§ 5.3.460 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 28.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2017. Disposizioni finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/12/2016
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione. Disposizioni finanziarie
Art. 2.  Disposizioni in materia di residui passivi perenti
Art. 3.  Norme in materia di spesa comunitaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 5.3.460 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 28.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2017. Disposizioni finanziarie.

(G.U.R. 31 dicembre 2016, n. 58)

 

Art. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione. Disposizioni finanziarie

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016 nonché secondo le note di variazioni di cui alla presente legge e alla delibera legislativa “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”.

2. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 le parole “Per ciascuno degli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle parole “A decorrere dall’anno 2015”.

3. Le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere su differenti capitoli gli stanziamenti, compresi quelli prefissati con legge o di spese obbligatorie per adeguarli al piano dei conti integrato, ferma restando l’entrata e la spesa complessivamente autorizzata rispettivamente per Titoli e Tipologie e Missioni e Programmi [1].

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all’esercizio 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2016, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell’interruzione dei termini di prescrizione da parte dell’Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall’ esercizio 2007, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2016, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendone le modalità di appalto.

4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l’interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l’obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Norme in materia di spesa comunitaria

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, dopo le parole “domanda di proroga” e dopo le parole “la proroga al” le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “31 gennaio 2017”.

2. Al comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale n. 8/2016, dopo le parole “rispettivamente al” le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “31 gennaio 2017”.

3. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:

“3. Le proposte concernenti i programmi generali di attuazione della programmazione regionale unitaria nonché le successive modifiche di carattere finanziario e di merito sono presentate dal Governo all’Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione Bilancio e dalle altre Commissioni competenti e sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine del giorno.”.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall’1 gennaio 2017.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2017, n. 15.