§ 4.8.72 - Decreto Presidenziale 15 giugno 2001, n. 12.
Regolamento esecutivo dell'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14, concernente la disciplina delle attività di volontariato di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:15/06/2001
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità ed aree di applicazione.
Art. 2.  Organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Art. 3.  Gruppi comunali di volontariato di protezione civile.
Art. 4.  Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Art. 5.  Iscrizione d'ufficio.
Art. 6.  Requisiti per l'iscrizione.
Art. 7.  Modalità di iscrizione.
Art. 8.  Procedimento istruttorio.
Art. 9.  Revisione del registro.
Art. 10.  Attività di verifica.
Art. 11.  Cancellazione dal registro.
Art. 12.  Ricorsi.
Art. 13.  Pubblicità del registro-trasparenza.
Art. 14.  Effetti dell'iscrizione nel registro regionale del volontariato di protezione civile.
Art. 15.  Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Art. 16.  Ammissibilità delle richieste di contributi.
Art. 17.  Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi.
Art. 18.  Criteri e procedure per la concessione dei contributi.
Art. 19.  Obblighi dei beneficiari.
Art. 20.  Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
Art. 21.  Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa.
Art. 22.  Convenzioni.
Art. 23.  Criteri di valutazione.
Art. 24.  Determinazioni delle priorità.
Art. 25.      1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.


§ 4.8.72 - Decreto Presidenziale 15 giugno 2001, n. 12.

Regolamento esecutivo dell'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14, concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile.

(G.U.R. 14 settembre 2001, n. 45).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

     Visto lo Statuto;

     Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

     Visto l'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;

     Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana 9 dicembre 1999 di assegnazione dello schema di regolamento per il prescritto parere alla Commissione legislativa affari istituzionali;

     Considerato che i termini previsti dall'art. 70 bis del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana per la resa del parere sono trascorsi;

     Udito il parere n. 121/01 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 10 aprile 2001;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 28 maggio 2001;

     Su proposta dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza, delegato alla protezione civile;

Emana il seguente regolamento:

Titolo I

REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI

DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

Art. 1. Finalità ed aree di applicazione.

     1. La Regione, in armonia con i principi generali dello Stato in materia di protezione civile ed in attuazione al disposto della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, incentiva il volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuove la formazione dei volontari, favorisce il loro apporto, complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico e privato, per il conseguimento delle finalità di protezione civile, ossia delle attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'art. 2 della legge n. 225 del 1992, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari.

 

     Art. 2. Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

     1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e nel rispetto dell'art. 2 della legge n. 266/91, sono considerate organizzazioni di volontariato di protezione civile quelle organizzazioni che, operanti senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, costituite nella forma giuridica ritenuta più adeguata purché compatibile con le finalità di protezione civile, svolgono e promuovono le attività di cui all'art. 1, e si avvalgono, in modo esclusivo, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ovvero si avvalgono di prestazioni di lavoratori dipendenti e autonomi alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

     2. L'attività di volontariato di protezione civile non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario: possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza, entro i limiti preventivamente stabiliti dalla stessa, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

     3. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture e mezzi propri o, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, nell'ambito di strutture e mezzi di pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 3. Gruppi comunali di volontariato di protezione civile.

     1. I comuni, singoli o associati, possono costituire gruppi comunali di volontariato di protezione civile.

     2. Gli elenchi di volontari iscritti nei gruppi comunali ed i loro periodici aggiornamenti, con l'indicazione delle specifiche competenze e qualifiche professionali, verranno trasmessi annualmente entro il 31 dicembre dai comuni all'Ufficio regionale di protezione civile e all'Osservatorio regionale sul volontariato.

     3. I volontari appartenenti ai gruppi comunali di cui al comma 1 del presente articolo godono di tutti i benefici previsti dalla vigente disciplina in materia di lavoro e di previdenza nonché del rimborso delle spese sostenute e della copertura assicurativa.

 

     Art. 4. Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'Ufficio regionale di protezione civile.

     2. L'Ufficio regionale di protezione civile cura, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, la tenuta e la gestione del registro regionale e provvede, con periodicità annuale, alla revisione e all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere dei previsti requisiti accertati al momento dell'iscrizione delle organizzazioni.

     3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge regionale 7 luglio 1994, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. Iscrizione d'ufficio.

     1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte alla lett. f) del registro generale regionale del volontariato, istituito con la legge regionale 7 luglio 1996, n. 41, sono iscritte d'ufficio nel registro regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 14/98.

 

     Art. 6. Requisiti per l'iscrizione.

     1. Possono presentare domanda di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile le organizzazioni di volontariato costituite, con atto registrato, da almeno sei mesi nel territorio regionale, nei cui statuti, negli accordi fra gli aderenti o nell'atto costitutivo, oltre quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, siano previsti espressamente:

     - l'assenza di fini di lucro;

     - la democraticità delle strutture;

     - l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite degli aderenti;

     - i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;

     - l'obbligo di formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 266/91;

     - l'obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge n. 266/91.

 

     Art. 7. Modalità di iscrizione.

     1. La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante dell'organizzazione alla Presidenza della Regione, Ufficio regionale di protezione civile, corredata da:

     a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, unitamente allo statuto o agli accordi tra gli aderenti;

     b) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le cariche sociali previste dallo statuto;

     c) dichiarazione contenente il numero e l'elenco dei soci e dei volontari aderenti e il numero dei dipendenti;

     d) dichiarazione attestante il numero e le mansioni rivestite dagli eventuali operatori esterni di cui l'associazione si avvale con contratto di lavoro subordinato od autonomo;

     e) dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili, nonché della dotazione dei mezzi, delle attrezzature, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;

     f) relazione sulla attività che l'organizzazione ha svolto e/o intende svolgere nell'ambito del territorio regionale con l'indicazione dell'eventuale articolazione in gruppi operativi o sezioni, distinti sia per ambiti territoriali, sia per particolari specializzazioni;

     g) dichiarazione attestante la piena e costante disponibilità a concorrere nell'ambito del territorio regionale e nazionale alle attività di protezione civile, a richiesta ed in conformità con le direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l'organizzazione è in grado di offrire ed attestando le specializzazioni e le professionalità possedute dagli aderenti;

     h) dichiarazione, resa dal presidente dell'organizzazione, dal legale rappresentante e da tutti i titolari di cariche sociali all'interno dell'organizzazione, ai sensi dell'art. 7, capoverso 14, della legge 19 marzo 1990, n. 55, che aggiunge alla legge n. 275/65, art. 10 sexies, comma 8, di non versare nelle condizioni previste dal comma 1, dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi degli appaltatori pubblici fornitori o nell'albo dei costruttori, e di non avere riportato condanne penali né carichi pendenti;

     i) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento relativa all'anno solare in corso;

     l) le dichiarazioni di cui alle lett. b), c), d), e) e g) dovranno essere rese dal legale rappresentante, anche contestualmente, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

     Art. 8. Procedimento istruttorio.

     1. L'Ufficio regionale di protezione civile provvede all'esame istruttorio e alla decisione della domanda di iscrizione nel termine di giorni 60 dalla data di ricezione. Ai fini istruttori la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio interrompe, per una volta soltanto, il termine indicato.

     2. Su proposta dell'Ufficio regionale di protezione civile il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile dispone l'iscrizione nel registro regionale di protezione civile ovvero il diniego dell'iscrizione stessa.

     3. Il provvedimento di iscrizione è comunicato all'organizzazione di volontariato richiedente e al comune di riferimento.

     4. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato immediatamente all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricezione.

 

     Art. 9. Revisione del registro.

     1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato di protezione civile, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 266/91, il registro regionale del volontariato di protezione civile è soggetto a revisione annuale previa acquisizione, entro il 30 aprile di ogni anno, da parte delle organizzazioni iscritte, di:

     - copia dei bilanci consuntivi previsti dall'art. 6, comma 1, del presente regolamento;

     - dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

     - dichiarazione attestante il permanere dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro regionale;

     - indicazione di eventuali contratti di lavoro dipendente od autonomo, comunque instaurati dall'organizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 266/91;

     - relazione sulle attività produttive o commerciali, eventualmente esercitate a supporto dei compiti istituzionali dell'organizzazione, dalla quale si evinca l'effettiva marginalità delle stesse;

     - dichiarazione di eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto o negli accordi tra gli aderenti, resa, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, dal legale rappresentante dell'organizzazione entro 30 giorni dal loro verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

     2. Nel caso in cui l'organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, dispone la cancellazione dal registro ai sensi del successivo art. 11.

 

     Art. 10. Attività di verifica.

     1. Oltre alla visita di controllo ordinaria o straordinaria prevista dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, l'Ufficio regionale di protezione civile, per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'art. 9 del presente regolamento, in attuazione delle disposizioni dell'art. 6, comma 4, della legge n. 266/91, può effettuare visite ispettive presso le sedi delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di protezione civile, per verificare il permanere dei requisiti prescritti per l'iscrizione e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato di protezione civile.

     2. Nel corso della visita ispettiva l'organizzazione dovrà mettere a disposizione tutti gli atti e i documenti che verranno richiesti.

     3. Della visita ispettiva è redatto processo verbale, sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione e dai funzionari incaricati dell'ispezione. Del processo verbale una copia viene trasmessa al legale rappresentante dell'organizzazione ed una copia al Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, all'Assessore delegato alla protezione civile.

 

     Art. 11. Cancellazione dal registro.

     1. La cancellazione dal registro può essere disposta per:

     - perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione;

     - mancata realizzazione delle finalità proprie dell'attività di volontariato di protezione civile;

     - violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento e dalle convenzioni in esso previste;

     - su domanda del legale rappresentante dell'organizzazione.

     2. La cancellazione è disposta con provvedimento del Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dall'Assessore delegato alla protezione civile ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

     Art. 12. Ricorsi.

     1. Contro i provvedimenti di diniego dell'iscrizione e di cancellazione previsti dal presente regolamento è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi, oltre al ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 266/91.

 

     Art. 13. Pubblicità del registro-trasparenza.

     1. L'Ufficio regionale di protezione civile invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro regionale di protezione civile al Dipartimento di protezione civile - sezione volontariato - e ne dà pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Ufficio regionale di protezione civile provvede a trasmettere alla competente Commissione legislativa un dettagliata relazione contenente i dati relativi all'erogazione dei contributi concessi alle organizzazioni ed i dati relativi alle convenzioni stipulate con le stesse, nell'anno precedente, ed a curare la pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

     Art. 14. Effetti dell'iscrizione nel registro regionale del volontariato di protezione civile.

     1. L'iscrizione nel registro regionale di volontariato di protezione civile è condizione necessaria per:

     - accedere ai benefici normati dal presente regolamento;

     - stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione, gli enti locali o gli altri enti o istituzioni pubbliche, ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge n. 266/91;

     - fruire delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui agli artt. 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

     - fruire delle risorse economiche pubbliche di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Titolo II

CRITERI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI

CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

 

     Art. 15. Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

     1. L'Ufficio regionale di protezione civile fornisce alle organizzazioni di volontariato di protezione civile supporto tecnico ed organizzativo nonché gli elementi conoscitivi ed i dati di cui dispone, utili per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni stesse.

     2. Nei limiti dello stanziamento del bilancio della Regione siciliana, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale di volontariato di protezione civile possono essere concessi contributi per le seguenti finalità:

     a) sostegno a specifiche e documentate attività o progetti;

     b) rimborso dei costi sostenuti per premi assicurativi relativi ai volontari ed ai mezzi i cui oneri non siano stati assunti da altre amministrazioni;

     c) acquisto di nuove attrezzature, equipaggiamenti e mezzi anche attrezzati e/o opere sulle dotazioni già acquisite per il raggiungimento di un livello di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone;

     d) miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e/o di formazione dei volontari al fine di conseguire una maggiore efficacia dell'attività svolta dall'organizzazione;

     e) attività di divulgazione e di formazione dei cittadini, anche mediante esercitazioni periodiche volte a favorire la diffusione della cultura di protezione civile nonché l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi utili a ridurre i rischi derivanti da eventi calamitosi e ad attenuarne le conseguenze.

     3. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore all'80% del fabbisogno documentato. Solo in casi eccezionali, ove le organizzazioni dimostrino l'impossibilità di ottenere ulteriori contributi, e non abbiano risorse proprie, tale percentuale può essere aumentata oltre detto limite fino alla totale copertura della spesa.

     4. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto di eventuali analoghi contributi o agevolazioni finanziarie, concessi a medesimo titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e/o le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegandola alla domanda di cui al successivo art. 16. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

 

     Art. 16. Ammissibilità delle richieste di contributi.

     1. Possono presentare richiesta di contributo le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14.

     2. Le istanze, che ogni anno potranno essere inviate dall'1 gennaio al 30 aprile, debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organizzazione stessa ed indirizzate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Presidenza della Regione - Ufficio regionale di protezione civile, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 17 e munite del visto del comune presso cui l'organizzazione ha sede. Per il termine indicato dal presente comma fa fede il timbro postale.

     3. Non verranno accolte le richieste presentate da organizzazioni le quali:

     - non abbiano regolarmente rendicontato i contributi precedentemente ricevuti nel termine indicato dal successivo art. 20, comma 2;

     - non abbiano adempiuto agli obblighi sanciti dall'art. 19 del presente regolamento;

     - abbiano in corso procedimenti di cancellazione dal registro regionale di protezione civile.

 

     Art. 17. Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi.

     1. La domanda per la concessione di contributi deve essere corredata da:

     a) relazione illustrativa e tecnica delle attività o dei progetti proposti, ivi compresi i progetti di acquisizione di mezzi ed attrezzature in relazione alle prevedibili esigenze ed alle modalità di impiego. Nel caso di richiesta di contributo per le finalità di cui ai punti d) ed e) dell'art. 15 del presente regolamento, il progetto o la relazione esplicativa dovranno specificare il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari dell'attività e gli obiettivi che si intendono perseguire;

     b) preventivi di spesa relativi al contributo richiesto, vistati dall'ufficio tecnico comunale di protezione civile del comune presso cui l'organizzazione ha sede;

     c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi già accolte per il medesimo progetto, che comunque non debbono superare la quota parte delle spese non coperte dal contributo richiesto all'Ufficio regionale di protezione civile;

     d) dichiarazione di avvenuta acquisizione dei permessi, autorizzazioni, nulla osta, qualora previsti dalla normativa vigente;

     e) dichiarazione di impegno a realizzare il progetto o l'attività, qualora ammesso al contributo;

     f) dichiarazione attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

     2. Qualora l'Ufficio regionale di protezione civile lo ritenga opportuno può richiedere l'integrazione della documentazione prodotta, con ulteriori dati ed elementi di chiarimento utili ai fini del procedimento di concessione del contributo.

 

     Art. 18. Criteri e procedure per la concessione dei contributi.

     1. Entro i 60 giorni successivi alla data del 30 aprile di ogni anno, termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, l'Ufficio regionale di protezione civile espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di erogazione dei contributi da approvarsi con decreto del Presidente della Regione, o in caso di attribuzione di delega, dell'Assessore delegato alla protezione civile.

     2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

     a) dei rischi del territorio;

     b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;

     c) della idoneità dell'organizzazione di volontariato richiedente a svolgere proficuamente l'attività proposta, verificabile anche in base alla precorsa esperienza;

d) della consistenza di altri precedenti contributi concessi dall'Ufficio regionale di protezione civile.

     3. Nel termine di 30 giorni dalla registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del piano di erogazione dei contributi, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente, del provvedimento di ammissione al contributo o di esclusione dallo stesso.

 

     Art. 19. Obblighi dei beneficiari.

     1) I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 15 sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

     a) obbligo di intervenire in caso di emergenza ovvero a collaborare, se richiesti, con gli enti locali nell'attività di vigilanza e prevenzione;

     b) tenuta in efficienza dei macchinari e/o delle attrezzature di natura durevole e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione senza esplicita autorizzazione da parte dell'Ufficio regionale di protezione civile. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione e può cessare solo con provvedimento emanato dal Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dall'Assessore delegato alla protezione civile, esclusivamente nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Ufficio regionale protezione civile;

     c) intestazione all'organizzazione dei beni mobili in dotazione, in caso di beni mobili registrati;

     d) realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo entro il termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione.

 

     Art. 20. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

     1. Il contributo verrà erogato in unica soluzione al comune presso cui l'organizzazione richiedente ha sede, il quale provvederà

all'accreditamento all'organizzazione stessa, previa verifica della documentazione comprovante l'effettiva spesa.

     2. I contributi ottenuti debbono essere regolarmente rendicontati dall'organizzazione, per il tramite del comune presso cui l'organizzazione stessa ha sede, entro l'anno successivo a quello di accreditamento.

     3. La rendicontazione, che riguarderà l'intero ammontare della spesa relativa alla realizzazione dell'attività o del progetto, non solo quindi, quello corrispondente al contributo ottenuto, vistata e trasmessa dall'ufficio tecnico di protezione civile del comune presso cui l'organizzazione ha sede, consisterà in una relazione finale sull'attività o sul progetto realizzato, contenente la descrizione dettagliata delle spese effettivamente sostenute, corredata dalle copie dei giustificativi di spesa con l'apposizione della dichiarazione di conformità agli originali da parte del legale rappresentante dell'organizzazione, nonché della dichiarazione relativa ad altri eventuali contributi ottenuti da enti pubblici, per l'espletamento dei propri programmi di attività.

     4. In caso di omessa rendicontazione entro i termini indicati sarà attuato il dispositivo di cui all'art. 11 del presente regolamento.

 

     Art. 21. Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa.

     1. L'Ufficio della protezione civile può disporre accertamenti volti a verificare l'effettivo e corretto utilizzo del contributo concesso, in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 19 del presente regolamento.

     2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Ufficio regionale di protezione civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi dell'ufficio medesimo.

     3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:

     a) la revoca, da parte dell'Ufficio regionale di protezione civile, del contributo finanziario accordato;

     b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.

     4. Nei casi di violazione commesse con dolo o colpa grave, l'Ufficio regionale di protezione civile dispone, con provvedimento motivato da comunicare alla competente prefettura ed al comune di appartenenza, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate, quindi, irricevibili.

 

     Art. 22. Convenzioni.

     1. Il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, può stipulare con organizzazioni di volontariato di protezione civile regionali, ossia presenti in almeno due terzi delle province regionali, iscritte da almeno 6 mesi nel registro regionale di cui all'art. 7, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, e che dimostrino attitudine, professionalità ed esperienza specifica, maturata nel settore di intervento, convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attività e servizi che abbiano funzione integrativa e non sostitutiva delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche, inserite in un programma organico di interventi:

     a) attività di formazione e qualificazione volta al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari ed al conseguimento di una maggiore efficacia dell'attività svolta dall'organizzazione;

     b) costituzione di colonne mobili;

     c) partecipazione ad esercitazioni nazionali, regionali, locali;

     d) partecipazione ad attività di soccorso ed assistenza, in vista o in occasione di pubbliche calamità;

     e) quant'altro previsto dalla normativa di riferimento in materia di protezione civile per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti.

     2. Le convenzioni dovranno indicare:

     - la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

     - il numero dei volontari nelle stesse impegnati dall'organizzazione stipulante ed il numero delle eventuali unità di personale dipendente o di collaboratori autonomi, necessari per l'espletamento del servizio, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali o degli eventuali attestati conseguiti a seguito di frequenza a corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento nel settore oggetto della convenzione;

     - le somme entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;

     - la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/91;

     - l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione e le relative modalità di utilizzazione;

     - l'elenco delle attrezzature di cui dispone l'organizzazione, se necessarie per l'esercizio dell'attività;

     - la durata della convenzione;

     - le forme di verifica dell'attuazione del contenuto della convenzione e di controllo della qualità delle prestazioni.

 

     Art. 23. Criteri di valutazione.

     1. Per la scelta delle organizzazioni da convenzionare verranno valutati i seguenti fattori:

     - esperienza specifica maturata nell'attività oggetto della convenzione;

     - qualifiche professionali o eventuali attestati di frequenza a corsi di formazione o di aggiornamento dei volontari da utilizzare nell'erogazione delle prestazioni;

     - quantità delle eventuali prestazioni precedentemente erogate;

     - qualità delle prestazioni precedentemente erogate;

     - continuità dell'attività di volontariato svolta;

     - entità della spesa prevista per il rimborso del costo delle prestazioni;

     - presenza sul territorio nazionale e regionale.

 

     Art. 24. Determinazioni delle priorità.

     1. La scelta delle organizzazioni da convenzionare verrà effettuata mediante l'attribuzione di punteggi assegnati in base alle seguenti caratteristiche:

     a) progetti o attività utilmente realizzati in collaborazione, per mezzo di intese e/o convenzioni non a titolo oneroso da parte dell'ente stipulatore con gli enti locali o altre istituzioni pubbliche; tale collaborazione deve risultare da dichiarazione di uno degli enti stipulanti

- punti 5;

     b) progetti o attività utilmente realizzati da più organizzazioni in collaborazione tra di loro, a seguito di intesa documentata, proposti da singole organizzazioni con la specifica della parte di propria competenza - punti 4;

     c) progetti o attività proposti da organizzazioni che non abbiano ottenuto direttamente finanziamenti regionali negli anni precedenti - punti 1 per ogni anno (per un massimo di punti 4).

Alle organizzazioni che presentano progetti ed attività comuni di cui al punto b) verrà attribuito il punteggio derivante dalla media del punteggio attribuibile ad ognuna delle stesse organizzazioni;

     d) progetti o attività presentati da organizzazioni che nell'anno precedente hanno presentato domanda di contributo ritenuta ammissibile ma esclusa dal finanziamento per insufficienza di fondi disponibili - punti 4. A parità di punteggio verrà data priorità alle organizzazioni con maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

 

     Art. 25.

     1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.

     2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.