§ 5.3.506 - L.R. 25 maggio 2022, n. 13.
Legge di stabilità regionale 2022-2024.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:25/05/2022
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Disposizioni attuative dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 in materia di contenimento [...]
Art. 2.  Disposizioni per le società ed enti partecipati.
Art. 3.  Norme in materia di personale.
Art. 4.  Autorizzazione al Fondo Pensioni Sicilia utilizzo risultato di amministrazione per esecuzione sentenze in favore del personale ex E.A.S.
Art. 5.  Agevolazioni in favore delle imprese localizzate nelle zone economiche speciali della Sicilia.
Art. 6.  Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità.
Art. 7.  Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.
Art. 8.  Riserve sul Fondo autonomie locali.
Art. 9.  Fondo regionale di Protezione civile.
Art. 10.  Disposizioni per il settore della forestazione.
Art. 11.  Misure di sostegno al reddito.
Art. 12.  Disposizioni varie.
Art. 13.  Altre disposizioni varie.
Art. 14.  Ulteriori disposizioni varie.
Art. 15.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 16.  Fondi speciali e tabelle.
Art. 17.  Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.
Art. 18.  Riduzioni autorizzazioni di spesa.
Art. 19.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 20.  Entrata in vigore.


§ 5.3.506 - L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

Legge di stabilità regionale 2022-2024.

(G.U.R. 28 maggio 2022, n. 24)

 

CAPO I

Disposizioni attuative dell'accordo stipulato tra lo stato e la regione il 14 gennaio 2021

 

Art. 1. Disposizioni attuative dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 in materia di contenimento strutturale della spesa.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "con cadenza trimestrale a decorrere dal 15 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "alla data del 15 maggio e del 15 ottobre di ciascun anno, entro i successivi quindici giorni lavorativi".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2021 dopo le parole: "L'inosservanza delle disposizioni del presente comma ed il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro comporta la revoca degli organi di amministrazione delle società" sono aggiunte le parole "e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni".

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non approvano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo decadono e non hanno diritto al compenso previsto per l'esercizio delle funzioni nell'anno in cui è rilevata la sanzione. L'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede la Giunta regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, mediante nomina di dipendenti regionali, in servizio ed in quiescenza. L'eventuale inerzia sull'adozione del provvedimento di decadenza degli organi di amministrazione degli enti inadempienti determina il mancato raggiungimento degli obiettivi di risultato da parte del dirigente dell'amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa." [1].

3-bis. In sede di prima applicazione della presente norma, il termine "30 giugno" deve intendersi "31 agosto" [2].

4. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole "20%" sono sostituite dalle parole "35%".

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la carica di Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di quiescenza, di cui all'articolo 12 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nei limiti previsti per i dirigenti dell'Amministrazione regionale e a un gettone di presenza che non può superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, per un massimo di due sedute mensili. Gli oneri di cui al presente comma restano a carico del bilancio del Fondo di quiescenza.

 

     Art. 2. Disposizioni per le società ed enti partecipati.

1. Tutti i rientri di cui alle misure gestite da Irfis-FinSicilia S.p.A. previsti dalla legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, confluiscono nelle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni.

2. Al fine di pervenire alla soppressione dei Consorzi di ripopolamento ittico posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, incardinato presso l'Assessorato all'economia, cui transita il personale dedicato a tali competenze in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Dipartimento pesca, che è onerato di tutti gli adempimenti consequenziali.

 

     Art. 3. Norme in materia di personale.

1. Al fine di recepire la normativa statale di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di incremento dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, le risorse destinate ai fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Amministrazione regionale, anche di livello dirigenziale, sono incrementati, complessivamente, di euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022, nel rispetto del limite massimo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018 previsto dalla citata disposizione statale e dei contenuti previsti dal punto 2, lettera e) dell'"Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo" sottoscritto in data 14 gennaio 2021 (Missione 1 Programma 10 capitolo 212017). Alla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026 [3].

2. Al fine di recepire la normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e dal punto 2, lettera e), dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto in data 14 gennaio 2021, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, stanziate con legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall'anno 2022, di un importo pari a euro 3.300.000,00 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale. Alla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 3.300.000,00, a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026, per gli importi di euro 3.300.000,00 nell'anno 2022, di euro 2.988.040,94 nell'anno 2023 e di euro 3.300.000,00 nell'anno 2024 e mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744 per l'importo di euro 311.959,06 nell'anno 2023 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212017) [4].

3. A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, commi 3 e 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni e dalla D.G.R. n. 108 del 10 marzo 2022 nonché al fine di dare attuazione al punto 2, lettere d) ed e) dell'"Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo" sottoscritto in data 14 gennaio 2021, in materia di contenimento del trattamento economico accessorio, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato del personale dell'area della dirigenza dell'amministrazione regionale è ridotto di un importo pari ad euro 3.841.000,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212019) rispetto all'ammontare del fondo medesimo del 2021 come formalmente quantificato e costituito dall'amministrazione regionale. Le economie di pari importo registrate nel fondo di cui al primo periodo e relative all'anno 2021, costituiscono in via definitiva e strutturale risparmi a beneficio del bilancio regionale.

4. A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, commi 3 e 4, della legge regionale n. 9/2015 e successive modificazioni, dall'articolo 10 comma 1 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come attuati con decreto presidenziale n. 608/2022, nonché al fine di dare attuazione al punto 2, lettere d) ed e) dell'"Accordo Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo" sottoscritto in data 14 gennaio 2021, in materia di contenimento del trattamento economico accessorio, il fondo risorse decentrate del personale del comparto non dirigenziale dell'amministrazione regionale è ridotto di un importo pari ad euro 544.134,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212015) rispetto all'ammontare del fondo medesimo del 2021, come formalmente quantificato e costituito dall'amministrazione regionale.

4-bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4, pari a complessivi euro 4.385.134,00 per ciascun anno del triennio 2022, 2023 e 2024, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa (Missione 20, Programma 3) [5].

5. A decorrere dall'anno 2022, sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 1, commi 604 e 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

     Art. 4. Autorizzazione al Fondo Pensioni Sicilia utilizzo risultato di amministrazione per esecuzione sentenze in favore del personale ex E.A.S.

1. Al fine di provvedere al pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo ed integrativo al personale ex dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliano per sentenze esecutive emesse nei confronti di Regione siciliana, Eas in liquidazione e Fondo Pensioni Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Pensioni Sicilia è autorizzato per l'esercizio finanziario 2022 ad utilizzare un importo massimo di euro 18.310.642,15 a valere sull'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 rappresentato nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in via definitiva determinati anche dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione regionale a valere sui capitoli della rubrica 2 del dipartimento regionale della Funzione pubblica per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni - contratto 1 [6].

2. Per l'effetto e al fine di evitare l'insorgere di nuovo contenzioso, il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a tutti i dipendenti in quiescenza già titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, aventi la medesima posizione giuridica del personale regionale di cui ai secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 21/1986 e successive modificazioni. Per fare fronte alla spesa il Fondo Pensioni utilizza le somme di euro 164.826,87 per l'esercizio 2022, in euro 162.000,00 per l'esercizio 2023, in euro 160.000,00 per l'esercizio 2024, impiegando l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 rappresentato nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in via definitiva determinati anche dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione regionale a valere sui capitoli della rubrica 2 del dipartimento regionale della Funzione pubblica per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 21/1986 e successive modificazioni - contratto 1 [7].

 

CAPO II

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 5. Agevolazioni in favore delle imprese localizzate nelle zone economiche speciali della Sicilia.

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni, a tutte le imprese operanti nei settori delle attività indicate nella tabella 5.1 dei Piani di Sviluppo Strategico ZES approvati con D.G.R. n. 277 dell'8 agosto 2019, che hanno la sede principale o la sede secondaria ai sensi dell'articolo 2197 del Codice civile all'interno delle ZES della Sicilia, rientrano in Sicilia nel beneficio di cui all'articolo 5, comma. 2, del decreto legge n. 91/2017 e successive modificazioni e incrementano nella predetta sede principale o secondaria, nel periodo compreso tra la data di accoglimento dell'istanza ed il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto all'anno precedente la data di accoglimento, il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto, dall'anno 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, un contributo, a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza, parametrato ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425-bis del Codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella ZES nell'anno nel quale l'istanza è presentata e in quello immediatamente successivo. Il contributo di cui al presente articolo è destinato prioritariamente alle imprese operanti nelle aree interne delle ZES.

2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento (CE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura e successive modifiche e integrazioni.

3. Il contributo di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425-bis del Codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella ZES, sussiste l'obbligo di tenuta di un'apposita contabilità.

4. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza il cui modello è approvato con apposito provvedimento del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale dell'economia. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste, viene determinata con provvedimento dirigenziale la percentuale del contributo spettante. Le imprese ammesse al contributo non possono presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della data di presentazione dell'istanza ammessa al contributo.

5. L'utilizzo del contributo, il cui importo non può in nessun caso superare quello indicato in sede di riconoscimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e comunque entro i limiti dell'importo risultante dai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425-bis del Codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella ZES nell'anno nel quale l'istanza è stata presentata e in quello immediatamente successivo. In caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e comunque non oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

6. Con uno o più decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, e previa intesa con l'Agenzia delle entrate, sono determinate le date di presentazione delle istanze e le modalità di applicazione della procedura per la concessione del contributo, compresa l'individuazione degli uffici competenti a ricevere le istanze e l'emanazione delle disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.

7. Qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, dalla normativa statale e dell'Unione europea dallo stesso richiamate nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo ed al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

8. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente articolo, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula con l'Agenzia delle entrate di apposita convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro per ciascun anno del biennio 2022-2023 (Missione 14, Programma 1).

9. Per le finalità del presente comma sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per l'anno 2023, che costituiscono limite annuale, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica del programma di attuazione della spesa del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) [8].

10. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 [9].

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'Allegato 1 alla presente legge è determinata in complessivi 335.000 migliaia di euro, in ragione di 67.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022 al 2026 (Allegato 1, Missione 10, Programma 3, capitolo 476520).

2. Al fine di erogare l'adeguamento Istat, dovuto, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, per l'anno 2018 alle aziende pubbliche e private esercenti il trasporto pubblico di linea su gomma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di euro 762.692,98 (Missione 10, Programma 2).

3. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 sul capitolo 272536 (Missione 10 Programma 2) la spesa di euro 100.000,00.

4. All'articolo 85 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole "esercizio finanziario 2021" sono aggiunte le parole "e di 700 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024".

5. Il trasferimento del contributo di gestione annuale ad AST di cui al dodicesimo comma dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni, a valere sulla Missione 1, Programma 3, capitolo 478102, viene erogato in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ciascuna anno sino alla scadenza dei contratti di affidamento provvisorio, ferma restando l'erogazione mensile in caso di esercizio provvisorio. L'AST S.P.A. predispone un piano di risanamento triennale entro il 31 luglio 2022, volto a superare le criticità finanziarie ed a conseguire gradualmente sufficiente liquidità per l'espletamento delle attività istituzionali limitando il ricorso alle anticipazioni bancarie.

6. Per il mantenimento ed il funzionamento dell'Organismo di Ispezione di "Tipo B", ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020, della Regione Siciliana, istituito presso il Dipartimento Regionale Tecnico con il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 32.381,00 euro (Missione 1, Programma 6).

7. Per il funzionamento della Commissione per la redazione del Prezziario Unico Regionale è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 10.000,00 euro (Missione 1, Programma 6).

 

     Art. 7. Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.

1. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di euro 326.997.500,00 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301) e per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 la spesa di euro 135.000.000,00 per ciascun anno a cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

2. Per il triennio 2022-2024 la dotazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è determinata in 115.000 migliaia di euro per l'anno 2022, in euro 110.000.000,00 per l'anno 2023 e in euro 110.000.000,00 per l'anno 2024 (Missione 18, programma 1, capitolo 590402).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in euro 98.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

 

     Art. 8. Riserve sul Fondo autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle, di Siculiana, di Caltanissetta, di Portopalo di Capo Passero e di Pachino, riconosce un contributo straordinario di 850 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

2. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, i seguenti contributi straordinari:

a) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, secondo comma, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;

b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;

c) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati complessivamente in 4.500 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

4. Al fine di ristorare i comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'8 agosto 2020, è destinata per l'anno 2022, a valere nell'ambito dei trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 3.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione, Commissario delegato ai sensi della D.G.R. 13 agosto 2020, n. 344, destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili a tali eventi.

5. Per l'anno 2022 in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 350 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima Cooperativa sociale è destinata rispettivamente la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. Tutti i contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

6. Per l'esercizio finanziario 2022, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e del D.M. 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

7. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 200 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 50 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

8. Per l'anno 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

9. Per l'anno 2022, a valere sui trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, la somma di 8.000 migliaia di euro (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372), da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente, è destinata all'erogazione di un contributo alle spese di trasporto degli alunni pendolari. Nell'ambito di predetta somma 1500 migliaia di euro sono riservate ai comuni in dissesto e 6500 migliaia di euro sono ripartite tra i rimanenti comuni. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 le parole "l'Assessore Regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con" sono soppresse.

10. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'esercizio finanziario 2022, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 (Missione 18, Programma l, capitolo 590410) di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

11. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle unioni di comuni di cui al comma 10 sono destinati anche alla costituzione di nuove unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

12. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'Assessore per l'economia, previo parere della conferenza Regione - autonomie locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 10.

13. In sede di riparto delle assegnazioni ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2022 è destinata la spesa di 2.400 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 8-bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

14. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "aeroportuale Soaco S.p.A." sono sostituite dalle parole "dell'aeroporto di Comiso".

15. A valere sulle assegnazioni a favore dei comuni capoluogo delle Città metropolitane, una quota del 2 per cento è destinata ai processi di decentramento in capo alle Circoscrizioni comunali.

16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad integrare le assegnazioni disposte per l'anno 2020 e destinate a garantire la gratuità del trasporto degli alunni in particolare disagio socio-economico a valere sui trasferimenti regionali per l'anno 2022, nei limiti della somma complessiva di 1.500 migliaia di euro. Le somme traferite per la finalità del presente comma eccedenti rispetto agli effettivi fabbisogni possono essere considerate dagli enti assegnatari quali trasferimenti regionali senza vincolo di destinazione.

17. All'articolo 26 della legge regionale n. 9/2021 le parole "otto esercizi" sono sostituite dalle parole "nove esercizi". Per far fronte alla spesa annua pari a 2.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e a 1.600 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 [10].

18. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 850 migliaia di euro cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2014.

19. È concesso in favore del comune di Misiliscemi un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per la progettazione e l'avvio delle attività, con particolare riferimento alla istituzione del Parco agricolo di Misiliscemi quale elemento di sviluppo economico e aggregazione socio culturale del comune, a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2014.

20. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 dopo le parole "5 per cento della somma assegnata agli altri enti." sono aggiunte le parole "L'intero contributo destinato ai comuni di Piedimonte Etneo e Sant'Alfio pari rispettivamente ad euro 767.000,00 e ad euro 265.000,00, per un totale di euro 1.033.000.00, grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014. L'intero contributo destinato al comune di Rodi Milici pari ad euro 100 migliaia grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014.".

21. Per l'anno 2022 è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363) a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni in favore dei comuni per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici.

 

     Art. 9. Fondo regionale di Protezione civile.

Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, è istituito nella rubrica del dipartimento regionale della Protezione civile un fondo per le emergenze con una dotazione finanziaria di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 11, Programma 2).

 

     Art. 10. Disposizioni per il settore della forestazione.

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni le parole "per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, rispettivamente negli importi massimi complessivi di 104.300 migliaia di euro, euro 100.494.933,10 ed euro 161.271.777,71." sono sostituite dalle parole "per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, rispettivamente negli importi massimi complessivi di euro 104.300.000,00, euro 170.647.440,10, euro 91.435.813,37 ed euro 51.830.000,00.".

2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. Le risorse relative ai fondi regionali per le finalità dei commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, di cui al comma 1 sono iscritte nelle esercizi finanziari nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

esercizio finanziario 2021 complessivi euro 104.300 migliaia di cui:

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 11.000 migliaia

Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.800 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 56.170 migliaia

esercizio finanziario 2022 complessivi euro 170.647.440,10 di cui:

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia

Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 123.817.440,10

esercizio finanziario 2023 complessivi euro 91.435.813,37 di cui:

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia

Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 44.605.813,37

esercizio finanziario 2024 complessivi euro 51.830.000,00 di cui:

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia

Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 5.000.000,00.".

3. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5) a valere sulle risorse di cui al comma. 3 (Missione 20, programma 3, capitolo 215746)" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 7.000 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 la spesa annua di 5.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5) cui si provvede con l'importo di 5.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse di cui al comma 3 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746)".

 

     Art. 11. Misure di sostegno al reddito.

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni è rideterminata in euro 16.159.248,56 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 54.159.248,56 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2022, in euro 38.000.000,00 (Missione 15, Programma 3, capitoli 313728 e 313325).

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 27/2016 è rideterminata in euro 31.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 10.333.333,33 per l'esercizio 2023 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

 

CAPO III

Disposizioni varie

 

     Art. 12. Disposizioni varie.

1. Al comune di Pedara è destinata, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 530 migliaia di euro per l'acquisto di aree da adibire ad opere di urbanizzazione primaria.

2. Per l'esercizio finanziario 2022, è erogato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per il completamento e il restauro di Palazzo Iacono sede municipale al comune di Vittoria.

3. L'articolo 60 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 60.

Fondo di solidarietà vittime di richieste estorsive

1. Per le finalità attribuite dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni, dall'articolo 111 comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni, ai soggetti iscritti all'apposito elenco di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 108/1996 e successive modificazioni, operanti a Palermo, è destinata la somma di 300 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022, a valere sulla Missione 12, Programma 4, capitolo 183717.".

4. Per l'esercizio finanziario 2022, è erogato un contributo straordinario pari a 470 migliaia di euro per il recupero del campo sportivo in località Scavuzzo nel comune di Realmonte (AG).

5. Alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del riconoscimento esse sono tenute a dimostrare la loro effettiva azione da almeno un anno e un numero d'iscritti non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione residente in Sicilia.";

b) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sportelli del consumatore

1. La Regione promuove la creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in forma associata, dalle associazioni riconosciute per fornire al cittadino informazioni, consulenza ed assistenza su temi attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione." [11].

6. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole "Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito." sono aggiunte le parole "Le funzioni del Presidente della società sono svolte secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione della società, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la misura del compenso nel rispetto dei limiti della normativa vigente e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.".

7. La Regione, al fine di assicurare supporto tecnico-scientifico alla definizione delle politiche regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, istituisce l'Osservatorio regionale sui Cambiamenti Climatici e ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e l'allocazione organizzativa.

8. In particolare l'Osservatorio di cui al comma 7, quale organo consultivo di natura tecnico-scientifica, svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) esprime pareri sui piani regionali settoriali e intersettoriali relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;

b) fornisce supporto tecnico-scientifico in ordine alla Strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

c) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di emissioni climalteranti indotti dalla pianificazione regionale;

d) valuta attraverso indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale e monitora l'efficacia delle politiche regionali di mitigazione e adattamento;

e) valuta lo stato di avanzamento delle azioni di adattamento nei diversi settori di intervento e la loro integrazione in piani di adattamento locali e/o altre pianificazioni esistenti;

f) detiene la contabilità delle emissioni climalteranti regionali, attraverso il ricorso al sistema statistico nazionale ed europeo ovvero tramite il supporto degli istituti di ricerca operanti nel settore;

g) produce la reportistica relativa agli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici su scala regionale;

h) propone campagne informative presso i cittadini e gli stakeholder sulle tematiche specifiche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 7 è composto da sette esperti, di cui uno in rappresentanza delle Università Siciliane, uno in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), uno in rappresentanza dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), uno in rappresentanza dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), uno in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste siciliane e uno in rappresentanza della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

10. I componenti dell'Osservatorio di cui al comma 7 sono nominati con provvedimento della Giunta, previo parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, e restano in carica per cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato. L'incarico di componente dell'Osservatorio è svolto a titolo gratuito e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio regionale.

11. All'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al comune di competenza prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto istitutivo del vincolo di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni." [12].

12. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dell'Istituto dei Ciechi opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone" di Palermo, di cui all'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni.

13. Al fine di proseguire il processo di risanamento finanziario già in atto del Centro regionale Helen Keller - Scuola Cani guida per Ciechi di Messina, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023 i termini e gli effetti dell'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.

14. All'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'insediamento del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, il Sindaco metropolitano ed il presidente del libero Consorzio comunale sono competenti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.".

15. È fatto divieto, fino al 31 dicembre 2022, di procedere a nuove assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in Società partecipate, all'Irfis-Finsicilia S.p.A. ed in enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Il suddetto divieto non si applica ai procedimenti di reclutamento già avviati alla data di approvazione della presente legge. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle strutture del Servizio sanitario regionale e all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per le finalità di cui al comma 58 dell'articolo 13 ed ai Consorzi di bonifica della Sicilia per le finalità di cui all'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni [13].

16. È fatto divieto al Presidente, alla Giunta, agli Assessori della Regione nonché alle società partecipate ed agli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione di conferire, fino al 31 dicembre 2022, incarichi di consulenza e/o di assistenza tecnica.

17. È fatto divieto alla Regione, fino al 31 dicembre 2022, di esercitare il servizio di accertamento e riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali, il servizio di supporto alla gestione ordinaria e ricerca dell'evasione e dell'elusione di tributi di interesse degli enti locali, anche nel caso di adesione volontaria del singolo ente locale. Per l'effetto, le procedure di affidamento dei servizi di cui al presente comma sono sospese.

18. Le procedure di cui all'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono sospese fino al 31 dicembre 2022.

19. Al fine di garantire la continuità amministrativa i commissari nominati ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3, sono assegnati allo stesso ente o società nel quale hanno esercitato l'incarico prima della cessazione.

20. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano a far data dall'approvazione della presente legge.

21. La misura di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni prevista in favore delle edicole e delle agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 89.99.20) è erogata quale contributo straordinario e non è subordinata all'accertamento del requisito del calo di fatturato [14].

22. All'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole "e alle imprese dell'acquacoltura" sono aggiunte le parole ", nonché agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca".

23. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, qualora i comuni siano inadempienti rispetto a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni in merito sia all'obbligo di censire il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco che all'obbligo di aggiornarlo annualmente e alle relative procedure di adempimento, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni. All'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli per gli incendi verificatisi nell'annualità precedente, i comuni provvedono entro il 31 luglio di ogni anno.

24. All'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "per estratto" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In merito alla pubblicazione degli atti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.".

25. All'articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, le parole "Presidente della Regione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo".

26. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 e successive modificazioni, le parole "non è consentito l'utilizzo di crematori mobili" sono sostituite dalle parole "è possibile, nelle ipotesi di temporanea indisponibilità di impianti crematori fissi, l'utilizzo di crematori mobili all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse, che rispondano ai limiti di emissioni gassose nell'aria previste dalla normativa vigente e dal piano di cui al comma 1".

27. Al fine di realizzare una strada che colleghi la strada statale 114 con il villaggio di Santo Stefano Briga in Messina con punti di accesso nei villaggi interclusi, anche al fine di agevolare la via di fuga in caso di eventi calamitosi, l'Ufficio speciale per la progettazione della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avoca a sé il progetto di riqualificazione ambientale della vallata Santo Stefano nel comune di Messina relativo alla realizzazione di interventi atti alla prevenzione, mitigazione del rischio idraulico e riqualificazione fluviale del torrente Santo Stefano e delle opere per la difesa della fascia costiera a salvaguardia dei centri abitati redatto dall'Ufficio del Genio civile di Messina. Entro 180 giorni dall'avocazione del progetto, l'ufficio speciale per la progettazione della Regione redige la progettazione esecutiva completa di computo metrico estimativo al fine di rendere l'opera finanziabile e cantierabile.

28. Sono istituiti sul territorio della Regione i distretti del commercio. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, propongono l'individuazione dei distretti del commercio all'Assessore regionale per le attività produttive che li approva con proprio provvedimento, a seguito di relativa istruttoria. I distretti del commercio di cui al presente comma possono essere individuati nei centri storici e aree urbane a forte vocazione commerciale o in aree degradate potenzialmente vocate all'attività commerciale. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari dei distretti del commercio, la Regione promuove politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali, anche attraverso la previsione di forme di sostegno economico al commercio e per la realizzazione di infrastrutture di arredo urbano.

29. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze dei minori e combattere efficacemente il disagio giovanile e la dispersione scolastica, è istituito un tavolo tecnico per la tutela dei diritti dei minori, presso il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

30. Il tavolo di cui al comma 29 è composto da:

a) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

b) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale;

c) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale della salute;

d) dal direttore dell'Osservatorio di area per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica;

e) dall'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;

f) dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana o da un suo delegato;

g) da un rappresentante degli assistenti sociali, designato dal CROAS - Sicilia.

31. Al fine di coordinare le azioni volte al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, il Tavolo tecnico è consultato prima della stesura di progetti realizzati anche con fondi extraregionali da parte dei competenti assessorati e ciò al fine di realizzare azioni mirate in sinergia sul territorio regionale. I componenti del tavolo tecnico, che si riunisce almeno due volte l'anno, svolgono i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborso spese.

32. Alla legge regionale 13 aprile 2022, n. 7, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis. Commissione tecnica regionale per i cammini

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la Commissione tecnica regionale per i cammini, composta da:

a) il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo o suo delegato;

b) il dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana o suo delegato;

c) il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale o suo delegato;

e) un componente tecnico esperto in materia di cammini designato dall'Associazione nazionale dei Comuni Siciliani - Anci Sicilia;

f) tre componenti con comprovata esperienza in materia di cammini e di turismo sostenibile, di cui almeno uno con competenza specifica in materia di accessibilità.

2. Alla Commissione tecnica è assegnato il compito di:

a) supportare l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo nell'individuazione di obiettivi di sviluppo e linee di intervento per la valorizzazione dei cammini;

b) valutare le richieste di iscrizione all'atlante regionale dei cammini;

c) elaborare buone pratiche per consentire la fruibilità dei cammini, con particolare riguardo alle persone con disabilità;

d) raccogliere e inoltrare agli uffici competenti segnalazioni degli utenti dei cammini e degli enti gestori in ordine ad ogni criticità riscontrata in materia di sicurezza, salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale interessato dai cammini, sollecitandone la risoluzione.

3. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento interno.

4. La partecipazione alla Commissione tecnica è a titolo onorifico e i componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o rimborso spese.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono nominati i componenti della Commissione di cui al presente articolo.".

33. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 400 migliaia di euro al Parco Archeologico di Kamarina e Cava D'Ispica per la musealizzazione degli ex spazi minerari di Castelluccio e della Tabuna e per la messa in sicurezza e l'agibilità del corpo di fabbrica sito in Scicli denominato "Casina Rossa" e in quelli ad essa annessi.

34. È erogato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Termini Imerese un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per la progettazione e la riqualificazione dello stadio comunale "Crisone".

35. È assegnato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Favara un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per interventi di messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione degli edifici storici comunali.

36. È assegnato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Caltagirone un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per interventi di ristrutturazione e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della "Scala Santa Maria del Monte" simbolo della città ed allocata nel suo centro storico Patrimonio dell'UNESCO.

37. Viste le gravi difficoltà economiche in cui versa il Consorzio di Bonifica 5 di Gela è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, lo stanziamento di 550 migliaia di euro a titolo di contributo straordinario.

38. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di 100 migliaia di euro al comitato esecutivo regionale Sicilia di Special Olympics Italia finalizzato al sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione.

39. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis. Enoteca regionale della Sicilia, sede del sud est, presso il comune di Vittoria.".

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2022 un contributo per le spese di avviamento e di gestione dell'attività di Enoteca regionale, determinato in 200 migliaia di euro.

40. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro in favore dell'Università di Palermo al fine di commissionare lo studio di fattibilità per la dismissione del reattore AGN-1 "Costanza".

41. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo eroga, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo per un totale di 100 migliaia di euro, finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive. Il contributo è rivolto a tutti i praticanti attività sportiva paralimpica e prevede il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere le strutture di allenamento per un massimo di 50 euro settimanali a ciascun soggetto, fino a esaurimento fondi.

42. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi, strutture sportive e ricreative, di proprietà del comune di Siracusa, è autorizzata la spesa di 350 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

43. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, il finanziamento di 50 migliaia di euro a favore del Comune di Siracusa, per l'attività di progettazione finalizzata al reperimento di fondi aventi ad oggetto opere ed interventi idonei ad assicurare la difesa del suolo ed a prevenire e risolvere il dissesto idrogeologico del territorio aretuseo.

44. Per le finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8, per l'esercizio finanziario 2022, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per il sito archeologico di Campanarazzu, sito nel territorio di Misterbianco.

45. Per l'implementazione dei servizi e delle strutture volte alla fruizione delle spiagge del comune di Messina, da parte delle persone con disabilità, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro.

46. Al fine di implementare il servizio di collegamento tra i comuni e le loro frazioni è istituito per l'anno 2022 un fondo di 200 migliaia di euro da destinare alle aziende pubbliche regionali o ministeriali di trasporto pubblico locale. La ripartizione del fondo è determinata con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità [15].

47. Per tutelare il pontile sbarcatoio sito in Gela tramite la redazione di una perizia è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, il contributo straordinario di 75 migliaia di euro al comune di Gela.

48. Al fine di ristorare le strutture alberghiere dell'isola di Vulcano del comune di Lipari per le perdite subite a far data dall'l ottobre 2021 per effetto dell'intensificazione delle attività vulcaniche e della chiusura disposta con ordinanza del comune di Lipari del 20 novembre 2021, n. 124 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 200 migliaia di euro. L'Assessorato regionale delle attività produttive stabilisce con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di ripartizione dei contributi, previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture presenti sul territorio dell'isola di Vulcano.

49. È assegnata all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, per la realizzazione del museo interdisciplinare regionale di Messina per la realizzazione e l'allestimento di una mostra permanente dedicata agli eventi relativi al sisma del 1908 di cui all'articolo 3 legge regionale 8 aprile 2022, n. 6. Per il mantenimento e la promozione della suddetta mostra è destinata l'ulteriore somma, di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

50. Per le finalità della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 e successive modificazioni è autorizzata la spesa per l'esercizio 2022 di 100 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo N.I.)

51. Per la realizzazione di parchi inclusivi nel territorio del comune di Messina è concesso, per l'esercizio finanziario 2022, al medesimo comune un contributo di 100 migliaia di euro.

52. Al fine di sostenere le famiglie con almeno un componente in condizione di disabilità gravissima e che già usufruiscono del "Bonus elettrico per disagio fisico", che utilizzino le apparecchiature elettromedicali salvavita individuate nel decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022. L'Assessorato della salute eroga un contributo nel limite massimo di 1.000 euro una tantum per ciascun componente in condizione di disabilità.

53. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 3 dopo le parole "delle sostanze rilevate." sono aggiunte le parole "Per lo studio e la realizzazione di detto software, è concesso un contributo straordinario in favore dell'A.R.P.A. Sicilia di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.".

54. Al fine di favorire l'accesso alle attività sportive dei cittadini siciliani in condizioni di disabilità, le Aziende sanitarie provinciali della Regione provvedono al rilascio dei certificati medici agonistici di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1993 e dei certificati medici per attività sportiva promozionale, con il proprio personale e presso proprie strutture, in favore degli atleti iscritti a Federazioni sportive paralimpiche confederate nel Comitato italiano paralimpico istituito con decreto legislativo del 27 febbraio 2017, n. 43. Per far fronte ai maggiori oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro.

55. È riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Bagheria un contributo pari a100 migliaia di euro per la realizzazione di un canile comunale.

56. Le Aziende sanitarie provinciali favoriscono e promuovono attività di riabilitazione psichiatrica e psicosociale di assistenza territoriale realizzate attraverso strutture residenziali terapeutico-riabilitative pubbliche di piccole dimensioni, caratterizzate dal modello comunitario di assistenza, il cui scopo sia facilitare percorsi riabilitativi e l'acquisizione dei diritti di cittadinanza. Ai fini di cui al presente comma e in ottemperanza alle disposizioni del decreto assessoriale 17 Giugno 2002, n. 890, dell'accordo della Conferenza unificata del 17 ottobre 2013 e dell'articolo 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a soddisfare i livelli essenziali di assistenza di cui al citato D.P.C.M. attraverso il modello gestionale sociale delle strutture abitative riabilitative, come previsto dal Piano strategico regionale per la salute mentale, emanato con decreto del 27 aprile 2012 e dal Piano della salute 2011-2013, approvato con Decreto Presidenziale 18 luglio 2011. Le strutture abitative riabilitative possono ospitare fino a un massimo di otto posti letto, hanno le caratteristiche di civile abitazione e sono inserite in contesti urbani, favorendo l'integrazione dei residenti durante tutte le fasi del processo terapeutico-riabilitavo. L'organizzazione interna delle Strutture garantisce sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana sia le specifiche attività sanitarie con spazi dedicati per il personale, per il colloquio e per le riunioni, come previsto dal punto 4-c della parte quarta del decreto assessoriale n. 890/2002. Le strutture non rientrano nel computo di cui al numero 4, lettera c), dell'allegato al decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 31 gennaio 1997 [16].

57. Al fine di promuovere ed incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno, è consentito alle manifestazioni e agli eventi musicali di grande richiamo turistico, organizzati nelle zone interne del territorio della Regione, di usufruire di contributi per l'organizzazione delle trasferte da e per aeroporti siciliani. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 50 migliaia di euro per l'esercizio 2022.

58. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 4 bis. Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionale ed extraregionali. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le opportune variazioni al bilancio della Regione.".

59. Per la realizzazione del progetto "Interventi di realizzazione di un'area ludica di playground comunale su arenile Federico II di Svevia - waterfronf" è assegnato al comune di Gela un contributo straordinario dell'importo di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

60. Al fine di favorire la riqualificazione energetica ed il consolidamento antisismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica della Regione, è concesso un contributo in conto capitale di importo massimo di 50 migliaia di euro per ogni appartamento di proprietà privata in condominio con alloggi di proprietà dello IACP di Siracusa per i quali sono in itinere interventi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica con fondi del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati al Programma denominato "Sicuro, verde e sociale". Ai fini della presente disposizione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 850 migliaia di euro, a valere sulle risorse ex GESCAL.

61. Al libero Consorzio comunale di Ragusa è assegnata per l'anno 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di percorsi per l'accesso al mare in favore dei disabili.

62. In coerenza con le strategie e gli obiettivi del piano sanitario regionale, l'Assessore per la salute, per il potenziamento del servizio di breast unit in aree ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, assegna all'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, la somma di 400 migliaia di euro per l'esercizio 2022, a valere sulle risorse disponibili del fondo sanitario regionale destinate a finalità di prevenzione.

63. Le agenzie per il lavoro, ai fini dell'accreditamento presso la Regione ai sensi della normativa vigente, per le attività di orientamento e tutoraggio possono avvalersi dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modificazioni.

64. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 300 migliaia di euro per i maggiori costi sostenuti dall'IRSAP nel triennio 2019-2021 per la gestione del servizio idrico integrato dell'agglomerato industriale Calderaro di Caltanissetta.

 

     Art. 13. Altre disposizioni varie.

1. Per le finalità di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio negli anni 2021/2022. Il contributo è concesso ai sensi del regolamento CE n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura e della Comunicazione della Commissione europea 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dello stesso. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10.000 migliaia di euro a valere sulle risorse delle politiche unitarie di coesione.

2. Alla fine dell'articolo 35, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni, dopo le parole "(Caccia, Pesca e Ambiente siciliano)." è aggiunto il seguente periodo: "Assume, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Confederazione Cacciatori Siciliani Uniti C.S.U., con sede in Ispica.".

3. All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 la cifra "10.000" è sostituita dalla cifra "5.000".

4. Alla Società S.A.S. S.C.p.A, a decorrere dall'1 gennaio 2023, sono trasferite le funzioni, le competenze, gli oneri e le risorse attualmente assegnate dalle leggi regionali alla Società Resais S.p.A. Per l'effetto, l'assemblea dei soci della Resais S.p.A è onerata di deliberarne la liquidazione individuando nei soggetti che attualmente ricoprono gli incarichi di amministrazione, di controllo e di revisione, i componenti degli organi della liquidazione. Agli stessi è riconosciuto il compenso previsto dal D.P. del 20 gennaio 2012, sulla base delle risultanze che emergono dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021 [17].

4-bis. Il personale gestito dalla Resais S.p.A. per effetto degli articoli 6 e 8 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni, dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni, del comma 99 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni, del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni è trasferito alla società S.A.S. S.C.p.A. nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione [18].

5. Al comma l dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni, le parole "entro tre giorni dall'approvazione" sono sostituite dalle parole "entro tre giorni lavorativi dall'approvazione".

6. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, trovano applicazione per il personale regionale collocato in quiescenza, anche per il tramite di Irfis FinSicilia S.p.A., che provvede all'erogazione delle relative risorse nell'ambito delle disponibilità dei fondi di propria spettanza, previa stipula di convenzione con il Dipartimento regionale della Funzione pubblica [19].

7. Per le finalità istituzionali del Centro internazionale di documentazione sulle Mafie e del Movimento Antimafia (CIDMA) è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 30.986,46.

8. La Regione promuove la realizzazione di incubatori di imprese culturali e creative, costituite sotto la forma societaria cooperativa, definiti come organizzazioni che hanno lo scopo di favorire, promuovere, accelerare il processo di creazione, innovazione, sviluppo di attività d'impresa nel settore culturale e creativo. A tal fine la Giunta regionale agisce di concerto con le centrali cooperative, definite come le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 operanti nel territorio della Regione.

9. Sono imprese culturali e creative le imprese e loro reti e consorzi che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, attività concernenti l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, all'editoria e al giornalismo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

10. Gli incubatori di cui al comma 8 sono organizzazioni costituite sotto la forma societaria cooperativa, operanti in Sicilia da almeno tre anni nelle attività di cui al comma 9, oppure sotto la forma di consorzi, associazioni e reti tra società cooperative, comprese le società cooperative tra professionisti, costituite in Sicilia da almeno tre anni con oggetto le attività di cui al comma 9.

11. Per il sostegno alla creazione di nuovi incubatori di imprese culturali e creative cooperative, la Regione siciliana destina la somma 1.200 migliaia di euro da ripartirsi in quota uguale tra ciascuna delle centrali cooperative che promuovono la costituzione di un incubatore di imprese culturali e creative, soggetto beneficiario della intera quota della somma destinata a sostegno, a titolo di contributo a fondo perduto.

12. Per le finalità di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro a valere sulle risorse della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei Fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione [20].

13. Per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 1.000 migliaia di euro, da destinare, altresì, ai soggetti utilizzati presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia Cervello", a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro - dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi [21].

14. [Per l'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro in favore del Comune di Sciacca, destinata al pagamento delle imposte comunali ICI/IMU relative al procedimento di liquidazione della fondazione "Pardo" al fine di permettere l'immediato utilizzo delle risorse, già stanziate, destinate alla realizzazione del museo interdisciplinare di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modificazioni, nel complesso monumentale di Santa Margherita a Sciacca] [22].

15. All'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera f-ter) le parole "on air" sono sostituite dalle parole "open air";

b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge" sono aggiunte le parole "o realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati" [23];

2) le parole "validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime" sono sostituite dalle parole "validi nel caso di concessioni demaniali marittime per tutta la durata delle stesse".

16. La somma di 1.000 migliaia di euro dell'istituito Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è destinata a favorire l'accesso alle misure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni da parte dei soggetti consumatori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 3/2012 e successive modificazioni. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono stabilite le disposizioni attuative relative alle modalità di attribuzione della somma di cui al presente comma nonché i requisiti dei soggetti destinatari e degli Organismi di composizione della crisi e dei professionisti.

17. Per l'esercizio finanziario 2022 la somma di euro 185.918,76 è destinata al funzionamento del Centro regionale progettazione e restauro e del Centro regionale per l'inventario la catalogazione e la documentazione, onde garantirne il funzionamento tecnico e le spese correnti e per le relative sedi prestigiose di villino Florio e villino Favaloro, futura sede del Museo della fotografia, cui si provvede con le disponibilità della Missione 5, Programma 1, capitolo 377305.

18. All'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate alle agenzie di distribuzione e servizi stampa ed alle edicole per far fronte alla carenza di liquidità connessa alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha riguardato tutti gli operatori dei predetti settori nonché a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria e sono ripartite come segue:

a) per le agenzie di distribuzione e servizi stampa, con codice di classificazione ATECO 82.99.20 in parti uguali tra tutti i soggetti aventi diritto e comunque entro i seguenti limiti:

1) per le imprese già operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo corrispondente ad un terzo del fatturato registrato nel corso dell'esercizio 2019 e comunque entro il limite massimo di 100 migliaia di euro per ciascun soggetto;

2) per le imprese non ancora operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo di 30 migliaia euro per ciascun soggetto;

b) per le edicole si procede alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 4 migliaia di euro per ciascun soggetto, con priorità per le edicole con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario.

Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 nel periodo di validità dello stesso e, successivamente, secondo il regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.".

19. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, le parole "Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso." sono soppresse.

20. Per le occorrenze relative alla manutenzione, assicurazione, acquisto carburante per il parco automobili del Dipartimento regionale tecnico, sono assegnati euro 18.591,88 per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 1, Programma 6).

21. Per le finalità previste dai commi 797 e 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché dai commi 734 e 735 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i comuni, per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, sono autorizzati ad avviare, coerentemente ai piani di fabbisogno, procedure di reclutamento, prevedendo la valorizzazione con apposito punteggio dell'esperienza professionale maturata con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratto di collaborazione autonoma libero professionale ovvero con altre forme contrattuali di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.

22. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola "fuoriuscita" aggiungere le parole "ancorché senza formale atto di dimissioni" [24].

23. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:

"1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni, destinato a tutti i siti Patrimonio dell'UNESCO presenti in Sicilia, possono essere realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2021. La presente disposizione non comporta nuovi 0 maggiori oneri a carico del bilancio regionale.".

24. Per consentire la piena attuazione delle finalità istitutive della Fondazione "Leonardo Sciascia", con sede in Racalmuto (AG), riconosciuta con Decreto Presidenziale 11 dicembre 1991, n. 8/U.L. e per potenziare e valorizzare le sue iniziative culturali, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a corrispondere alla Fondazione, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di euro 123.945,84 (Missione 5, Programma 2).

25. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 30.986,46.

26. All'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, come sostituito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 32 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo il comma 1, sono aggiunti 1 seguenti:

"1-bis. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni del proprio ordinamento interno, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il proprio bilancio e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, può integrare l'elenco di cui al comma 1 con i soggetti per i quali sussista, al momento dell'inserimento nell'elenco, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato con Gruppi parlamentari, sia nel corso della legislatura in cui è disposto l'inserimento nell'elenco sia nel corso della legislatura immediatamente precedente;

b) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso le Segreterie particolari dei componenti del Consiglio di Presidenza;

c) limitatamente alla XVII legislatura, titolarità di rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 8-ter in essere alla data del 31 marzo 2021, a condizione che gli stessi soggetti abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con i Gruppi parlamentari secondo la disciplina di cui all'articolo 7 previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 32 della legge regionale n. 8/2018.

1-ter. L'integrazione di cui al comma 1-bis è effettuata in misura pari alle vacanze che si verifichino a seguito di cancellazione, per pensionamento o altra causa, di soggetti dell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana del 20 febbraio 2013, n. 46 così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

1-quater. Per i soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 ai sensi del comma 1-bis, il contributo di cui predetto comma 1 può essere erogato a decorrere dalla legislatura successiva a quella in cui ne è disposto l'inserimento.".

27. Limitatamente alla XVII legislatura, i rapporti contrattuali di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2014, come introdotto dal comma 26, devono essere in corso alla data del 31 marzo 2021.

28. L'Assemblea regionale siciliana provvede all'attuazione delle disposizioni dei commi 26 e 27 secondo le disposizioni del suo ordinamento interno, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

29. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale danneggiato dall'alluvione del 2018 e dalle continue frane per la restituzione della corretta viabilità della strada comunale "Bocca di Capra" ricadente nel comune di Cammarata (AG), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

30. All'articolo 19, comma 2, lettera c-bis), della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, dopo le parole "del relativo impianto" sono aggiunte le parole ", ad eccezione degli impianti che trattino prevalentemente o esclusivamente reflui di origine industriale".

31. Per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio collegato alla riserva naturale integrale Isola di Lachea e faraglioni dei Ciclopi al Comune di Acicastello è riconosciuto un contributo straordinario dell'importo di euro 309.864,60 per l'esercizio 2022 [25].

32. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2022, n. 2 la lettera b) è abrogata [26].

33. Il comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di rispondere alle emergenze segnalate dai tribunali minorili della Sicilia, nei soli casi di necessità di ricovero di minori vittime di abuso, le comunità alloggio autorizzate al funzionamento e regolarmente iscritte all'Albo di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni possono ospitare fino ad un numero massimo di cinque soggetti per comunità oltre al numero previsto dal Decreto Presidenziale 29 giugno 1988, ovvero a quanto contenuto nei decreti autorizzativi e nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 22/1986.".

34. L'Assessorato regionale della salute è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ai fini della stipula e dell'implementazione di convenzioni con enti ed associazioni con specifica esperienza e qualificazione nel settore del supporto psicologico individuale e di coppia, in relazione a condizioni di stress e patologie perinatali, a concedere un contributo di euro 61.972,92 alle aziende sanitarie provinciali.

35. In considerazione dell'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, ai fini dell'accreditamento secondo la norma UNI EN 20387-2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni compresi i campioni di SARS-COV-2 e relative varianti, della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca, della tutela della biodiversità con la conservazione del germoplasma di specie protette e come centro regionale di stoccaggio delle risorse biologiche, è autorizzata la spesa di euro 185.918,76 per l'esercizio finanziario 2022.

36. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale per la restituzione della corretta viabilità della via di fuga SP 17 in Contrada Cantamatino che collega il Comune di Siculiana con il Comune di Raffadali adiacente alle abitazioni civili, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

37. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale per la restituzione della corretta viabilità della via di fuga "via Martiri della Libertà" di collegamento con la SS 115, con riduzione del rischio idrogeologico del comune di Licata, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

38. All'articolo 20 della legge regionale n. 22/1986 e successive modificazioni dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"2-bis. I comuni singoli o associati, per la realizzazione dei servizi socio assistenziali, stipulano le convenzioni già approvate con Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 con gli enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'articolo 26 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La Regione provvede a vigilare sull'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e ad agire in via sostitutiva rispetto all'ente locale inadempiente.".

39. All'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Salvo i casi di fusione tra più comuni non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.";

b) il comma 6-bis è abrogato;

c) il comma 7-ter è abrogato.

Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Al fine di facilitare la fruizione dei luoghi della cultura, è autorizzata la spesa di euro 247.891,68 per l'esercizio 2022. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'indennità siciliana determina con proprio decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rifacimento delle strade provinciali agricole che conducono ai luoghi della cultura della Regione.

41. Al fine di favorire l'incremento delle presenze nel territorio regionale mediante i collegamenti marittimi, valorizzando la cooperazione transfontaliera marittima nel Mediterraneo, è autorizzata la spesa di euro 123.945,84 per l'esercizio finanziario 2022, in favore dei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 40.000 abitanti della fascia costiera meridionale in cui insistano adeguate strutture portuali ed in cui non siano già attivi servizi di collegamento marittimo.

42. È istituita la fondazione culturale "Rosa Balistreri" senza fini di lucro, con sede presso il Comune di Licata.

43. La Fondazione di cui al comma 42, il cui statuto è approvato dal Consiglio comunale, promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali e nazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dalla cantante folk licatese Rosa Balistreri, già iscritta nel Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana.

44. La Fondazione di cui al comma 42 si occupa di:

a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile della cantante folk Rosa Balistreri;

b) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;

c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;

d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;

e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno biennale;

f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali.

45. Per le finalità di cui ai commi 42, 43 e 44 è autorizzata la spesa di euro 49.578,34 per l'esercizio finanziario 2022.

46. Al fine di contenere i nocumenti cagionati alla filiera turistica siciliana dalla congiuntura pandemica e al fine di incrementare i flussi turistici interni e destagionalizzati è autorizzata la spesa di euro 61.972,92 per l'esercizio finanziario 2022, a favore dei gruppi folk siciliani. Con decreto dell'Assessore regionale per i Beni culturali e l'identità siciliana, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'assegnazione dei relativi contributi.

47. Il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato alla spesa di euro 247.891,68, finalizzata alla realizzazione di spazi espositivi della Scuola di Pittura di Scicli, a favore del Parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica.

48. È prevista la riduzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime dei porti turistici per l'anno 2022 per un importo massimo complessivo di euro 619.729,19 (Titolo 3, Tipologia 100, capitolo 2871).

49. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, trovano applicazione, ad istanza degli interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio al 31 dicembre 2021 presso Almaviva Contact S.p.a. e presso System House S.r.l.. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 15, Programma 3, capitolo 313319).

50. All'articolo 55 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole "liquidazione coatta amministrativa" sono aggiunte le parole "nonché ai soci che hanno favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice penale".

51. Gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Avuto riguardo alle condizioni finanziarie degli enti locali, gli incrementi di cui ai predetti commi possono essere applicati in misura inferiore a quella ivi prevista, ma in ogni caso almeno pari al contributo spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni [27].

52. All'articolo 6, comma 15, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 e successive modificazioni le parole "non può, in ogni caso, superare il termine del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "è fissata con l'approvazione del bilancio 2025".

53. Il comma 1-bis dell'articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1-bis. Gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore amministrativo sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di:

a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 oppure laurea specialistica o magistrale;

b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato." [28].

54. Le disposizioni di cui al comma 53 si applicano alle procedure in corso, a decorrere dall'approvazione della presente legge.

55. Le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale richiesti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, anche attraverso la costituzione di reti di impresa di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33. Per l'anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale sono calcolati sul consolidato dell'anno 2019 [29].

56. All'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modificazioni, dopo le parole "in quiescenza" la parola "e" è sostituita dalla parola "o" e le parole "esclusivamente per l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione" sono soppresse.

57. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni le parole "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2021". Ai maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2022 quantificati in euro 991.566,71 si provvede a valere della Missione 16, Programma 1, capitolo 147320.

58. L'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia è riconosciuto quale ente di ricerca della Regione. L'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia eroga i servizi inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, l'attività di assistenza tecnica nonché le attività complementari alle precedenti in collaborazione con i soggetti terzi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52. Agli oneri discendenti dal presente comma per ciascuno degli esercizi finanziari 2022-2024 quantificati in euro 929.593,79 si provvede a valere della Missione 16, Programma 1, capitolo 143328 [30].

59. Al fine di favorire la promozione turistica, culturale, sociale e scolastica del territorio nebroideo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore dell'Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi. Al fine di favorire la promozione turistica, culturale e l'inclusione sociale nel territorio nebroideo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore dell'ente capofila del progetto ospitalità diffusa. Al fine di favorire la promozione turistica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore del consorzio intercomunale Tindari Nebrodi. Al fine di favorire la promozione turistica, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2022, di euro 150.387,75 a favore dell'Associazione dei comuni denominata "Le Città della montagna Nebrodi".

60. Al personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

61. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1, pari a euro 105.353,96, gravano sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.".

62. Al fine di assicurare il pieno ripristino degli immobili compromessi dall'evento calamitoso verificatosi dall'8 al 17 novembre 2021 nel comune di Assoro, giusta D.G.R. del 25 novembre 2021, n. 500, il Dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 30.986,46 da destinare al comune colpito dal suddetto evento calamitoso.

63. Al fine di incrementare il flusso turistico bloccato dall'emergenza Covid-19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38 finalizzata al recupero, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico e monumentale del centro storico, alla promozione del territorio ed alla valorizzazione del Palio dei Normanni di Piazza Armerina, di euro 92.959,38 per il comune di Nicosia e di euro 92.959,38 per la città di Enna.

64. Al fine di ristorare i cittadini dai danni subiti in occasione dall'alluvione dell'8 agosto 2020 è concessa al comune di Terme Vigliatore, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 123.945,84.

65. Alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina" sono sostituite dalle parole "del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e/o sotto la guida di istruttori specifici per disciplina";

b) l'articolo 8 è abrogato.

66. Al fine di adottare politiche di prevenzione dei rischi epidemici dovuti all'emergere nel territorio regionale di patologie animali provenienti dall'area geografica nord africana ed al riemergere di patologie ritenute eradicate nel territorio regionale, è assegnato alla REMESA, costituita presso l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, un contributo di euro 154.932,30, per l'esercizio finanziario 2022, per lo svolgimento di attività con l'obiettivo di fornire uno strumento utile per garantire l'attuazione di programmi sostenibili di prevenzione del rischio di malattie zoonotiche transfrontaliere e di tutela del comparto zootecnico.

67. Per le finalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 e successive modificazioni, è autorizzata l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38 in favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.).

68. All'articolo 12 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola "personale" la parola "non" è soppressa;

b) al comma 4 le parole "ha facoltà di assegnare" sono sostituite dalla parola "assegna" e le parole "in misura non inferiore al 20 per cento" sono soppresse [31].

69. Per interventi di manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza della strada provinciale SP4/II, nel tratto di collegamento da Belpasso a Santa Maria di Licodia, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie nel limite di 500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi [32].

70. Il Dipartimento regionale Agricoltura è autorizzato a concedere contributi alle amministrazioni locali ed alle imprese per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa rispettivamente di euro 123.945,84 ed euro 185.918,77 per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 16, Programma 1).

71. Per interventi di valorizzazione del borgo storico, anche a seguito dell'acquisizione al patrimonio della Regione dell'annessa "Torre Voab", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di euro 247.891,68 in favore del comune di Brolo.

72. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2022.

73. La Regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. È istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione [33].

74. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuove, in collaborazione con l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, i parchi regionali siciliani attraverso la loro partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni di settore. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 185.918,76.

75. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2020 e dall'articolo 36 comma 5 della legge regionale n. 9/2021, è prorogato al 31 dicembre 2022.

76. È istituito il Fondo regionale per gli incentivi al riciclo e al riuso, alimentato con i proventi dell'addizionale di cui al comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, destinato a finanziare:

a) gli incentivi per l'acquisto di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti, di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies e successive modificazioni del decreto legislativo n. 152/2006;

b) il cofinanziamento degli impianti per il collocamento di sistemi di restituzione automatizzati per il riciclo (reverse rending) in ambito pubblico e privato, inclusi gli ambiti condominiali, e per l'attività di informazione ai cittadini in materia di raccolta differenziata e per gli esercizi di vendita di bevande e alimenti di asporto;

c) i centri di riparazione e riuso utilizzati per la valorizzazione della raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;

d) le opere strettamente necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito e gestione;

e) le campagne di formazione nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro alla corretta differenziazione monomateriale ed all'end of waste;

f) la conversione agroecologica delle aziende agricole.

77. Sono destinatari in via preferenziale dei finanziamenti con contributo in conto capitale, a valere sul fondo di cui al comma 76, i comuni che hanno raggiunto e mantenuto l'obiettivo minimo di legge del 65 per cento di raccolta differenziata, previa presentazione di un progetto, secondo un sistema di punteggi che tenga conto:

a) della percentuale che può essere avviata direttamente al recupero/riciclo di materia;

b) del minor numero di passaggi tra il detentore iniziale del rifiuto ed il riciclatore/recuperatore finale della materia;

c) del livello di monetizzazione offerto al detentore iniziale del rifiuto.

78. Per ottenere i finanziamenti di cui al comma 76, gli enti presentano un progetto all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità che, con apposito decreto, disciplina le modalità e i criteri di partecipazione al bando annuale nonché la presentazione dei progetti ed indichi i punteggi e le coperture finanziare annuali, secondo le previsioni di bilancio.

79. I beneficiari sono tenuti all'osservanza dei criteri, delle prescrizioni e degli obiettivi stabiliti dal decreto assessoriale di cui al comma 78, pena la revoca dell'incentivo.

80. L'articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è abrogato.

81. Al fine di sostenere il comparto apistico regionale nel periodo di crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e, parimenti, al fine di garantire la sopravvivenza della popolazione regionale di api minacciata dalle avverse condizioni climatiche del periodo primaverile ed estivo nell'anno solare 2021 che hanno determinato una scarsa e non bastevole produzione di miele per il loro nutrimento, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nell'anno solare 2021 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola. Gli aiuti sono concessi ai soggetti di cui al presente comma nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e delle risorse ancora disponibili della legge regionale n. 9/2020. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di richiesta, ripartizione ed erogazione delle risorse disponibili fra i beneficiari. Per le finalità previste dal presente comma è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2022 [34].

82. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) limitatamente alla guida turistica, agli enti del terzo settore assegnatari e/o gestori di beni immobili regionali, che, nell'ambito delle loro prerogative, svolgano attività di illustrazione delle sedi assegnate;".

83. All'articolo 2, comma 3 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19, dopo le parole "legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44" sono aggiunte le parole "e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1".

84. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19 è abrogato. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

85. Al fine di rilanciare l'economia locale, l'Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA) è autorizzato per l'anno 2022 a redigere uno studio di fattibilità volto all'istituzione di un circuito di compensazione multilaterale e complementare regionale, ai sensi della Direttiva 30 maggio 2018/843/UE, e della relativa piattaforma informatica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 30.986,46.

86. In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 71 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, i Gruppi di Azione Locali costituiti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo Regolamento sono individuati dalle Autorità di Gestione dei Fondi SIE 2021-2027, limitatamente alle azioni e alle misure dedicate allo sviluppo locale di tipo partecipativo, quali organismi intermedi. La Regione riconosce la funzione sussidiaria nonché il ruolo di policy maker che i GAL svolgono. Con delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata specifica convenzione tipo rivolta ai singoli Gruppi di Azione Locale, alle Autorità di gestione e alle altre autorità pubbliche cointeressate, al fine di attuare le finalità del presente comma.

87. Per l'organizzazione dei carnevali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso in favore degli enti organizzatori un contributo per l'esercizio finanziario 2022 di euro 309.864,60. Il contributo è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

88. È concesso un contributo straordinario all'Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) di Partinico di euro 30.986,46, per l'esercizio finanziario 2022, finalizzato alla realizzazione di progetti riabilitativi e abilitativi con gli animali.

89. Nel limite di 450 migliaia di euro sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie in favore del GAL (Gruppo di azione locale) Terre normanne, finalizzate alla realizzazione di un rifugio per cani, con annesso un centro veterinario ambulatoriale, da realizzare nel comprensorio di Monreale, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Corleone, Santa Cristina Gela, Altofonte e Piana degli Albanesi, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi [35].

90. All'articolo 54, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, le parole "non oltre cinque anni" sono sostituite dalle parole "non oltre tre anni".

91. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, ad una ricognizione dei fabbisogni di personale, anche nel periodo pandemico, ed applicano i CCNNLL dell'ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno di personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturerà alla data del 31 dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021 [36].

92. Al fine di incentivare l'economia dei vari settori turistici, già penalizzati dalla pandemia da Covid-19, è istituita la Fondazione del Carnevale di Melilli (SR), carnevale riconosciuto per cultura e creatività attraverso la realizzazione di carri allegorici con l'utilizzo della cartapesta ed è autorizzata la spesa di euro 247.891,68 per l'esercizio finanziario 2022.

93. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni la parola "2020" è sostituita dalla parola "2025" [37].

94. A decorrere dall'esercizio finanziario 2022, le modalità di corresponsione delle rette in favore dei centri diurni per l'autismo, accreditati e convenzionati, sono disciplinate secondo le procedure previste dall'articolo 76 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

95. [Al fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro sessanta giorni dalla richiesta nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successive modificazioni. Le superiori disposizioni si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal codice di procedura civile o dal codice di giustizia amministrativa e contabile] [38].

96. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori regionali per l'economia, per le infrastrutture e la mobilità e per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, è istituito il Fondo di rotazione per il sostegno dei cittadini esecutati. Il decreto stabilisce altresì l'organigramma e regolamenta le modalità di concessione in uso degli immobili acquisiti ai sensi del comma 98.

97. Sono beneficiari delle disposizioni di cui al comma 96 coloro che:

a) sono destinatari di un provvedimento di esecuzione immobiliare dell'unica abitazione;

b) risiedono stabilmente in un immobile ubicato nella Regione che non appartenga alle categorie catastali Al, A8, A9 e A10;

c) non sono proprietari di altri immobili né hanno un componente del nucleo familiare proprietario di altri immobili.

La perdita del requisito di cui alla lettera b) è condizione di perdita dei benefici delle misure previste dal comma 96.

98. I soggetti di cui al comma 97 possono proporre un'istanza al Fondo di cui al comma 96 per l'acquisizione dell'abitazione pignorata che in sede di asta giudiziaria, dopo più esperimenti di vendita, abbia subito una diminuzione dell'importo a base d'asta di oltre il 40 per cento. Entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al presente comma, il legale rappresentante del Fondo promuove la partecipazione all'asta giudiziaria dell'immobile. In sede di nuovo esperimento dell'asta giudiziaria, il rappresentante del Fondo è autorizzato ad offrire sino al 60 per cento del valore dell'immobile inizialmente stimato. Nel caso di acquisizione dell'immobile, il Fondo promuove la sottoscrizione di un contratto di locazione, ai sensi del comma 96, avente un canone pari a quello applicato agli immobili di edilizia popolare. Nel caso in cui, in sede di asta giudiziaria, il prezzo dell'immobile superi la valutazione di cui al presente comma, il legale rappresentante del Fondo, entro cinque giorni, informa l'Assessore regionale per la famiglia e le politiche sociali al fine delle opportune valutazioni.

99. Per le finalità dei commi 96, 97 e 98 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38.

100. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, dopo le parole "maggior utilizzatore del relativo impianto" sono aggiunte le parole "purché quanto da trasferire non sia oggetto di sequestro penale" e dopo le parole "dal gestore unico del servizio idrico integrato;" sono aggiunte le parole "eventuali contenziosi in essere per la realizzazione e gestione degli impianti da trasferire restano in capo all'ente proprietario o al precedente gestore;".

101. L'articolo 3-bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3 non si applica ai membri laici del Consiglio di giustizia amministrativa designati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 14. Ulteriori disposizioni varie.

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2021, n. 18, è sostituito dal seguente "Costituisce nuova installazione il subingresso nell'attività di altro soggetto, previa acquisizione di licenza da parte del subentrante ai sensi della normativa statale vigente." [39].

2. Al fine di dare attuazione ai piani di risanamento adottati da Sicilia Digitale S.p.A. nonché da AST S.p.A. nonché di consentire a MAAS-Mercati agro alimentari Sicilia, SEUS S.p.A. e S.A.S. S.p.A. e Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA) di procedere alla riorganizzazione delle proprie strutture, le medesime Società, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 2, articolo 4, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, possono procedere, a decorrere dall'anno 2023, a nuove assunzioni, sulla base di uno specifico piano sottoposto alla valutazione dell'Assessorato regionale dell'economia ed approvato dalla Giunta regionale. Le assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, possono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni [40]:

a) fatte salve eventuali deroghe, siano comunque rispettati i limiti di spesa previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2021;

b) il piano assunzionale sia coerente con la pianta organica rideterminata dalla società con una riduzione non inferiore al tre per cento rispetto a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) sia garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio che deve essere asseverato dall'organo di controllo interno.

3. La Regione promuove interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà della stessa e/o degli enti strumentali afferenti al GAP da destinare ad alloggi e residenze per il diritto allo studio universitario, al fine di addivenire alla riduzione della spesa per locazioni passive sostenuta per le medesime finalità, in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana il 14 gennaio 2021 [41].

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 20 milioni di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte con le somme vincolate nel risultato di amministrazione presunto 2021 dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.

6. All'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 le parole "all'impianto di trasformazione" sono sostituite dalle parole "agli impianti".

7. L'articolo 14 della legge regionale n. 10/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 14.

Impianto regionale di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto

1. In coerenza con la normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sono definite le tipologie e il numero di impianti di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto da realizzare sul territorio regionale nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4" [42].

8. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, le parole "entro 120 giorni dall'adozione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento, e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2022, a darne comunicazione al Comune territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. Ove necessario il suddetto termine può essere riaperto dall'Amministrazione regionale competente.".

9. All'articolo 5 della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. "Le comunicazioni di cui al comma 3 sono trasmesse dai Comuni all'A.R.P.A. territorialmente competente e al Dipartimento regionale della protezione civile che, con proprio provvedimento, ne dispone le modalità.".

10. All'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 10/2014 e successive modificazioni, le parole "di cui ai commi 3, 4 e 5" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 4 e 5".

11. Nel limite di 2.200 migliaia di euro sono destinate per l'anno 2022 occorrenze finanziarie, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione per interventi a favore dei comuni rientranti nei parchi, per l'acquisto di mezzi spazzaneve. Il riparto tra i comuni è definito mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dipartimento regionale della protezione civile. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi [43].

12. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 è sostituito dal seguente:

"Art. 39.

Patrocinio legale

1. Al fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 del Codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal Codice di procedura civile o dal Codice di giustizia amministrativa e contabile.".

13. Al comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, le parole "di 1.500 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "di 2.000 migliaia di euro".

14. Al fine di provvedere agli interventi di adeguamento dei locali adibiti ad archivio dell'Assessorato regionale dell'economia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 978.600,00 (Missione 1, Programma 3) [44].

15. La Regione provvede ad anticipare la quota relativa agli interventi di cui al comma 14 a carico del soggetto titolare della proprietà dell'immobile per l'importo pari ad euro 470.800,00.

16. Il soggetto titolare della proprietà dell'immobile provvede a restituire le somme di cui al comma 15 mediante versamento in entrata al bilancio della Regione nell'esercizio finanziario 2024 (Titolo 5, Tipologia 200). In assenza di restituzione, le relative somme sono detratte con interessi legali dai canoni locativi [45].

17. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni, è autorizzata per il triennio 2022-2024 la spesa annua di euro 150.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 842009) al fine di far fronte agli obblighi di corresponsione degli indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 98/1981 e delle disposizioni contenute nei decreti istitutivi dei parchi o nei regolamenti delle riserve.

18. L'Allegato di cui al comma 3, dell'articolo 91, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente allegato:

 

PROCEDIMENTO

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE

Valutazione preliminare art. 6 comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006

euro 300,00

nulla

Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 del decreto legislativo n. 152/2006

euro 1.000,00

nulla

VAS art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006

euro 5.000,00

nulla

Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006

euro 2.000,00

+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera

VIA ai fini del rilascio del PAUR artt. 23 e 21-bis del decreto legislativo n. 152/2006

euro 3.000,00

+ 1 per 1000 del valore dell'opera

Fase preliminare al PAUR art. 26-bis del decreto legislativo n. 152/2006

euro 1.500,00

+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera

VINCA art. 5 del D.P.R. n. 351/1991

euro 2.000,00

nulla

Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e VINCA

euro 3.000,00

nulla

Procedura integrata di VAS e VINCA

euro 7.000,00

nulla

Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA

euro 4.000,00

+ 0,4 per 1000 del valore dell'opera

Procedura integrata di VIA e VINCA

euro 5.000,00

+ 1 per 1000 del valore dell'opera

Procedura unificata VAS/VIA (porti)

euro 8.000,00

+ 1 per 1000 del valore dell'opera

Procedura di AIA (Prima AIA - modifica sostanziale AIA vigente - Riesame con valenza di rinnovo) artt. 29-ter e 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006

euro 5.000,00

+ 0,5 per 1000 del valore dell'opera

Procedura di AIA (Riesame parziale dell'AIA) art. 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006

euro 5.000,00

nulla

Procedura unificata AIA/VIA

euro 8.000,00

+ 1,5 per 1000 del valore dell'opera

 

19. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 7, si applicano anche al disastro aereo in cui perse la vita l'archeologo siciliano prof. Sebastiano Tusa.

20. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata la spesa valutata in 77.992,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022.

21. Agli oneri di cui al comma 20 si provvede con parte delle risorse assunzionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni.

22. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 9/2021, dopo le parole "ad eccezione di quelle relative al demanio marittimo" sono aggiunte le parole "e alle concessioni di lotti pascolivi del demanio forestale, per le quali è disposto l'esonero dal pagamento del canone dovuto o da porre a base d'asta per l'annualità 2022,".

23. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività svolte sul territorio della Regione per il recupero ed il primo soccorso della fauna selvatica, da parte delle associazioni e onlus operanti in tale settore, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

24. Al fine di fronteggiare l'emergenza venutasi a determinare per il sovrappopolamento di ungulati nel territorio dei comuni del Parco delle Madonie e di implementare e rendere efficaci le azioni di controllo previste dalle norme vigenti e dai Piani di gestione, la Regione è autorizzata ad intervenire finanziariamente per l'acquisto di celle frigorifere da destinare ai comuni rientranti nel territorio del Parco, con un contributo a favore dell'Ente Parco, per l'esercizio finanziario 2022, pari a100 migliaia euro.

25. Per l'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro per assicurare i servizi di vigilanza e fruizione nei luoghi della cultura gestiti dalla Regione, al fine di garantire la piena fruibilità degli stessi.

26. Al fine di assicurare, ad invarianza tariffaria, il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dei costi di gestione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane, previsto dagli articoli 8 e 9 della convenzione in atto ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 migliaia di euro, di cui 4.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, 5.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 10, Programma 3).

27. All'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle more del completamento del processo di fusione degli enti, gli organi dell'IRCA operano anche quali organi della CRIAS e dell'IRCAC. Le disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con il presente comma cessano di avere applicazione.".

28. Per gli impianti sportivi all'aperto, i regolamenti comunali differenziano le superfici relative rispetto a quelle al chiuso ai fini dell'imposizione fiscale.

29. All'articolo 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Qualora i comuni si trovino inadempienti rispetto a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in merito sia all'obbligo di censire il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco che all'obbligo di aggiornarlo annualmente e alle relative procedure di adempimento, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni.

1-ter. All'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli per gli incendi verificatisi nell'annualità precedente, i Comuni provvedono entro il 31 luglio di ogni anno.".

30. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in applicazione delle relative norme di attuazione dello Statuto regionale approvate con decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, sono dettate le disposizioni applicative in materia di contabilità regionale. Ferma restando l'abrogazione delle norme regionali incompatibili con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, il regolamento indica le abrogazioni implicite delle norme regionali incompatibili con l'armonizzazione dei sistemi contabili [46].

[31. Entro il 31 ottobre di ogni anno, di norma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia adotta, in coerenza con le previsioni del Documento di economia e finanza regionale e della relativa Nota di aggiornamento, le proposte di legge regionale di stabilità e di legge di bilancio e le presenta all'Assemblea regionale siciliana] [47].

[32. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per l'economia, sulla base del documento tecnico di accompagnamento, di cui al comma 10 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni approva, con proprio decreto, da pubblicare sul sito della Regione siciliana, il bilancio finanziario gestionale ripartito in capitoli e, ove occorra, in articoli, ai fini della gestione e della rendicontazione] [48].

[33. Se il bilancio di previsione non è approvato dall'Assemblea regionale siciliana entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, approvato con legge, può essere autorizzato, in base al bilancio di previsione finanziario e al relativo disegno di legge presentato dal Governo all'Assemblea regionale siciliana o può prevedere che gestisca gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e non può protrarsi oltre i quattro mesi. Nel caso in cui l'Assemblea regionale siciliana non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio, ovvero il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato] [49].

[34. L'articolo 66 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è soppresso con effetti dal 1° gennaio 2022] [50].

[35. Con regolamento ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione ed in attuazione delle norme richiamate ai commi 30 e 32, sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono dettate le disposizioni applicative dei commi da 30 a 33] [51].

36. L'Assessore per l'economia e l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica presentano alla Giunta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma annuale di addestramento e aggiornamento del personale della Regione, degli enti e degli organismi pubblici regionali, nonché delle società partecipate, sulla normativa relativa ai sistemi contabili.

37. L'acquisto di libri per biblioteche pubbliche e raccolte di pubbliche amministrazioni, di giornali e periodici per emeroteche e di opere d'arte per musei e pinacoteche è considerata spesa investimento.

38. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata ad utilizzare, fino all'ottanta per cento delle somme disponibili, le proprie riserve patrimoniali per sterilizzare l'onere degli ammortamenti derivanti dagli investimenti realizzati e da realizzare in coerenza con il Piano degli investimenti adottato.

39. Nell'ambito della ZES Sicilia occidentale, per l'area industriale complessa di Termini Imerese, al fine di ridurre il protrarsi degli impatti socio-economici della crisi industriale dell'area, sono autorizzate, a favore dei lavoratori Blutec S.p.A., misure per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale nonché misure di politica attiva del lavoro per il reinserimento occupazionale e per l'auto imprenditorialità.

40. Agli oneri finanziari per l'attuazione delle misure di cui al comma 39, nel limite di 30 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario, la modifica dei programmi [52].

41. Gli articoli 28, 29, 30, 30-bis e 83 legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni sono abrogati.

42. L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, esercita le proprie competenze sull'intera superficie dei bacini idrografici.

43. Il Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nell'ambito della gestione del demanio regionale forestale e delle aree a qualunque titolo dallo stesso gestite, esercita le proprie competenze relativamente a:

a) interventi integrati di rinaturazione e recupero dei suoli abbandonati;

b) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;

c) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;

d) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;

e) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;

f) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui sopra;

g) interventi finalizzati all'ampliamento e/o miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

44. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo della Sicilia, dall'anno in corso sono assicurate le garanzie occupazionali di centottantuno giornate ai lavoratori stagionali assunti a tempo determinato ai sensi delle L.R. 3 luglio 1950, n. 51 e successive modificazioni, L.R. 31 agosto 1998, n. 16 e successive modificazioni e L.R. 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di ulteriori 100 migliaia di euro a valere sulla Missione 16, Programma 3, capitolo 147326.

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 15. Abrogazioni e modifiche di norme.

1. L'articolo 4 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24 è abrogato.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

3. Al comma 21 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni sono soppresse le parole "ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".

4. L'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni è abrogato.

5. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e del 2022" sono sostituite dalle parole "e del primo semestre del 2022";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento al rilascio, al rinnovo e ai subentri delle concessioni demaniali.".

6. [All'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, le parole "nel limite massimo di euro 129.421,44" sono sostituite dalle parole "nel limite massimo di euro 311.964,80"] [53].

7. Al comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "ed è inquadrato secondo le esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente";

b) le parole "delle risorse del Consorzio medesimo" sono sostituite dalle parole "nell'ambito delle disponibilità del capitolo 147303".

8. Al comma 1 dell'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni le parole "Per il triennio 2021-2023" sono soppresse.

9. All'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5 la denominazione "Fondazione The Brass Group" è sostituita dalla denominazione "Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group".

10. Alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 le parole "Assessore regionale per i Beni culturali ed ambientali e per la Pubblica istruzione" e le parole "Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica istruzione", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana" ed "Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana".

11. Al terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 le parole "L'autorità competente al controllo" sono sostituite dalle parole "Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità".

12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'accordo transattivo sottoscritto in data 4 aprile 2022 tra la Regione e ICM S.p.A. per la definizione del contenzioso relativo ai lavori di completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della Diga Olivo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 1.356.152,50, cui si fa fronte con le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.

 

     Art. 16. Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella "G".

 

     Art. 17. Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, negli importi dallo stesso indicati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della presente legge sono rideterminate per gli importi indicati nella medesima.

 

     Art. 18. Riduzioni autorizzazioni di spesa.

1. Le autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi degli interventi dell'Allegato 2, ridotte nel medesimo allegato per il complessivo importo di euro 468.586.184,85, sono ripristinate nell'anno 2022 per l'importo di euro 355.457.096,91 mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e per l'importo di euro 113.129.087,94 mediante quota parte delle risorse derivanti dall'adeguamento delle entrate discendenti dalle stime effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze inerenti all'ammontare del gettito IVA spettante alla Regione per l'anno 2022 [54].

2. A seguito della determinazione delle effettive minori entrate dell'esercizio 2020, di cui all'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare al Bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito del parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, nel prendere atto della determinazione degli importi di cui ai commi le2 nel caso in cui le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al medesimo comma 1, individua la destinazione del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.

4. Le quote per gli anni 2022 e 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, sono rideterminate negli importi di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022 al 2038, in euro 184.682.543,36 per l'anno 2022 e in euro 184.682.543,36 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2023 al 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754) [55].

5-bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa per l'anno 2022 di cui al comma 5, pari a complessivi euro 4.731.313,61, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione (Missione 20, Programma 3) per essere vincolate al ripiano del disavanzo [56].

 

     Art. 19. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[2] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 2 maggio 2023, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, primo periodo e secondo periodo, quest’ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell’onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall’anno 2022,».

[4] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 2 maggio 2023, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[5] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[6] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[7] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[8] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[9] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[10] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25. La prima disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 2 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[11] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2023, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[13] Comma così modificato dagli artt. 13 e 31 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[14] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[15] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[16] Comma così modificato dall'art. 79 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[17] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[18] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[19] La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2023, n. 92, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[20] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[21] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[22] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2023, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero.

[24] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2023, n. 84, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 2022, n. 18.

[26] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2023, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[27] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[28] La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 2023, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «o settennale in altri settori».

[29] La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 2023, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità del secondo periodo del presente comma.

[30] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[31] La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2023, n. 92, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[32] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[33] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[34] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[35] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[36] La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 2023, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e infine nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente pro tempore.

[37] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2023, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[38] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[39] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[40] Alinea così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[41] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[42] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[43] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[44] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[45] Comma già modificato dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[46] I previgenti commi da 30 a 35 sono stati sostituiti dall'attuale comma 30 per effetto dell'art. 21 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 2022, n. 18.

[47] I previgenti commi da 30 a 35 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 30 per effetto dell'art. 21 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[48] I previgenti commi da 30 a 35 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 30 per effetto dell'art. 21 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[49] I previgenti commi da 30 a 35 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 30 per effetto dell'art. 21 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[50] I previgenti commi da 30 a 35 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 30 per effetto dell'art. 21 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[51] I previgenti commi da 30 a 35 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 30 per effetto dell'art. 21 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[52] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[53] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[54] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[55] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[56] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 2022, n. 18.