§ 4.2.50 - L.R. 23 ottobre 1964, n. 22.
Nuova disciplina della revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:23/10/1964
Numero:22


Sommario
Art. 1.      La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici istituiti dalla Regione provvedono ad effettuare la revisione dei prezzi dei lavori di propria competenza, appaltati o dati in concessione, [...]
Art. 2.      Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la revisione di cui all'articolo precedente è ammessa nei limiti seguenti
Art. 3.      Ai fini della revisione di cui all'art. 1 i singoli contratti di appalto devono contenere una tabella, nella quale siano precisate le percentuali di incidenza, sul costo complessivo dei lavori [...]
Art. 4.      Le variazioni percentuali dei tre elementi costitutivi del costo delle opere sono determinate
Art. 5. 
Art. 6.      La revisione in aumento è richiesta dalla ditta appaltatrice, sotto pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo dei lavori
Art. 7.      In sostituzione della revisione parziale dei prezzi di cui all'articolo precedente, quando il costo della squadra convenzionale, di cui all'art. 4, subisce un aumento superiore al 5 %, per [...]
Art. 8.      Entro il periodo di trenta giorni dalla notifica fatta si sensi dell'art. 7, il direttore dei lavori effettua il controllo e l'eventuale revisione dei conteggi, controfirma per visione il [...]
Art. 9.      Nel caso in cui siano stati concessi acconti per revisione dei prezzi in corso di opera, a termine degli articoli precedenti, l'amministrazione può trattenere, in tutto o in parte, la rata di [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge le Amministrazioni di cui all'art. 1 provvedono includendo di volta in volta nei progetti delle opere, tra le somme a disposizione [...]
Art. 11.      Quando non esistono fondi speciali per revisione dei prezzi o siano esauriti i fondi di cui all'articolo precedente, il pagamento del maggior costo dell'opera avviene utilizzando le somme [...]
Art. 12.      La direzione dei lavori, redatti i conteggi, invita l'appaltatore a prenderne cognizione ed a firmarli entro un congruo termine, che non può essere superiore a venti giorni
Art. 13.      I conteggi di cui all'articolo precedente vengono rimessi, a cura della direzione dei lavori o dell'ente concessionario, all'amministrazione competente che provvede sull'istanza di revisione
Art. 14.      La commissione incaricata di dare parere sui ricorsi di cui all'articolo precedente ha sede presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Essa è nominata dal Presidente della Regione ed è [...]
Art. 15.      La presente legge non si applica per le opere eseguite con il finanziamento, anche se parziale, dello Stato o di altri enti pubblici soggetti alla vigilanza dello Stato, ancorché la spesa sia [...]
Art. 16.      Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sua attuazione
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      Tutte le disposizioni in materia di revisione dei prezzi contrattuali che siano in contrasto con la presente legge sono abrogate
Art. 19.      La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 4.2.50 - L.R. 23 ottobre 1964, n. 22.

Nuova disciplina della revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche regionali.

(G.U.R. 24 ottobre 1964. n. 46).

 

Art. 1.

     La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici istituiti dalla Regione provvedono ad effettuare la revisione dei prezzi dei lavori di propria competenza, appaltati o dati in concessione, in base alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, sempre che il costo complessivo dell'opera sia aumentato o diminuito in misura superiore al 5 % [1].

     Le variazioni di cui sopra sono quelle intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta in caso di gara, alla data di presentazione del progetto-offerta in caso di appalto concorso, alla data dell'offerta in caso di trattativa privata.

 

     Art. 2.

     Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la revisione di cui all'articolo precedente è ammessa nei limiti seguenti:

     a) per la parte dei lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1962 quando il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 % per effetto delle variazioni intervenute;

     b) per la parte dei lavori eseguiti successivamente al 1° luglio 1962, quando tale aumento o diminuzione è superiore al 5 %.

     I computi di cui ai punti a e b determinano due distinti computi revisionali senza che il risultato di ciascuno di essi (sia positivo che negativo) interferisca sull'altro.

     Le istanze di revisione di cui al presente articolo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     Entro lo stesso termine di tre mesi e sempre a pena di decadenza debbono essere presentate le istanze di revisione per i lavori ultimati e collaudati limitatamente al periodo successivo al 1° luglio 1962.

 

     Art. 3.

     Ai fini della revisione di cui all'art. 1 i singoli contratti di appalto devono contenere una tabella, nella quale siano precisate le percentuali di incidenza, sul costo complessivo dei lavori appaltati, dei seguenti elementi:

     a) mano d'opera;

     b) materiali;

     c) trasporti;

     d) noli [2].

     Tali percentuali di incidenza hanno valore convenzionale utile soltanto ai fini della revisione.

     Per quel che riguarda i materiali, i trasporti e i noli devono essere precisate nella tabella le rispettive percentuali di incidenza degli elementi indicati al successivo art. 4 [3].

     Quando nei capitolati di appalto sia stata omessa la tabella di incidenza degli elementi del costo si procede alla stipulazione di un atto aggiuntivo da concordare con l'impresa con procedura analoga a quella prevista dalla legge per i verbali dei nuovi prezzi.

     L'importo della revisione è calcolato sulla base di coefficienti di variazioni per la manodopera, per i materiali, per i trasporti e per i noli, ottenuti moltiplicando i valori delle percentuali di incidenza fissati nella tabella per le rispettive percentuali di variazione.

     La revisione opera soltanto per la variazione eccedente il 5 % e si applica facendo riferimento ai prezzi al netto del ribasso d'asta e dell'eventuale coefficiente di miglioramento praticato a seguito dell'esonero dalla cauzione o della autorizzazione a prestare la cauzione mediante fidejussione.

 

     Art. 4.

     Le variazioni percentuali dei tre elementi costitutivi del costo delle opere sono determinate:

     a) per la mano d'opera, sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, dei salari di una squadra convenzionale, composta di un operaio specializzato, di un operaio qualificato, tre manovali comuni ed un garzone, conteggiando in detto costo anche gli oneri di qualsiasi natura che, direttamente o indirettamente, gravano sui salari predetti;

     b) per i materiali, sul costo medio, corrente nel comune capoluogo di provincia, di ciascuno dei seguenti materiali base: sabbia e ghiaia, pietrame in genere, legnami, materiali metallici, agglomerato, laterizi, asfalti e bitumi, tubazioni per acquedotti in acciaio, in ghisa ed in cemento amianto, tubazioni per fognatura in gres, in cemento, in resine;

     c) per i trasporti, sul costo medio di ciascuno dei seguenti trasporti: ferroviario, marittimo e stradale;

     d) per i noli, sul costo medio di ciascuno dei seguenti noli: escavatore, rullo compressore, gru a torre, rimorchiatore, pontone, draga, betoniera [4].

 

     Art. 5. [5]

     1. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi a mezzo del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sentita una commissione, nominata con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, composta da [6]:

     a) il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, che la presiede, o un suo delegato [7];

     b) [il dirigente generale del dipartimento dei lavori pubblici od un suo delegato] [8];

     c) [l’ispettore generale dell’ispettorato tecnico regionale dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo delegato] [9];

     d) quattro dirigenti del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, scelti dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità [10];

     e) un rappresentante delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, scelto dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni [11];

     f) un rappresentante delle associazioni delle società cooperative, scelto dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni [12];

     g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette organizzazioni;

     h) un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei geologi e dei dottori agronomi e forestali;

     i) un docente universitario esperto in materia di lavori pubblici, designato dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità [13].

 

     Art. 6.

     La revisione in aumento è richiesta dalla ditta appaltatrice, sotto pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo dei lavori.

     Durante il corso dei lavori l'impresa può richiedere che si proceda a revisioni parziali.

     In tal caso l'amministrazione ha facoltà di concedere non oltre il 75 % delle somme che, a titolo di revisione, possono spettare all'impresa, salvo conguaglio ad avvenuta ultimazione.

     Nel caso di revisione in diminuzione, l'amministrazione vi procede prima della approvazione degli atti di collaudo, dandone comunicazione all'appaltatore.

     Le proroghe e le sospensioni, regolarmente disposte, sono operative agli effetti della revisione dei prezzi.

     Per i lavori eseguiti oltre il termine contrattuale, il cui ritardo non sia ritenuto giustificato dall'amministrazione, la revisione deve essere effettuata con riferimento al tempo contrattuale.

 

     Art. 7.

     In sostituzione della revisione parziale dei prezzi di cui all'articolo precedente, quando il costo della squadra convenzionale, di cui all'art. 4, subisce un aumento superiore al 5 %, per variazioni intervenute successivamente alla data di aggiudicazione in caso di gara, alla data di presentazione del progetto-offerta in caso di appalto- concorso, alla data dell'offerta in caso di trattativa privata, l'impresa può notificare, nelle forme di legge, al direttore dei lavori ed all'ente appaltante un conteggio revisionale limitato alla percentuale di incidenza della mano d'opera convenzionalmente indicata nel capitolato speciale di appalto ai sensi dell'art. 3.

     Tale conteggio deve essere accompagnato da un certificato, rilasciato su carta legale, dall'ufficio provinciale del lavoro competente per il territorio in cui si svolgono le opere, da cui risultino i costi della mano d'opera per i periodi di che trattasi, conteggiando in detti costi anche gli oneri di qualsiasi natura, che direttamente o indirettamente, gravano sui salari.

 

     Art. 8.

     Entro il periodo di trenta giorni dalla notifica fatta si sensi dell'art. 7, il direttore dei lavori effettua il controllo e l'eventuale revisione dei conteggi, controfirma per visione il certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ed emette certificati di pagamento «per revisione costo mano d'opera» limitatamente alla parte di conteggio eccedente il 5 % dell'aumento del costo della squadra convenzionale.

 

     Art. 9.

     Nel caso in cui siano stati concessi acconti per revisione dei prezzi in corso di opera, a termine degli articoli precedenti, l'amministrazione può trattenere, in tutto o in parte, la rata di saldo, in misura comunque non superiore all'importo dell'acconto corrisposto, sino a quando non sarà eseguita la revisione globale definitiva dei prezzi.

 

     Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge le Amministrazioni di cui all'art. 1 provvedono includendo di volta in volta nei progetti delle opere, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, l'aliquota dal 5 al 20 per cento calcolata sull'importo dei lavori a base di appalto e delle forniture ed opere scorporate [14].

 

     Art. 11.

     Quando non esistono fondi speciali per revisione dei prezzi o siano esauriti i fondi di cui all'articolo precedente, il pagamento del maggior costo dell'opera avviene utilizzando le somme stanziate per spese impreviste e, in mancanza, solo per le opere in corso di esecuzione, prelevando le relative somme dall'importo contrattuale.

     In quest'ultimo caso, se l'amministrazione competente non effettua l'integrazione del finanziamento, il direttore dei lavori può disporre con suo responsabile giudizio tecnico una congrua riduzione dei lavori medesimi.

 

     Art. 12.

     La direzione dei lavori, redatti i conteggi, invita l'appaltatore a prenderne cognizione ed a firmarli entro un congruo termine, che non può essere superiore a venti giorni.

     L'appaltatore, all'atto della firma, può inserire riserve con le modalità di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

     I conteggi si ritengono definitivamente accettati dall'appaltatore che non li abbia firmati nel termine assegnatogli.

 

     Art. 13.

     I conteggi di cui all'articolo precedente vengono rimessi, a cura della direzione dei lavori o dell'ente concessionario, all'amministrazione competente che provvede sull'istanza di revisione.

     Il provvedimento è notificato all'impresa, la quale entro 30 giorni, pur restando facultata a riscuotere un acconto non superiore al 75 % dell'ammontare della revisione accertata, può presentare ricorso avverso il provvedimento che neghi o accolga parzialmente la revisione.

     Sul ricorso decide in via definitiva l'Assessore competente, sentita la commissione di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 14.

     La commissione incaricata di dare parere sui ricorsi di cui all'articolo precedente ha sede presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Essa è nominata dal Presidente della Regione ed è così composta:

     a) presidente del Consiglio di giustizia amministrativa o un consigliere da lui delegato, che la presiede;

     b) avvocato distrettuale dello Stato o un avvocato da lui delegato;

     c) capo dell'Ufficio legislativo e legale della Regione o un funzionario dello stesso Ufficio, di qualifica non inferiore a direttore, da lui delegato;

     d) ragioniere generale della Regione o un funzionario da lui delegato di qualifica non inferiore a ispettore centrale o equiparata;

     e) un funzionario amministrativo e uno tecnico, di qualifica non inferiore a quella di ispettore centrale o equiparata, designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, e altrettanti di pari qualifica, anche essi appartenenti rispettivamente al ruolo amministrativo e al ruolo tecnico, designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali degli appaltatori che stipulano contratti di lavoro.

     Partecipano alle sedute, quando si trattino affari di competenza di Assessorati diversi da quelli indicati nella lett. e), due funzionari, uno amministrativo e uno tecnico, di qualifica non inferiore a ispettore centrale o equiparata, dell'Assessorato di volta in volta competente.

     Partecipa altresì, quando si tratti di lavori affidati in concessione, un rappresentante dell'ente concessionario, designato dall'ente stesso.

     Su richiesta del ricorrente questi dovrà essere ascoltato dalla commissione.

     Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Il parere della commissione deve essere reso entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

 

     Art. 15.

     La presente legge non si applica per le opere eseguite con il finanziamento, anche se parziale, dello Stato o di altri enti pubblici soggetti alla vigilanza dello Stato, ancorché la spesa sia iscritta nel bilancio della Regione o delle altre amministrazioni interessate.

 

     Art. 16.

     Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sua attuazione.

 

     Art. 17.

     (Omissis) [15].

 

     Art. 18.

     Tutte le disposizioni in materia di revisione dei prezzi contrattuali che siano in contrasto con la presente legge sono abrogate.

 

     Art. 19.

     La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

 


[1] Comma così modificato con art. 24 L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

[2] Lettera aggiunta con art. 24 L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

[3] Disposizione così modificata con art. 24 L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

[4] Articolo così modificato con art. 24 L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 5 L.R. 17 marzo 1975, n. 8, modificato dall'art. 30 L.R. 10 agosto 1978, n. 35, dall'art. 24 L.R. 8/1975, dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 agosto 2007, n. 20.

[6] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2010, n. 16.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2010, n. 16.

[8] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2010, n. 16.

[9] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2010, n. 16.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2010, n. 16.

[11] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2010, n. 16.

[12] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2010, n. 16.

[13] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2010, n. 16.

[14] Articolo, già modificato con art. 15 L.R. 26 maggio 1973, n. 21, successivamente così sostituito con art. 6 L.R. 17 marzo 1975, n. 8.

[15] Articolo abrogato con art. 23 L.R. 29 aprile 1985, n. 21.