§ 1.4.218 - L.R. 17 maggio 2016, n. 8.
Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:17/05/2016
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Dotazione organica degli enti.
Art. 2.  Lavori in economia nel settore forestale.
Art. 3.  Assegnazione ad altre amministrazioni dei testimoni di giustizia.
Art. 4.  Attuazione Direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica.
Art. 5.  Accesso online al registro delle imprese.
Art. 6.  Competenze del Dipartimento regionale del lavoro.
Art. 7.  Prestiti in favore del personale regionale in quiescenza e in servizio.
Art. 8.  Iniziative volte alla promozione di start up, restart, incubatori e acceleratori dello sviluppo locale.
Art. 9.  Associazioni di volontariato di talassemici.
Art. 10.  Integrazione scolastica dei soggetti con handicap gravi.
Art. 11.  Disposizioni per favorire la ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia.
Art. 12.  Riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. Riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e [...]
Art. 13.  Organizzazione dei servizi per il lavoro.
Art. 14.  Trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti degli enti regionali e delle società partecipate.
Art. 15.  Attuazione della programmazione comunitaria.
Art. 16.  Disposizioni in favore dei Consorzi universitari e degli Istituti superiori di studi musicali.
Art. 17.  Oasi Maria SS. di Troina Onlus.
Art. 18.  Servizio di dissalazione isola di Vulcano e aeroporto di Trapani Birgi.
Art. 19.  Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20.  Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed all'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Art. 21.  Disposizioni in materia di personale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.
Art. 22.  Commissione per l'emersione del lavoro nero.
Art. 23.  Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano.
Art. 24.  Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 25.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di termine di conclusione del procedimento.
Art. 26.  Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 in materia di potere sostitutivo.
Art. 27.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di ordine cronologico.
Art. 28.  Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di silenzio assenso.
Art. 29.  Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 in materia di Piano comunale amianto e monitoraggio del rischio amianto.
Art. 30.  Repertorio delle qualificazioni della Regione.
Art. 31.  Modifica all'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di ruolo unico della dirigenza regionale.
Art. 32.  Entrata in vigore.


§ 1.4.218 - L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.

(G.U.R. 24 maggio 2016, n. 22)

 

Art. 1. Dotazione organica degli enti.

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica in materia di riordino degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza della Regione, al fine di consentire in via immediata agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'applicazione dell'istituto del prepensionamento in virtù del combinato disposto dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e loro successive modifiche ed integrazioni, gli enti medesimi provvedono alla ridefinizione della propria dotazione organica.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia, assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Le disposizioni di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicità per l'ente di riferimento, in assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. Le dotazioni organiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia sono rideterminate tenendo conto delle unità di personale cessate dal servizio per effetto del comma 2.

 

     Art. 2. Lavori in economia nel settore forestale.

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione entro il limite massimo di 1.000 migliaia di euro anche per i lavori finanziati con fondi pubblici regionali ed extraregionali eseguiti dai consorzi di bonifica per assicurare la campagna irrigua e la manutenzione delle reti irrigue e dei canali, nei comprensori di propria competenza, con l'impiego degli operai dei consorzi di bonifica, degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e di quelli dell'Ente di sviluppo agricolo.

 

     Art. 3. Assegnazione ad altre amministrazioni dei testimoni di giustizia.

1. All'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Per rafforzare l'azione di legalità e concorrere alla diffusione dei principi di giustizia, il personale assunto in applicazione del comma 1 può essere assegnato ad altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, come previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6.".

2. Nel triennio 2016/2017/2018 è sospeso ogni ulteriore reclutamento del personale o dei soggetti destinatari della legge regionale n. 22/2014 [1].

3. L'Amministrazione regionale, per venire incontro alle esigenze di tutela e protezione dei testimoni di giustizia in carico alla stessa Amministrazione, può avvalersi del telelavoro come forma di prestazione lavorativa.

 

     Art. 4. Attuazione Direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica.

1. Per il perseguimento delle finalità della Direttiva 25 ottobre 2012, n. 27 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla efficienza energetica, la Regione aderisce al programma statale di cofinanziamento di sostegno per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 a favore delle PMI con sede o unità locale interessata dall'intervento ubicata nel territorio della Regione, di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 9 e 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Per l'attuazione della prima annualità del programma di cui al suddetto decreto ministeriale 12 maggio 2015, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 900 migliaia di euro quale quota di cofinanziamento regionale.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 613924 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario 2016.

 

     Art. 5. Accesso online al registro delle imprese.

1. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sulle imprese cooperative e loro consorzi, aventi sede nel territorio della Regione, il Dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a stipulare convenzioni per l'accesso online al registro delle imprese.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 15 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1).

3. All'onere di cui al comma 2 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista, per l'esercizio finanziario 2016, dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Missione 13, Programma 4, capitolo 413345).

 

     Art. 6. Competenze del Dipartimento regionale del lavoro.

1. Il "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati", istituito con l'articolo 8 del Decreto Lgs. P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25, è soppresso.

2. Gli interventi già previsti dalle leggi regionali a carico del Fondo di cui al comma 1 rientrano nelle competenze amministrative del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, secondo modalità definite con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7. Prestiti in favore del personale regionale in quiescenza e in servizio.

1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, introdotto dal comma 60 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

"14-ter. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è subordinata alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato.

14-quater. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza. La concessione del prestito in favore del personale in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborsata mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.".

 

     Art. 8. Iniziative volte alla promozione di start up, restart, incubatori e acceleratori dello sviluppo locale.

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive promuove e finanzia le attività di seguito indicate:

a) creazione di start up con idee innovative e creative che abbiano una ricaduta immediata sul territorio in termini di processo, prodotto o servizio offerto;

b) promozione di restart con idee innovative e creative che abbiano una ricaduta immediata sul territorio in termini di processo, prodotto o servizio offerto;

c) costituzione di acceleratori dello sviluppo locale e laboratori territoriali nelle aree siciliane che ne risultino sprovviste;

d) creazione di nuove imprese che presentano iniziative finalizzate all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo, anche nei settori tradizionali;

e) costituzione di incubatori di start up e di spin off della ricerca pubblica, di acceleratori dello sviluppo locale e di laboratori territoriali per la promozione di nuove idee imprenditoriali e di innovazione sociale nelle aree siciliane a più elevato fabbisogno e/o dove ne risultino sprovviste.

2. Per la realizzazione e direzione delle attività di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle attività produttive affida ad una delle società regionali in house e prioritariamente a Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. (SAS), previa convenzione/contratto [2]:

a) l'istruttoria delle domande di accreditamento dei servizi di affiancamento e consulenza alle imprese;

b) l'istruttoria delle domande inviate per i percorsi di start up e restart;

c) l'istruttoria delle domande inviate per la costituzione di acceleratori e laboratori territoriali;

d) la valutazione delle domande relative alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1.

3. La società regionale in house, per conto dell'Assessorato regionale delle attività produttive, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, predispone un bando a sportello. L'Assessorato regionale delle attività produttive, in attuazione del bando, eroga le agevolazioni finanziarie di seguito indicate:

a) contributi, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento finanziario a favore delle imprese start up, in conformità all'ordinamento comunitario;

b) contributi, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento finanziario a favore delle imprese, costituite da non più di 36 mesi, impegnate nei progetti di restart;

c) incentivi, contributi, sovvenzioni, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento in favore della nascita di acceleratori dello sviluppo locale e laboratori territoriali che forniscano assistenza e collaborazione alle imprese nel territorio siciliano;

d) contributi e ogni altra forma di intervento finanziario a favore degli aspiranti imprenditori e delle imprese beneficiarie per la fruizione di servizi accreditati di affiancamento alle imprese, di tipo logistico e tecnico, localizzate sul territorio siciliano;

e) incentivi, contributi, sovvenzioni alle imprese che assumono ricercatori, dottori di ricerca o figure professionali altamente qualificate (master universitari di II livello, esperienze di ricerca di almeno un anno).

4. La società regionale in house conclude l'istruttoria delle domande di agevolazioni di cui al comma 3 entro 45 giorni dalla presentazione. L'Assessorato regionale delle attività produttive eroga le agevolazioni finanziarie entro i successivi 45 giorni.

5. La società regionale in house per conto della Regione attua le presenti disposizioni, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, mediante le azioni realizzate con gli strumenti di cui al presente articolo, stipulando specifici accordi con enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e poli di ricerca e di innovazione, associazioni di ricercatori universitari e giovani imprenditori, distretti produttivi, agenzie di sviluppo locale ed istituzioni bancarie nonché con gli organismi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le PMI, anche tramite i soggetti finanziatori, sono obbligate a fornire alla società regionale in house una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto sotto forma di garanzia e all'importo del contributo concesso.

7. Le garanzie ed i contributi, nell'ambito del "de minimis", sono cumulabili, sul medesimo investimento, con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

8. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 3, i seguenti soggetti:

a) aspiranti imprenditori che completino l'iscrizione al registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione di una delle start up entro trenta giorni dall'approvazione del finanziamento dei progetti presentati;

b) start up innovative iscritte all'apposita sezione speciale del registro delle imprese presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, ai sensi dell'articolo 25 della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) PMI iscritte al registro delle imprese presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione da non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda;

d) PMI innovative, come definite all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

e) spin off aziendali;

f) spin off della ricerca pubblica (universitari ed accademici).

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla lettera c) del comma 3 anche persone fisiche e liberi professionisti in forma singola o associata.

10. L'Assessorato regionale delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, mediante decreto, i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per i beneficiari del finanziamento per le start up e restart e i criteri di valutazione dei progetti.

11. Gli interventi finanziari a favore delle imprese start up e restart di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono erogati, ciascuno, in misura non inferiore ad euro 50.000 e non superiore ad euro 1.000.000.

12. In favore degli acceleratori di sviluppo locale è erogata, complessivamente, la somma di euro 4.000.000 nel triennio 2016-2018.

13. Gli oneri finanziari di cui al presente articolo trovano rispondenza nell'ambito delle risorse a valere sul PO FESR, Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente S3, obiettivo tematico 1 e parzialmente obiettivo tematico 3, specificatamente finalizzate ad interventi inerenti le politiche di ricerca ed innovazione per euro 10.000.000.

14. La società regionale in house trasmette annualmente all'Assessorato regionale delle attività produttive una relazione sulla gestione delle risorse trasferite e sulle attività realizzate, da pubblicarsi nel sito istituzionale dell'Assessorato.

 

     Art. 9. Associazioni di volontariato di talassemici.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, le parole "Lega italiana per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana" sono sostituite dalle parole "Federazione associazioni siciliane di talassemia, emoglobinopatie e drepanocitosi - Sicilia Onlus (FASTED - Sicilia Onlus)".

 

     Art. 10. Integrazione scolastica dei soggetti con handicap gravi. [3]

[1. L'assistenza igienico-personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è assicurata soltanto in via sussidiaria ed eventuale rispetto ai medesimi servizi garantiti dalle istituzioni scolastiche a mezzo di personale interno ai sensi della normativa statale vigente.

2. Nelle istituzioni scolastiche in cui non sia presente personale interno adeguatamente formato, e nel rispetto del genere, i servizi di cui al comma 1 possono essere espletati tramite voucher a favore delle famiglie, secondo modalità individuate con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente.]

 

     Art. 11. Disposizioni per favorire la ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia.

1. All'articolo 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di assicurare l'attività di ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia siciliana, nelle more del riordino dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia e della Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, per il personale del Dipartimento regionale dell'agricoltura del comparto non dirigenziale e per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale che presta servizio presso tali enti, svolgendo le attività previste dalle rispettive mansioni, il trattamento economico fondamentale e quello previdenziale sono a carico dell'Amministrazione regionale mentre il trattamento accessorio è a carico degli enti utilizzatori.".

 

     Art. 12. Riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. Riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

1. La Regione recepisce i principi di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 ed attua nel territorio regionale i decreti legislativi attuativi della medesima legge.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a sottoscrivere le convenzioni ed i protocolli di intesa previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Con successivi decreti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, è data applicazione, anche relativamente alle strutture e al personale, alle predette convenzioni.

3. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole "all'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22" sono aggiunte le parole "e successive modifiche ed integrazioni".

 

     Art. 13. Organizzazione dei servizi per il lavoro.

1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di servizi e politiche attive del lavoro, al fine di garantire il potenziamento della funzionalità dei centri per l'impiego, previsto quale condizionalità ex ante del PO FSE 2014-2020, ed in particolare per l'implementazione dei servizi specialistici nonché il potenziamento dei servizi formativi (orientamento di base e specialistico, progettazione, percorsi formativi individualizzati, tutorship nell'attività di tirocinio, sportelli inclusione sociale, conciliazione e pari opportunità, sportello migranti, certificazione delle competenze, monitoraggio e valutazione), l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro si avvale degli organismi in house providing della Regione e degli enti accreditati come Agenzie per il lavoro ai sensi della normativa vigente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, è istituito l'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1, per la realizzazione delle attività affidate dal dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, si avvalgono prioritariamente dei lavoratori di cui al comma 2.

3-bis. Al fine di assicurare il potenziamento dei centri per l'impiego in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previa ricognizione dell'effettivo fabbisogno dei centri per l'impiego, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a redigere apposito piano finalizzato all'utilizzo dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento di cui al comma 2 nel rispetto delle procedure di selezione pubblica nonché all'utilizzo di detto personale per interventi nell'ambito dello svantaggio e nei vari settori della pubblica amministrazione e negli enti locali [4].

 

     Art. 14. Trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti degli enti regionali e delle società partecipate.

1. All'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole da "e degli enti" fino a "sanitario" sono sostituite dalle parole "e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi.";

b) al comma 3-bis le parole "di cui al comma 2" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 2 e 3".

2. Il settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 è soppresso.

 

     Art. 15. Attuazione della programmazione comunitaria.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare il completamento dei progetti di cui al comma 2 inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FESR) e per il piano di cambiamento (FSE) inseriti nella programmazione complementare di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, come deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 268 del 10 novembre 2015.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici e opere pubbliche, beneficiari titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, possono presentare all'ufficio competente una domanda di proroga al 31 gennaio 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Con la medesima domanda può essere richiesta la copertura finanziaria, a valere sulle risorse di cui al comma 1, dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 dei quali è beneficiaria titolare l'Amministrazione regionale, gli uffici regionali competenti provvedono, previa verifica della sussistenza delle condizioni giuridiche e tecniche per consentire, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, la proroga al 31 gennaio 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del relativo termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso, ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti necessari a garantirne la copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al comma 1 [5].

3. I soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano già rinunciato al finanziamento concesso possono presentare all'ufficio regionale o all'organismo intermedio competente una domanda di proroga al 30 settembre 2016, con copertura finanziaria esclusivamente con risorse proprie, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con la domanda di copertura finanziaria di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house delle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici o opere pubbliche possono richiedere l'erogazione in anticipazione del finanziamento di cui al comma 1 nella misura del novanta per cento delle risorse finanziarie necessarie alla conclusione del progetto. Il saldo del dieci per cento del finanziamento può essere erogato solo dietro verifica, da parte degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché previo accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento. Ai titolari e beneficiari di progetti di cui al comma 2 il finanziamento di cui al comma 1 è erogato a saldo dietro verifica, da parte degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché di accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento.

5. Alla presentazione delle domande di cui ai commi 2 e 3, con le modalità e nei termini definiti dalle circolari emanate con provvedimenti della competente autorità di gestione, consegue la proroga automatica rispettivamente al 31 gennaio 2017, al 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro ed al 30 settembre 2016 del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, senza necessità di modifica, riforma o integrazione di eventuali diversi termini previsti dalla disciplina regionale o convenzionale di riferimento precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Ciò al fine di consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza delle autorità di gestione dei rispettivi programmi entro il termine ultimo del 31 marzo 2017 per la presentazione dei documenti di chiusura alla Commissione europea [6].

6. La copertura finanziaria delle anticipazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è assicurata, relativamente alle operazioni del PO FESR 2007-2013, a valere sulle risorse del "Piano di Salvaguardia" del PAC 2007-2013 e, relativamente alle operazioni del PO FSE 2007-2013, a valere sulle risorse disponibili del "Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani" e del "Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia" di cui al decreto dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea n. 25 del 5 agosto 2015.

7. Ai fini del presente articolo, per progetti non conclusi si intendono i progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013 le cui spese non sono state interamente sostenute e pagate dai soggetti beneficiari titolari, pubblici o privati, entro la data del 31 dicembre 2015.

8. Le autorità di gestione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione siciliana e i dipartimenti interessati, nel rispetto dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, considerano ammissibili le spese già sostenute dai beneficiari dalla data del 1° gennaio 2014, purché coerenti con il programma comunitario.

9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse del FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l'inadempimento ai predetti obblighi [7].

10. [Le domande presentate in violazione del divieto di cui al comma 9 sono considerate inammissibili e, in quanto tali, escluse d'ufficio da qualsiasi procedura finalizzata alla selezione degli interventi da finanziare a valere sulle risorse FESR ed FSE della programmazione comunitaria 2014-2020] [8].

11. Al comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, le parole "Laddove i pareri non siano trasmessi nei quindici giorni previsti, il Governo ne prescinde." sono sostituite dalle parole "Il Governo assicura una informazione qualificata e tempestiva. In caso di ripetuta violazione degli obblighi previsti dal presente comma, il Presidente della Regione riferisce, in un'apposita seduta, all'Assembla regionale siciliana, su richiesta di un decimo dei componenti, sulle motivazioni della suddetta violazione. La seduta si conclude con l'approvazione di un atto d'indirizzo al Governo.".

 

     Art. 16. Disposizioni in favore dei Consorzi universitari e degli Istituti superiori di studi musicali.

1. I trasferimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono destinati anche al mantenimento della quota di partecipazione nei Consorzi universitari e negli Istituti superiori di studi musicali.

 

     Art. 17. Oasi Maria SS. di Troina Onlus.

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, l'Assessorato regionale della salute e l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvedono a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'Istituto per il triennio 2016-2018, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto definito dall'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5.000 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, quanto a 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale.

2-bis. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Traina Onlus, per la parte relativa alle competenze dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, lo stesso provvede a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'istituto per il triennio 2020-2022. Ai relativi oneri, pari a 5.000 migliaia di euro, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del fondo nazionale per le non autosufficienze e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514 [9].

 

     Art. 18. Servizio di dissalazione isola di Vulcano e aeroporto di Trapani Birgi.

1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, affidato nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata, per tredici anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 [10].

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1006, del bilancio della Regione previo ripristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 [11].

3. Alla lettera a) del comma 4 sexies dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 le parole da "in conseguenza" fino a "2011" sono soppresse.

4. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 4 sexies dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2011, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

 

     Art. 19. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 le parole "dalla competente Agenzia del territorio" sono sostituite dalle parole "dagli uffici del Genio civile competenti per territorio";

b) al comma 4 dell'articolo 19 le parole "nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli Consorzi per le aree sviluppo industriale transita all'Istituto" sono sostituite dalle parole "l'Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun Consorzio in liquidazione.";

c) al comma 5 dell'articolo 19 le parole "nella gestione delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei Consorzi in liquidazione.";

d) il comma 8 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore nominato dall'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti degli ex Consorzi ASI, competenti per territorio, con qualifica ed anzianità complessiva di servizio più elevata, o, in mancanza, tra i funzionari degli ex Consorzi in possesso dei requisiti di legge. Il Commissario liquidatore può utilizzare il personale non dirigenziale occorrente scelto prioritariamente tra il personale dell'ex Consorzio ASI di competenza. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione.";

e) il comma 9 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali individuati a seguito dell'attività di ricognizione dei commissari nominati ai sensi del comma 1, acquisite le relazioni di stima di cui alla lettera b) del comma 2, trascorso il termine di cui al comma 4, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono alienati dai liquidatori dei singoli Consorzi ASI e i proventi sono destinati al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio. Conclusa la liquidazione, i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'Istituto.";

f) al comma 1 dell'articolo 23 la parola "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole "manutenzione ordinaria" sono aggiunte le parole "e straordinaria su fabbricati ed opere mantenendo comunque la destinazione d'uso in essere o quella risultante dall'ultimo titolo abilitativo ricevuto".

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed all'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

1. L'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni è così modificato:

a) al comma 8 bis dopo le parole "previa delibera della Giunta regionale" sono inserite le parole "da adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie di cui al comma 8 quater";

b) al comma 8 ter dopo le parole "La Giunta regionale" sono inserite le parole ", entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, " e le parole "entro 30 giorni" sono sostituite dalle parole "entro 15 giorni";

c) il comma 8 quater è sostituito dal seguente:

"8 quater. Le istruttorie di concessione dei contributi relative alle istanze presentate dagli enti di cui al comma 1 sono definite entro il termine di 15 giorni dalla scadenza prevista dal comma 8 ter per la presentazione delle stesse.";

d) al comma 8 quinquies dopo le parole "del decreto" sono aggiunte le parole "dell'Assessore regionale per l'economia di cui al comma 8-bis.".

2. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le parole da "con esclusione" fino a "comunitaria" sono sostituite dalle parole "per i medesimi progetti ed attività".

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di personale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze" sono inserite le parole ", presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione" e dopo la parola "unità" sono inserite le parole "per ufficio" [12].

2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità ai lavoratori delle ex province regionali forniti di titoli idonei.

3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 225 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

 

     Art. 22. Commissione per l'emersione del lavoro nero.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'allegato 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, Missione 1, Programma 2, capitolo 104537, è incrementata di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'allegato 1, parte A, del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per le finalità dell'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 (capitolo 373312).

 

     Art. 23. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano.

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, prima delle parole "Gli organi di governo" sono inserite le parole "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13,";

b) i commi da 1 a 7 dell'articolo 13 sono sostituiti dal seguente:

"1. Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.";

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano - 1. Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.";

d) al comma 8 dell'articolo 14 bis le parole "Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13." sono sostituite dalle parole "L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 luglio ed il 30 settembre 2016.";

e) dopo il comma 8 dell'articolo 14 bis è inserito il seguente:

"8 bis. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni della Città metropolitana ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.";

f) al comma 1 dell'articolo 18 sono soppresse le parole "e del Sindaco metropolitano";

g) il comma 3 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale.";

h) al comma 4 dell'articolo 18 le parole "o di Sindaco metropolitano" e le parole "ed a Sindaco metropolitano" sono soppresse.

 

     Art. 24. Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.".

2. Sono abrogati gli articoli 14, 17 e 19 della legge regionale n. 12/2011.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, si applicano sino alla concreta attivazione dell'albo prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [13].

4. Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di termine di conclusione del procedimento.

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le amministrazioni procedenti, qualora ravvisino la manifesta irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'infondatezza dell'istanza, previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 11 bis, concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto essenziale";

b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.";

c) dopo il comma 4 quater è aggiunto il seguente:

"4 quinquies. Trova applicazione nel territorio regionale il comma 8 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

     Art. 26. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 in materia di potere sostitutivo.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 2 bis. Potere sostitutivo - 1. Nell'ipotesi di inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il soggetto che ha presentato l'istanza può, fatte salve le ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, rivolgersi al dirigente generale del dipartimento regionale competente o al dirigente apicale della struttura competente, ove la stessa non risulti incardinata in un dipartimento, chiedendogli la chiusura del procedimento tramite l'esercizio del potere sostitutivo.

2. Il dirigente di cui al comma 1 provvede con immediatezza all'acquisizione degli atti istruttori ed all'esercizio del potere sostitutivo, assicurando la conclusione del procedimento avvalendosi delle strutture competenti o mediante la nomina di un commissario ad acta, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

3. Il titolare del potere sostitutivo, in tutti i casi di mancata o ritardata conclusione del procedimento comunica tempestivamente all'ufficio competente il nominativo del dipendente inadempiente ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro ed inoltre, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, trasmette al vertice politico del ramo di amministrazione regionale competente, l'elenco dei procedimenti amministrativi per i quali non sono stati rispettati i termini di conclusione, suddivisi per tipologia e struttura dipartimentale competente.

4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, il titolare del potere sostitutivo assume le medesime responsabilità dei soggetti responsabili degli inadempimenti dell'amministrazione.".

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di ordine cronologico.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico, con le seguenti deroghe:

a) sono esaminati con carattere di priorità gli atti in relazione ai quali il provvedimento dell'Amministrazione interessata deve essere reso nell'ambito di conferenza di servizi;

b) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative che sono riferite ad aree di crisi o che rivestano carattere di particolare specificità ed innovazione o di assoluta rilevanza per lo sviluppo economico o sociale del territorio regionale a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento. Con cadenza semestrale ciascun dipartimento regionale relaziona alla Giunta regionale in merito alle autorizzazioni rese nonché in merito alle deroghe determinate ai sensi del presente comma;

c) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative ricadenti in aree di crisi, nelle zone periferiche urbane e nelle aree di sviluppo;

d) può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative nell'ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei.".

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di silenzio assenso.

1. All'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. La mancata ingiustificata partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 o la mancata o ritardata espressione della volontà dell'amministrazione rappresentata sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare nonché dell'eventuale responsabilità amministrativo- contabile.".

 

     Art. 29. Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 in materia di Piano comunale amianto e monitoraggio del rischio amianto.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, le parole "dalla comunicazione delle linee guida" sono sostituite dalle parole "dall'adozione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10/2014 le parole "entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro 120 giorni dall'adozione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".

 

     Art. 30. Repertorio delle qualificazioni della Regione.

1. Per l'attuazione nel territorio della Regione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale con proprio decreto adotta il Repertorio delle qualificazioni della Regione.

2. Il Repertorio di cui al comma 1 disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 13/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e alle conseguenti norme secondarie di attuazione.

3. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale può, previa intesa con una o più Regioni o previa modifica alle intese precedentemente intervenute con le altre Regioni, utilizzare quanto necessario all'adeguamento del Repertorio regionale, nel rispetto dei suddetti livelli essenziali di prestazioni.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 31. Modifica all'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di ruolo unico della dirigenza regionale. [14]

1. Al comma 17 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole "i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico" sono inserite le parole "e, in subordine, i dirigenti equiparati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,".

 

     Art. 32. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 25 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[2] Alinea così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20.

[4] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 28.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 28.

[7] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[8] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[10] Comma sostituito dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[11] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24.

[12] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 2017, n. 113, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.