§ 2.11.180 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 5.
Riproposizione di norme concernenti la Fondazione "The Brass Group".


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:01/02/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group.
Art. 2. 


§ 2.11.180 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 5.

Riproposizione di norme concernenti la Fondazione "The Brass Group".

(G.U.R. 3 febbraio 2006, n. 6).

 

     Art. 1. Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group. [1]

     1. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della musica jazz e contemporanea partecipando alla costituzione della fondazione di diritto privato promossa dall'Associazione siciliana per la musica del novecento "The Brass Group città di Palermo", concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale ed al finanziamento dell'attività da essa svolta. La fondazione, denominata "Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group", ha sede a Palermo. Alla fondazione possono partecipare enti pubblici e privati. Lo statuto della fondazione prevede che, a fronte della partecipazione della Regione siciliana, il presidente, un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio dei revisori, sono designati dalla Presidenza della Regione siciliana di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione.

     2. La fondazione persegue, senza fini di lucro, la diffusione dell'arte e della cultura musicale del ventesimo secolo; organizza e gestisce un complesso orchestrale permanente, denominato "Orchestra jazz siciliana", specializzato nell'esecuzione di musica contemporanea; promuove e gestisce un centro studi dotato di biblioteca, emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato "Brass Group Jazz Museum", aperto alla pubblica fruizione; provvede alla formazione professionale dei propri quadri artistici e tecnici ed all'educazione musicale della collettività attraverso la "Scuola popolare di musica".

     3. La fondazione provvede direttamente alla gestione del teatro e dei locali che ad essa possono essere affidati, conservandone il patrimonio storico musicale; può realizzare, nel territorio nazionale ed all'estero, concerti orchestrali ed altre manifestazioni rientranti negli scopi istituzionali; conserva i diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche dei quali l'associazione promotrice era titolare. La fondazione mantiene la qualificazione di interesse regionale attribuita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, nonché il diritto a percepire i contributi statali, regionali, provinciali e comunali, spettanti all'associazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.

     4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a porre in essere tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione in qualità di socio fondatore, provvedendo alla sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme di cui al presente articolo. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2006, quale quota di partecipazione al fondo di dotazione iniziale, in qualità di socio fondatore, la somma di 625 migliaia di euro.

     5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2006, un contributo per la gestione ordinaria della fondazione, pari a 150 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

     6. La Regione, al fine di rafforzare la realtà musicale mediante la presenza di una pluralità di soggetti e delle relative esperienze favorisce la fusione di due o più enti, assicurando il mantenimento in loro favore dei contributi loro erogati per l'esercizio precedente, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.

     7. La Regione riconosce la "Fondazione The Brass Group" quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte e della cultura di musica jazz e di derivazione afro-americana, e ne promuove la presenza nei programmi di cui alle leggi regionali vigenti in materia.

     8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 775 migliaia di euro, di cui 625 migliaia di euro per le finalità del comma 3 e 150 migliaia di euro per le finalità del comma 4. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.