§ 4.7.65 - L.R. 11 aprile 2012, n. 24.
Lavori in economia nel settore forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:11/04/2012
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Lavori in economia.
Art. 2.  Norma finale.


§ 4.7.65 - L.R. 11 aprile 2012, n. 24.

Lavori in economia nel settore forestale.

(G.U.R. 13 aprile 2012, n. 15 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Lavori in economia.

1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che non sono configurabili come opere edilizie e fanno rimanere salve le situazioni naturali, sono realizzati di norma in economia ed eseguiti in amministrazione diretta nel rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma l, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [1].

1 bis. Per i lavori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [2].

2. [Resta ferma l'applicazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni in caso di realizzazione, manutenzione di opere ed impianti] [3].

 

     Art. 2. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

[2] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[3] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.