§ 1.4.156 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 20.
Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:10/12/2001
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Ordinamento della Presidenza.
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione.
Art. 3.  Personale addetto alla guida delle vetture di servizio.
Art. 4.  Controlli interni.
Art. 4 bis.  Strumenti del controllo interno.
Art. 4 ter.  Osservatorio delle politiche pubbliche.
Art. 5.  Comitato di coordinamento dei dipartimenti.
Art. 6.  Contrattazione collettiva.
Art. 7.  Interpretazione autentica dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 1.4.156 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 20.

Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 11 dicembre 2001, n. 59).

 

Art. 1. Ordinamento della Presidenza.

     1. Il Presidente della Regione istituisce con proprio decreto, che ne individua compiti, funzioni e dotazioni, l'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali con esclusione di quelli ricadenti nel Palazzo dei Normanni.

     1 bis. I compiti e le funzioni dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali sono, altresì, estesi alle sedi dell'Ufficio legislativo e legale e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze [1].

     2. L'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles si aggiungono agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione.

     1. Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'articolo 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale ancorché in quiescenza o anche un esterno in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità [2].

     1-bis. Nel caso di preposizione di un dirigente dell'amministrazione regionale in quiescenza, nel rispetto della vigente normativa nazionale, il preposto non è computato nel limite di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Presidenziale 16 novembre 2018, n. 29 e comunque è a titolo gratuito [3].

 

     Art. 3. Personale addetto alla guida delle vetture di servizio.

     1. Con il provvedimento di costituzione degli uffici di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 viene, altresì, individuata la dotazione di personale addetto alla guida delle vetture di servizio del Presidente della Regione, degli Assessori regionali e dei capi di Gabinetto, da destinare a supporto dei predetti uffici, ferma restando la retribuzione annua onnicomprensiva prevista dalle vigenti norme contrattuali.

     2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale, vengono, altresì, individuate le unità di personale, addette alla guida delle vetture di servizio di ciascuno degli ex presidenti della Regione che siano deputati regionali in carica, alle quali si applica la medesima retribuzione annua onnicomprensiva prevista per il personale di cui al comma 1. Con lo stesso decreto sono individuate le particolari modalità di svolgimento del servizio e il Dipartimento regionale deputato alla conseguente attività di gestione [4].

 

     Art. 4. Controlli interni.

     1. Il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 4, dell'articolo 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     [2 bis. Il servizio di valutazione e controllo strategico operante nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione è diretto da un unico soggetto o da un collegio di tre esperti, anche estranei all'Amministrazione regionale, ed è composto da sei soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.] [5]

     3. [L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice politico, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, assume nell'ambito della Regione siciliana la denominazione di "Servizio di pianificazione e controllo strategico] [6].

     3 bis. [I servizi di pianificazione e controllo strategico degli Assessori regionali sono diretti da un dirigente, anche esterno all'Amministrazione regionale, si avvalgono della collaborazione di un consulente e sono composti da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione è diretto da un collegio formato da due componenti e un presidente, anche esterni all'Amministrazione regionale. Il collegio può avvalersi di non più di due consulenti esterni ed è composto da otto dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali due dirigenti. I membri del Governo regionale adottano ogni misura consentita in materia di assegnazione e utilizzazione del personale al fine di garantire ragionevole continuità all'operato delle predette strutture di supporto, che, con esclusione dei vertici, proseguono la loro attività nella attuale composizione, fino alla costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che precedono] [7].

     3 ter. [I soggetti esterni eventualmente chiamati a dirigere i servizi di pianificazione e controllo strategico devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o esperienza in materia di gestione e/o valutazione di personale e/o scienza della organizzazione e/o della programmazione. I consulenti di cui al comma 3 bis devono essere in possesso di documentata esperienza nelle discipline giuridiche, economiche, statistiche, nella metodologia della valutazione, nell'ingegneria gestionale, nella strategia della programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali] [8].

     3 quater. [Oltre ad espletare le attività previste dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i servizi di pianificazione e controllo strategico concorrono alla definizione di documenti di programmazione, di piani di sviluppo settoriale e alla redazione dei documenti annuali di programmazione economico-finanziari. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione formula anche proposte sulla sistematica generale dei controlli interni all'Amministrazione ed effettua il coordinamento delle analoghe strutture degli Assessori regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, del sistema statistico-informativo unitario e dell'Ufficio statistica della Regione] [9].

     3 quinquies. La direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è emanata dal Presidente della Regione [10].

     3 sexies. Il controllo di gestione si avvale di un sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative [11].

     3 septies. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sulla base degli indirizzi del coordinamento dei sistemi informatici regionali, presso la Ragioneria generale della Regione, Assessorato del bilancio e delle finanze, è organizzato in modo tale da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni amministrative della Regione e contiene una banca dei dati di sintesi provenienti da tutti i dipartimenti regionali [12].

     4. Al comma 3, dell'articolo 10, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 le parole "con apposito regolamento" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 700 milioni cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 215701 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     6. Per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa, valutata in lire 4.000 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01.

 

     Art. 4 bis. Strumenti del controllo interno. [13]

     1. Presso la Presidenza della Regione è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni regionali alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio della Regione.

 

     Art. 4 ter. Osservatorio delle politiche pubbliche. [14]

     [1. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni della Regione, la Presidenza della Regione si avvale dell'Osservatorio delle politiche pubbliche. L'Osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza della Regione ed è organizzato con decreto del Presidente della Regione. L'Osservatorio opera in posizione di assoluta autonomia ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. L'Osservatorio fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno. L'Osservatorio può avvalersi di non più di 2 esperti esterni di comprovata esperienza in materia di metodologia della ricerca valutativa, in materia di ingegneria gestionale, nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche, anche appartenenti ad amministrazioni dello Stato operanti nel settore dei controlli. L'Osservatorio formula, anche a richiesta del Presidente della Regione, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.]

 

     Art. 5. Comitato di coordinamento dei dipartimenti.

     1. E' istituito presso la Presidenza della Regione il Comitato di coordinamento dei dipartimenti, (di seguito denominato CODIPA), con il compito di assicurare la piena rispondenza dell'attività gestionale agli indirizzi politico-programmatici regionali, di accrescere l'integrazione e il coordinamento tra le strutture operative dell'Amministrazione e di favorire la semplificazione e l'efficacia dell'azione amministrativa.

     2. Il CODIPA è formato dai dirigenti preposti ai dipartimenti dell'Amministrazione regionale ed agli uffici ad essi equiparati; ai lavori del medesimo comitato partecipa, altresì, il capo di Gabinetto del Presidente della Regione [15].

     3. [Ai lavori del CODIPA partecipa il dirigente che coordina gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10] [16].

     4. Ai fini del coordinato esercizio delle competenze gestionali attribuite alla dirigenza, il CODIPA adotta direttive, formula indirizzi ed articola proposte operative per quanto riguarda [17]:

     a) la definizione di procedimenti intersettoriali che richiedano integrazione tra le strutture ed apporti interdisciplinari;

     b) l'attribuzione di nuove competenze derivanti da normativa regionale o statale;

     c) il fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento dei dipartimenti.

     4 bis. Per lo svolgimento degli approfondimenti tecnici e degli altri adempimenti propedeutici all'esercizio delle funzioni proprie del CODIPA, nel suo ambito opera un esecutivo tecnico coordinato dal Segretario generale della Presidenza della Regione. Ltecnico è composto dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti o uffici equiparati con competenze di carattere trasversale ovvero dotati di rilevanti articolazioni territoriali periferiche, come individuati con decreto del Presidente della Regione che ne determina, altresì, le modalità di funzionamento [18].

     5. Il CODIPA è convocato con cadenza trimestrale dal segretario generale che ne coordina i lavori e ne forma l'ordine del giorno, sentite le indicazioni del Presidente della Regione [19].

 

     Art. 6. Contrattazione collettiva.

     1. Il comma 1, dell'articolo 57, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si interpreta nel senso che sino al 1° gennaio 2002 continuano ad applicarsi per la contrattazione collettiva le disposizioni di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38.

 

     Art. 7. Interpretazione autentica dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

     1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che i servizi di prevenzione e protezione istituiti presso la Presidenza della Regione espletano i compiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per tutti i dipartimenti o uffici equiparati in cui si articola la Presidenza della Regione, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1. Il servizio di prevenzione e protezione istituito presso ciascun assessorato espleta i propri compiti per tutte le strutture operative aggregate ed incardinate presso il singolo assessorato regionale.

 

     Art. 8. [20]

     1. Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100.000,00 euro delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione e delle restanti pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191 .

 

     Art. 9.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[2] Comma già modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2. L'art. 14, L.R. 2/2023, è stato abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[4] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[5] Comma inserito dall’art. 13 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e abrogato dall’art. 3 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 9, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Comma modificato dall’art. 13 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 9, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e abrogato dall'art. 16 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52.

[7] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 9, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e abrogato dall'art. 16 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52.

[8] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 9, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e abrogato dall'art. 16 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52.

[9] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 9, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e abrogato dall'art. 16 del Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52.

[10] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 9, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 9, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[12] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 9, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[13] Articolo aggiunto dall’art. 13 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[14] Articolo aggiunto dall’art. 13 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e abrogato dall’art. 3 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 9, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[15] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[16] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[17] Alinea così sostituito dall'art. 15 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[18] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[19] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[20] Articolo già modificato dall’art. 16 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e dall’art. 36 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, sostituito dall’art. 13 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e così ulteriormente modificato dall’art. 42 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.