§ 1.6.99 - L.R. 10 ottobre 1994, n. 38.
Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:10/10/1994
Numero:38


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Il termine fissato dall'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui fa rinvio l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per la [...]
Art. 3.      1. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale, emana, con proprio [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono predisposte dagli uffici dell'ente interessato sotto la [...]
Art. 6.      1. Per sopperire a momentanee deficienze di organico o per il raggiungimento di prefissati obiettivi, gli enti locali della Sicilia possono motivatamente richiedere l'utilizzazione di personale [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. I criteri di valutazione dei titoli relativi ai concorsi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, [...]
Art. 9.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1994, si provvede con la riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata [...]
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.6.99 - L.R. 10 ottobre 1994, n. 38.

Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia.

(G.U.R. 13 ottobre 1994, n. 50).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Il termine fissato dall'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui fa rinvio l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per la revisione dei consorzi e delle altre forme associative ivi previste, ai fini della loro soppressione o trasformazione, è prorogato al 31 dicembre 1994.

 

     Art. 3.

     1. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale, emana, con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive intese a disciplinare le modalità di funzionamento e di esercizio del servizio automobilistico nelle amministrazioni locali vigilate.

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5.

     1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono predisposte dagli uffici dell'ente interessato sotto la responsabilità del capo della struttura burocratica dello stesso, con le modalità di cui al decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992. Le graduatorie sono approvate dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente.

     1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai concorsi per soli titoli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le operazioni concorsuali svolte dalle commissioni giudicatrici sino alla data di entrata in vigore della presente legge ed alle quali subentrano gli uffici di cui al comma 1 [3].

 

     Art. 6.

     1. Per sopperire a momentanee deficienze di organico o per il raggiungimento di prefissati obiettivi, gli enti locali della Sicilia possono motivatamente richiedere l'utilizzazione di personale tecnico dipendente dall'Amministrazione regionale, previo assenso degli interessati e nulla osta dell'Assessorato presso cui prestano servizio, per un periodo determinato comunque non superiore ad un triennio. E' esclusa in ogni caso la richiesta nominativa.

     2. L'onere relativo al trattamento economico del personale utilizzato resta a carico della Regione, ivi compreso il compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

     3. Al dipendente utilizzato ai sensi del comma 1 non viene corrisposto trattamento di missione o rimborso di spese a qualsiasi titolo.

 

     Art. 7. [4]

 

     Art. 8.

     1. I criteri di valutazione dei titoli relativi ai concorsi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché a quelli riservati al personale interno, saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1994, si provvede con la riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata per l'anno medesimo all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, e successive aggiunte e modificazioni (capitolo 18707).

     2. Gli oneri ricadenti negli anni successivi, valutati in lire 7.000 milioni per il 1995 ed il 1996, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1996, codice 1001.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegato

     Tabelle di equiparazione tra le qualifiche del C.C.N.L. lavoratori edili e quelle del contratto dei dipendenti pubblici Regione Sicilia con corrispondenti fasce funzionali e livelli retributivi.

     Trattamento retributivo fondamentale tabella "A" di cui al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/88 così come modificata dal decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 1993, articolo 9, e conseguente circolare Assessorato Presidenza - protocollo n. 21786 del 20 aprile 1993.

 

 

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Personale ITALTER-SIRAP           Personale regionale

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Impiegato 7° livello e   Dirigente                 7° livello

1ª categoria superiore   amministrativo

                          con 5 anni di anzianità   8° livello

 

Impiegato 6° livello -   Dirigente                 7° livello

1ª categoria             amministrativo

Laureati con articolo

47 C.C.N.L.

 

Impiegato 6° livello -   Assistente                6° livello

1ª categoria             amministrativo

Impiegato 5° livello -   con 7 anni di anzianità   7° livello

2ª categoria

 

Impiegato 4° livello     Tecnico amministrativo    5° livello

 

Impiegato 3° livello -   Operatore tecnico-        4° livello

3ª categoria             amm.vo

Impiegato 2° livello -   con 10 anni               5° livello

4ª categoria

                          operaio specializzato     3° livello

                          operaio qualificato       2° livello

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[1] Si omette l'art. 1 in quanto la relativa delibera legislativa, del 26 maggio 1994, è stata abrogata dall'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994 e promulgata come legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.

[2] Sostituisce il comma 5, art. 14, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 25 maggio 1995, n. 46, che ha anche abrogato i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

[4] Modifica l'art. 76 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.