§ 4.6.51 - L.R. 3 novembre 2000, n. 20.
Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 parchi e riserve
Data:03/11/2000
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità.
Art. 2.  Perimetro e zone.
Art. 3.  Zona I - archeologica.
Art. 4.  Zona II - ambientale e paesaggistica.
Art. 5.  Zona III - naturale attrezzata.
Art. 6.  Variazioni del perimetro del Parco.
Art. 7.  Organi del Parco.
Art. 8.  Consiglio del Parco. Composizione.
Art. 9.  Compiti del Consiglio del Parco.
Art. 10.  Direttore del Parco.
Art. 11.  Vigilanza e controlli.
Art. 12. 
Art. 13.  Criteri di gestione.
Art. 14.  Redazione del piano del Parco.
Art. 15.  Vigilanza e sanzioni.
Art. 16.  Squadra di pronto intervento del Parco.
Art. 17.  Procedure coattive in corso.
Art. 18.  Regime delle espropriazioni.
Art. 19.  Norme di salvaguardia.
Art. 19 bis.  Applicazione di disposizioni.
Art. 20.  Istituzione e finalità.
Art. 21.  Organi del parco.
Art. 22.  Direttore del parco. Nomina e funzioni.
Art. 23.  Comitato tecnico-scientifico. Nomina e funzioni.
Art. 23 bis.  Revisore unico
Art. 24.  Abrogazione di norme.
Art. 24 bis.  Fondo di solidarietà dei parchi archeologici
Art. 24 ter.  Potenziamento servizi
Art. 25.  Oneri finanziari.
Art. 26. 


§ 4.6.51 - L.R. 3 novembre 2000, n. 20. [1]

Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.

(G.U.R. 4 novembre 2000, n. 50).

 

TITOLO I

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO

DELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO

 

Art. 1. Istituzione e finalità.

     1. È istituito il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

     2. Il Parco ha finalità di tutela e di valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della Valle dei Templi ed in particolare persegue:

     a) l'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici a fini scientifici e culturali;

     b) la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;

     c) la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;

     d) la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;

     e) la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale.

     3. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

     Art. 2. Perimetro e zone.

     1. Il Parco archeologico è delimitato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 13 giugno 1991, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 ed i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.

     2. Il Parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:

     a) zona I - archeologica;

     b) zona II - ambientale e paesaggistica;

     c) zona III - naturale attrezzata.

     3. I confini delle zone differenziate del Parco sono individuati in sede di redazione del piano del Parco di cui all'articolo 14. Alla zonizzazione deve esser data adeguata pubblicità.

     4. Resta fermo quanto disciplinato dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Regione siciliana 13 giugno 1991 e quanto disposto dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

 

     Art. 3. Zona I - archeologica.

     1. La zona archeologica, costituita dall'area su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme.

     2. Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi architettonici, dalle emergenze d'interesse archeologico e dai siti archeologici.

     3. Nella zona è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e in genere opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio.

     4. Possono essere autorizzati, nel rispetto dell'ambiente archeologico e paesaggistico, soltanto:

     a) le reti per impianti di pubblica utilità, quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata, altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico;

     b) i collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;

     c) i mutamenti di destinazione d'uso, le modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza;

     d) gli interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

     e) le esecuzioni di opere murarie e la realizzazione di recinzioni, nonché i mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne luminose e no, con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente e, previo parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno; [2]

     f) le opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1;

     g) le arature e gli scavi di altro genere a profondità non superiore a cm. 30 nonché l'uso di mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni;

     h) gli interventi sui manufatti esistenti nel cimitero di Bonamorone.

 

     Art. 4. Zona II - ambientale e paesaggistica.

     1. La zona ambientale e paesaggistica comprende le aree di rispetto intorno alla zona I per garantire l'inserimento appropriato nell'ambiente delle emergenze archeologiche mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonché per garantire le finalità di cui all'articolo 1.

     2. Nella zona, oltre alle opere di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere, altresì, autorizzate:

     a) le modifiche a costruzioni, impianti e, in genere, ad opere legalmente esistenti, a carattere temporaneo e provvisorio ovvero la realizzazione di volumi tecnici e pertinenze assolutamente indispensabili per la fruizione del manufatto, purché conformi al piano di cui all'articolo 14 e purché non comportino aumenti di volume e di altezza;

     b) le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesse cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni con esclusione di quelle aeree.

     3. È fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

 

     Art. 5. Zona III - naturale attrezzata.

     1. La zona naturale attrezzata comprende tutte le aree residue del Parco e, a salvaguardia dei valori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone urbane circostanti.

     2. Nella zona, oltre alle opere di cui agli articoli 3 e 4, possono essere autorizzate, solo se previste dal piano di cui all'articolo 14, la modifica e la trasformazione delle opere edilizie legalmente esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di accoglienza e residenza dei flussi di visitatori, purché non comportino aumenti di volume e di altezze.

     3. L'aspetto morfologico e la tipologia degli insediamenti esistenti devono essere stabiliti dal piano del Parco sulla base di uno studio paesaggistico ed ambientale, con riferimento all'immagine del paesaggio agrario consolidato ed alle caratteristiche costruttivo-tipologiche tradizionali che dovranno essere mantenute.

     4. È fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

 

     Art. 6. Variazioni del perimetro del Parco.

     1. Il perimetro del Parco può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.

     2. La variazione del perimetro del Parco è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana su proposta del Consiglio del Parco, acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, nonché del Consiglio comunale di Agrigento ed applicata la procedura di pubblicazione all'albo pretorio e trasmissione del piano e degli allegati prevista dall'articolo 14.

 

     Art. 7. Organi del Parco.

     1. Sono organi del Parco:

     a) il Consiglio;

     b) il Direttore;

     c) il Revisore legale [3].

 

     Art. 8. Consiglio del Parco. Composizione.

     1. Il Consiglio del Parco è composto:

a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, con funzione di Presidente del Consiglio;

b) dal Sindaco del comune di Agrigento;

c) dal Soprintendente ai beni culturali e ambientali competente per territorio;

d) da un esperto in economia dei beni culturali, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

e) da un esperto nel settore della tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana [4].

     2. Partecipa ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Direttore del Parco.

     3. Partecipano ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, tre esperti nominati dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, tra quelli designati da fondazioni o associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale che si sono particolarmente distinte in attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi.

     4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente amministrativo.

     5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Parco sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     6. Ai componenti del Consiglio del Parco spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni [5].

     7. Il Consiglio del Parco è costituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana e dura in carica quattro anni.

     8. I componenti di cui alle lettere a), f) e g) possono essere confermati una sola volta.

     9. I componenti nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

 

     Art. 9. Compiti del Consiglio del Parco.

     1. Il Consiglio del Parco per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1:

     a) adotta il piano di cui all'articolo 14;

     b) approva il piano triennale di attività che deve prevedere, tra l'altro:

     1) interventi di ricerca archeologica;

     2) interventi di restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;

     3) il recupero ed il restauro dell'ambiente e del paesaggio;

     4) il recupero, anche tramite espropriazione, a funzioni culturali e sociali e di supporto ai servizi del Parco di fabbricati ed immobili legalmente esistenti entro il perimetro del Parco;

     5) il recupero della viabilità interna esistente nel rispetto delle norme di tutela e salvaguardia del territorio;

     6) la realizzazione delle viabilità interne e dei sistemi di raccordo e di comunicazione tra il Parco e la città di Agrigento e gli insediamenti turistici siti nelle zone esterne al perimetro del Parco, secondo le prescrizioni del piano;

     c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, che devono rispondere a criteri di economicità e di risultato;

     d) [delibera sulla dotazione organica del Parco e sul regolamento di organizzazione. Per il primo triennio di applicazione della presente legge è utilizzato personale dell'Amministrazione regionale] [6];

     e) delibera il regolamento che disciplina i divieti e le attività ammesse all'interno del Parco;

     f) delibera il regolamento per il funzionamento amministrativo- contabile e per la disciplina del servizio di cassa del Parco;

     g) delibera la nomina di commissioni di esperti per l'approfondimento o la risoluzione di particolari e rilevanti questioni;

     g bis) elabora la strategia gestionale attraverso l'attività di pianificazione e programmazione [7].

 

     Art. 10. Direttore del Parco.

     1. L'incarico di direttore del Parco è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, previa delibera della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato da almeno dieci anni, in possesso di comprovata esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva.

     2. L'incarico ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato per una sola volta.

     3. Il direttore del Parco:

     a) organizza l'attività amministrativa del Parco;

     b) sovraintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico amministrativo;

     c) attua le direttive del Consiglio del Parco in ordine all'attività progettuale di restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del Parco;

     d) relaziona semestralmente all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana e al Consiglio del Parco;

     e) attiva, ferme restando le dotazioni finanziarie assegnate, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 13, progetti obiettivo, di valorizzazione infra e plus orario di lavoro, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995 n. 11 [8].

 

     Art. 11. Vigilanza e controlli.

     1. Il Parco è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     2. Tutte le deliberazioni del Consiglio del Parco sono esecutive e devono essere comunicate all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

     3. Le deliberazioni del Consiglio di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 9 sono sottoposte al controllo anche di merito dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana che lo esercita entro trenta giorni dalla ricezione della delibera.

     4. La deliberazione di cui alla lettera f) dell'articolo 9 è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana entro sessanta giorni dalla ricezione, sentito l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     5. La richiesta di chiarimenti, che può essere fatta al Consiglio una sola volta, interrompe i termini di cui ai commi 3 e 4.

     6. Gli atti del Direttore del Parco sono immediatamente esecutivi e possono essere sospesi dal Presidente del Consiglio del Parco entro dieci giorni dall'affissione all'albo del Parco. Essi sono inviati entro cinque giorni dalla sospensione all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per il controllo di legittimità, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla ricezione.

     7. Qualora gli organi del Parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana a mezzo di commissario ad acta.

 

     Art. 12. [9]

     Il Revisore legale è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni, fra dipendenti inclusi nei ruoli regionali, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Al Revisore legale è corrisposto per ogni seduta il trattamento dovuto a norma delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 13. Criteri di gestione.

     1. Il Parco deve essere gestito secondo criteri di economicità e di risultato. Il regolamento delle attività nel Parco può prevedere oneri concessori a carico di coloro che intendano svolgere attività nel Parco e costi dei servizi a carico dei visitatori e degli altri fruitori.

     2. I bilanci di previsione sono approvati dal Consiglio del Parco su proposta del direttore entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmessi entro i dieci giorni successivi all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Con le stesse procedure i bilanci consuntivi sono approvati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

     3. Possono essere autorizzati progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali del Parco, nonché dirette alla ricerca, studio, scavo e conservazione dei beni medesimi. Le iniziative avranno priorità se collegate al recupero dei beni, anche attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, e dirette alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati. I progetti possono prevedere l'affidamento in concessione di beni a tempo determinato ad enti, istituzioni, associazioni senza scopo di lucro, imprese private anche riunite in consorzi. I progetti, se ritenuti meritevoli per le caratteristiche e gli obiettivi individuati, sono ammessi ai piani di finanziamento che l'amministrazione del Parco appronta semestralmente per attingere alle risorse regionali, nazionali ed europee.

 

     Art. 14. Redazione del piano del Parco.

     1. Entro sei mesi dall'insediamento il Consiglio del Parco conferisce l'incarico per la redazione del piano del Parco e delle relative norme regolamentari con le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni ad un gruppo di progettazione dove siano almeno presenti esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, ambiente, antropologia, agronomia, geologia, discipline socio- economiche e discipline turistiche. Fa parte del gruppo di progettazione, come consulente, il progettista del piano regolatore generale del comune di Agrigento.

     2. Il mancato conferimento dell'incarico di cui al comma 1 nel termine stabilito determina la decadenza degli organi gestionali del Parco.

     3. Sulla base delle valutazioni tecnico-discrezionali, redatte dal Soprintendente ai beni culturali ed ambientali, relative all'individuazione dei beni appartenenti al patrimonio archeologico come definito dall'articolo 3, all'ambiente ed al paesaggio tipicizzato e sulla base, altresì, di uno studio agronomico, di una verifica delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche, di una catalogazione dei beni inclusi nel patrimonio archeologico e di uno studio paesaggistico, ed acquisite le linee di tendenza dello sviluppo della ricerca scientifico- archeologica nella Valle dei Templi, il piano individua e definisce la destinazione d'uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonché l'inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del Parco e, considerato il particolare stato franoso della zona, le opere di sistemazione idraulico-forestale, non in contrasto con il contesto degli ambienti tutelati, per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 1 e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

     4. Il piano può ampliare il perimetro del Parco includendovi le aree di valore paesaggistico indispensabili a garantire l'integrità del Parco sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale.

     5. Per gli immobili dei quali sia prevista l'espropriazione deve essere predisposto apposito piano particellare d'esproprio e relativo elenco. Fra gli immobili da espropriare devono altresì essere identificati nel piano quelli per i quali si rende opportuna la concessione in uso agli stessi soggetti espropriati o, in caso di rifiuto di questi, a quegli altri soggetti che intendano praticare in detti immobili le attività indicate come possibili dal piano stesso.

     6. Il piano tiene conto del programma delle attività redatto dal Consiglio del Parco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 e delle direttive apposite emanate dal predetto organo.

     7. Il piano del Parco è adottato dal Consiglio del Parco, entro dodici mesi dall'affidamento dell'incarico di redazione dello stesso, sentiti la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ed il Consiglio comunale di Agrigento.

     8. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali da affiggersi nella città di Agrigento, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.

     9. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano. I proprietari degli immobili compresi nel piano possono presentare opposizioni.

     10. Sulle osservazioni e opposizioni, che devono essere visualizzate a cura della Direzione del Parco in apposite planimetrie, il Consiglio del Parco formula le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle opposizioni e osservazioni medesime.

     11. Il piano del Parco è approvato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito il Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, entro quattro mesi dalla presentazione del piano all'Assessorato medesimo.

     12. Col decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

     13. Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione, il Consiglio del Parco è tenuto ad effettuarla entro quattro mesi.

 

     Art. 15. Vigilanza e sanzioni.

     1. La vigilanza sul territorio del Parco è affidata al Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Agrigento che può avvalersi delle strutture all'uopo costituite presso la Soprintendenza, restando fermi i poteri di controllo del territorio attribuiti al Sindaco di Agrigento e quelli sostitutivi della Regione siciliana.

     2. Chiunque, contravvenendo alle norme della presente legge nonché alle altre norme vigenti realizzi opere di qualsiasi natura e specie ed il proprietario o il committente se persona diversa, è oggetto di una immediata diffida alla demolizione dell'opera abusiva e comunque alla sua rimozione. Al contravventore può essere assegnato un tempo massimo di giorni trenta per provvedervi ed, in mancanza, nei tempi strettamente indispensabili imposti dalle particolari caratteristiche di tempo e luogo, il Soprintendente ai beni culturali ed ambientali ordina l'immediata demolizione o rimozione dell'opera abusiva alla squadra di pronto intervento di cui all'articolo 16.

     3. Tutte le spese relative nonché le sanzioni amministrative sono a carico del contravventore e del proprietario dell'area, se diverso dal primo. Per l'esecuzione si applica il regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910.

     4. Alle norme sanzionatorie deve essere data opportuna pubblicità anche a mezzo del comune di Agrigento. Deve essere costituito presso la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento un ufficio informazioni in grado di fornire tutte le notizie utili sullo stato del territorio o della singola particella.

 

     Art. 16. Squadra di pronto intervento del Parco.

     1. Per i fini di cui all'articolo 15 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste costituisce una squadra di pronto intervento composta da guardie forestali con compiti di vigilanza sul territorio e di esecuzione delle ordinanze sanzionatorie del Sovrintendente ai beni culturali ed ambientali.

 

     Art. 17. Procedure coattive in corso.

     1. Fino all'approvazione del piano del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e, comunque, per un periodo massimo di due anni, rimangono sospese le procedure sanzionatorie amministrative previste dalle leggi regionali in vigore nell'ambito del perimetro del Parco stesso.

     2. La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, anche nelle more dell'approvazione del prescritto piano del Parco, è autorizzata a procedere alla demolizione o acquisizione dei fabbricati realizzati in violazione delle norme edilizie e vincolistiche in vigore ed edificati nelle sole strutture portanti, non utilizzati a fini abitativi, in base ad un piano di individuazione degli stessi.

     3. Le disposizioni previste dall'articolo 15 hanno immediata attuazione e prevalgono sulle norme attualmente vigenti. Nel caso di prosecuzione, ampliamento o sopraelevazione di opere edilizie abusive interessanti le aree protette, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 si estende all'intero manufatto abusivo preesistente, tranne se utilizzato effettivamente a scopo abitativo.

 

     Art. 18. Regime delle espropriazioni.

     1. Con successiva legge e sulla base della normativa statale si provvederà ad individuare gli interventi necessari per garantire il diritto all'abitazione ed allo svolgimento di attività imprenditoriali di coloro le cui abitazioni e le cui attività attualmente insistono nell'area delimitata a Parco archeologico.

 

     Art. 19. Norme di salvaguardia.

     1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 14 restano in vigore nelle aree di Parco di cui all'articolo 2 le norme del decreto del Presidente della Regione 13 giugno 1991.

     2. Dalla data di approvazione del piano del Parco la disciplina delle attività nel Parco è regolata dallo stesso.

 

     Art. 19 bis. Applicazione di disposizioni. [10]

     1. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento le norme contenute nel Titolo II della presente legge.

 

TITOLO II

SISTEMA DEI PARCHI ARCHEOLOGICI REGIONALI

 

     Art. 20. Istituzione e finalità.

     1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la Regione siciliana istituisce un sistema di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso.

     2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito il parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad individuare, con apposito decreto, le aree che, in relazione alla presenza di rilevante patrimonio archeologico, possono essere istituite in parco archeologico regionale.

     3. Entro trenta giorni dalla data del decreto di istituzione del Parco, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana provvede ad individuare con decreto le aree già perimetrate dalle competenti soprintendenze ai beni culturali ed ambientali.

     4. Entro 180 giorni dall'individuazione delle aree di cui al comma 2, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio provvedono ad avanzare all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione la proposta di parco, sentiti i comuni interessati che debbono pronunziarsi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta della soprintendenza.

     5. La proposta di parco deve contenere la perimetrazione dell'area archeologica (zona A), la perimetrazione dell'area di rispetto (zona B) e l'eventuale perimetrazione dell'area di interesse paesaggistico (zona C).

     6. La proposta deve contenere, altresì, uno schema di regolamento che, per le aree nel parco individuate, indichi modalità d'uso, vincoli e divieti.

     7. Il parco archeologico è istituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, previo parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali. La normativa del parco archeologico costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato.

     8. Il parco ha autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione delle entrate che affluiscono al suo bilancio e non include le spese relative al personale, fatte salve quelle inerenti a progetti obiettivo, di valorizzazione infra e plus orario di lavoro [11].

     9. Il bilancio ed il conto consuntivo del parco sono approvati dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

     10. Le entrate del Parco sono costituite da:

     a) somme allo stesso assegnate a carico dello stato di previsione dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per il funzionamento dell'istituzione;

     b) proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai servizi offerti a pagamento, dalla vendita di pubblicazioni dallo stesso edite e da altre attività organizzate dal parco;

     c) contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati.

     11. Al parco è assegnata la dotazione di personale stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito il direttore del Parco.

     12. Con apposito regolamento, emanato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento del parco.

 

     Art. 21. Organi del parco.

     1. Sono organi del parco:

     a) il direttore;

     b) il comitato tecnico-scientifico;

     b bis) il revisore unico [12].

 

     Art. 22. Direttore del parco. Nomina e funzioni.

     1. L'incarico di direttore del Parco è conferito, a tempo determinato, dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

     2. Il direttore, cui spetta la rappresentanza legale e la responsabilità generale della gestione del parco, esercita le seguenti funzioni:

     a) partecipa al comitato tecnico-scientifico;

     b) predispone lo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco ed il programma annuale e triennale di attività, con particolare riferimento alla ricerca archeologica, al restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;

     c) dà esecuzione ai medesimi programmi, dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

     d) sovrintende al corretto funzionamento del parco, vigilando sul rispetto del regolamento;

     e) dirige il personale del parco;

     f) formula proposte da sottoporre al parere del comitato tecnico- scientifico, ivi compresi gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;

     g) provvede alle spese necessarie per l'ordinario funzionamento del parco;

     h) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.

 

     Art. 23. Comitato tecnico-scientifico. Nomina e funzioni.

     1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana entro 60 giorni dal decreto di istituzione del parco ed è composto:

     a) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, con funzioni di presidente;

     b) dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati;

     c) da due esperti designati dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;

     d) da un esperto, designato dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati, scelto tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale.

     2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sullo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale e triennale di attività nonché sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso e su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.

     3. I componenti designati durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una volta sola.

     4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico sono corrisposti un rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione, se dovuta, nonché un gettone di presenza nella misura pari a quella spettante ai componenti del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.

     5. Fermi restando i compiti di tutela delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, per gli interventi proposti dal direttore del parco e da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico presieduto dal sovrintendente ai beni culturali ed ambientali sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi degli articoli 21 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 

     Art. 23 bis. Revisore unico [13]

     1. Il revisore legale di cui all'articolo 21 è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni ed è scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.

 

     Art. 24. Abrogazione di norme.

     1. L'articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è abrogato.

 

     Art. 24 bis. Fondo di solidarietà dei parchi archeologici [14]

     1. Il dieci per cento delle risorse derivanti dallo sbigliettamento dei parchi archeologici di cui al Titolo II è versato su apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione, rubrica beni culturali e identità siciliana (Titolo 3, Tipologia 100), per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione dei parchi con minori entrate economiche di cui alla presente legge (Missione 5, Programma 1).

     1-bis. Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 il fondo di solidarietà dei parchi archeologici di cui al comma 1 è finanziato con risorse del bilancio regionale. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa annua di 2.475 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 [15].

 

     Art. 24 ter. Potenziamento servizi [16]

     1. Al fine di garantire le attività aggiuntive per potenziare i servizi di viabilità, di sicurezza, di decoro urbano, di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti e di promozione turistica, i legali rappresentanti dei parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale di cui ai Titoli I e II sono autorizzati a stipulare con i sindaci dei comuni nel cui territorio ricadono i relativi luoghi culturali apposite convenzioni che prevedano l'onere del 15 per cento degli incassi della vendita dei biglietti d'ingresso e comunque per un importo non superiore a 600 migliaia di euro annui.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana provvede, con apposito decreto, a disciplinare le modalità di erogazione e le procedure di utilizzo delle risorse.

     3. Per l'esercizio finanziario 2023, per compensare eventuali squilibri finanziari nei bilanci dei parchi archeologici derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 750 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1) cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

     4. I parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria riservano l'utilizzo del parco a titolo gratuito, nel limite massimo di cinque giornate al mese, ai comuni nel cui territorio ricadono i siti che ne facciano specifica richiesta entro l'anno precedente, al fine di consentire la programmazione delle attività per l'esercizio successivo, nel rispetto delle previsioni e alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti [17].

     4-bis. Qualora un bene immobile di competenza del parco venga dato in concessione a privati per attività aventi scopo di lucro è riconosciuto per ogni singola concessione al comune nel cui territorio ricade il bene immobile concesso il 50 per cento dell'importo sostenuto dal concessionario a titolo di canone concessorio al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per garantire il servizio di viabilità, il decoro urbano, i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ivi incluse le prestazioni effettuate in plus orario dal personale comunale con qualifica non dirigenziale necessari allo svolgimento delle attività oggetto di concessione nonché per sostenere attività di promozione turistica effettuate anche mediante enti strumentali del comune [18].

     4-ter. Il parco archeologico per rilasciare la concessione dovrà preventivamente riscuotere anche la quota di competenza del comune e trasferirla allo stesso entro trenta giorni dal relativo accredito [19].

 

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 25. Oneri finanziari.

     1. Per le finalità del Titolo I della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa complessiva di lire 650 milioni, di cui:

     a) 100 per le finalità dell'articolo 8;

     b) 50 per le finalità dell'articolo 12;

     c) 500 per le finalità dell'articolo 14.

     2. Per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzata la spesa di lire 1.650 milioni di cui:

     a) 100 per le finalità dell'articolo 8;

     b) 50 per le finalità dell'articolo 12;

     c) 1.500 per le finalità dell'articolo 14.

     3. All'onere complessivo di lire 650 milioni si fa fronte per l'esercizio 2000 con le disponibilità del capitolo 21257 - cod. 1001 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

     4. L'onere complessivo di lire 1.650 milioni per l'esercizio 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2002, progetto 01.08.02 (cod. 1001).

     5. Per le finalità del Titolo II della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

 

     Art. 26.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


[1] Le parole "Assessore regionale per i Beni culturali ed ambientali e per la Pubblica istruzione" e le parole "Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica istruzione", sono state sostituite, rispettivamente, dalle parole "Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana" ed "Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana" per effetto dell'art. 15 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[2] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[3] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 62 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[6] Lettera abrogata dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[8] Lettera aggiunta dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[11] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 54 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[13] Articolo inserito dall'art. 54 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[14] Articolo inserito dall'art. 74 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, già modificato dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 47 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[15] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

[16] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

[17] Comma così modificato dall'art. 98 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[18] Comma aggiunto dall'art. 98 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[19] Comma aggiunto dall'art. 98 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.