§ 4.3.87 - L.R. 30 maggio 1984, n. 37.
Ulteriori provvedimenti a favore delle cooperative di abitazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:30/05/1984
Numero:37


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      I tassi di interesse previsti dall'art. 8 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, sono equiparati ai tassi di interesse previsti dall'art. 4 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95.
Art. 3.      Alle cooperative che alla data del 31 dicembre 1980 avevano realizzato o avevano in corso di realizzazione programmi costruttivi finanziati ai sensi del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno [...]
Art. 4.      Gli Assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ciascuno per la propria competenza, sono autorizzati a concedere contributi [...]
Art. 5.      Nelle more della definizione per legge dei criteri per la formazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, gli Assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, il [...]
Art. 6.      Per i mutui integrativi di cui agli artt. 1 e 4 e per i mutui di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione assume, nei confronti degli istituti di credito mutuanti, tutte le garanzie [...]
Art. 7.      Per le finalità di cui all'art. 33 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86 e dell'art. 4 della presente legge, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla [...]
Art. 8.      I benefici previsti dall'ultimo comma dell'art. 42 della L r 27 dicembre 1978, n. 71, così come modificato dall'art. 14 della L.R. 18 aprile 1981, n. 70, sono applicabili anche a coloro che [...]
Art. 9.      Per le cooperative edilizie fruenti di contributi o finanziamenti a valere su leggi statali o regionali, i termini previsti dagli artt. 4 e 18 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 e successive [...]
Art. 10.      Il reddito annuo complessivo dei soci assegnatari delle abitazioni costruite da cooperative ammesse a contributo o finanziamento regionale, a partire dai programmi costruttivi in corso di [...]
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie utile per non più del 2 % della superficie massima prevista dal secondo comma dell'art. 1 della L.R. 20 dicembre [...]
Art. 16.      Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati dagli Istituti autonomi per le case popolari operanti in Sicilia, è fissato in [...]
Art. 17.      I consorzi o qualsiasi altra forma di associazione tra cooperative di abitazione sono esclusi dalla concessione di contributi o finanziamenti previsti dalla legislazione regionale vigente in [...]
Art. 18.      I termini previsti dal quarto comma dell'art. 18 della L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'art. 5 della L. 25 marzo 1982, n. 94, sono prorogati sino al 30 giugno 1984, sempreché [...]
Art. 19.      A parziale modifica del disposto dell'art. 5 della L.R. 10 luglio 1953, n. 38, gli alloggi da costruire da parte dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari con i contributi [...]
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      Per le finalità previste dall'art. 23, primo comma, della L.R. 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 250 milioni.
Art. 22.      Gli alloggi realizzati con i fondi di cui alla delibera della Giunta regionale n. 202 del 15 dicembre 1977 e riservati a favore degli esodati di Marina di Melilli vengono assegnati prescindendo [...]
Art. 23.      Per le finalità degli artt. 1, 3 e 4 della presente legge, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1984, i seguenti limiti venticinquennali di impegno:
Art. 24.      L'onere di lire 17.700 milioni per l'anno finanziario 1984 e di lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel [...]


§ 4.3.87 - L.R. 30 maggio 1984, n. 37.

Ulteriori provvedimenti a favore delle cooperative di abitazione.

(G.U.R. 2 giugno 1984, n. 24).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     I tassi di interesse previsti dall'art. 8 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79, sono equiparati ai tassi di interesse previsti dall'art. 4 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95.

 

     Art. 3.

     Alle cooperative che alla data del 31 dicembre 1980 avevano realizzato o avevano in corso di realizzazione programmi costruttivi finanziati ai sensi del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 e successive integrazioni e modifiche, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a carico della Regione per mutui agevolati di importo massimo pari alla differenza tra il contributo a fondo perduto concesso ai sensi della richiamata normativa ed il limite massimo di lire 53 milioni rapportato a metri quadrati 110 di superficie utile convenzionale.

     Per la concessione dei benefici previsti dal precedente comma e per la contrazione dei mutui agevolati, si applica, in quanto compatibile, la normativa di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche, con le integrazioni risultanti dall'art. 1.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi di cui ai precedenti commi alle cooperative che alla data del 31 dicembre 1980 erano incluse nei programmi costruttivi finanziati ai sensi del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle cooperative che sono subentrate agli originari soggetti esecutori ed alle cooperative che risultino finanziate dal CIPE con provvedimento formale di variazione al programma della Regione siciliana [1]b.

 

     Art. 4.

     Gli Assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ciascuno per la propria competenza, sono autorizzati a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie, imprese di costruzione e pubbliche amministrazioni che usufruiscono di interventi regionali, anche integrativi di quelli previsti dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, per i maggiori costi sostenuti nelle opere di fondazione derivanti da cause geologiche. [1]a

     Ai fini suddetti, i maggiori costi hanno rilevanza quando il costo complessivo delle opere di fondazione ecceda il 20 % del costo complessivo di costruzione, previsto nel quadro tecnico-economico allegato al progetto e vistato dall'ufficio competente ad esprimere parere tecnico sul progetto, ai fini della stipula del contratto preliminare di mutuo principale.

     I maggiori costi devono essere analiticamente documentati dal direttore dei lavori, che attesta anche le particolari cause geologiche che hanno dato luogo ai maggiori costi; l'attestazione deve essere sottoposta all'approvazione del Genio civile, anche ai fini della quantificazione dei maggiori costi.

     La quota di mutuo agevolato integrativo per i maggiori costi suddetti non potrà eccedere l'importo di lire 12 milioni per alloggio.

     I benefici previsti dai precedenti commi si applicano ai programmi costruttivi i cui lavori risultino iniziati successivamente al 1° agosto 1981.

     Nei casi in cui i lavori vengano iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione dei benefici è subordinata alla presentazione all'ufficio del Genio civile, da parte del direttore dei lavori, di una documentata denuncia delle cause geologiche impreviste riscontrate non appena queste si siano manifestate.

     L'ufficio del Genio civile è tenuto a compiere, in corso di esecuzione delle opere di fondazione, la verifica della sussistenza delle cause geologiche denunciate ai sensi del precedente comma.

 

     Art. 5.

     Nelle more della definizione per legge dei criteri per la formazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, gli Assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, preventivamente alla definizione di nuovi programmi, definiscono, previo parere della quinta Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, criteri omogenei per la scelta delle cooperative da ammettere a finanziamento o contributo.

     Analogamente è operato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere della quinta Commissione legislativa per i programmi relativi alla scelta delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

     I programmi di finanziamento di edilizia convenzionata e agevolata vengono predisposti dai competenti Assessorati, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 26 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21 e delle competenti Commissioni legislative della Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 6.

     Per i mutui integrativi di cui agli artt. 1 e 4 e per i mutui di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione assume, nei confronti degli istituti di credito mutuanti, tutte le garanzie previste dall'art. 17 della L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 7.

     Per le finalità di cui all'art. 33 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86 e dell'art. 4 della presente legge, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 95, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 15.000 milioni.

 

     Art. 8.

     I benefici previsti dall'ultimo comma dell'art. 42 della L r 27 dicembre 1978, n. 71, così come modificato dall'art. 14 della L.R. 18 aprile 1981, n. 70, sono applicabili anche a coloro che hanno ottenuto la licenza o la concessione edilizia prima dell'entrata in vigore della L.R. 18 aprile 1981, n. 70, purché i lavori non siano a detta data ultimati.

 

     Art. 9.

     Per le cooperative edilizie fruenti di contributi o finanziamenti a valere su leggi statali o regionali, i termini previsti dagli artt. 4 e 18 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che fissano i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, nonché quello previsto dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, relativo alla durata di validità delle concessioni, decorrono dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di finanziamento emesso dall'Amministrazione regionale in favore delle cooperative e sempreché, limitatamente alle aree oggetto delle concessioni originarie, non siano intervenuti nuovi strumenti urbanistici.

     Le cooperative che devono usufruire della normativa soprarichiamata dovranno darne comunicazione per iscritto, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti organi del comune, per l'ulteriore corso di competenza dei medesimi.

 

     Art. 10.

     Il reddito annuo complessivo dei soci assegnatari delle abitazioni costruite da cooperative ammesse a contributo o finanziamento regionale, a partire dai programmi costruttivi in corso di realizzazione, è stabilito nella misura e con le modalità previste dalla L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [5].

     Il finanziamento di cui al precedente comma non potrà essere eccedente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 4 della presente legge, rispetto al limite fissato in attuazione dell'art. 33 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86.

 

     Art. 15.

     Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie utile per non più del 2 % della superficie massima prevista dal secondo comma dell'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

     Non si procede a riduzione del contributo o finanziamento nel caso in cui in sede di verifica la superficie utile degli alloggi risulti inferiore a quella prevista dal quadro tecnico-economico, nei limiti massimi del 3 per cento di scostamento.

 

     Art. 16.

     Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati dagli Istituti autonomi per le case popolari operanti in Sicilia, è fissato in lire 12 milioni.

     Il limite di cui sopra è determinato con le modalità di cui all'art. 21, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 467 e successive integrazioni e modifiche.

 

     Art. 17.

     I consorzi o qualsiasi altra forma di associazione tra cooperative di abitazione sono esclusi dalla concessione di contributi o finanziamenti previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di edilizia abitativa.

     I contributi ed i finanziamenti di cui al comma precedente sono riservati esclusivamente e direttamente assegnati a singole cooperative.

     Sono fatti salvi i programmi di concessione di contributi o finanziamenti già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge e la concessione di eventuali contributi o finanziamenti integrativi spettanti a norma del precedente art. 1.

 

     Art. 18.

     I termini previsti dal quarto comma dell'art. 18 della L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'art. 5 della L. 25 marzo 1982, n. 94, sono prorogati sino al 30 giugno 1984, sempreché ricorrano le condizioni ivi previste.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica alle cooperative di abitazione e imprese ammesse a contributo o finanziamento derivanti da leggi nazionali o regionali, che risultino essere proprietarie di aree site in zone destinate dagli strumenti urbanistici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad edilizia abitativa.

 

     Art. 19.

     A parziale modifica del disposto dell'art. 5 della L.R. 10 luglio 1953, n. 38, gli alloggi da costruire da parte dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari con i contributi previsti dalla L.R. 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, devono avere le caratteristiche tecniche previste per i programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457.

     Per gli stessi alloggi si applicheranno i limiti massimi di costo adottati dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. g), della citata L. 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 21.

     Per le finalità previste dall'art. 23, primo comma, della L.R. 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 250 milioni.

     Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 22.

     Gli alloggi realizzati con i fondi di cui alla delibera della Giunta regionale n. 202 del 15 dicembre 1977 e riservati a favore degli esodati di Marina di Melilli vengono assegnati prescindendo dai requisiti soggettivi prescritti dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

     Agli adempimenti di cui all'art. 17 della L.R. 2 gennaio 1979, n 1, provvede il comune di Floridia.

 

     Art. 23.

     Per le finalità degli artt. 1, 3 e 4 della presente legge, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1984, i seguenti limiti venticinquennali di impegno:

     - art. 1 - lire 600 milioni;

     - art. 3 - lire 850 milioni;

     - art. 4 - lire 500 milioni per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e lire 500 milioni per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

 

     Art. 24.

     L'onere di lire 17.700 milioni per l'anno finanziario 1984 e di lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     Per l'esercizio finanziario 1984 si provvede quanto a lire 250 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 17.450 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

 


[1] Modifica l'art. 2 L.R. 19 giugno 1982, n. 55.

[1]1b Comma già modificato con art. 9 L.R. 7 giugno 1994, n. 18, successivamente così integrato con art. 7 L.R. 29 settembre 1994, n. 34.

[1]1a Comma già modificato dall'art. 32 L.R. 25 marzo 1986, n. 15, ora così nuovamente modificato dall'art. 14 della L.R. 24 luglio 1997, n. 25.

[2] Integra l'art. 35 L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

[3] Modifica l'art. 20 L.R. 19 giugno 1982, n. 55.

[4] Modifica l'art. 35 L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

[5] Comma modificativo dell'art. 1 L.R. 20 dicembre 1975, n. 79.

[6] Modifica l'art. 3 L.R. 6 maggio 1981. n. 91.