§ 1.6.154 - L.R. 3 aprile 2019, n. 3.
Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:03/04/2019
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Composizione della giunta comunale
Art. 2.  Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
Art. 3.  Invarianza finanziaria
Art. 4.  Norma finale


§ 1.6.154 - L.R. 3 aprile 2019, n. 3.

Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

(G.U.R. 12 aprile 2019, n. 16)

 

Art. 1. Composizione della giunta comunale

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 33. Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, così individuato:

a) nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro;

b) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a cinque;

e) nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a sette;

d)  nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e pari o inferiore a 250.000 abitanti e nei comuni capoluogo di liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore il numero massimo degli assessori è fissato a nove;

e)  nei comuni con popolazione superiore a 250.000 e pari o inferiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a dieci;

f) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a undici.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero massimo degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.' [1].

2. I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.

 

     Art. 2. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di un solo candidato alla carica di sindaco, ai fini della validità dell'elezione per determinare il quorum dei votanti non sono computati gli elettori iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

 

     Art. 3. Invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.