§ 3.1.7 - L.R. 3 luglio 1950, n. 51.
Istituzione di un centro regionale per la meccanizzazione agricola in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:03/07/1950
Numero:51

§ 3.1.7 - L.R. 3 luglio 1950, n. 51.

Istituzione di un centro regionale per la meccanizzazione agricola in Sicilia.

(G.U.R. 8 luglio 1950, n. 25) [*].

 

Articolo 2.

     Il centro regionale per la meccanizzazione dell'agricoltura ha lo scopo di potenziare l'attrezzatura dei mezzi meccanici al servizio dell'agricoltura siciliana.

     A tal fine è autorizzato a:

     a) costituire parchi di macchine agricole e accessori per l'esecuzione di prestazioni per conto terzi e in particolare per le associazioni di piccoli e medi coltivatori diretti;

     b) introdurre tipi di macchine meglio adattabili alla natura, configurazione e giacitura dei terreni dell'Isola;

     c) svolgere corsi di addestramento e perfezionamento per lavoratori e tecnici;

     d) compiere ogni altra attività idonea allo scopo.

 

Articolo 6.

     Sono estese al centro, per le operazioni compiute nel territorio della Regione, tutte le facilitazioni fiscali e doganali e l'esenzione dal pagamento d'interessi e tutte le provvidenze in genere che sono o verranno disposte per l'acquisto di macchine agricole e per la relativa gestione in favore delle cooperative di lavoratori della terra, singole o consociate e delle associazioni di coltivatori.

 

 


[*] Legge abrogata con art. 19 L.R. 12 maggio 1959, n. 21. Vengono riportate, ai sensi dell'art. 18 di tale legge, le norme tuttora vigenti.