§ 27.6.101 - Legge 1 novembre 1973, n. 735.
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello statuto, per il quinquennio 1972-1976, e determinazione, per lo stesso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:01/11/1973
Numero:735


Sommario
Art. 1.      Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato, per il quinquennio 1972-1976, all'85 per cento [...]
Art. 2.      La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla [...]
Art. 3.      Il contributo di cui all'art. 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973, valutato in lire 110 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del [...]


§ 27.6.101 - Legge 1 novembre 1973, n. 735. [1]

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello statuto, per il quinquennio 1972-1976, e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

(G.U. 26 novembre 1973, n. 304)

 

 

     Art. 1.

     Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato, per il quinquennio 1972-1976, all'85 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

 

          Art. 2.

     La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso quinquennio 1972-1976, nell'importo di lire 40 miliardi.

 

          Art. 3.

     Il contributo di cui all'art. 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973, valutato in lire 110 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.