§ 4.2.78 - L.R. 10 agosto 1978, n. 35.
Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:10/08/1978
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Dichiarazione di pubblica utilità).
Art. 2.  (Procedure per le espropriazioni e le occupazioni).
Art. 3.  (Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio).
Art. 4.  (Opere pubbliche in variante agli strumenti urbanistici).
Art. 24.  (Revisione prezzi).
Art. 25.  (Tabella di incidenza).
Art. 26.  (Interventi sostitutivi).
Art. 27.  (Adempimenti degli uffici regionali periferici).
Art. 28.  (Adempimenti degli organi tecnici).
Art. 29.  (Indizione della gara di appalto).
Art. 30. 
Art. 31.  (Elenco prezzi).
Art. 35.  (Cooperative edilizie).
Art. 38.  (Gare di appalto in aumento).
Art. 39.  (Procedimenti in corso).


§ 4.2.78 - L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure.

(G.U.R. 12 agosto 1978, n. 35).

CAPO I

NORME SULLE ESPROPRIAZIONI E SULLA SCELTA DELLE AREE

 

Art. 1. (Dichiarazione di pubblica utilità). [1]

     Per tutte le opere pubbliche di competenza della Regione, dei comuni, delle province, dei consorzi di enti locali, delle comunità montane, degli istituti autonomi case popolari, l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei rispettivi enti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere stesse a tutti gli effetti.

     Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali che regolano la stessa materia nonché quelle dell'art. 21 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, per le opere degli enti locali finanziate dalla Regione ai sensi della stessa legge, e quelle contenute nella L.R. 8 luglio 1977, n. 56.

     In ogni caso gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza cessano se i lavori non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto o all'emissione del decreto di finanziamento dell'opera ai sensi del comma precedente.

     Nell'atto cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità sono fissati i termini entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori ed i termini in cui devono essere iniziate ed ultimate le relative espropriazioni, ai sensi dell'art. 13 della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

     Per le opere degli enti locali finanziate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, i termini predetti sono fissati nel decreto di finanziamento.

 

     Art. 2. (Procedure per le espropriazioni e le occupazioni). [2]

     Per le opere pubbliche di competenza dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, anche se a finanziamento regionale, i provvedimenti di accesso, di occupazione d'urgenza e di espropriazione, di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, emanati in esecuzione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sono di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della giunta municipale.

     Per le opere pubbliche di competenza della Regione o di altri enti e soggetti diversi da quelli indicati nel comma precedente rimangono ferme le attribuzioni degli organi competenti in materia di espropriazione ed occupazione in base alle norme vigenti.

     Per la redazione dello stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 3 della L. 3 gennaio 1978, n. 1.

     Per il pagamento delle indennità di espropriazione ed occupazione si applica l'art. 23 della stessa legge.

     Il deposito dell'indennità di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti nei casi previsti dalle norme vigenti è disposto, per le espropriazioni relative alle opere di cui al primo comma del presente articolo, dal sindaco; per le espropriazioni relative alle opere di cui al secondo comma dai competenti organi regionali.

 

     Art. 3. (Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio).

     Nell'ambito della Regione siciliana, la commissione prevista dal primo comma dell'art. 16 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, modificato con l'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, è presieduta da un dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale nominato dal Presidente della Regione. Svolge le funzioni di vice presidente il capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo delegato.

     La commissione è validamente costituita e delibera con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.

 

     Art. 4. (Opere pubbliche in variante agli strumenti urbanistici).

     Nell'ambito della Regione si applicano le disposizioni contenute nei commi quarto e seguenti dell'art. 1 della L. 3 gennaio 1978, n. 1.

     La deliberazione del consiglio comunale adottata nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 1 della predetta legge è trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro il termine di giorni dieci dalla data del visto della commissione provinciale di controllo.

     La delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se entro il termine di giorni trenta dal ricevimento l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non adotta alcuna determinazione.

     Rimangono ferme, in ogni caso, le disposizioni contenute nell'art. 15 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78.

CAPO II

NORME SULLE OPERE PUBBLICHE

 

     Artt. 5. – 17. [3]

CAPO III

ALBO REGIONALE DEGLI APPALTATORI

 

     Artt. 18. - 20. [4]

CAPO IV

NORME DI ADEGUAMENTO ALLE DIRETTIVE

DELLA CEE IN MATERIA DI APPALTI

 

     Artt. 21. – 23. [5]

CAPO V

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

 

     Art. 24. (Revisione prezzi). [6].

     Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di appalto e di cottimo aggiudicati successivamente al 31 dicembre 1978.

 

     Art. 25. (Tabella di incidenza). [7]

     Per i contratti di appalto e di cottimo aggiudicati successivamente al 31 dicembre 1978, la tabella di incidenza degli elementi di costo dell'opera, utile ai fini della revisione dei prezzi. deve essere conforme, in relazione alla natura prevalente dei lavori in appalto, alla tabella tipo - tra quelle incluse nell'allegato A della presente legge - corrispondente alla categoria di appartenenza dell'opera.

     Il capitolato speciale di appalto e la lettera d'invito alla gara devono indicare la tabella da applicarsi.

     La tabella di incidenza inclusa nel progetto può differenziarsi da quella tipo in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera in misura non superiore al 5 per cento per ogni singola voce rispetto a quella corrispondente della tabella tipo.

     Le modifiche, le integrazioni e la formazione di nuove tabelle tipo rispetto a quelle incluse nell'allegato A, sono disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico amministrativo regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana [8].

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 26. (Interventi sostitutivi).

     In caso di inosservanza protratta oltre 30 giorni, da parte degli istituti autonomi case popolari, enti ospedalieri, istituti ed enti pubblici - ivi compresi quelli consorziali - , regionali o comunque soggetti alla vigilanza dell'Amministrazione regionale, di termini fissati da disposizioni di legge statale o regionale per adempimenti di competenza degli istituti ed enti stessi in ordine a procedimenti amministrativi relativi ad esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici nazionali o dalla Regione, l'Assessore regionale competente, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, invita l'ente o l'istituto interessato a provvedere entro un congruo termine.

     In caso di ulteriore inosservanza o qualora l'ente non sia in grado di provvedere, I Assessore regionale, nei successivi 30 giorni, nomina un apposito commissario per il compimento degli atti necessari.

     Restano salve, per gli enti locali territoriali e loro consorzi, le disposizioni dell'art. 91 dell'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16.

 

     Art. 27. (Adempimenti degli uffici regionali periferici).

     Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, gli uffici periferici dell'Amministrazione regionale devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque denominati, o sui pareri loro richiesti, ancorché per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione di opere pubbliche, nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

     In caso di inosservanza del termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera ne informa l'Assessore regionale da cui l'ufficio dipende, per i provvedimenti di competenza, anche ai fini della eventuale applicazione della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 10 della L. 3 gennaio 1978, n. 1).

 

     Art. 28. (Adempimenti degli organi tecnici). [9]

     Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri sui progetti delle opere debbono accertare ed attestare che gli stessi sono redatti in conformità alle norme sulla compilazione dei progetti contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 maggio 1895 e successive modificazioni nonché alle ulteriori norme tecniche prescritte.

 

     Art. 29. (Indizione della gara di appalto). [10]

 

     Art. 30. [11]

 

     Art. 31. (Elenco prezzi).

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici, a mezzo dell'Ispettorato tecnico, e sentita la commissione prevista dall'art. 5 della L.R. 17 marzo 1975, n. 8, formula il prezziario, su base provinciale, delle usuali categorie di lavoro impiegate nelle opere pubbliche.

     Il prezziario è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e viene aggiornato almeno annualmente nonché quando occorra, con le stesse modalità previste nel presente articolo.

     Sono tenute ad adeguarsi al prezziario suddetto: l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici da essa dipendenti o comunque vigilati, gli enti locali territoriali ed Istituzionali, nonché le cooperative edilizie finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali. Eventuali scostamenti, resi indispensabili da obiettive ragioni, debbono essere dimostrati mediante rigorose analisi dei prezzi.

 

     Artt. 32. – 34. [12]

 

     Art. 35. (Cooperative edilizie).

     L'assegnazione delle aree e la concessione del finanziamento in favore delle cooperative edilizie finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali sono effettuate rispettivamente dai Comuni e dalle amministrazioni competenti, per la realizzazione di un programma costruttivo che non sia eccedente rispetto al numero dei soci aventi i requisiti legali prescritti al momento della richiesta dell'area e dei finanziamenti.

     (Omissis) [13].

     L'Amministrazione regionale competente vigila sulla realizzazione degli alloggi, sulle loro caratteristiche, sui requisiti dei soci.

     Gli istituti di credito e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione effettuano i pagamenti in acconto delle somme mutuate su richiesta del presidente della cooperativa e su autorizzazione del direttore dei lavori, prescindendo da qualsiasi visto o autorizzazione di organi tecnici o amministrativi.

     Lo svincolo della rata di saldo è subordinato all'attestazione di conformità di esecuzione dei lavori rilasciata dal Comune o dagli uffici del Genio civile [14].

 

     Artt. 36. – 37. [15]

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

 

     Art. 38. (Gare di appalto in aumento). [16]

 

     Art. 39. (Procedimenti in corso).

     Le disposizioni del primo comma dell'art. 2 si applicano anche alle fasi di procedimenti in corso non ancora definite alla data d'entrata in vigore della presente legge.

     Per le deliberazioni previste dal secondo comma dell'art. 4 già adottate ed esecutive, il termine di dieci giorni per la loro comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente decorre dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

     Le disposizioni previste dagli artt. 7 e 8 non si applicano alle gare già indette alla data d'entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[3] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[4] Articoli abrogati per effetto della soppressione dell'albo regionale degli appaltatori disposta dall'art. 31 L.R. 29 aprile 1985, n. 21 e abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[5] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[6] Comma modificativo degli artt. 1, 3, 4 L.R. 23 ottobre 1964, n. 22 e dell'art. 5 L.R. 9 marzo 1953, n. 7 ora abrogata.

[7] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[8] Tabelle sostituite da quelle allegate al D.P.Reg. 7 aprile 1983, n. 30.

[9] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[10] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[11] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12. Modifica l'art. 5 L.R. 17 marzo 1975, n. 8.

[12] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[13] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 31 agosto 2000, n. 19.

[14] Articolo sostituito con art. 8 L.R. 19 giugno 1982, n 55. L'attuale secondo comma è stato aggiunto con art. 11 L.R. 30 maggio 1984, n. 37; l'ultimo comma è stato così modificato con art. 13 della L.R. 37/1984.

[15] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[16] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.