§ 4.8.38 - L.R. 9 agosto 1979, n. 186.
Attuazione delle provvidenze disposte dall'art. 21 della L. 19 gennaio 1979, n. 17, e degli interventi integrativi regionali in favore dei Comuni delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:09/08/1979
Numero:186


Sommario
Art. 1.      Gli interventi urgenti previsti dall'art. 21 della L. 19 gennaio 1979, n. 17, e gli interventi integrativi regionali a favore dei Comuni della provincia di Messina, nonché dei Comuni di Favara e [...]
Art. 2.      Per lavori di pronto intervento relativi ai corsi d'acqua in provincia di Messina - con precedenza per quelli di terza categoria - è destinata la somma di lire 6.000 milioni.
Art. 3.      Per lavori di riparazione e di ripristino di strade provinciali nel territorio della provincia di Messina è assegnata all'Amministrazione provinciale di Messina la somma di lire 500 milioni alla [...]
Art. 4.      Per lavori urgenti di riparazione e ripristino di opere pubbliche di competenza comunale, con preferenza per quelle di rilevante interesse igienico-sanitario, è destinata la somma di lire 2.500 [...]
Art. 5.      E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consortile dei Comuni di Spadafora, Torregrotta e Venetico.
Art. 6.      A favore delle imprese artigianali e commerciali dei Comuni di Favara e Palma di Montechiaro, nonché di quelli della provincia di Messina che saranno individuati con decreto del Presidente della [...]
Art. 7.      A favore delle imprese industriali ubicate nei Comuni di Favara e Palma di Montechiaro, nonché in quelli della provincia di Messina che saranno individuati con decreto del Presidente della [...]
Art. 8.      Alla erogazione dei contributi previsti dagli artt. 6 e 7 provvedono i Comuni a mezzo di delibera del consiglio comunale, su domanda degli interessati, da presentarsi ai Comuni medesimi entro [...]
Art. 9.      Nei Comuni di Favara e Palma di Montechiaro, nonché in quelli della provincia di Messina, individuati a termini del precedente art. 4, a favore delle famiglie che hanno subìto danni a mobili e [...]
Art. 10.      A favore delle aziende agricole danneggiate dal nubifragio del 20 ottobre 1978 sono applicabili gli artt. 4, 5, primo e secondo comma, e 7 della L. 25 maggio 1970, n. 364.
Art. 11.      Per lavori di riparazione, miglioramento, ripristino, costruzione e ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonché di fognature, di acquedotti, di ospedali, di strade non statali e [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      Le opere di cui agli articoli precedenti sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 14.      All'onere di lire 37.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede quanto a lire 15 mila milioni con l'assegnazione di pari [...]


§ 4.8.38 - L.R. 9 agosto 1979, n. 186.

Attuazione delle provvidenze disposte dall'art. 21 della L. 19 gennaio 1979, n. 17, e degli interventi integrativi regionali in favore dei Comuni delle province di Messina e di Agrigento danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978 ed interventi a favore dei Comuni della provincia di Messina colpiti dai sismi del 1967, 1977 e 1978.

(G.U.R. 11 agosto 1979, n. 35).

 

Art. 1.

     Gli interventi urgenti previsti dall'art. 21 della L. 19 gennaio 1979, n. 17, e gli interventi integrativi regionali a favore dei Comuni della provincia di Messina, nonché dei Comuni di Favara e Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento, danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978, si attuano secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Per lavori di pronto intervento relativi ai corsi d'acqua in provincia di Messina - con precedenza per quelli di terza categoria - è destinata la somma di lire 6.000 milioni.

     Il programma di impiego della somma suddetta è formulato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta dell'ufficio del Genio civile di Messina, ed approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Una quota pari al 20% della somma di cui al primo comma deve essere accantonata per fare fronte ad eventuali maggiori occorrenze, ivi comprese quelle per revisione prezzi.

     All'esecuzione dei lavori provvede l'ufficio del Genio civile di Messina. A tal fine la somma di cui al primo comma è accreditata all'ingegnere capo, cui è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità per la realizzazione delle opere.

     L'ingegnere capo predispone i progetti, avvalendosi, se necessario, di professionisti privati; li approva direttamente entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, e previo parere del Comitato tecnico-amministrativo regionale oltre tale importo; provvede direttamente alle gare di appalto, alla stipula dei contratti - avvalendosi, se necessario, dell'ufficio contratti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici - nonché all'esecuzione dei lavori e ai relativi pagamenti, prescindendo da ogni autorizzazione od approvazione; entro quattro mesi dall'ultimazione delle opere, invia all'Assessorato regionale dei lavori pubblici il conto finale.

     Compete all'Assessorato regionale dei lavori pubblici la nomina dei collaudatori.

     Entro tre mesi dal rilascio del certificato di collaudo l'ingegnere capo invia all'Assessorato regionale dei lavori pubblici il rendiconto finale delle spese sostenute per la esecuzione delle singole opere.

 

     Art. 3.

     Per lavori di riparazione e di ripristino di strade provinciali nel territorio della provincia di Messina è assegnata all'Amministrazione provinciale di Messina la somma di lire 500 milioni alla cui erogazione si provvede mediante versamento diretto.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione provinciale di Messina delibera, con apposito atto consiliare, il programma di impiego della somma di cui al primo comma.

     Copia della deliberazione è comunicata, entro dieci giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Ogni iniziativa ed ogni responsabilità per la realizzazione delle opere sono attribuite all'Amministrazione provinciale di Messina, la quale provvede direttamente a tutti gli adempimenti.

     Per i pareri tecnici sui progetti si applica l'art. 6 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

 

     Art. 4.

     Per lavori urgenti di riparazione e ripristino di opere pubbliche di competenza comunale, con preferenza per quelle di rilevante interesse igienico-sanitario, è destinata la somma di lire 2.500 milioni per i Comuni della provincia di Messina che saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ufficio del Genio civile di Messina.

     Per sistemazione di valloni; costruzione di canali di gronda; completamento della viabilità di interesse comunale; bonifica, arginamento e sistemazione di torrenti e relative opere di urbanizzazione, con particolare riguardo ai tratti che attraversano l'abitato, nonché per ogni altra opera di interesse degli enti locali, è autorizzata la spesa di lire 12.950 milioni da eseguirsi nei Comuni e per le somme appresso indicate:

     Favara, lire 2.350 milioni; Palma di Montechiaro, lire 2.000 milioni di cui lire 1.500 milioni per lavori urgenti di riparazione e di ripristino; S. Pier Niceto, lire 1.000 milioni; Gualtieri Sicaminò, lire 1.500 milioni; Pace del Mela, lire 1.200 milioni; S. Filippo del Mela, lire 400 milioni; S. Lucia del Mela, lire 400 milioni; Castroreale, lire 400 milioni; Montalbano, lire 400 milioni; Rometta, lire 400 milioni; Condrò, lire 300 milioni; Valdina, lire 300 milioni; Saponara, lire 400 milioni; Villafranca Tirrena, lire 400 milioni; Venetico, lire 300 milioni; Merì, lire 300 milioni; Milazzo, lire 900 milioni.

     Le predette somme sono versate ai Comuni interessati con l'osservanza delle modalità di cui alla L.R. 2 gennaio 1979, n. 1.

     I Comuni di cui al secondo comma sono esclusi dalla riparazione delle somme di cui al primo comma.

     I Comuni sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sulla base delle indicazioni formulate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, il programma di ripartizione delle somme di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consortile dei Comuni di Spadafora, Torregrotta e Venetico.

 

     Art. 6.

     A favore delle imprese artigianali e commerciali dei Comuni di Favara e Palma di Montechiaro, nonché di quelli della provincia di Messina che saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Messina, che hanno subito distruzione o gravi danneggiamenti alle attrezzature e alle scorte, è concesso il contributo fino al 50% del danno subìto ed accertato e comunque non superiore a lire 50 milioni.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 750 milioni.

 

     Art. 7.

     A favore delle imprese industriali ubicate nei Comuni di Favara e Palma di Montechiaro, nonché in quelli della provincia di Messina che saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Messina, che hanno subito distruzione o gravi danneggiamenti alle attrezzature ed alle scorte, è concesso un contributo non superiore al 50 per cento del danno subito ed accertato e comunque non superiore a lire 50 milioni.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 milioni.

 

     Art. 8.

     Alla erogazione dei contributi previsti dagli artt. 6 e 7 provvedono i Comuni a mezzo di delibera del consiglio comunale, su domanda degli interessati, da presentarsi ai Comuni medesimi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le imprese dovranno risultare regolarmente iscritte alle camere di commercio al tempo dell'evento calamitoso.

     I fondi occorrenti per la concessione dei contributi sono versati ai Comuni con l'osservanza delle modalità di cui alla L.R. 2 gennaio 1979, n. 1.

     I Comuni sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.

 

     Art. 9.

     Nei Comuni di Favara e Palma di Montechiaro, nonché in quelli della provincia di Messina, individuati a termini del precedente art. 4, a favore delle famiglie che hanno subìto danni a mobili e suppellettili della propria abitazione, è concesso un contributo a fondo perduto fino a lire 2 milioni.

     I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai capi famiglia, su domanda dei medesimi da presentarsi al Comune nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale.

     I fondi occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono assegnati ai Comuni sulla base di specifiche motivate richieste dei medesimi rivolte all'Assessorato regionale degli enti locali.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 350 milioni.

 

     Art. 10.

     A favore delle aziende agricole danneggiate dal nubifragio del 20 ottobre 1978 sono applicabili gli artt. 4, 5, primo e secondo comma, e 7 della L. 25 maggio 1970, n. 364.

     Hanno titolo a beneficiare delle provvidenze suddette le aziende agricole danneggiate ricadenti nei territori indicati nella proposta di delimitazione avanzata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     Le domande per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di delimitazione, agli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e, per i prestiti, nei limiti e con le modalità della L. 25 maggio 1970, n. 364, agli istituti di credito.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

 

     Art. 11.

     Per lavori di riparazione, miglioramento, ripristino, costruzione e ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonché di fognature, di acquedotti, di ospedali, di strade non statali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali ricadenti nei Comuni di Capizzi, Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa della provincia di Messina colpiti dal terremoto dell'autunno 1967 e dai successivi eventi sismici degli anni 1977 e 1978, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni.

     Per le finalità indicate negli artt. 5 e 6 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38, - da erogarsi con le modalità previste dalla legge medesima - in favore dei Comuni di cui al comma precedente e dei Comuni della provincia di Enna Cerami, Sperlinga, Troina, Gagliano Castelferrato, Agira e Nicosia è destinata la somma di lire 15.000 milioni per l'eliminazione dei danni arrecati dai terremoti indicati nel comma stesso di cui lire 5.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e lire 10.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 [1].

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base delle proposte formulate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, approva la ripartizione ai Comuni della somma di cui al presente articolo.

     Per i lavori di riparazione e ripristino degli edifici di culto, nei predetti Comuni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sulla base delle indicazioni formulate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, il programma di ripartizione delle somme ai Comuni di cui ai precedenti commi.

     Le predette somme sono versate ai Comuni interessati con l'osservanza delle modalità di cui alla L.R. 2 gennaio 1979, n. 1.

     I Comuni sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.

     Entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione il consiglio comunale procede alla ripartizione delle somme disponibili tra i diversi interventi previsti dal primo comma, con deliberazione soggetta ai normali controlli.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 18 agosto 1978, n. 38, in quanto compatibili.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 13.

     Le opere di cui agli articoli precedenti sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 14.

     All'onere di lire 37.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede quanto a lire 15 mila milioni con l'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato con l'art. 21 della L. 19 gennaio 1979, n. 17, e quanto a lire 22.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60756 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo [3].

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 11 aprile 1981, n. 64.

[2] Modifica l'art. 7 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38.

[3] Articolo così modificato dall'art. 8 L.R. 9 agosto 1979, n. 187.