§ 15.2.43 - Regolamento 5 luglio 2006, n. 1081.
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo
Capitolo:15.2 fondo sociale europeo
Data:05/07/2006
Numero:1081


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Compiti
Art. 3.  Campo di applicazione dell'intervento
Art. 4.  Coerenza e concentrazione del sostegno
Art. 5.  Buona governance e partenariato
Art. 6.  Parità di genere e pari opportunità
Art. 7.  Innovazione
Art. 8.  Azioni transnazionali e interregionali
Art. 9.  Assistenza tecnica
Art. 10.  Rapporti
Art. 11.  Ammissibilità delle spese
Art. 12.  Disposizioni transitorie
Art. 13.  Abrogazione
Art. 14.  Clausola di revisione
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 15.2.43 - Regolamento 5 luglio 2006, n. 1081.

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999

(G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, stabilisce il quadro d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa, in particolare, gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo») in relazione ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato e nel contesto del lavoro svolto dagli Stati membri e dalla Comunità verso lo sviluppo di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito all'articolo 125 del trattato.

     (2) Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. 1083/2006.

     (3) Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione nel quadro dei compiti affidati al Fondo ai sensi dell'articolo 146 del trattato, nonché dei compiti affidati ai Fondi strutturali ai sensi dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006.

     (4) Questo approccio assume ancor più rilevanza alla luce delle sfide legate all'allargamento dell'Unione e del fenomeno della globalizzazione economica. In detto contesto si dovrebbe riconoscere l'importanza del modello sociale europeo e della sua modernizzazione.

     (5) In conformità degli articoli 99 e 128 del trattato e al fine di riorientare la strategia di Lisbona sulla crescita e l'occupazione, il Consiglio ha adottato un pacchetto integrato comprendente indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione;

     questi ultimi stabiliscono gli obiettivi, le priorità e i traguardi in materia di occupazione. A questo riguardo, il Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005 ha invitato a mobilitare tutte le risorse nazionali e comunitarie appropriate, compresa la politica di coesione.

     (6) Nuovi insegnamenti sono stati tratti dall'iniziativa comunitaria Equal, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle azioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Tali insegnamenti dovrebbero essere integrati nel sostegno del Fondo. Particolare attenzione andrebbe riservata: alla partecipazione di gruppi mirati, all'integrazione dei migranti, compresi i richiedenti asilo, all'individuazione delle questioni politiche e alla loro successiva integrazione, alle tecniche di innovazione e sperimentazione, alle metodologie per la cooperazione transnazionale, al raggiungimento dei gruppi emarginati in relazione al mercato del lavoro, all'impatto delle questioni sociali sul mercato interno, all'accesso a progetti e alla gestione degli stessi da parte di organizzazioni non governative.

     (7) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e ai pertinenti obiettivi della Comunità in materia di inclusione sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione, al fine di contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e nel Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

     (8) Il Fondo dovrebbe anche affrontare le dimensioni e le pertinenti conseguenze dell'evoluzione demografica della popolazione attiva della Comunità, in particolare mediante la formazione professionale permanente.

     (9) Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento, nonché incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» e dell'obiettivo «Convergenza», l'intervento del Fondo dovrebbe mirare in particolare ad aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, a potenziare il capitale umano e a migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, a rafforzare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate e a combattere la discriminazione, a incentivare economicamente le persone inattive ad inserirsi nel mercato del lavoro, nonché a promuovere partenariati per le riforme.

     (10) Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati, nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, è necessario espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l'acquis.

     (11) Nell'ambito di tali priorità, la selezione degli interventi del Fondo dovrebbe essere flessibile, al fine di far fronte alle sfide specifiche in ciascuno Stato membro, ed i tipi di azioni prioritarie finanziate dal Fondo dovrebbero lasciare un margine di flessibilità per rispondere a tali sfide.

     (12) La promozione di attività transnazionali e interregionali innovative rappresenta una dimensione importante da integrare nel campo d'azione del Fondo. Al fine di promuovere la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero programmare le azioni transnazionali ed interregionali mediante un approccio orizzontale o un asse prioritario dedicato.

     (13) È necessario assicurare la coerenza dell'azione del Fondo con le politiche formulate nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del Fondo sull'applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni nell'ambito di tale strategia.

     (14) Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del Fondo presuppone una buona governance e un partenariato fra tutti gli attori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e altri portatori di interessi, anche a livello nazionale, regionale e locale. Le parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale affinché vi sia un'ampia partecipazione al cambiamento; il loro impegno è di fondamentale importanza ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione ed impiego. In questo contesto, qualora datori di lavoro e lavoratori contribuiscano collettivamente a sostenere finanziariamente le azioni del Fondo, tale contributo finanziario, sebbene si tratti di spesa privata, dovrebbe essere incluso ai fini del calcolo del cofinanziamento del Fondo.

     (15) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle azioni in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni pertinenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione.

     Tuttavia, eventuali modifiche delle raccomandazioni e degli orientamenti comporterebbero la revisione di un programma operativo esclusivamente qualora uno Stato membro, o la Commissione di concerto con uno Stato membro, ritenga che il programma operativo debba tenere conto di cambiamenti socioeconomici significativi, o tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali, o alla luce di valutazioni, o a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

     (16) Spetta agli Stati membri e alla Commissione assicurare che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuiscano a promuovere la parità e l'eliminazione delle diseguaglianze tra uomini e donne. È opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro.

     (17) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica, incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze e la diffusione delle buone prassi, nonché evidenziando il contributo del Fondo agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all'occupazione e all'inclusione sociale.

     (18) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che l'ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative al Fondo.

     (19) Per motivi di chiarezza è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo»), il campo d'applicazione del suo intervento, le disposizioni specifiche, nonché i tipi di spesa ammissibili all'intervento.

     2. Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal presente regolamento.

 

          Art. 2. Compiti

     1. Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.

     In particolare, il Fondo fornisce sostegno alle azioni in linea con le misure prese dagli Stati membri sulla base degli orientamenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, quali inseriti negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, e delle raccomandazioni che li accompagnano.

     2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il Fondo promuove le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, il Fondo tiene conto delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'istruzione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo l'esclusione sociale (in particolare per le categorie svantaggiate come le persone con disabilità) e promuovendo l'uguaglianza tra donne e uomini e la non discriminazione.

 

          Art. 3. Campo di applicazione dell'intervento

     1. Nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», il Fondo sostiene azioni negli Stati membri intese a conseguire le priorità sottoelencate:

     a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo in particolare:

     i) l'apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori, tramite lo sviluppo e l'attuazione di sistemi e strategie, tra cui l'apprendistato, che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori meno qualificati e più anziani, lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, dell'apprendimento per via elettronica (e-learning), di tecnologie rispettose dell'ambiente e delle competenze in materia di gestione, la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione e della creazione di imprese;

     ii) l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in relazione ad una migliore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno, incluso il ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali;

     b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare:

     i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle strategie dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della piena occupazione;

     ii) l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con piani d'azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione «su misura», la ricerca di lavoro, il ricollocamento e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese, comprese le imprese cooperative, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure flessibili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per conciliare vita professionale e privata, migliorando ad esempio i servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;

     iii) azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare l'accesso all'occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e l'avanzamento delle donne nell'occupazione e a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di genere;

     iv) azioni specifiche finalizzate ad aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale: facilitare la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite;

     c) potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare:

     i) percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate, quali, gli emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, le persone con disabilità e coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti, attraverso misure di occupabilità anche nel settore dell'economia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nonché misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di assistenza che migliorino le possibilità di occupazione;

     ii) accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel settore dell'occupazione;

     d) potenziare il capitale umano promuovendo in particolare:

     i) l'elaborazione e l'introduzione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, al fine di sviluppare l'occupabilità, il miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione iniziale e professionale al mercato del lavoro e l'aggiornamento costante delle competenze dei formatori, avendo come finalità l'innovazione e un'economia basata sulla conoscenza;

     ii) attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese;

     e) promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro.

     2. Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il Fondo sostiene negli Stati membri azioni inerenti alle priorità sottoelencate:

     a) espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare:

     i) l'attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'apprendimento permanente;

     ii) una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti, anche attraverso azioni intese a ridurre l'abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso e la qualità dell'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione;

     iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori;

     b) rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative in una prospettiva di riforme, miglioramento della regolamentazione e buona governance, soprattutto nei settori economico, occupazionale, dell'istruzione, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:

     i) meccanismi per migliorare la corretta elaborazione, monitoraggio e valutazione delle strategie e dei programmi, anche tramite studi, statistiche e consulenze di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;

     ii) potenziamento delle capacità nell'attuazione di strategie e programmi nei settori pertinenti, anche per quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e i partner ambientali, le organizzazioni non governative interessate e le organizzazioni professionali rappresentative.

     3. Nell'ambito delle priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono concentrarsi su quelle più adatte a rispondere alle sfide specifiche che li riguardano.

     4. Il Fondo può sostenere azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nel territorio degli Stati membri ammissibili al sostegno e al sostegno transitorio a titolo del Fondo di coesione, come stabilito rispettivamente dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

     5. Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2, il Fondo sostiene la promozione e l'integrazione delle attività innovative negli Stati membri.

     6. Il Fondo sostiene inoltre azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o congiunte.

     7. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità «inclusione sociale» di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente articolo che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR, può essere portato al 15 % dell'asse prioritario interessato.

 

          Art. 4. Coerenza e concentrazione del sostegno

     1. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal Fondo siano coerenti con la strategia europea per l'occupazione e contribuiscano alle azioni avviate nel contesto di quest'ultima. Essi accertano in particolare che la strategia contenuta nel quadro di riferimento strategico nazionale e le azioni contenute nei programmi operativi promuovano gli obiettivi, le priorità e i traguardi della strategia in ciascuno Stato membro nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale.

     Gli Stati membri concentrano inoltre il sostegno, laddove il Fondo può contribuire alle politiche, sull'attuazione delle pertinenti raccomandazioni in materia di occupazione di cui all'articolo 128, paragrafo 4, del trattato, nonché dei pertinenti obiettivi della Comunità relativi all'occupazione in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione. Gli Stati membri procedono in tal senso all'interno di un quadro di programmazione stabile.

     2. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno del Fondo può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l'efficacia del sostegno del Fondo, i programmi operativi tengono particolarmente conto, se del caso, delle regioni e delle località colpite dai problemi più gravi, quali le zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, e quelle particolarmente colpite dagli effetti negativi delle delocalizzazioni di imprese.

     3. Laddove appropriato, una breve sezione relativa al contributo del Fondo alla promozione degli aspetti dell'inclusione sociale pertinenti al mercato del lavoro è inserita nelle relazioni nazionali degli Stati membri nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in relazione alla protezione sociale e all'inclusione sociale.

     4. Gli indicatori contenuti nei programmi operativi cofinanziati dal Fondo hanno carattere strategico, sono numericamente limitati e riflettono quelli impiegati per l'attuazione della strategia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi pertinenti della Comunità in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione.

     5. Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del Fondo verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, e dell'istruzione e della formazione nello Stato membro interessato.

 

          Art. 5. Buona governance e partenariato

     1. Il Fondo promuove la buona governance e il partenariato.

     Il suo sostegno è definito ed attuato al livello territoriale appropriato, tenendo conto del livello nazionale, regionale e locale conformemente all'ordinamento proprio di ciascuno Stato membro.

     2. Gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del Fondo.

     3. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 3.

     Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» una percentuale adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di potenziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

     4. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle attività finanziate, particolarmente nei settori dell'inclusione sociale, della parità di genere e delle pari opportunità.

 

          Art. 6. Parità di genere e pari opportunità

     Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno.

 

          Art. 7. Innovazione

     Nell'ambito di ciascun programma operativo, è riservata particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. L'autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento dell'innovazione in un contesto di partenariato e definisce idonee modalità di attuazione. Essa informa il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito ai temi prescelti.

 

          Art. 8. Azioni transnazionali e interregionali

     1. Quando gli Stati membri sostengono azioni transnazionali e/o interregionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento, nella forma di un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo, il contributo del Fondo può essere aumentato del 10 % a livello di asse prioritario.

     Tale maggior contributo non è incluso nel calcolo dei massimali stabiliti dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/ 2006.

     2. Gli Stati membri garantiscono, se opportuno con l'ausilio della Commissione, che il Fondo non finanzi operazioni specifiche finanziate contemporaneamente tramite altri programmi transnazionali comunitari, in particolare nei settori dell'istruzione e della formazione.

 

          Art. 9. Assistenza tecnica

     La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e confronti paritetici che permettono di individuare e diffondere le buone prassi e incoraggiare l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale e interregionale, al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo del Fondo agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione e inclusione sociale.

 

          Art. 10. Rapporti

     I rapporti annuale e finale di esecuzione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 contengono, se appropriata, una sintesi in merito all'attuazione dei seguenti punti:

     a) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore;

     b) azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro inclusione sociale;

     c) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro delle minoranze, migliorandone in tal modo l'inclusione sociale;

     d) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di altre categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità;

     e) attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro diffusione ed integrazione;

     f) azioni transnazionali e/o interregionali.

 

          Art. 11. Ammissibilità delle spese

     1. Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, può includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici.

     2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del Fondo:

     a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;

     b) gli interessi passivi;

     c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.

     3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

     a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario;

     b) nel caso di sovvenzioni:

i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione;

ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;

iii) somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un"operazione" [1];

     c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.

     Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione [2].

     I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile [3].

     L’importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50000 EUR [4].

     4. Le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del suddetto regolamento.

 

          Art. 12. Disposizioni transitorie

     1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione, totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1784/1999, o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

     2. Le richieste di contributo presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/1999 restano valide.

 

          Art. 13. Abrogazione

     1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1784/1999 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

     2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/1999 si intendono fatti al presente regolamento.

 

          Art. 14. Clausola di revisione

     Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

 

          Art. 15. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 396/2009.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 396/2009.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 396/2009.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 396/2009.