§ 4.2.88 - L.R. 6 maggio 1981, n. 91.
Interventi finanziari per il triennio 1981-83 a favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:06/05/1981
Numero:91


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di lire 110.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981, lire 30.000 milioni per l'esercizio finanziario [...]
Art. 2.      La somma di cui all'articolo precedente è assegnata come segue:
Art. 3.      I fondi assegnati ai sensi dell'articolo precedente sono utilizzati dai comuni per l'esecuzione e la sistemazione di opere ed impianti igienico-sanitari, con particolare riguardo alla rete [...]
Art. 4.      La comunicazione dell'assegnazione dei fondi ai comuni deve avvenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 5.      Per l'esecuzione delle opere e per i relativi pagamenti si applicano le disposizioni della L.R. 7 maggio 1976, n. 56.
Art. 6.      L'intervento per l'esercizio 1981 è interamente destinato ai comuni dl cui alla lett. a) del precedente art. 2.
Art. 7.      All'onere di lire 20.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del [...]


§ 4.2.88 - L.R. 6 maggio 1981, n. 91.

Interventi finanziari per il triennio 1981-83 a favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).

 

Art. 1.

     E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di lire 110.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981, lire 30.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982, lire 60.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983, per la costruzione, il miglioramento e la sistemazione di opere pubbliche di competenza dei comuni secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     La somma di cui all'articolo precedente è assegnata come segue:

     a) lire 350 milioni ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

     b) lire 400 milioni ai comuni con popolazione da 5001 a 20.000 abitanti;

     c) lire 700 milioni ai comuni con popolazione da 20.001 a 60.000 abitanti;

     d) lire 1.300 milioni ai comuni con popolazione oltre 60.000 abitanti ed ai comuni capoluoghi di provincia con esclusione di Palermo, Catania e Messina.

 

     Art. 3.

     I fondi assegnati ai sensi dell'articolo precedente sono utilizzati dai comuni per l'esecuzione e la sistemazione di opere ed impianti igienico-sanitari, con particolare riguardo alla rete idrica e fognante, nonché per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

     Art. 4.

     La comunicazione dell'assegnazione dei fondi ai comuni deve avvenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Il programma di impiego della somma assegnata al comune è di competenza esclusiva del consiglio comunale che adotta la relativa delibera entro il termine di quarantacinque giorni dalla data stabilita dal precedente comma.

 

     Art. 5.

     Per l'esecuzione delle opere e per i relativi pagamenti si applicano le disposizioni della L.R. 7 maggio 1976, n. 56.

     Il finanziamento è revocato qualora le amministrazioni comunali non provvedano ad indire le gare di appalto ed a spedire i relativi inviti entro il 31 dicembre 1984 [1].

 

     Art. 6.

     L'intervento per l'esercizio 1981 è interamente destinato ai comuni dl cui alla lett. a) del precedente art. 2.

 

     Art. 7.

     All'onere di lire 20.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 30.000 milioni per l'anno 1982 e in lire 60.000 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondo di solidarietà nazionale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 20 L.R. 30 maggio 1984, n. 37.