§ 4.2.161 - L.R. 12 luglio 2011, n. 12.
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:12/07/2011
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Applicazione della normativa nazionale.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Art. 4.  Istituzione del Dipartimento regionale tecnico.
Art. 5.  Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici.
Art. 6.  Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali.
Art. 7.  Bandi tipo.
Art. 8.  Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari [...]
Art. 9.  Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici
Art. 10.  Prezzario regionale e aggiornamento prezzi.
Art. 10 bis.  Prezziario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale
Art. 10 ter.  Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e forniture
Art. 10 quater.  Requisiti di ordine speciale per l'affidamento di progettazione esecutiva
Art. 11. 
Art. 12.  Albi regionali
Art. 13.  Congruità dei compensi per i servizi.
Art. 14.  Concorsi di idee.
Art. 15. 
Art. 16.  Procedure per le espropriazioni e le occupazioni.
Art. 17.  Certificazione antimafia.
Art. 18.  Interventi per l'approvvigionamento idropotabile.
Art. 19.  Criteri di aggiudicazione.
Art. 20.  Certificazione della spesa di fondi extraregionali.
Art. 21.  Sicurezza e conservazione dei beni culturali.
Art. 22.  Nucleo tecnico per la finanza di progetto.
Art. 23.  Norme per l'accelerazione dei procedimenti di finanza di progetto.
Art. 24.  Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti.
Art. 25.  Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina.
Art. 26.  Disposizioni per l'affidamento della gestione di porti turistici.
Art. 27.  Interpretazione dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
Art. 28.  Competenze dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Art. 29.  Definizione delle procedure di assegnazione di alloggi agli appartenenti alle forze dell'ordine.
Art. 30.  Autorizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di animali.
Art. 31.  Norme transitorie.
Art. 32.  Abrogazione di norme.
Art. 33.  Testo coordinato.
Art. 34.  Norma finanziaria.
Art. 35.  Entrata in vigore.


§ 4.2.161 - L.R. 12 luglio 2011, n. 12. [1]

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali [2].

(G.U.R. 14 luglio 2011, n. 30 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Norme in materia di finanza di progetto e di lavori pubblici [3]

 

Capo I

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni [4]

 

Art. 1. Applicazione della normativa nazionale.

1. Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge [5].

2. I riferimenti alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” contenuti nel decreto legislativo n. 36/2023 devono intendersi riferiti alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana”; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali [6].

3. Sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

b) alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [7];

c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell'articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 3. Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). [8]

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di seguito denominata Autorità, opera nel territorio della Regione.

2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto.

3. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 2, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Istituzione del Dipartimento regionale tecnico.

1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico.

2. La tabella “A” di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole “Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.” sono aggiunte le parole “Dipartimento regionale tecnico.”.

3. Il Dipartimento regionale tecnico:

a) effettua i seguenti servizi [9]:

1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;

2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;

3) verifica l'osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera, e della verifica sismica;

4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;

b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;

c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 12;

d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell'Amministrazione regionale;

e) cura la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Gli enti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente al Dipartimento per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

4. Il Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, gli scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attività relative:

1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;

2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;

3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo

del committente;

4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito web, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;

b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati ad esse addetti attraverso:

1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

2) l'elaborazione dei bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, che saranno aggiornati anche in relazione a nuove disposizioni normative;

3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici [10];

d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;

e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito web, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

g) provvede alla pubblicazione informatica del “Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni” includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;

l) trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché sullo stato di attuazione della normativa regionale di settore e della convenzione di cui all'articolo 3, comma 2 [11];

m) concorre alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;

n) richiede agli enti di cui all'articolo 2 nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, il Dipartimento comunica le risultanze all'Autorità, a fini sanzionatori;

n bis) cura la realizzazione e la manutenzione della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante-Regione Siciliana prevista dall'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; ne cura la certificazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l'interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso la stessa Autorità [12].

5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'ANAC, sono tenuti a comunicare al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati essenziali relativi ai contratti di lavori, forniture e servizi affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d'intesa con l'ANAC. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti o che fornisca dati non veritieri è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell'ANAC, alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 36/2023 [13].

6. Per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori della Regione e gli enti di cui all'articolo 2 si avvalgono della piattaforma digitale regionale di cui al comma 4, lettera n bis). Quest'ultima, in attuazione del principio di unicità dell'invio, assicura la tempestiva trasmissione dei dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici [14].

6-bis. [In considerazione della necessità di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al comma 6, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a pubblicare gli avvisi dei bandi sui quotidiani maggiormente diffusi nell'area interessata. Al relativo onere economico si provvede mediante apposita previsione nel quadro economico del progetto. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi dei bandi di gara e dei loro esiti sono rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'adempimento degli obblighi di pubblicazione contribuisce alla valutazione sulla performance dei responsabili. Si applica il decreto del Ministero infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016] [15].

7. [I dati di cui al comma 5, relativi a lavori, servizi e forniture di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati al Dipartimento che li trasmette all'Autorità] [16].

8. [Il Dipartimento esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi, per importi superiori a 20.000 euro] [17].

9. Costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento l'Ufficio regionale del Genio civile, articolato in servizi provinciali e l'Ufficio regionale di committenza di lavori pubblici (U.R.C.), già UREGA [18].

10. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, istituisce ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio speciale “Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ne individua le relative funzioni e competenze nonché il personale da assegnare.

 

     Art. 5. Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici. [19]

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici, il responsabile unico del progetto convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell'opera.

2. I pareri acquisiti sono trasmessi, dal responsabile unico del progetto, al soggetto verificatore affinché proceda con le attività di verifica, ai sensi del comma 11.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, è costituita la commissione regionale dei lavori pubblici, quale organo consultivo della Regione.

4. La commissione esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro. Con riferimento al livello di progettazione, il parere della commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.

5. Ai lavori della commissione partecipano i soggetti competenti a rilasciare i pareri sul progetto, in relazione alle opere da realizzare, individuati dal responsabile unico del progetto. Senza diritto di voto, ai lavori partecipano anche il progettista e lo stesso responsabile unico del progetto.

6. La commissione è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento dell'urbanistica, dall'Avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici, nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

7. Al presidente della commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa, con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni.

8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della commissione.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono determinate le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti e ai consulenti della commissione di cui al comma 3.

10. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici rimane in ogni caso obbligatorio, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, viene effettuata nel rispetto dell'allegato 1.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti integrazioni: "la verifica dei progetti di importo lettera c), sia nel caso di progettazione interna che esterna alla stazione appaltante, può essere effettuata anche dal Responsabile Unico del Progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi del comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato 1.2 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 6. Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali. [20]

1. Per la programmazione di lavori, beni e servizi, sul territorio regionale si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - libro I - parte III.

 

     Art. 7. Bandi tipo.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori, di servizi o forniture.

2. [Il bando tipo deve altresì prevedere che:

a) la quota in aumento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'articolo 75, comma 2, del medesimo decreto legislativo o con fidejussione bancaria;

b) nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 173, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, il contraente generale depositi presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del medesimo decreto legislativo e che la medesima stazione appaltante provveda al pagamento diretto in favore dei terzi affidatari di quanto loro dovuto dal contraente generale salvo che quest'ultimo non comunichi l'esistenza di ragioni ostative correlate ad inadempimenti dei soggetti terzi] [21].

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è emanato il capitolato generale di appalto tipo, secondo le prescrizioni del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 del Ministro dei lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il responsabile unico del progetto certifica la corrispondenza del bando, al bando tipo di riferimento. In casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile unico del progetto, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di approvazione del bando [22].

 

     Art. 8. Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [23].

1. Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni [24].

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Le cause di astensione e di esclusione dall'incarico sono disciplinate dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7 esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente. Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, iscritti all'albo di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti all'albo; con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al sorteggio degli esperti; l'elenco dei soggetti designati è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità [25].

7. Entro il 31 dicembre 2011 è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un albo di esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa. Per le finalità di cui al comma 6, l'albo è costituito esclusivamente dai seguenti soggetti non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per quelli di cui alla seguente lettera b):

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;

b) professori universitari di ruolo.

8. Fino alla data di costituzione dell'albo di cui al comma 7, per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento all'albo esistente presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, integrato da esperti in materie giuridiche.

9. L'albo di cui al comma 7 è soggetto ad aggiornamento almeno annuale. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.

10. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvo che l'annullamento non dipenda da fatto riconducibile alla commissione stessa.

 

     Art. 9. Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici [26]

1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III, Titolo I del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenuta la qualificazione ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, provvede alla progettazione e all'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. È fatta salva l'iscrizione di diritto di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 36/2023 del soggetto aggregatore della Regione siciliana di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 [27].

[2. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 dell'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023, cui si fa espresso rinvio dinamico, è qualificata per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica [28].]

3. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici ferma restando l'autonomia procedurale delle articolazioni dei Dipartimenti e degli uffici speciali, nella qualità di centri di costo della Stazione Appaltante Regione siciliana è così articolata:

a) per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria, dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico (DRT), che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e dell'Ufficio regionale di committenza (URC), già UREGA (Ufficio regionale espletamento gare d'appalto), struttura intermedia dello stesso DRT, per l'affidamento dei lavori previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) per l'acquisizione di beni e servizi, dall'Assessorato regionale dell'economia "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", istituita dall'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

4. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere delle commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, è disciplinata l'organizzazione della Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici al fine di soddisfare i requisiti previsti per la qualificazione secondo quanto previsto dall'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023 e sono individuate modalità e risorse per la formazione e il rafforzamento della capacità amministrativa della Centrale unica di committenza regionale.

5. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia disciplinano, ciascuno nell'ambito di propria competenza, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 3, compresi l'attuazione e la gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 36/2023.

6. L'Ufficio Regionale di Committenza (URC) subentra nelle funzioni svolte dalla struttura centrale e dalle sezioni provinciali dell'UREGA. Ogni richiamo in disposizioni legislative regionali vigenti alla struttura centrale ed alle sezioni provinciali dell'UREGA si intende riferito all'Ufficio Regionale di Committenza (URC).

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite e regolamentate le commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (URC).

8. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro il 31 marzo 2024, sono promossi interventi in favore delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti al fine di dare

piena attuazione a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 15 e dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023.

 

     Art. 10. Prezzario regionale e aggiornamento prezzi.

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici nella Regione.

2. Il prezzario unico regionale è aggiornato annualmente con la stessa procedura di cui al comma 1, in linea con le indicazioni di cui all'allegato 1.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [29].

3. Come stabilito dall'articolo 4 dell'allegato 1.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.

I termini di approvazione di cui alle lettere a) e b) sono riferiti alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base di gara [30].

4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), prima dell'indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente [31].

 

     Art. 10 bis. Prezziario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale [32]

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è adottato il prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori agricoli e forestali nella Regione.

2. Il prezzario unico regionale è aggiornato annualmente con la stessa procedura di cui al comma 1, in linea con le indicazioni di cui all'allegato 1.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Come stabilito nell'articolo 4 dell'allegato 1.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzarlo vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da. porre a base dì gara utìlìnando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.

Il termine di approvazione di cui alle lettere a) e b) è riferito alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base di gara.

4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), prima dell'indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.

5. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del nuovo prezzario restano vigenti le previsioni di cui al decreto assessoriale n. 40/Gab del 31 agosto 2023.

 

     Art. 10 ter. Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e forniture [33]

1. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, i requisiti economico-finanziari di cui al comma 11 dell'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 possono essere dimostrati dagli operatori economici anche tramite una copertura assicurativa con massimali pari al dieci per cento dell'importo delle opere mentre i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui allo stesso comma 11, possono essere dimostrati con l'avvenuta esecuzione, nei migliori tre degli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati.

 

     Art. 10 quater. Requisiti di ordine speciale per l'affidamento di progettazione esecutiva [34]

1. Al fine di dimostrare i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e e) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, previsti dal bando per l'affidamento della progettazione esecutiva, i vincitori dei concorsi possono costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 66 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. Tale raggruppamento deve essere formalmente costituito dal vincitore del concorso prima dell'affidamento della progettazione esecutiva.

 

     Art. 11.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 12. Albi regionali [35]

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori, i servizi e le forniture, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura (SIA) di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma 1 dell'articolo 50, per i quali trova applicazione quanto previsto dal comma 2. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale Unico ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2.

3. Il principio di rotazione si intende rispettato dagli enti di cui all'articolo 2 facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante.

4. Nelle more della realizzazione della piattaforma digitale regionale di cui al comma 6 dell'articolo 4, le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, per gli specifici affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, si avvalgono delle piattaforme informatiche esistenti alimentate con gli Albi di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale tecnico è emanato l'avviso pubblico per la costituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2.

6. Gli Albi di cui ai commi 1 e 2 sono dinamicamente aggiornati dal dipartimento regionale tecnico. Con apposito decreto, il Dirigente generale del DRT ne definisce le modalità di iscrizione e di aggiornamento.

 

     Art. 13. Congruità dei compensi per i servizi.

1. I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 41, comma 15, e dell'allegato 1.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [36].

2. Allo scopo di garantire la congruità e l'omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti ai servizi di architettura e ingegneria al decreto di cui al comma 1, i Responsabili unici del progetto (RUP) degli enti di cui all'articolo 2 possono richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara. Il parere si intende reso favorevolmente qualora l'ordine interessato, entro dieci giorni dalla notifica, non abbia riscontrato la richiesta [37].

3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, le singole stazioni appaltanti, che intendano chiedere il parere di cui al comma 2, destinano, a valere sulle somme a disposizione del progetto, un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta, a favore dell'Ordine professionale competente per materia e per territorio. Qualora il bando per l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l'importo è trasferito agli ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio [38].

4. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all'ordine professionale prevalente provvede il medesimo ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali della Regione.

 

     Art. 14. Concorsi di idee. [39]

1. L'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Nei casi di cui al comma 5, in cui i ritenga prevalente il valore innovativo dell'idea progettuale, la qualità dell'ideazione e della realizzazione sotto il profilo tecnologico, ingegneristico e/o architettonico, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di idee.”.

2. L'articolo 108 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è introdotto con le seguenti modifiche:

a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Per i lavori, nel bando possono essere richiesti non più di cinque elaborati, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione, ferma restando comunque la presentazione degli elaborati richiesti nel bando. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

4. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). È facoltà della stazione appaltante affidare altresì, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori, a condizione che tale facoltà sia esplicitata nel bando di concorso. Il soggetto vincitore deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica, indicati nel bando, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. Diversamente da quanto previsto dal comma 4, l'idea premiata può essere acquisita in proprietà dalla stazione appaltante dietro pagamento di predeterminato premio in denaro, non inferiore all'80% della tariffa professionale prevista per il progetto preliminare, a condizione che detta facoltà sia esplicitata ed adeguatamente motivata nel bando.

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Con decreto del Presidente della Regione, previa della delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.

 

3. L'articolo 109 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 108. Tutte le precedenti condizioni devono essere previste ed adeguatamente motivate nel bando.”.

 

     Art. 15.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 16. Procedure per le espropriazioni e le occupazioni.

1. Si applicano nella Regione le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 17. Certificazione antimafia. [40]

1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

 

     Art. 18. Interventi per l'approvvigionamento idropotabile.

1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione, al finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purché sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque.

 

     Art. 19. Criteri di aggiudicazione. [41]

1. Per le finalità di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:

a) al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;

b) al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria. In tale caso il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell'appalto. Nella valutazione dell'offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell'utile di impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell'offerta.

3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso qualora tale scelta sia più conveniente per le medesime amministrazioni aggiudicatrici sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d'asta.

4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. In applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C. 147/06 e C. 148/06, hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea, diverse dall'Italia.

6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis [42].

6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 [43].

6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell'offerta [44].

6 quater. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell'offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell'offerta e l'esecuzione delle opere [45].

7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo.

 

     Art. 20. Certificazione della spesa di fondi extraregionali.

1. Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti, costituisce atto finale del procedimento relativo agli appalti di lavori, servizi e forniture, finanziati con fondi regionali, nonché per la certificazione della spesa finanziata con fondi extraregionali.

 

     Art. 21. Sicurezza e conservazione dei beni culturali.

1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono destinate nei limiti del 50 per cento alla sicurezza e alla conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e l'Assessore regionale per l'economia, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al comma 1.

 

     Art. 22. Nucleo tecnico per la finanza di progetto.

1. È confermata l'istituzione del Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma quadro.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.

3. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'Unità tecnica - Finanza di progetto istituita presso il CIPE, ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 27 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112535; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 18 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 1.5.1.1.2.

 

     Art. 23. Norme per l'accelerazione dei procedimenti di finanza di progetto.

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali realizzate anche con capitali privati, i procedimenti di finanza di progetto in corso di esecuzione o aggiudicati, anche in via provvisoria, alla data di entrata in vigore della presente legge, prescindono dal parere della Commissione regionale per i lavori pubblici, previsto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ove non ancora reso alla stessa data.

 

     Art. 24. Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti.

1. Le stazioni appaltanti, gli enti locali, i dipartimenti regionali, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché le società a partecipazione regionale, secondo le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e successivi provvedimenti attuativi, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati d'appalto specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota di materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l'utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.

2. A tale fine, i soggetti di cui al comma 1 configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;

b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;

c) minore produzione di rifiuti;

d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;

e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

 

Capo II

Norme in materia di lavori pubblici e di gestione di porti turistici

 

     Art. 25. Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

1. Una quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economie accertabili a valere sulle risorse destinate ai programmi di riqualificazione urbana e residenziale, è destinata, previa ripartizione territoriale della spesa, alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con prioritaria destinazione alle opere funzionali allo sviluppo turistico comprese nei piani approvati dai commissari straordinari per l'emergenza traffico.

 

     Art. 26. Disposizioni per l'affidamento della gestione di porti turistici.

1. Gli enti locali territoriali, per i porti turistici realizzati con finanziamenti pubblici da essi ottenuti e collaudati a partire dal decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati dalla Regione ad espletare la gara di evidenza pubblica per l'affidamento della loro gestione in concessione.

2. Il bando deve prevedere come base d'asta il canone di concessione di cui alle vigenti disposizioni da corrispondere alla Regione maggiorato dell'eventuale offerta in aumento. L'ente locale indica nel bando la somma che deve essere versata allo stesso ogni anno dall'affidatario e che costituisce il corrispettivo dell'investimento pubblico determinato sulla base del piano finanziario di gestione da redigersi a cura del medesimo ente locale [46].

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

 

Capo I

Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale

 

     Art. 27. Interpretazione dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, dopo le parole “ legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20” sono aggiunte le parole “in quanto uffici equivalenti alle strutture previste dalla tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni”.

 

     Art. 28. Competenze dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. [47]

[1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “Demanio marittimo” sono aggiunte le parole “Demanio idrico fluviale”.]

 

Capo II

Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali

 

     Art. 29. Definizione delle procedure di assegnazione di alloggi agli appartenenti alle forze dell'ordine.

1. Le procedure per l'assegnazione in locazione degli alloggi realizzati nel territorio regionale ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 e della legge 27 dicembre 1983, n. 730, destinati agli appartenenti alle forze dell'ordine e trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi del comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono definite, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, in favore dei soggetti richiedenti, appartenenti alle forze dell'ordine, che risultino occupanti di fatto dei medesimi alloggi alla data del 31 dicembre 2001, sulla base di verbale di consegna della prefettura, in deroga ai limiti di reddito previsti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 30. Autorizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di animali.

1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali nonché nelle cave anche dismesse e nelle aree sottoposte a vincoli, è autorizzato il mantenimento di strutture esistenti destinate al rifugio ed al ricovero di cani e di gatti, in attività alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7, purché sia verificata la compatibilità ambientale della struttura ed il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza previste dalle norme vigenti. Le strutture devono essere adeguate ai requisiti minimi di cui all' Allegato II del citato decreto del Presidente della Regione n. 7/2007, previsti per le strutture esistenti.

2. In applicazione del comma 1, i comuni interessati, in deroga agli strumenti urbanistici, provvedono al rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

3. Nei terreni confiscati alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è autorizzata la realizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di cani e di gatti, purché sia verificata la compatibilità ambientale della struttura ed il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza previste dalle norme vigenti. Tali strutture devono essere realizzate secondo i requisiti di cui all'Allegato I del citato decreto n. 7/2007.

 

Capo III

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

 

     Art. 31. Norme transitorie.

1. Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207successivamente al 31 dicembre 2012, data entro la quale sono altresì fatti salvi, in forza della presente legge, le variazioni, le modifiche e gli adeguamenti dei progetti relativi ad interventi per l'esecuzione di opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, portuali, tranviarie, realizzate o in corso di realizzazione, ivi comprese quelle che prevedono l'utilizzazione di strutture mobili [48].

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010 possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di progettazione minima prevista dallo stesso D.P.R. n. 207/2010.

3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16.

4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 32. Abrogazione di norme.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;

b) gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;

c) gli articoli 7, 16, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto, 30, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;

d) la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

e) gli articoli 148, 149, 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

f) l'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;

g) la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, con esclusione dell'articolo 42, comma 1;

h) la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, con esclusione dell'articolo 30 e degli articoli da 32 a 43;

i) i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 126 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

j) l'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2005, n. 9;

k) i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;

l) gli articoli 1, 2, 3, 4 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23;

m) l'articolo 1, commi 1, 2 e 7 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;

n) l'articolo 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

o) gli articoli 1, comma 1, 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

 

     Art. 33. Testo coordinato.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, coordinato con le norme di cui al capo I del titolo I della presente legge.

 

     Art. 34. Norma finanziaria.

1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212019 nonché con le assegnazioni che, annualmente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici trasferisce alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 la spesa, valutata in 140 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 7.2.1.1.1.

2. Agli oneri discendenti dall'applicazione dell'articolo 5, valutati per l'esercizio finanziario 2011 in 58 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell'UPB 8.2.1.1.2, capitolo 272523, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

3. Agli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 22 e 26 dell'articolo 9, valutati per l'esercizio finanziario 2011 in 221 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell'UPB 7.2.1.1.1, capitolo 276515, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

4. Per l'attuazione della presente legge il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

 

     Art. 35. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Tutti i riferimenti al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, contenuti nella presente legge, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal al D.Lgs. n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione, per effetto dell'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[3] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[4] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[5] Comma già sostituito dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[8] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[9] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[10] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[11] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[12] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[14] Comma già sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[15] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16. L'attuale comma 6 ha sostituito i previgenti commi 6, 6 bis, 7, 8 per effetto dell'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[16] L'attuale comma 6 ha sostituito i previgenti commi 6, 6 bis, 7, 8 per effetto dell'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[17] L'attuale comma 6 ha sostituito i previgenti commi 6, 6 bis, 7, 8 per effetto dell'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[19] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[20] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[21] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12. La Rubrica è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1.

[24] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1.

[25] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[26] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[27] I previgenti commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1 per effetto dell'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[28] I previgenti commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1 per effetto dell'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[30] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[32] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[33] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[34] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12,

[36] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[38] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[39] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[40] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[41] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[42] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 14, fino al termine ivi previsto. Il testo previgente reca: "6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006." La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2016, n. 263, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[43] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 14, fino al termine ivi previsto. La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2016, n. 263, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 14, fino al termine ivi previsto. La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2016, n. 263, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[45] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 14, fino al termine ivi previsto. La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2016, n. 263, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[46] Comma così rettificato con Avviso pubblicato sulla G.U.R. 5 agosto 2011, n. 33.

[47] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[48] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.