§ 3.5.15 - L.R. 16 agosto 1974, n. 35.
Interventi per la realizzazione di un programma di opere irrigue e opere prioritarie dei piani zonali dell'Ente di sviluppo agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 opere fondiarie
Data:16/08/1974
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Per il completamento di dighe in corso di costruzione, per l'integrazione del finanziamento statale relativo alla diga Castello, nonché per la realizzazione di opere relative a complessi irrigui [...]
Art. 2.      A carico dello stanziamento previsto dal precedente articolo la somma di lire 9.000 milioni è destinata, in aggiunta a quella prevista dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1961, n. 30, per la [...]
Art. 3.      Il programma degli interventi di cui all'art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale da parte dell'Assessore [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dalla lett. d del n. 2 dell'art. 1 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, e dall'art. 9 della L.R. 12 aprile 1967, n. 34, ed in particolare per la realizzazione dell'invaso [...]
Art. 5.      Le opere già comprese nei programmi prioritari dell'Ente di sviluppo agricolo, da finanziare con i mutui di cui all'art. 4 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, in pendenza di perfezionamento dei [...]
Art. 6.      Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche regionali.
Art. 7.      Per le opere previste dalla presente legge le somme relative sono accreditate dall'Amministrazione regionale a favore del legale rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di [...]
Art. 8.      All'onere complessivo di lire 139.000 milioni previsto dalla presente legge si provvede utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni disposte per il quinquennio 1972-76 con [...]


§ 3.5.15 - L.R. 16 agosto 1974, n. 35.

Interventi per la realizzazione di un programma di opere irrigue e opere prioritarie dei piani zonali dell'Ente di sviluppo agricolo.

(G.U.R. 24 agosto 1974, n. 40).

 

Art. 1.

     Per il completamento di dighe in corso di costruzione, per l'integrazione del finanziamento statale relativo alla diga Castello, nonché per la realizzazione di opere relative a complessi irrigui al servizio delle dighe stesse o connesse con disponibilità idriche già acquisite alla irrigazione è autorizzata la spesa di lire 128.800 milioni.

 

     Art. 2.

     A carico dello stanziamento previsto dal precedente articolo la somma di lire 9.000 milioni è destinata, in aggiunta a quella prevista dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1961, n. 30, per la realizzazione dell'invaso nel bacino imbrifero del fiume Salso sul torrente Olivo.

 

     Art. 3.

     Il programma degli interventi di cui all'art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale da parte dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, il quale ne riferisce preventivamente alla III Commissione legislativa dell'Assemblea «Agricoltura, foreste, industria, commercio, pesca e artigianato».

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dalla lett. d del n. 2 dell'art. 1 della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, e dall'art. 9 della L.R. 12 aprile 1967, n. 34, ed in particolare per la realizzazione dell'invaso sul fiume Gibbesi e relativa condotta di adduzione è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.200 milioni da assegnarsi all'Ente minerario siciliano.

 

     Art. 5.

     Le opere già comprese nei programmi prioritari dell'Ente di sviluppo agricolo, da finanziare con i mutui di cui all'art. 4 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, in pendenza di perfezionamento dei mutui, possono essere finanziate con i fondi di cui alla lett. c dell'art. 3 della legge stessa e fino alla concorrenza dello stanziamento ivi previsto.

     Le modifiche dei programmi delle opere prioritarie di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo sono approvate direttamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste a prescindere da parere del Comitato tecnico amministrativo.

     Eventuali modifiche nell'ambito dei programmi per le zone terremotate, redatti ai sensi delle LL.RR. 3 febbraio 1968, n. 1, e 18 luglio 1968, n. 20, sono approvate direttamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le stesse modalità previste dal comma precedente.

 

     Art. 6.

     Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche regionali.

 

     Art. 7.

     Per le opere previste dalla presente legge le somme relative sono accreditate dall'Amministrazione regionale a favore del legale rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica concessionari, inizialmente nella misura del 30 per cento, presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia dell'Istituto di credito tesoriere della Regione.

     I successivi ordini di accreditamento saranno effettuati in relazione alle effettive necessità di spesa.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     All'onere complessivo di lire 139.000 milioni previsto dalla presente legge si provvede utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni disposte per il quinquennio 1972-76 con la L. 1° novembre 1973, n. 735.

     Le somme da iscrivere in ciascun esercizio finanziario nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale sono determinate in lire 49.000 milioni per l'anno 1974 ed in lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977.

 

 


[1] Il terzo e quarto comma sono stati abrogati dall'art. 14 L.R. 28 dicembre 1979, n. 256.