§ 3.5.19 - L.R. 4 agosto 1978, n. 27.
Interventi straordinari per l'elettrificazione agricola in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 opere fondiarie
Data:04/08/1978
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire lo sviluppo dell'elettrificazione rurale nell'ambito del territorio regionale, è autorizzata l'attuazione, entro il 1981, di piani per la realizzazione ed il potenziamento [...]
Art. 2.      Ai piani di cui all'articolo precedente, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dell'art. 19 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modifiche, in [...]
Art. 3.      La commissione prevista dall'art. 19 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, è composta dal direttore regionale per gli interventi [...]
Art. 4.      I piani di esecuzione d'intervento sono predisposti dall'Enel sulla base del prezzario unico regionale previsto dall'articolo 74 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10
Art. 5.      Gli interventi in materia di elettrificazione rurale previsti dagli artt. 4 e 71 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive modifiche, sono rinviati, in relazione a quanto previsto dall'art. [...]
Art. 6.      Salvo quanto previsto dall'art. 4, gli impianti di elettrificazione rurale realizzati e in corso di realizzazione nel territorio della Regione a norma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e della [...]
Art. 7.      Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per il periodo 1978-1981 la spesa complessiva di lire 20.770 milioni di cui lire 2.000 milioni [...]
Art. 8.      In sede di pagamento delle quote a carico della Regione per l'esecuzione degli interventi previsti dal precedente art. 1, l'Amministrazione regionale procederà alla compensazione mediante [...]


§ 3.5.19 - L.R. 4 agosto 1978, n. 27.

Interventi straordinari per l'elettrificazione agricola in Sicilia.

(G.U.R. 5 agosto 1978, n. 34).

 

Art. 1.

     Al fine di favorire lo sviluppo dell'elettrificazione rurale nell'ambito del territorio regionale, è autorizzata l'attuazione, entro il 1981, di piani per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti di distribuzione di energia elettrica, compresi gli allacciamenti, per usi domestici e aziendali, per l'importo complessivo di lire 25.962.500.000, assumendo a carico della Regione l'onere dell'80% della relativa spesa.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

 

     Art. 2.

     Ai piani di cui all'articolo precedente, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dell'art. 19 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modifiche, in quanto compatibili.

     I piani predetti debbono riguardare con preferenza le esigenze delle aree montane, collinari ed interne, e sono definiti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Restano in ogni caso esclusi dagli interventi relativi ad opere di elettrificazione rurale tutte le aree che, negli strumenti urbanistici già adottati, risultano avere destinazione diversa da quella agricola.

 

     Art. 3.

     La commissione prevista dall'art. 19 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, è composta dal direttore regionale per gli interventi infrastrutturali in agricoltura, che la presiede, da un dirigente dei ruoli tecnici dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, da un dirigente dell'Assessorato regionale dell'industria, dal Provveditore regionale delle opere pubbliche della Sicilia e da un rappresentante dell'ENEL.

 

     Art. 4.

     I piani di esecuzione d'intervento sono predisposti dall'Enel sulla base del prezzario unico regionale previsto dall'articolo 74 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 [1].

     Alla concessione ed alla liquidazione del contributo regionale provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     All'atto dell'ammissione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere una anticipazione pari al 70 per cento dell'ammontare del contributo regionale.

     Il conguaglio sarà effettuato in sede di contabilità finale dei lavori, previo accertamento di regolare esecuzione degli stessi.

     Gli impianti realizzati restano di proprietà dell'ENEL sin dall'atto della costruzione [2].

 

     Art. 5.

     Gli interventi in materia di elettrificazione rurale previsti dagli artt. 4 e 71 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive modifiche, sono rinviati, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, all'anno 1981.

 

     Art. 6.

     Salvo quanto previsto dall'art. 4, gli impianti di elettrificazione rurale realizzati e in corso di realizzazione nel territorio della Regione a norma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e della L. 25 luglio 1952, n. 991, sono trasferiti in proprietà all'ENEL, ai sensi della L. 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modifiche ed integrazioni.

     Sono trasferiti all'ENEL anche gli impianti già realizzati dall'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e gestiti dall'ENEL.

     Gli impianti in corso di realizzazione o da realizzarsi da parte dell'Ente di sviluppo agricolo verranno trasferiti all'ENEL contestualmente alla verifica tecnica ed alla messa in esercizio delle opere da parte dell'ENEL, anche nelle more dell'approvazione degli atti di collaudo delle stesse.

 

     Art. 7.

     Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per il periodo 1978-1981 la spesa complessiva di lire 20.770 milioni di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1978.

     All'onere ricadente nell'esercizio 1978 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     Agli oneri a carico degli esercizi successivi che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale a norma dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte del gettito delle entrate regionali.

 

     Art. 8.

     In sede di pagamento delle quote a carico della Regione per l'esecuzione degli interventi previsti dal precedente art. 1, l'Amministrazione regionale procederà alla compensazione mediante versamenti diretti all'erario regionale, fino all'ammontare di lire 17.770 milioni, del residuo credito nei confronti dell'ENEL relativo all'accordo ENELE.S.E.-Regione stipulato presso il Ministero dell'industria e commercio in data 6 febbraio 1970.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 ottobre 1995, n. 76.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 L.R. 19 giugno 1982, n. 54.