§ 17.4.56 - Regolamento 11 marzo 2014, n. 223.
Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.4 programmi
Data:11/03/2014
Numero:223


Sommario
Art.  1. Oggetto e finalità
Art.  2. Definizioni
Art.  3. Obiettivi
Art.  4. Ambito di intervento
Art.  5. Principi
Art.  6. Risorse globali
Art.  7. Programmi operativi
Art.  8. Adozione dei programmi operativi
Art.  9. Modifiche dei programmi operativi
Art.  10. Scambio di buone prassi
Art.  11. Comitato di sorveglianza di un PO II
Art.  12. Funzioni del comitato di sorveglianza del PO II
Art.  13. Relazioni di attuazione e indicatori
Art.  14. Riunioni di riesame
Art.  15. Disposizioni generali relative alla valutazione
Art.  16. Valutazione ex ante
Art.  17. Valutazione durante il periodo di programmazione
Art.  18. Valutazione ex post
Art.  19. Informazione e comunicazione
Art.  20. Cofinanziamento
Art.  21. Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio
Art.  22. Periodo di ammissibilità
Art.  23. Ammissibilità delle operazioni
Art.  24. Forme di sostegno
Art.  25. Forme di sovvenzioni
Art.  26. Ammissibilità delle spese
Art.  27. Assistenza tecnica
Art.  28. Principi generali dei sistemi di gestione e controllo
Art.  29. Responsabilità in caso di gestione concorrente
Art.  30. Responsabilità degli Stati membri
Art.  31. Designazione delle autorità
Art.  32. Funzioni dell'autorità di gestione
Art.  33. Funzioni dell'autorità di certificazione
Art.  34. Funzioni dell'autorità di audit
Art.  35. Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione
Art.  36. Poteri e responsabilità della Commissione
Art.  37. Cooperazione con le autorità di audit
Art.  38. Impegni di bilancio
Art.  39. Pagamenti da parte della Commissione
Art.  40. Pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale da parte della Commissione
Art.  41. Domande di pagamento
Art.  42. Pagamenti ai beneficiari
Art.  43. Uso dell'euro
Art.  44. Pagamento e liquidazione del prefinanziamento
Art.  45. Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento
Art.  46. Interruzione dei termini di pagamento
Art.  47. Sospensione dei pagamenti
Art.  48. Presentazione di informazioni
Art.  49. Preparazione dei conti
Art.  50. Esame e accettazione dei conti
Art.  51. Disponibilità dei documenti
Art.  52. Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale
Art.  53. Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
Art.  54. Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
Art.  55. Criteri per le rettifiche finanziarie della Commissione
Art.  56. Procedura per le rettifiche finanziarie della Commissione
Art.  57. Rimborso
Art.  58. Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi
Art.  59. Disimpegno
Art.  60. Eccezioni al disimpegno
Art.  61. Procedura
Art.  62. Esercizio della delega
Art.  63. Procedura di comitato
Art.  64. Entrata in vigore


§ 17.4.56 - Regolamento 11 marzo 2014, n. 223.

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

(G.U.U.E. 12 marzo 2014, n. L 72)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

 

(1) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con il quale è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"), l'Unione e gli Stati membri si sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020. Cionondimeno, nel 2011 quasi un quarto delle persone che vivevano nell'Unione (119,82 milioni) erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, ossia circa 4 milioni di persone in più rispetto all'anno precedente. La povertà e l'esclusione sociale non sono però ripartite in modo uniforme in tutta l'Unione e la loro gravità varia tra i diversi Stati membri.

(2) Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e, nel 2011, quasi l'8,8 % dei cittadini dell'Unione viveva in condizioni di grave deprivazione materiale. Inoltre, tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, in particolare di quelle del regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(3) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prendere provvedimenti atti a evitare ogni tipo di discriminazione e assicurare la parità tra uomini e donne come pure l'integrazione coerente della prospettiva di genere in tutte le fasi della preparazione, della programmazione, della gestione, dell'attuazione, della sorveglianza e della valutazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (il "Fondo"), nonché nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori prassi.

(4) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) sottolinea che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

(5) L'articolo 6 TUE sottolinea che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(6) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso, sviluppi e persegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

(7) Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione sociale, contribuendo alla riduzione della povertà fino ad arrivare all'eliminazione delle sue forme più gravi nell'Unione mediante il sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione materiale grave e/o contribuire all'inclusione sociale delle persone indigenti. Occorre che il Fondo riduca le forme di povertà estrema aventi il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, tra cui la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare.

(8) Il Fondo non intende sostituire le politiche pubbliche adottate dagli Stati membri al fine di combattere la povertà e l'esclusione sociale, in particolare quelle necessarie per impedire la marginalizzazione dei gruppi vulnerabili e a basso reddito ed evitare l'aumento del rischio di povertà e di esclusione sociale.

(9) Ai sensi dell'articolo 317 TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano il Fondo legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (il "regolamento finanziario").

(10) Tali disposizioni garantiscono altresì che le operazioni finanziate siano conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento, nonché alle rispettive politiche, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti.

(11) La ripartizione degli stanziamenti del Fondo tra gli Stati membri per il periodo 2014-2020 tiene conto in eguale misura dei seguenti indicatori, valutati sulla base di dati Eurostat: la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale e la popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa. Tale ripartizione tiene altresì conto delle diverse modalità utilizzate negli Stati membri per fornire assistenza alle persone indigenti. Cionondimeno, a ogni Stato membro dovrebbe essere assegnato un importo minimo pari a 3 500 000 EUR per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini dell'istituzione di un programma operativo dotato di un livello di risorse significativo.

(12) La dotazione assegnata a uno Stato membro a titolo del Fondo dovrebbe essere detratta dalla dotazione di tale Stato membro a titolo dei fondi strutturali.

(13) I programmi operativi degli Stati membri dovrebbero individuare e giustificare le forme di deprivazione alimentare e/o materiale da considerare e/o le attività di inclusione sociale da sostenere, nonché descrivere le caratteristiche dell'assistenza alle persone indigenti che sarà realizzata con il sostegno del Fondo per i programmi nazionali. Dovrebbero inoltre contenere gli elementi necessari a garantire un'attuazione efficace ed efficiente dei programmi operativi.

(14) Nell'Unione, la grave deprivazione alimentare coincide con significativi sprechi alimentari. A tale riguardo, il Fondo dovrebbe agevolare le donazioni di prodotti alimentari, laddove opportuno. Tuttavia ciò non pregiudica la necessità di eliminare gli ostacoli esistenti onde incoraggiare le donazioni di prodotti alimentari in eccesso, così da combattere la deprivazione alimentare.

(15) Nell'ottica di garantire l'attuazione efficace ed efficiente delle misure finanziate attraverso il Fondo, laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, promuovere la cooperazione tra le autorità regionali e locali e gli organismi che rappresentano la società civile, nonché la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono all'elaborazione e alla realizzazione delle attività finanziate dal Fondo.

(16) Al fine di accrescere al massimo l'efficacia del Fondo, in particolare per quanto riguarda la possibile evoluzione delle situazioni nazionali, è opportuno stabilire una procedura per modificare il programma operativo.

(17) Al fine di rispondere nella maniera più efficace e adeguata alle varie esigenze e raggiungere in modo migliore le persone indigenti, occorre applicare il principio del partenariato.

(18) Gli scambi di esperienze e di migliori prassi hanno un notevole valore aggiunto, in quanto facilitano l'apprendimento reciproco. La Commissione dovrebbe favorirne e promuoverne lo scambio, cercando nel contempo sinergie con lo scambio di migliori prassi nel contesto di fondi connessi, in particolare del Fondo sociale europeo (FSE).

(19) Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri dovrebbero redigere e fornire alla Commissione relazioni di attuazione annuali e finali. Ciò dovrebbe garantire la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate. Agli stessi fini è opportuno che la Commissione e ciascuno Stato membro si incontrino ogni anno per effettuare un riesame, a meno che convengano diversamente. Le parti interessate dovrebbero essere coinvolte nella sorveglianza in modo opportuno.

(20) Al fine di migliorare la qualità e la concezione di ogni programma operativo e di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo, occorre effettuare valutazioni ex ante ed ex post. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su dati pertinenti ed essere integrate, se necessario, da indagini sulle persone indigenti che hanno beneficiato del programma operativo, e, se del caso, da valutazioni nel corso del periodo di programmazione. Esse dovranno altresì rispettare la riservatezza dei destinatari finali ed essere svolte in modo da non stigmatizzare le persone indigenti. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione a tale riguardo.

(21) In sede di valutazione del Fondo e nel contesto dell'elaborazione della metodologia di valutazione occorre tenere presente che la deprivazione è un concetto complesso di natura pluridimensionale.

(22) I cittadini hanno il diritto di sapere come e con quali risultati sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di provvedere a un'ampia diffusione delle informazioni sui risultati conseguiti dal Fondo e per assicurare l'accessibilità e la trasparenza delle opportunità di finanziamento, occorre definire modalità dettagliate di informazione e comunicazione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità dei beneficiari, degli Stati membri e, se del caso, delle autorità locali e regionali.

(23) Si applica il diritto dell'Unione sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(24) È necessario stabilire il livello massimo del cofinanziamento a titolo del Fondo per i programmi operativi in modo da ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre tenere conto della situazione degli Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio.

(25) Ai fini del Fondo dovrebbero essere applicate in tutta l'Unione norme uniformi, semplici ed eque relative al periodo di ammissibilità, alle operazioni e alle spese. Le condizioni di ammissibilità dovrebbero riflettere la specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo, in particolare attraverso criteri adeguati e semplificati di ammissibilità per le operazioni, le forme di sostegno nonché le norme e le condizioni di rimborso.

(26) Tenuto conto della data entro cui devono essere bandite le gare d'appalto, dei termini per l'adozione del presente regolamento e dei tempi necessari per preparare i programmi operativi, è opportuno prevedere norme che consentano una transizione agevole per evitare qualsiasi interruzione nella fornitura degli aiuti alimentari. A tal fine è opportuno consentire l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1 dicembre 2013.

(27) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) prevede che i prodotti acquistati come scorte mediante intervento pubblico possano essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, se tale programma lo prevede. Poiché, a seconda della circostanze, l'acquisizione di prodotti alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il trattamento o la vendita di tali prodotti è l'opzione economicamente più vantaggiosa, è opportuno prevedere tale possibilità nel presente regolamento. Occorre che gli importi derivanti da una transazione riguardante tali prodotti siano utilizzati a favore degli indigenti. Tali importi non dovrebbero essere applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cofinanziare il programma. Al fine di garantire l'impiego più efficace possibile di tali prodotti e dei proventi da essi derivanti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabiliscano le procedure di utilizzo, trattamento o vendita di tali prodotti ai fini del programma a favore degli indigenti.

(28) È necessario precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate su iniziativa della Commissione e degli Stati membri in forma di assistenza tecnica con il sostegno del Fondo. A tal fine, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri e i rappresentanti delle organizzazioni partner a livello di Unione.

(29) Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo dei rispettivi programmi operativi.

(30) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo del Fondo. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei loro programmi operativi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.

(31) È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento e al regolamento finanziario. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti il Fondo. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito dei rispettivi accordi e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.

(32) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisarne le responsabilità e funzioni.

(33) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente del Fondo e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma operativo, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, è opportuno definire nel presente regolamento le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione.

(34) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. È opportuno definire nel presente regolamento le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione.

(35) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. E' opportuno definire nel presente regolamento le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di operazioni al fine di consentire risultati idonei ad essere estrapolati. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico o verifiche di convalida purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(36) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per il Fondo nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.

(37) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno assicurare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del presente regolamento e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

(38) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sull'efficacia del Fondo.

(39) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire semplice norme relative al prefinanziamento, alle richieste di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale.

(40) Al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90 % dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile. Gli importi arretrati dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.

(41) Un pagamento di prefinanziamento all'avvio del programma operativo dovrebbe far sì che lo Stato membro disponga di mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione delle operazioni a partire dall'adozione del programma operativo. Tale prefinanziamento dovrebbe essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e i beneficiari dovrebbero ricevere finanziamenti sufficienti per avviare un'operazione al momento in cui è selezionata.

(42) I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della loro richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini.

(43) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lasci supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.

(44) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, è opportuno stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti.

(45) Ai fini dell'applicazione delle norme del regolamento finanziario alla gestione finanziaria del Fondo, è necessario istituire procedure semplici per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare una base chiara e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.

(46) Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.

(47) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, è opportuno prevedere limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.

(48) Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, la procedura di chiusura dovrebbe essere semplice. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.

(49) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che si renda necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.

(50) È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

(51) La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 150 000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o di una frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, è opportuno introdurre norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit. La portata degli audit dovrebbe inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo e delle caratteristiche dei destinatari del Fondo, come pure del carattere volontario di molti beneficiari.

(52) Al fine di garantire la disciplina finanziaria, è opportuno precisare le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma operativo, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso.

(53) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni, ai criteri di determinazione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e al recupero degli importi versati indebitamente, alle norme che precisino le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito dei sistemi di sorveglianza istituiti dalle autorità di gestione, ai requisiti minimi per le piste di controllo contabile, alla portata e al contenuto degli audit nazionali, e al metodo di campionamento, alle norme dettagliate per l'utilizzo dei dati raccolti durante gli audit e ai criteri per determinare mancanze gravi nel funzionamento effettivo dei sistemi di gestione e controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria applicabile e per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(54) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(55) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, per quanto riguarda le decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di approvazione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi, le decisioni sulla non accettazione e l'importo imputabile se i conti non sono stati accettati, le decisioni sulle rettifiche finanziarie, le decisioni che stabiliscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi.

(56) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il modello di indagine strutturata presso i destinatari finali, la frequenza della segnalazione delle irregolarità e il modulo di segnalazione da utilizzare, le modalità e le condizioni per il sistema di scambio di dati elettronici tra gli Stati membri e la Commissione per la gestione e il controllo, le specifiche tecniche delle segnalazioni e delle registrazioni dei dati riguardo al sistema di gestione e controllo, il modello per la dichiarazione di gestione, i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo, il modello per la relazione e il parere dell'organismo indipendente di audit e la descrizione delle funzioni e delle procedure in vigore per l'autorità di gestione, e, se del caso, l'autorità di certificazione, il modello per le domande di pagamento e il modello per i bilanci. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(57) Per taluni atti di esecuzione da adottare secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n 182/2011, il potenziale impatto e le implicazioni sono di un'importanza tale per gli Stati membri che un'eccezione alla regola generale è giustificata. Di conseguenza, in mancanza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la stesura delle specifiche tecniche di registrazione e conservazione dei dati in relazione al sistema di gestione e di controllo. L'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n 182/2011 dovrebbe pertanto applicarsi a tali atti di esecuzione

(58) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti del bambino, i diritti degli anziani, la parità tra donne e uomini e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(59) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la coesione sociale nell'Unione e contribuire alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(60) È necessario garantire che il Fondo integri le azioni che sono finanziate a titolo del FSE in quanto attività a favore dell'inclusione sociale e che sostenga nel contempo in via esclusiva le persone indigenti.

(61) Al fine di consentire l'adozione tempestiva degli atti delegati di cui al presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

 

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità

Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (il "Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, l'ambito d'intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione per ciascun Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia e l'efficienza del Fondo.

 

     Art. 2. Definizioni

Si intende per:

 

1) "assistenza materiale di base": beni di consumo di base di valore limitato forniti alle persone indigenti per uso personale, ad esempio vestiario, calzature, prodotti per l'igiene, materiale scolastico e sacchi a pelo;

 

2) "persone indigenti": persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate, evitando conflitti di interessi, o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;

 

3) "organizzazioni partner": gli organismi pubblici e/o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono prodotti alimentari e/o forniscono assistenza materiale di base, ove applicabile, attuando altresì misure di accompagnamento, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner, oppure che intraprendono attività direttamente finalizzate all'inclusione sociale delle persone indigenti, e le cui operazioni sono state selezionate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3;

 

4) "programmi nazionali": qualsiasi programma avente, almeno in parte, gli stessi obiettivi del Fondo e attuato a livello nazionale, regionale o locale da organismi pubblici od organizzazioni senza scopo di lucro;

 

5) "programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base" ("PO I"): un programma operativo che sostiene la distribuzione di prodotti alimentari e/o la fornitura di assistenza materiale di base alle persone indigenti, associato se del caso a misure di accompagnamento e finalizzato ad alleviare l'esclusione sociale delle persone indigenti;

 

6) "programma operativo per l'inclusione sociale delle persone indigenti" ("PO II"): un programma operativo a sostegno delle attività che non rientrano nelle misure attive per il mercato del lavoro, che prevede assistenza non finanziaria e non materiale ed è finalizzato all'inclusione sociale delle persone indigenti;

 

7) "operazione": un progetto, un contratto o un'azione selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo cui si riferisce;

 

8) "operazione completata": un'operazione materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il sostegno del programma operativo corrispondente è stato erogato ai beneficiari;

 

9) "beneficiario": un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

 

10) "destinatario finale": la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

 

11) "misure di accompagnamento": le attività svolte in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o alla fornitura di assistenza materiale di base al fine di alleviare l'esclusione sociale e/o di affrontare le emergenze sociali in modo più cosciente e sostenibile, ad esempio orientamenti su una dieta equilibrata e consulenza in materia di gestione finanziaria;

 

12) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato al Fondo, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

 

13) "organismo intermedio": ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione alle operazioni attuate dai beneficiari;

 

14) "esercizio contabile": il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno, tranne per il primo esercizio del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024;

 

15) "esercizio finanziario": il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre;

 

16) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del Fondo che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione;

 

17) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

 

18) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento;

 

19) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre il Fondo a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con una revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

 

     Art. 3. Obiettivi

1. Il Fondo promuove la coesione sociale, rafforza l'inclusione sociale e concorre quindi in ultima analisi all'obiettivo di eliminare la povertà nell'Unione, contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020, e integra nel contempo i fondi strutturali. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base nonché attività a favore dell'inclusione sociale finalizzate all'integrazione sociale delle persone indigenti.

 

Tale obiettivo e i risultati dell'attuazione del Fondo sono valutati in termini sia qualitativi che quantitativi.

 

2. Il Fondo integra le politiche nazionali sostenibili per l'eliminazione della povertà e per l'inclusione sociale, che rimangono responsabilità degli Stati membri.

 

     Art. 4. Ambito di intervento

1. Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.

 

Al fine di aumentare e diversificare la fornitura di prodotti alimentari alle persone indigenti nonché di ridurre ed evitare lo spreco di alimenti, il Fondo può sostenere attività legate alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio e alla distribuzione di donazioni di prodotti alimentari.

 

Il Fondo può altresì finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.

 

2. Il Fondo sostiene le attività che contribuiscono all'inclusione sociale delle persone indigenti.

 

3. Il Fondo promuove a livello dell'Unione l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle buone prassi in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

 

     Art. 5. Principi

1. La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che è fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

 

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno del Fondo sia coerente con le pertinenti politiche e priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.

 

3. Il sostegno a titolo del Fondo è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

 

4. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento in conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento.

 

5. Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, tengono conto del principio di proporzionalità rispetto al livello del sostegno assegnato e della capacità amministrativa limitata delle organizzazioni le cui attività sono principalmente svolte da volontari.

 

6. In funzione delle rispettive competenze e al fine di evitare doppi finanziamenti, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il FSE e con altre politiche, strategie e strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare le iniziative dell'Unione nel settore della sanità pubblica e della lotta agli sprechi alimentari.

 

7. La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario.

 

8. La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione.

 

9. Gli Stati membri e la Commissione provvedono ad assicurare che i programmi operativi siano predisposti, programmati, attuati, monitorati e valutati, nel rispetto del principio di partenariato, nell'ambito delle consultazioni delle parti interessate in conformità del presente regolamento.

 

10. La Commissione e gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire l'efficacia del Fondo e svolgono i rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

 

11. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse nel corso delle varie fasi della preparazione, della programmazione, della gestione ed attuazione, della sorveglianza e della valutazione del Fondo, nonché nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori prassi. La Commissione e gli Stati membri ricorrono a dati disaggregati per genere, ove disponibili.

 

La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo nonché a programmi e operazioni da esso sostenuti.

 

12. Le operazioni sostenute dal Fondo sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile"). In particolare, il Fondo può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

 

13. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.

 

14. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del presente Fondo rispettino la dignità delle persone indigenti.

 

TITOLO II

 

RISORSE E PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 6. Risorse globali

1. Le risorse disponibili a titolo del Fondo per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 ammontano a 3 395 684 880 EUR, espresse in prezzi 2011, secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato II.

 

2. La dotazione del Fondo per ciascuno Stato membro per il periodo 2014-2020 è stabilita nell'allegato III. L'importo minimo destinato a ciascuno Stato membro è pari a 3 500 000 EUR per l'intero periodo.

 

3. Ai fini della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo delle risorse è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

 

4. Lo 0,35 % delle risorse globali è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

 

     Art. 7. Programmi operativi

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un PO I e/o un PO II per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

 

2. Un PO I stabilisce:

a) un'identificazione e una motivazione della scelta della tipologia o delle tipologie di deprivazione materiale da considerare individuate, motivandone debitamente la scelta, nell'ambito del programma operativo e, per ogni tipologia di deprivazione materiale considerata, una descrizione delle principali caratteristiche della distribuzione di prodotti alimentari e/o della fornitura di assistenza materiale di base nonché, se del caso, delle misure di accompagnamento da prevedere, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 16;

b) una descrizione del programma o dei programmi nazionali corrispondenti per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato;

c) una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

d) i criteri di selezione delle operazioni e una descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale;

e) i criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

f) una descrizione del meccanismo utilizzato per provvedere alla complementarità con il FSE;

g) un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo, suddiviso indicativamente per tipo di deprivazione materiale considerato, nonché le corrispondenti misure di accompagnamento.

 

3. Un PO II stabilisce:

a) una strategia relativa al contributo del programma alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, inclusa una giustificazione della scelta della priorità di intervento;

b) gli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dell'individuazione delle esigenze nazionali, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 16. La valutazione ex ante è presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo;

c) un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo, suddiviso indicativamente per tipo di azione;

d) l'individuazione delle persone indigenti destinatarie;

e) gli indicatori finanziari relativi alla corrispondente spesa assegnata;

f) i risultati previsti per gli obiettivi specifici nonché i corrispondenti indicatori di realizzazione e di risultato specifici a ciascun programma, con un valore di riferimento e un valore obiettivo;

g) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui alla lettera b), compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei tipi di beneficiari;

h) una descrizione del meccanismo utilizzato per garantire la complementarità con il FSE ed evitare sovrapposizioni e doppi finanziamenti tra le operazioni.

 

4. Ogni programma operativo stabilisce inoltre:

a) l'identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettua pagamenti nonché una descrizione della procedura di sorveglianza;

b) una descrizione delle misure adottate per associare tutte le parti interessate e, se del caso, le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti nella preparazione del programma operativo;

c) una descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 27, paragrafo 4, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini dell'attuazione del programma operativo;

d) un piano di finanziamento contenente una tabella che specifichi, per ciascun anno, in conformità dell'articolo 20, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento di cui all'articolo 20.

 

Le organizzazioni partner di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base svolgono esse stesse o in cooperazione con altre organizzazioni, le attività che consistono, se del caso, nel reindirizzamento ai servizi competenti, che integrano la prestazione di assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che le attività stesse siano finanziate dal Fondo. Tuttavia, il primo comma non si applica qualora i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base siano forniti esclusivamente a bambini indigenti presso strutture di assistenza all'infanzia o strutture analoghe.

 

5. Gli Stati membri o un'autorità da essi designata redigono i programmi operativi. Essi cooperano con tutte le parti interessate nonché, laddove opportuno, con le competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche. Gli Stati membri garantiscono che i programmi operativi siano strettamente legati alle politiche nazionali di inclusione sociale.

 

6. Gli Stati membri elaborano i programmi operativi secondo gli opportuni modelli di cui all'allegato I.

 

     Art. 8. Adozione dei programmi operativi

1. La Commissione valuta la coerenza di ogni programma operativo con il presente regolamento e il relativo contributo agli obiettivi del Fondo tenendo conto della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 16. La Commissione garantisce l'assenza di sovrapposizioni con i programmi operativi finanziati dal FSE nello Stato membro interessato.

 

2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma operativo. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma operativo proposto.

 

3. Ove siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le sue osservazioni formulate a norma del paragrafo 2, la Commissione approva ciascun programma operativo mediante atti di esecuzione entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

 

     Art. 9. Modifiche dei programmi operativi

1. Uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica di un programma operativo. La richiesta è corredata del programma operativo riveduto e della motivazione della modifica.

 

2. La Commissione valuta le informazioni presentate a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro e può formulare osservazioni al riguardo; in tal caso lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

 

3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la modifica di un programma operativo entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, purché siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le osservazioni della Commissione.

 

     Art. 10. Scambio di buone prassi

La Commissione facilita, anche per mezzo di un sito internet, lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché la diffusione dei risultati pertinenti nell'ambito dell'assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

 

Le organizzazioni pertinenti che non ricorrono al Fondo possono altresì essere incluse.

 

Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo e, in seguito a tale consultazione, riferisce quindi al Parlamento europeo e al Consiglio in tempo debito.

 

La Commissione facilita altresì la diffusione on-line dei risultati pertinenti, delle relazioni e delle informazioni riguardanti il Fondo.

 

TITOLO III

 

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

 

     Art. 11. Comitato di sorveglianza di un PO II

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di adozione di un PO II, lo Stato membro istituisce o nomina un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma.

 

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno in conformità del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

 

3. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti dello Stato membro, degli organismi intermedi e di tutte le parti interessate nonché, se del caso, da rappresentanti delle autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti. I rappresentanti delle autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti nonché delle parti interessate ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dalle rispettive organizzazioni attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.

 

4. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

 

5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

 

     Art. 12. Funzioni del comitato di sorveglianza del PO II

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi specifici. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché se del caso dei risultati delle analisi qualitative.

 

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, in particolare:

a) i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione, incluse le conclusioni della valutazione;

b) l'attuazione delle azioni di informazione e comunicazione;

c) le azioni che considerano e promuovono la parità tra uomini e donne, le pari opportunità e la non discriminazione.

 

3. Il comitato di sorveglianza esamina e approva:

a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, in linea con i principi guida di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f);

b) le relazioni di attuazione annuali e finali;

c) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

 

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma.

 

Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

 

     Art. 13. Relazioni di attuazione e indicatori

1. Dal 2015 al 2023 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sul programma operativo attuato nel precedente esercizio finanziario.

 

2. Gli Stati membri elaborano la relazione di attuazione annuale conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 6, compreso l'elenco di indicatori comuni nonché, per i programmi operativi per l'inclusione sociale, l'elenco degli indicatori specifici per il programma.

 

Gli Stati membri consultano le parti interessate, evitando i conflitti di interessi, in merito alle relazioni di attuazione del PO I. Una sintesi delle osservazioni di tali parti interessate è allegata alla relazione.

 

3. Le relazioni di attuazione annuali si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni richieste conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 6. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Ove la Commissione non abbia informato lo Stato membro entro il termine stabilito, la relazione è considerata ricevibile.

 

4. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento della stessa.

 

Ove la Commissione non esprima osservazioni allo Stato membro entro il termine stabilito, le relazioni si considerano approvate.

 

5. Lo Stato membro presenta una relazione finale sull'attuazione del programma operativo entro il 30 settembre 2024.

 

Gli Stati membri elaborano la relazione di attuazione finale conformemente agli atti delegati di cui al paragrafo 6.

 

La Commissione esamina la relazione di attuazione finale e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento della stessa.

 

Ove la Commissione non esprima osservazioni allo Stato membro entro tale termine, le relazioni sono considerate approvate.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni, entro il 17 luglio 2014.

 

7. La Commissione può inviare a uno Stato membro osservazioni relative all'attuazione del programma operativo. L'autorità di gestione informa entro tre mesi la Commissione delle misure correttive adottate.

 

8. L'autorità di gestione provvede alla pubblicazione di una sintesi del contenuto di ogni relazione di attuazione annuale e finale.

 

9. La Commissione presenta in tempo debito al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle relazioni di attuazione annuali e finali.

 

10. La procedura concernente le relazioni di attuazione non è eccessiva rispetto alle risorse stanziate e alla natura del sostegno e non provoca inutili oneri amministrativi.

 

     Art. 14. Riunioni di riesame

1. La Commissione e gli Stati membri si riuniscono ogni anno tra il 2014 e il 2023, salvo diverso accordo, per riesaminare i progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, tenuto conto della relazione di attuazione annuale e, se del caso, delle osservazioni della Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 7.

 

2. La riunione di riesame è presieduta dalla Commissione. Le parti interessate sono invitate a partecipare alle riunioni di riesame del PO I, fatta eccezione per le parti di tali riunioni in cui la loro partecipazione darebbe luogo a conflitti di interessi o a una violazione della riservatezza in relazione alle questioni in materia di audit.

 

3. Lo Stato membro provvede affinché sia dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione successivamente alla riunione di riesame e fa riferimento a tale seguito nella relazione di attuazione dell'esercizio o degli esercizi successivi, a seconda dei casi.

 

     Art. 15. Disposizioni generali relative alla valutazione

1. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e assicurano che siano predisposte procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari a tal fine, compresi i dati relativi agli indicatori comuni di cui all'articolo 13.

 

2. Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma operativo. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche integralmente ma non comprendono in alcun caso informazioni che riguardano l'identità dei destinatari finali.

 

3. Le valutazioni non sono eccessive rispetto alle risorse stanziate o alla natura del sostegno e non provocano inutili oneri amministrativi.

 

     Art. 16. Valutazione ex ante

1. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante di ciascun programma operativo.

 

2. La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione del programma operativo ed è presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi.

 

3. Le valutazioni ex ante di un PO I prendono in esame i seguenti elementi:

a) il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o che sono a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata e tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale;

b) la coerenza interna del programma operativo proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti;

c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma operativo;

d) il contributo delle realizzazioni previste ai risultati e, di conseguenza, agli obiettivi del Fondo;

e) il coinvolgimento delle parti interessate;

f) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma operativo e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni.

 

4. Le valutazioni ex ante di un PO II prendono in esame i seguenti elementi:

a) il contributo alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, tenendo conto delle esigenze nazionali;

b) la coerenza interna del programma proposto e il suo rapporto con altri strumenti pertinenti, in particolare il FSE;

c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;

d) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori proposti specifici al programma;

e) in che modo le realizzazioni previste contribuiranno al conseguimento dei risultati;

f) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dal Fondo;

g) la motivazione della forma di sostegno proposta;

h) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;

i) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;

j) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione.

 

     Art. 17. Valutazione durante il periodo di programmazione

1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia del Fondo entro il 31 dicembre 2018.

 

2. La Commissione può effettuare, di sua iniziativa, valutazioni dei programmi operativi.

 

3. Durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione di un PO I può valutare l'efficacia e l'efficienza del programma operativo.

 

4. L'autorità di gestione di un PO I svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2022, conformemente al modello adottato dalla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello, previa consultazione delle parti interessate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

 

5. L'autorità di gestione di un PO II effettua almeno una valutazione entro il 31 dicembre 2022. La valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza e l'impatto delle operazioni sostenute. E' garantito un opportuno follow-up.

 

     Art. 18. Valutazione ex post

La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2024.

 

     Art. 19. Informazione e comunicazione

1. La Commissione e gli Stati membri provvedono a fornire informazioni e a promuovere le azioni finanziate dal Fondo. Tali informazioni sono destinate in particolare alle persone indigenti nonché al pubblico in generale e ai media. Esse valorizzano il ruolo dell'Unione e assicurano la visibilità del contributo del Fondo, degli Stati membri e delle organizzazioni partner in relazione agli obiettivi di coesione sociale dell'Unione, senza stigmatizzare i destinatari finali.

 

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dal Fondo, l'autorità di gestione mantiene un elenco delle operazioni finanziate dal Fondo nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su internet. Tale elenco di operazioni comprende come minimo le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo del beneficiario,

b) l'importo del finanziamento dell'Unione concesso;

c) per i PO I, il tipo di deprivazione materiale considerato.

 

L'autorità di gestione aggiorna l'elenco delle operazioni almeno ogni dodici mesi.

 

3. Durante l'attuazione di un'operazione, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, oppure un logo dell'Unione di dimensioni ragionevoli in un luogo facilmente visibile al pubblico. Tale requisito è osservato, senza stigmatizzare i destinatari finali, in tutti i luoghi di realizzazione di un PO I e/o di un PO II, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione.

 

I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'operazione sul proprio sito web, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

 

4. In tutte le misure di informazione e di comunicazione adottate dal beneficiario e dalle organizzazioni partner è riconosciuto il sostegno all'operazione ricevuto dal Fondo mediante l'apposizione del logo dell'Unione e un riferimento all'Unione e al Fondo.

 

5. L'autorità di gestione informa i beneficiari della pubblicazione dell'elenco delle operazioni in conformità del paragrafo 2. L'autorità di gestione fornisce strumenti di informazione e comunicazione, compresi modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari e le organizzazioni partner a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3.

 

6. Nel caso di un PO II:

a) lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione:

i) di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo; e

ii) di almeno un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e/o presenti i risultati del programma operativo, compresi, se del caso, esempi di operazioni;

 

b) durante l'attuazione di un'operazione, i beneficiari informano il pubblico in merito al sostegno ottenuto dal Fondo assicurando che i partecipanti all'operazione siano a conoscenza del sostegno fornito dal Fondo;

c) qualsiasi documento, compresi attestati di partecipazione o di altro tipo, riguardante tali operazioni contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal Fondo;

d) l'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti per quanto concerne le opportunità di finanziamento, gli inviti a presentare domande e le relative condizioni nonché i criteri di selezione delle operazioni da sostenere.

 

7. Per il trattamento dei dati personali a norma degli articoli da 15 a 19 del presente regolamento, l'autorità di gestione così come i beneficiari e le organizzazioni partner si conformano alla direttiva 95/46/CE.

 

TITOLO IV

 

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAL FONDO

 

     Art. 20. Cofinanziamento

1. Il tasso di cofinanziamento a livello del programma operativo ammonta fino all'85 % della spesa pubblica ammissibile. Può essere aumentato nelle circostanze di cui all'articolo 21, paragrafo 1. Gli Stati membri sono liberi di sostenere le iniziative del Fondo mediante risorse nazionali aggiuntive.

 

2. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento applicabile a tale programma e l'importo massimo del sostegno del Fondo.

 

3. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

 

     Art. 21. Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento relative al periodo contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e ai periodi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) se la valuta adottata dallo Stato membro interessato è l'euro, riceve un'assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (11);

b) se la valuta adottata dallo Stato membro interessato non è l'euro, riceve un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (12);

c) l'assistenza finanziaria è resa disponibile in conformità al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

 

2. In deroga al paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e l'importo massimo del contributo del Fondo stabiliti nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

 

     Art. 22. Periodo di ammissibilità

1. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 27.

 

2. Le spese sono ammissibili a un sostegno del programma operativo se sono sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2023.

 

3. Non sono selezionate per il sostegno da parte del programma operativo le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato all'autorità di gestione la domanda di finanziamento nell'ambito del programma operativo, a prescindere dal fatto che abbia effettuato tutti i relativi pagamenti.

 

4. In caso di modifica di un programma operativo, le spese che diventano ammissibili a seguito della modifica apportata al programma operativo lo diventano solo a partire dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione da parte dello Stato membro.

 

     Art. 23. Ammissibilità delle operazioni

1. Le operazioni sostenute da un programma operativo sono situate nello Stato membro indicato in detto programma.

 

2. Le operazioni possono ricevere un sostegno da un programma operativo purché siano state selezionate secondo una procedura equa e trasparente e, sulla base dei criteri definiti in detto programma operativo o dei criteri approvati dal comitato di sorveglianza, a seconda dei casi.

 

3. Non appena adottati, i criteri di selezione e gli elenchi delle operazioni selezionate per il sostegno a titolo di un PO II sono comunicati ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi cofinanziati dal FSE.

 

4. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base per le persone indigenti possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.

 

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base per le persone indigenti possono inoltre essere acquistati da un organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner a titolo gratuito. In tal caso i prodotti alimentari possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle organizzazioni partner. Gli importi derivanti da una transazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cui all'articolo 20 del presente regolamento di cofinanziare il programma.

 

La Commissione applica le procedure adottate a norma dell'articolo 20, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantirne la massima efficacia.

 

5. Tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base sono distribuiti gratuitamente alle persone indigenti.

 

6. Al fine di evitare doppi finanziamenti, un'operazione sostenuta dal Fondo non può ricevere sostegno da più di un programma operativo cofinanziato dal Fondo o da un altro strumento dell'Unione.

 

     Art. 24. Forme di sostegno

1. Il Fondo è impiegato dagli Stati membri per fornire un sostegno in forma di sovvenzioni, commesse o mediante una combinazione degli stessi. Tuttavia. tale sostegno non può assumere la forma degli aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

 

     Art. 25. Forme di sovvenzioni

1. Le sovvenzioni possono assumere le seguenti forme:

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati;

b) rimborso sulla base di costi unitari;

c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di sostegno pubblico;

d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

 

 

2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate rispetto ad un'unica operazione se ciascuna opzione si applica a diverse categorie di costi o se sono utilizzate per fasi successive di tale operazione.

 

3. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di:

a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno dei seguenti elementi:

i) dati statistici o altre informazioni oggettive;

ii) dati storici verificati dei singoli beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi;

 

b) metodi e corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di programmi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

c) tassi stabiliti dal presente regolamento;

d) caso per caso, con riferimento a una bozza di bilancio approvata a priori dall'autorità di gestione, se il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR.

 

4. Gli importi calcolati nelle forme di sovvenzione di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono considerati spese ammissibili sostenute e pagate dal beneficiario ai fini dell'applicazione del titolo VI.

 

5. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

 

     Art. 26. Ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o sulla base dello stesso.

 

2. In deroga al paragrafo -1, le spese ammissibili a un sostegno di un PO I sono:

a) le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;

b) se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o assistenza materiale di base e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base ai depositi delle organizzazioni partner e le spese di magazzinaggio, a una percentuale forfettaria dell'1 % delle spese di cui alla lettera a) o, in casi debitamente giustificati, le spese effettivamente sostenute e pagate;

c) le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a), oppure del 5 % del valore dei prodotti alimentari resi disponibili a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) le spese di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate, sostenute e pagate dalle organizzazioni partner;

e) le spese per le misure di accompagnamento svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che forniscono, direttamente o nell'ambito di accordi di cooperazione, prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a).

 

3. In deroga al paragrafo 1, le spese ammissibili al sostegno di un programma operativo sono le spese sostenute a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, o, per le spese indirette sostenute in conformità dell'articolo 27, paragrafo 4, una percentuale forfettaria del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale.

 

4. Non sono ammesse al sostegno del programma operativo le seguenti spese:

a) interessi passivi;

b) fornitura di infrastrutture;

c) spese per beni di seconda mano;

d) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

 

     Art. 27. Assistenza tecnica

1. Su iniziativa o per conto della Commissione ed entro una soglia dello 0,35 % della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare le attività di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento, nonché le attività di cui all'articolo 10.

 

2. La Commissione consulta gli Stati membri e le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito all'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica.

 

3. La Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i suoi piani sul tipo di azioni relative alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo del Fondo.

 

4. Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5 % della dotazione del Fondo, il programma operativo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento. Il programma operativo può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner.

 

TITOLO V

 

GESTIONE E CONTROLLO

 

     Art. 28. Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 5, paragrafo 7:

a) una descrizione delle funzioni di ciascun organismo coinvolto nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;

e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;

g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

 

     Art. 29. Responsabilità in caso di gestione concorrente

 

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità stabilite dal presente regolamento.

 

     Art. 30. Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e al presente regolamento.

 

2. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi notificano alla Commissione le irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo del Fondo e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

 

Gli Stati membri non notificano alla Commissione le irregolarità in relazione a quanto segue:

a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;

b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

 

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

 

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2, per fissare la frequenza della comunicazione e il formato da utilizzare.

 

3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti il Fondo. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione dei risultati di tali esami.

 

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 3.

 

     Art. 31. Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità o un organismo pubblico nazionale quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per due programmi operativi.

 

2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità o un organismo pubblico nazionale quale autorità di certificazione, fato salvo il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per due programmi operativi.

 

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

 

4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità o un organismo pubblico nazionale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per due programmi operativi.

 

5. Purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione per il PO I e il PO II per i quali l'importo complessivo del sostegno del Fondo non supera 250 000 000 EUR, l'autorità di audit, possono fare parte della stessa autorità o organismo pubblico.

 

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

 

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

 

8. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, le autorità di certificazione e le autorità di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

 

     Art. 32. Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

 

2. Per quanto riguarda la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) assiste, se del caso, il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 11 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori;

b) elabora e presenta alla Commissione, previa consultazione delle parti interessate, evitando nel contempo conflitti di interessi per il PO I, o previa approvazione del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 11 relativamente al PO II, relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 13;

c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;

d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni cofinanziate dal PO II;

e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) a norma della direttiva 95/46/CE e, ove possibile, suddivisi per sesso.

 

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

a) elabora e, se necessario e previa approvazione, applica procedure e/o criteri di selezione adeguati, non discriminatori e trasparenti;

b) garantisce che l'operazione selezionata:

i) rientri nel campo di intervento del Fondo e del programma operativo;

ii) rispetti i criteri stabili nel programma operativo e negli articoli 22, 23 e 26;

iii) tenga conto, se del caso, dei principi stabiliti all'articolo 5, paragrafi 11, 12, 13 e 14;

 

c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;

e) si accerta che, ove l'operazione sia iniziata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

f) stabilisce il tipo di assistenza materiale per il PO I e il tipo di azione per il PO II cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

 

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 28, lettera g);

e) elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

 

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;

b) verifiche sul posto delle operazioni.

 

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

 

6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.

 

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

 

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d) del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 3.

 

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alla definizione in dettaglio dei requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d), del presente articolo, relativamente ai documenti contabili e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

 

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

 

     Art. 33. Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare di:

a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;

b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario;

c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;

d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;

e) garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

 

     Art. 34. Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate.

 

I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo o, se del caso, su una verifica di convalida e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

 

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

 

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento finanziario.

 

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

 

Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dal Fondo a un PO I non superi 35 000 000 EUR, l'autorità di audit è autorizzata a limitare le attività di controllo ad un audit annuale del sistema che preveda anche una verifica di convalida su una combinazione di test delle operazioni casuali e basati sul rischio. L'attività di audit è svolta in conformità alle norme in materia di controllo riconosciute a livello internazionale e quantifica ogni anno il livello di errori presenti nelle dichiarazioni di spesa certificate alla Commissione.

 

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

 

3. L'autorità di audit si assicura che le attività di audit tengano conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

 

4. Entro otto mesi dall'adozione di un programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento o, se del caso, il metodo della verifica di convalida per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a decorrere dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a due programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

 

5. L'autorità di audit prepara:

a) un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento finanziario;

b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

 

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a due programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

 

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

 

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

 

     Art. 35. Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

 

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basa su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità, da parte delle autorità, ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di controllo e di gestione e alla sorveglianza stabiliti all'allegato IV.

 

L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale.

 

3. Gli Stati membri possono decidere che un'autorità di gestione o un'autorità di certificazione designata per un programma operativo cofinanziato dal FSE a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia considerata designata ai fini del presente regolamento.

 

4. La Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi.

 

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma.

 

Fatto salvo l'articolo 46, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

 

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.

 

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

 

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

 

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

 

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 3.

 

     Art. 36. Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione si accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi operativi.

 

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente al presente regolamento. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma operativo o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

 

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare audit o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dal Fondo o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

 

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano alcuni atti a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e i suoi rappresentanti autorizzati non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della legislazione nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

 

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e controllo o per verificare la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento.

 

     Art. 37. Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

 

2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi più di un'autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.

 

3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

 

TITOLO VI

 

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI, RETTIFICHE FINANZIARIE E DISIMPEGNI

 

CAPO 1

 

Gestione finanziaria

 

     Art. 38. Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento

 

Per ciascun programma operativo, l'impegno di bilancio relativo alla prima rata segue l'adozione del programma operativo da parte della Commissione.

 

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1 maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

 

     Art. 39. Pagamenti da parte della Commissione

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi del Fondo a ciascun programma operativo sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente del Fondo.

 

2. I pagamenti avvengono in forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale.

 

     Art. 40. Pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale da parte della Commissione

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, stabilito nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese pubbliche ammissibili che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 50.

 

2. In deroga all'articolo 21, il contributo a titolo del Fondo mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non supera l'importo massimo del contributo a titolo del Fondo, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

 

     Art. 41. Domande di pagamento

1. La domanda di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

 

2. Le domande di pagamento per il programma operativo nel suo insieme e per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 27, paragrafo 4, comprendono:

a) l'importo totale delle spese pubbliche ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;

b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

 

 

3. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

 

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 3.

 

     Art. 42. Pagamenti ai beneficiari

1. L'autorità di gestione provvede affinché, nel caso di sovvenzioni a favore delle organizzazioni partner, i beneficiari dispongano di un fondo di cassa che sia sufficiente a garantire l'attuazione delle operazioni.

 

2. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento e dei pagamenti intermedi, l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

 

3. Il pagamento di cui al paragrafo 2 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a);

b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

 

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

 

     Art. 43. Uso dell'euro

1. Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

 

2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento, convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

 

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

 

     Art. 44. Pagamento e liquidazione del prefinanziamento

1. A seguito della decisione che approva il programma operativo, la Commissione versa, a titolo di prefinanziamento, un importo pari all'11 % del contributo totale del Fondo al programma operativo interessato.

 

2. Il prefinanziamento è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma operativo ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

 

3. L'importo complessivo versato a titolo di prefinanziamento è rimborsato alla Commissione se per il programma operativo interessato non è inviata alcuna domanda di pagamento entro 24 mesi dalla data in cui la Commissione paga la prima quota di prefinanziamento. Tale rimborso non incide in alcun modo sul contributo dell'Unione al programma operativo in questione.

 

4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma operativo.

 

     Art. 45. Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

 

2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

 

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 35.

 

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente all'articolo 13.

 

5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

 

     Art. 46. Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi nel caso in cui:

a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

 

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

 

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

 

     Art. 47. Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 46;

d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati sugli indicatori.

 

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

 

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

 

CAPO 2

 

Preparazione, esame, accettazione dei conti e chiusura dei programmi operativi

 

     Art. 48. Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a decorrere dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il termine stabilito all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i seguenti documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

a) i conti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento, per il precedente periodo contabile;

b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera e), del presente regolamento, per il precedente periodo contabile;

c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettere a) e b), del presente regolamento, per il precedente periodo contabile.

 

     Art. 49. Preparazione dei conti

1. I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e comprendono i seguenti elementi:

a) l'importo totale di spese pubbliche ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 41 e dell'articolo 45, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica ammissibile corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 42, paragrafo 2;

b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile e gli importi non recuperabili;

c) un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

 

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

 

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 63, paragrafo 3.

 

     Art. 50. Esame e accettazione dei conti

1. Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione procede, a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario, a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 48 del presente regolamento.

 

Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato al primo comma del presente articolo.

 

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

 

3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito al paragrafo 1.

 

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine di detto periodo la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

 

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 46 e 47.

 

6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

i) gli importi contabilizzati di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), e ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento definito all'articolo 20;

ii) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile, costituiti dall'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 40, paragrafo 1.

 

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che è eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo del Fondo al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

 

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo del Fondo al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7.

 

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 55 e 56.

 

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 55 e 56.

 

     Art. 51. Disponibilità dei documenti

1. L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dal Fondo per operazioni per le quali la spesa pubblica totale ammissibile è inferiore a 1 000 000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

 

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

 

Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.

 

Il periodo di tempo di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

 

2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.

 

3. I documenti sono conservati in forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

 

4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

 

5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

 

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

 

     Art. 52. Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 48, per il periodo contabile dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo.

 

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

 

CAPO 3

 

Rettifiche finanziarie e recuperi

 

     Art. 53. Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

 

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il Fondo e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

 

3. Il contributo a titolo del Fondo soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, alle condizioni di cui al paragrafo 4.

 

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per le operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per le operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

 

5. Una rettifica finanziaria non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di proseguire nei recuperi ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 54. Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

 

2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:

a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile di un'operazione ammessa al sostegno del Fondo o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;

b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

 

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo e il Consiglio sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

 

     Art. 55. Criteri per le rettifiche finanziarie della Commissione

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 54, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 53 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

 

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuati, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Qualora non sia possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato al Fondo, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

 

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità, tenendo conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

 

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, e le eventuali risposte dello Stato membro.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 62 riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

 

     Art. 56. Procedura per le rettifiche finanziarie della Commissione

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

 

2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito di tale esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

 

3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

 

5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare il Fondo conformemente all'articolo 53, paragrafo 3.

 

6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

 

7. Se la Commissione, nell'espletamento delle sue responsabilità di cui all'articolo 36, o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno del Fondo al programma operativo.

 

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure

b) siano state oggetto di adeguate misure correttive da parte dello Stato membro.

 

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

 

Nel decidere su una rettifica finanziaria la Commissione:

a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;

b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 50, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 49, paragrafo 2;

c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevati dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

 

     Art. 57. Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

 

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo percentuale rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

 

     Art. 58. Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 150 000 EUR non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

 

2. L'audit di un'operazione sostenuta da un PO I può riguardare tutte le fasi della sua attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.

 

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 37, paragrafo 2, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

 

4. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

 

5. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'articolo 51, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

 

CAPO 4

 

Disimpegno

 

     Art. 59. Disimpegno

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 45, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 41, compresa qualsiasi domanda di pagamento interamente o parzialmente soggetta a una interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti.

 

2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 52, paragrafo 1.

 

     Art. 60. Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b) non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo, in tutto o in parte.

 

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma operativo.

 

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

 

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

 

     Art. 61. Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 59.

 

2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

 

3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

 

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio interessato, la riduzione del contributo relativo al programma operativo. In caso di mancata presentazione la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo del Fondo per l'esercizio interessato.

 

5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma operativo, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

 

TITOLO VII

 

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E FINALI

 

     Art. 62. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 32, paragrafi 8 e 9, all'articolo 34 paragrafi 7 e 8 e all'articolo 55, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

4. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Se, alla scadenza di tale termine, né Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

 

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

 

Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni le motiva.

 

     Art. 63. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione relativamente ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 32, paragrafo 8, secondo comma del presente regolamento, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 64. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU C 133 del 9.5.2013, pag. 62.

(2) GU C 139 del 17.5.2013, pag. 59.

(3) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 marzo 2014.

(4) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(5) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(6) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(8) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(11) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(12) Regolamento (CE) N. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

 

 

ALLEGATO I

 

MODELLI DI PROGRAMMA OPERATIVO

(Omissis)

 

ALLEGATO II

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020 (in prezzi del 2011)

 

2014

EUR

485 097 840

2015

EUR

485 097 840

2016

EUR

485 097 840

2017

EUR

485 097 840

2018

EUR

485 097 840

2019

EUR

485 097 840

2020

EUR

485 097 840

Totale

EUR

3 395 684 880

 

ALLEGATO III

Dotazione del Fondo per il periodo 2014-2020 per Stato membro (in prezzi del 2011)

 

Stati membri

EUR

Belgio

65 500 000

Bulgaria

93 000 000

Repubblica ceca

20 700 000

Danimarca

3 500 000

Germania

70 000 000

Estonia

7 100 000

Irlanda

20 200 000

Grecia

249 300 000

Spagna

499 900 000

Francia

443 000 000

Croazia

32 500 000

Italia

595 000 000

Cipro

3 500 000

Lettonia

36 400 000

Lituania

68 500 000

Lussemburgo

3 500 000

Ungheria

83 300 000

Malta

3 500 000

Paesi Bassi

3 500 000

Austria

16 000 000

Polonia

420 000 000

Portogallo

157 000 000

Romania

391 300 000

Slovenia

18 200 000

Slovacchia

48 900 000

Finlandia

20 000 000

Svezia

7 000 000

Regno Unito

3 500 000

Totale

3 383 800 000

 

ALLEGATO IV

 

Criteri di designazione delle autorità di gestione e di certificazione

 

1. Ambiente di controllo interno

i)

 

esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascuna di esse, assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni;

 

ii)

 

quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione;

 

iii)

 

procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati;

 

iv)

 

piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per diverse funzioni nell'organizzazione.

 

 

2. Gestione del rischio

 

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

 

3. Attività di gestione e controllo

 

A. Autorità di gestione

i)

 

Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici del programma operativo conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento;

 

ii)

 

Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni;

 

iii)

 

Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti;

 

iv)

 

Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, una ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale;

 

v)

 

Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

 

vi)

 

Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate;

 

vii)

 

Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati;

 

viii)

 

Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e le carenze individuate e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali;

 

ix)

 

Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.

 

 

B. Autorità di certificazione

i)

 

Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione;

 

ii)

 

Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi alle norme unionali e nazionali applicabili tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit;

 

iii)

 

Procedure per garantire un’adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica;

 

iv)

 

Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall’autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

 

 

4. Sorveglianza

 

A. Autorità di gestione

i)

 

Se del caso, procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori;

 

ii)

 

Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali;

 

 

B. Autorità di certificazione

 

Procedure per l'adempimento delle sue responsabilità in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.