§ 45.1.853 - Del.CIPE 28 gennaio 2015, n. 10.
Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:28/01/2015
Numero:10

§ 45.1.853 - Del.CIPE 28 gennaio 2015, n. 10.

Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020.

(G.U. 15 maggio 2015, n. 111)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183/1987;

     Vista la delibera di questo Comitato 6 agosto 1999, n. 141 (G.U. n. 257/1999), concernente il riordino delle competenze del Comitato stesso che trasferisce, tra l'altro, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

     Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

     Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, prevedendo tra l'altro che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

     Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

     Visti in particolare i commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonchè i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

     Considerato in particolare che il predetto comma 240 stabilisce che, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 a valere sulle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei, nei programmi operativi a titolarità delle Regioni e delle Province autonome, concorre il Fondo di rotazione di cui alla richiamata legge n. 183/1987, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi regionali, mentre la restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, nonchè degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi;

     Considerato inoltre che il successivo comma 241 prevede che il detto Fondo di rotazione concorra integralmente per gli interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato;

     Considerato altresì che il comma 242 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 prevede, tra l'altro, che il Fondo di rotazione concorra, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020, prevedendo anche - al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari - che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei rispettivi bilanci;

     Visto il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

     Visti i Regolamenti (UE) n. 1299, n. 1301, n. 1303, n. 1304 e n. 1305 del 17 dicembre 2013 e il Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, recanti disposizioni comuni e specifiche sui Fondi strutturali e di investimento europei - Fondi SIE;

     Visto il Regolamento (CE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

     Vista la nota ARES(2013) n. 3779289 del 20 dicembre 2013 e vista altresì la conseguente decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 (2014/190/UE), notificata con il numero C(2014) 2082, che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, nonchè l'elenco delle regioni ammissibili, gli importi da trasferire dalle dotazioni dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

     Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 (2014/366/EU), come modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione del 17 novembre 2014 (2014/805/EU), che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per il periodo 2014/2020;

     Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16 aprile 2014 - repertorio atti n. 44/CU - sulla proposta di Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122/2014), che conferisce al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega a esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito dalla citata legge n. 122/2010, prevedendo che, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, lo stesso Sottosegretario si avvalga del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n. 15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

     Visto l'Accordo di partenariato Italia adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, che - ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - contiene, tra l'altro, la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

     Considerato che nell'odierna seduta questo Comitato ha preso atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 (G.U. n. 209/2014) - dell'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea per il periodo di programmazione 2014-2020;

     Considerata l'esigenza di definire i criteri per la determinazione del cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), dei programmi cofinanziati nell'ambito della «Cooperazione Territoriale Europea», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA II), del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD) e della Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (YEI);

     Tenuto conto degli obblighi in materia di addizionalità previsti dall'art. 95 del più volte citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Considerata la necessità di assicurare l'efficace monitoraggio sull'attuazione degli interventi strutturali comunitari 2014-2020 e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, nonchè di prevedere idonei meccanismi di coordinamento, impulso e vigilanza sull'attivazione, a cura delle Autorità competenti, di efficaci sistemi di gestione e di controllo compatibili con la normativa comunitaria;

     Viste le note del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale n. 4459 del 16 ottobre 2014 e n. 4710 del 27 ottobre 2014 e la relativa documentazione allegata predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, concernenti la proposta di delibera per la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei relativi al periodo 2014-2020 e la programmazione degli interventi complementari di cui al richiamato art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato;

     Tenuto conto che nella seduta del 10 novembre 2014 questo Comitato ha approvato la suddetta proposta, subordinando - in considerazione della materia trattata - la formalizzazione della relativa delibera all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni;

     Considerato che, nella seduta del 13 novembre 2014, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il proprio parere favorevole sulla citata proposta di delibera, condizionandolo al recepimento di alcune osservazioni e istanze emendative presentate nel corso della seduta stessa;

     Considerato che, tra l'altro, la Conferenza Stato-Regioni ha condizionato il proprio parere favorevole a che il Fondo di rotazione assicuri per la regione Campania un importo di 320 milioni di euro, quale riequilibrio finanziario delle risorse riprogrammate nell'ambito del Piano di Azione e coesione dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 7 agosto 2013, numeri 47 e 48 (G.U. n. 195/2013);

     Vista la successiva nota n. 5333 del 25 novembre 2014 con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale ha pertanto presentato un aggiornamento della suddetta proposta, che recepisce gran parte delle istanze emendative formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, e in particolare la previsione che il Fondo di rotazione assicuri la copertura per il riequilibrio finanziario della Regione Campania;

     Vista altresì la nota n. 5700 del 10 dicembre 2014, in cui il citato Sottosegretario con delega alla coesione territoriale ha espresso l'opportunità di sottoporre la proposta aggiornata all'esame del Comitato, in considerazione delle modifiche - anche di carattere sostanziale - formulate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite nella proposta stessa;

     Ritenuto di poter accogliere la suddetta proposta aggiornata, nei termini ivi indicati, che recepisce parzialmente le istanze espresse nel parere della Conferenza Stato-Regioni;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

     Vista la nota n. 4749 del 10 novembre 2014, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le relative osservazioni e prescrizioni;

     Vista la odierna nota n. 422, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

     Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla coesione territoriale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

     Delibera:

 

     1. Criteri di cofinanziamento nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2014-2020

     In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea nell'ambito degli «Investimenti per la crescita e l'occupazione» per il ciclo di programmazione 2014-2020 ai Fondi FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE (Fondo sociale europeo), al FEAD (Fondo europeo di aiuti agli indigenti), al Fondo per la YEI (Iniziativa per l'occupazione dei giovani), ai Programmi per la «Cooperazione territoriale europea», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA II), il cofinanziamento pubblico di parte nazionale è assicurato, ai sensi dell'art. 1, commi 240 e 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) richiamata in premessa, mediante il ricorso al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (di seguito denominato Fondo di rotazione), nei limiti della dotazione del Fondo stesso, come stabilita nella tabella E allegata alla citata legge n. 147/2013, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

     All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987 in favore di ciascun programma si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del vigente decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (G.U. n. 129/2000).

     Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di cui all'art. 86 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonchè delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione dei contributi previste dallo stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.

     Le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi di rispettiva competenza, l'effettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.

     1.1 Programmazione FESR e FSE (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo) [1]

     Il cofinanziamento nazionale a carico delle predette fonti è stabilito, per distinte aree territoriali e in coerenza con quanto definito nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 16 aprile 2014 sulla proposta di Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020, come di seguito indicato:

     Regioni meno sviluppate (territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia):

     per i Programmi operativi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 45 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai regolamenti comunitari. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

     per i Programmi operativi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) ed è modulato nel rispetto delle soglie minime fissate dai regolamenti comunitari. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

     Per far fronte ad alcune specificità regionali nell'area delle Regioni meno sviluppate, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario per la regione Campania di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze numeri 47 e 48 del 2013, nei limiti dell'importo di 320 milioni di euro. All'assegnazione di tali risorse in favore della Regione Campania si provvede in sede di decreto direttoriale, assunto ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, sulla base di apposita richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione. Le risorse per il riequilibrio finanziario potranno essere utilizzate, per i programmi operativi della regione Campania, in aggiunta alla quota di cofinanziamento nazionale ovvero per ridurre l'apporto del bilancio regionale alla quota di cofinanziamento nazionale.

     Regioni in transizione (territori dell'Abruzzo, Molise e Sardegna):

     per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

     per i Programmi operativi regionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.

     Regioni più sviluppate (territori della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Province autonome di Trento e di Bolzano):

     per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è indicativamente pari al 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

     per i Programmi operativi regionali, finanziati dal FESR e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico è indicativamente pari al 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi.  1.2 Programmazione FEASR

     Per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 55 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale percentuale è posta a carico del bilancio dell'Amministrazione titolare del programma.

     Regioni meno sviluppate (territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia):

     per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 39,50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni. L'eventuale quota nazionale pubblica eccedente la percentuale del 39,50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico dei bilanci delle medesime Regioni.

     Regioni in transizione (territori dell'Abruzzo, Molise e Sardegna):

     per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 52 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 52 per cento della spesa pubblica totale, è posta a carico dei bilanci delle predette Regioni.

     Regioni più sviluppate (territori della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Province autonome di Trento e di Bolzano):

     per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 56,88 per cento della spesa pubblica totale, ad eccezione della Liguria e della Provincia Autonoma di Trento, per le quali il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 57,02 per cento della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente il 56,88 per cento della spesa pubblica totale (e il 57,02 per cento della spesa pubblica totale limitatamente alla Regione Liguria e alla Provincia Autonoma di Trento), è posta a carico dei bilanci delle predette Regioni e Province Autonome.

     1.3 Programmazione FEAMP

     Per il Programma operativo nazionale, finanziato dal FEAMP, il cofinanziamento nazionale pubblico è così definito:

     per le misure relative allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura delle zone di pesca, nonchè per le misure relative alla commercializzazione e alla trasformazione e all'assistenza tecnica di cui ai capi I, II, III, IV e VII del titolo V del Reg. UE n. 508/2014 citato in premessa, ad eccezione dell'art. 67, e per le misure relative alla piccola e media impresa (PMI) di cui al capo VIII del titolo V del predetto Regolamento il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione per le misure gestite dallo Stato, mentre per le misure a gestione regionale il 70 per cento è a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

     per le misure di controllo ed esecuzione di cui all'art. 76 del Regolamento UE n. 508/2014 il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 10 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale), ad eccezione della misura di cui alla lettera e) della predetta norma, per la quale il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 30 per cento della spesa pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente le predette percentuali è a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

     per le misure relative alla raccolta dati di cui art. 77 del Regolamento UE n. 508/2014 il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 20 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale misura è a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma;

     per le misure relative al sostegno dell'aiuto di magazzinaggio di cui all'art. 67 del Regolamento UE n. 508/2014 non è previsto cofinanziamento nazionale pubblico.

     1.4 Programmi per gli aiuti europei agli indigenti - Fondo FEAD

     Per il Programma operativo nazionale, finanziato dal FEAD (Fondo di aiuti europei in favore degli indigenti), il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

     1.5 Iniziativa per l'occupazione Giovanile - Fondi YEI ed FSE

     Per il Programma operativo nazionale YEI (Iniziativa per l'Occupazione Giovani), la spesa pubblica totale è finanziata nella misura del 37,5 per cento dal Fondo YEI e nella misura del 37,5 per cento dal Fondo sociale europeo (FSE). Il restante 25 per cento di cofinanziamento nazionale pubblico è posto a totale carico del Fondo di rotazione.

     1.6 Programmi della Cooperazione territoriale europea

     Per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana, compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA II) con autorità di gestione italiana, il cofinanziamento nazionale è indicativamente pari al 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione, eccetto la quota nazionale a carico dei privati, nei programmi in cui viene prevista.

     Per i programmi di cooperazione territoriale, la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresentante italiano nei gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le Autorità di audit, in base all'art. 25 del Regolamento (CE) n. 1299/2013.

     1.7 Riepilogo delle dotazioni finanziarie

     La dotazione finanziaria complessiva del cofinanziamento nazionale dei Programmi europei 2014-2020, con la relativa ripartizione per programmi e per aree territoriali è indicata nella tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

     2. Programmi di azione e coesione

     Al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020 concorrono anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147/2013, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking.

     Tali interventi, che includono anche quanto in tema previsto dall'Accordo di partenariato, sono previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. I Programmi di azione e coesione sono adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     I programmi di azione e coesione sono finanziati con le disponibilità del più volte citato Fondo di rotazione, nei limiti della dotazione del Fondo stesso, come stabilita nella tabella E allegata al bilancio dello Stato per il periodo di programmazione 2014-2020, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria.

     Le risorse del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore al 50 per cento (per le Regioni) e al 45 per cento (per le Amministrazioni centrali), concorrono al finanziamento dei programmi di azione e coesione destinati ai medesimi territori.

     Le Amministrazioni interessate possono integrare la dotazione finanziaria dei programmi di azione e coesione come sopra definita, con l'attivazione di specifiche risorse a carico dei rispettivi bilanci.

     Appositi programmi di azione e coesione a titolarità di Amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari 2014/2020, nonchè per lo svolgimento delle attività a sostegno della governance di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. Ulteriori programmi, nei limiti complessivi della dotazione del Fondo, potranno essere definiti nel rispetto delle finalità di cui al presente paragrafo.

     L'esecuzione dei programmi di azione e coesione si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi di azione e coesione includono un allegato che riporta la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo.

     Le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

     I programmi di azione e coesione adottati dovranno comunque concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020.

     Le eventuali modifiche ai programmi di azione e coesione approvati, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera di questo Comitato, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate. Alle rimodulazioni interne ai programmi stessi, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra l'Amministrazione titolare del programma stesso e l'Amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1136

 

Allegato

 

 

Cofinanziamento con risorse nazionali dei Programmi europei 2014-2020:

 

FESR/FSE (incluso YEI), CTE e FEAD

 

importi in milioni di euro

 

Programmi operativi

Risorse del Fondo di rotazione

Risorse regionali

 

 

 

POR Regioni meno sviluppate

5.106,66

2.188,57

POR Regioni in transizione

666,19

285,51

POR Regioni più sviluppate

4.493,26

1.925,68

PON Regioni meno sviluppate

3.983,86

-

PON Regioni in transizione

386,17

-

PON Regioni più sviluppate

1.049,43

-

PO FEAD

118,76

-

PO CTE

200,61

-

Totale PO cofinanziati (a)

16.004,94

4.399,76

POR complementari

4.447,69

-

PON complementari

2.977,65

-

Totale PO complementari (b)

7.425,34

-

Totale cofinanziamento (a+b)

23.430,28

4.399,76

Riequilibrio finanziario Regione Campania

320,00

-

Totale risorse finalizzate

23.750,28

4.399,76

Risorse residue a disposizione

249,72

-

 

 

 

Totale generale

24.000,00

4.399,76

 

 


[1] Punto così modificato dalla Del.CIPE 25 ottobre 2018, n. 51.