§ 46.3.87 - Legge 6 marzo 1976, n. 52.
Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:06/03/1976
Numero:52


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al [...]
Art. 2.      Per far fronte alla spesa occorrente per il finanziamento del programma di cui all'art. 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la [...]
Art. 3.      L'assegnazione degli alloggi in locazione è demandata alla commissione provinciale prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. [...]
Art. 4.      Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive [...]
Art. 5.      Nelle provincie di Trento e di Bolzano i finanziamenti di cui all'art. 1 vengono utilizzati per la costruzione di alloggi di servizio a favore del personale civile e [...]
Art. 6.      All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di [...]


§ 46.3.87 - Legge 6 marzo 1976, n. 52.

Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 22 marzo 1976, n. 75)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio. Tali alloggi rimangono di proprietà dello Stato.

     Il programma e la localizzazione degli interventi da realizzare su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 sono predisposti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per l'edilizia residenziale.

     I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale.

     Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato al primo comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.

     Per l'acquisizione delle aree e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione si procederà, ove necessario, previa delega di comuni interessati.

 

          Art. 2.

     Per far fronte alla spesa occorrente per il finanziamento del programma di cui all'art. 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 15 miliardi nell'anno 1976, di lire 25 miliardi nell'anno 1977, di lire 50 miliardi nell'anno 1978 e di lire 35 miliardi nell'anno 1979. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1979, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

     I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

          Art. 3.

     L'assegnazione degli alloggi in locazione è demandata alla commissione provinciale prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906, integrata dal comandante della legione del Corpo delle guardie di finanza o da un suo rappresentante nonché da un rappresentante del comandante del Corpo degli agenti di custodia e da un rappresentante del comandante del Corpo forestale dello Stato.

     La commissione prevista dal comma precedente verrà integrata, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, con rappresentanti del personale civile e militare in attività di servizio della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 4.

     Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni per lo snellimento delle procedure recate dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge con modificazioni.

 

          Art. 5.

     Nelle provincie di Trento e di Bolzano i finanziamenti di cui all'art. 1 vengono utilizzati per la costruzione di alloggi di servizio a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

     Gli alloggi restano di proprietà dello Stato e vengono concessi al personale di cui all'art. 1, in relazione alla prestazione del proprio servizio nelle località dove gli alloggi sono ubicati.

     La concessione viene meno col cessare del rapporto di servizio del concessionario o con il suo trasferimento in altra sede.

     I concessionari devono corrispondere un canone determinato nei modi di cui all'art. 1, terzo comma.

     Gli alloggi vengono costruiti e gestiti per conto dello Stato dall'istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Trento del 30 dicembre 1972, n. 31 e dall'istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Bolzano del 20 agosto 1972, n. 15.

     Per la concessione degli alloggi si applica il disposto dell'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.