoltura sono autorizzati a stipulare apposita convenzione con gli istituti esercenti il credito o autorizzati all'esercizio del credito agrario, per regolare l'utilizzazione delle anticipazioni previste dall'art. 14 della presente legge ed ogni altra modalità accessoria.

 

     Art. 17.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 18.

     I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge decadono dalla concessione dei contributi medesimi in caso di accertata inadempienza dei contratti collettivi di lavoro.

 

     Art. 19.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 20.

     Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare norme integrative e di coordinamento, ove si rendessero necessarie, per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 21.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norme finanziarie.

[2] Articoli abrogati dall'art. 4 L.R. 6 giugno 1968, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[4] Norma finanziaria.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 L.R. 20 marzo 1972, n. 11.

[6] Norme finanziarie.