§ 1.4.127 - L.R. 15 maggio 1991, n. 22.
Istituzione di nuovi servizi presso gli enti locali. Adeguamento piante organiche e relativa copertura di posti. Norme concernenti personale ex [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:15/05/1991
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare un adeguato espletamento dei servizi decentrati con leggi regionali, gli enti locali dell'Isola possono provvedere all'ampliamento delle rispettive piante organiche in [...]
Art. 2.      1. I posti istituiti in applicazione dell'articolo 1 e per i quali i regolamenti locali prevedono un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono coperti in base alle [...]
Art. 3.      1. I lavoratori in servizio, in data antecedente al 31 dicembre 1990, presso enti locali della Regione, con rapporto di lavoro subordinato o con contratto d'opera individuale instaurato sulla [...]
Art. 4.      1. Espletate le procedure di concorso di cui all'articolo 2, gli idonei che versano nella condizione di cui al primo comma dell'articolo 3, eccedenti il numero dei posti dell'organico ampliato, [...]
Art. 5.      1. Il personale di cui all'articolo 3 può chiedere l'iscrizione nelle liste del collocamento e partecipare ai concorsi banditi per la copertura dei posti risultanti dall'applicazione [...]
Art. 6.      1. All'ampliamento delle piante organiche, con onere a carico della Regione, di cui all'articolo 1, possono provvedere anche i comuni che hanno proceduto alla rideterminazione delle piante [...]
Art. 7.      1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.
Art. 8.      1. Il personale in servizio in Sicilia, avente titolo ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ad essere immesso nei ruoli speciali ad esaurimento da [...]
Art. 9.      1. L'onere complessivo di lire 560.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nel progetto [...]


§ 1.4.127 - L.R. 15 maggio 1991, n. 22.

Istituzione di nuovi servizi presso gli enti locali. Adeguamento piante organiche e relativa copertura di posti. Norme concernenti personale ex patronati scolastici e comuni terremotati.

(G.U.R. n. 25 del 18 maggio 1991).

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare un adeguato espletamento dei servizi decentrati con leggi regionali, gli enti locali dell'Isola possono provvedere all'ampliamento delle rispettive piante organiche in misura non superiore al 20%.

     2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti locali possono istituire qualifiche e/o profili professionali in funzione dello svolgimento di servizi e secondo standards predisposti con decreto dell'Assessore per gli enti locali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il decreto di cui al comma 2 viene sottoposto al parere della Commissione legislativa permanente per gli enti locali dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 2.

     1. I posti istituiti in applicazione dell'articolo 1 e per i quali i regolamenti locali prevedono un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono coperti in base alle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

     2. I posti istituiti in applicazione dell'articolo 1, ma non rientranti nella previsione del comma 1 del presente articolo, sono coperti, in sede di prima applicazione della presente legge, mediante concorsi pubblici per titoli.

     3. Per la determinazione dei titoli di cui al comma 2 e dei criteri per la loro valutazione, si applica il decreto dell'Assessore per gli enti locali del 27 giugno 1988, n. 11.

     4. Per le finalità del presente articolo e dell'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 19.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991, di lire 218.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 318.000 milioni per l'esercizio finanziario 1993.

 

     Art. 3.

     1. I lavoratori in servizio, in data antecedente al 31 dicembre 1990, presso enti locali della Regione, con rapporto di lavoro subordinato o con contratto d'opera individuale instaurato sulla base di provvedimento formale, i quali abbiano prestato attività lavorativa presso lo stesso ente per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 per un periodo non inferiore a trecentosessantacinque giorni, anche non continuativi, nell'ultimo triennio, possono chiedere, solo ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1, l'iscrizione nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e, in attesa della sua costituzione, della competente sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     2. I periodi di servizio di cui al comma 1, esclusi i servizi prestati in applicazione della legge regionale 21 luglio 1979, n. 175, sono valutati, ai fini dell'iscrizione nelle liste, come anzianità di iscrizione al collocamento in prima classe e il relativo punteggio è moltiplicato per un coefficiente di rivalutazione pari a due.

     3. Non è consentita l'utilizzazione del personale in ente diverso da quello ove si è prestata attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato o con contratto d'opera individuale o con qualunque altra eventuale forma prevista dalla presente legge. La stessa disposizione si applica al personale che viene collocato in soprannumero.

 

     Art. 4.

     1. Espletate le procedure di concorso di cui all'articolo 2, gli idonei che versano nella condizione di cui al primo comma dell'articolo 3, eccedenti il numero dei posti dell'organico ampliato, possono essere assunti in soprannumero dall'ente locale, che coprirà gli oneri relativi utilizzando i fondi per l'esercizio delle funzioni decentrate dalle vigenti leggi regionali.

     2. Per la copertura dei posti in organico che si renderanno disponibili successivamente all'espletamento delle procedure di cui al comma 1, è fatto obbligo all'ente locale di utilizzare il predetto personale soprannumerario fino all'esaurimento del relativo contingente.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono al personale dei primi quattro livelli che versa nella condizione prevista dal primo comma dell'articolo 3.

 

     Art. 5.

     1. Il personale di cui all'articolo 3 può chiedere l'iscrizione nelle liste del collocamento e partecipare ai concorsi banditi per la copertura dei posti risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 a prescindere dal limite massimo d'età.

     2. Il punteggio attribuito ai servizi di cui all'articolo 3 in applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, è moltiplicato per un coefficiente di rivalutazione pari a cinque.

     3. Per area professionale di cui all'articolo 5 del decreto dell'Assessorato per gli enti locali del 27 giugno 1988 deve intendersi qualifica professionale.

 

     Art. 6.

     1. All'ampliamento delle piante organiche, con onere a carico della Regione, di cui all'articolo 1, possono provvedere anche i comuni che hanno proceduto alla rideterminazione delle piante organiche, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

 

     Art. 7.

     1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.

 

     Art. 8.

     1. Il personale in servizio in Sicilia, avente titolo ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ad essere immesso nei ruoli speciali ad esaurimento da istituire ai sensi dello stesso articolo 12 della legge n. 730 del 1986, è inquadrato, a domanda, con decorrenza giuridica dalla data prevista dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e con decorrenza economica dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo speciale transitorio istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53.

     2. L'inquadramento avverrà a domanda da presentarsi da parte degli interessati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.000 milioni e per gli esercizi finanziari 1992 e 1993 la spesa di lire 2.000 milioni annui.

 

     Art. 9.

     1. L'onere complessivo di lire 560.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nel progetto strategico «C» - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva, quanto a lire 459.000 milioni nel codice 30.21 «Servizi alle imprese» e quanto a lire 101.000 milioni nel codice 31.11 «Fondo per l'occupazione».

     2. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1991, pari a lire 20.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.