§ 5.3.466 - L.R. 11 agosto 2017, n. 16.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:11/08/2017
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finanziamento per l'Irsap.
Art. 2.  Trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 in materia di consorzi universitari.
Art. 4.  Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. [...]
Art. 5.  Disposizioni in materia di società partecipate.
Art. 6.  Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti.
Art. 7.  Disposizioni relative alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi.
Art. 8.  Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica.
Art. 9.  Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni immobili delle Aree di sviluppo industriale.
Art. 10.  Contributi per lo sviluppo e l'occupazione nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie.
Art. 11.  Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali nelle aree SNAI.
Art. 12.  Ufficio stampa e documentazione della Regione.
Art. 13.  Implementazione dei canali di comunicazione multimediale.
Art. 14.  Continuità servizi di Trasporto Pubblico Locale passeggeri su strada.
Art. 15.  Trasporto ferroviario regionale.
Art. 16.  Borse di studio per area non medica.
Art. 17.  Esenzione ticket per minori affidati dall'autorità giudiziaria.
Art. 18.  Biobanca del Mediterraneo.
Art. 19.  Norme in materia di acquisizione di beni confiscati alle criminalità organizzate.
Art. 20.  Disposizioni in materia di demanio.
Art. 21.  Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici.
Art. 22.  Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche.
Art. 23.  Contributi ai comuni per la redazione del Piano amianto.
Art. 24.  Norme in materia di Confidi.
Art. 25.  Albo regionale delle Cooperative sociali.
Art. 26.  Fondo di sostegno alle imprese.
Art. 27.  Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di teleticketing.
Art. 28.  Liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A.
Art. 29.  Norma di contenimento della spesa sugli affitti d'oro.
Art. 30.  Pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e dei conti pubblici.
Art. 31.  Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 32.  Controlli sugli enti regionali.
Art. 33.  Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7.
Art. 34.  Modifica all'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.
Art. 35.  Programmazione triennale di dismissione beni immobili della Regione.
Art. 36.  Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
Art. 37.  Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Art. 38.  Interpretazione autentica del comma 22 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di diritti sindacali.
Art. 39.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.
Art. 40.  Modifica all'articolo 100 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Art. 41.  Agricoltura sociale.
Art. 42.  Modifiche alla Tabella G allegata alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.
Art. 43.  Vie del Vento.
Art. 44.  Farmacie piccoli centri.
Art. 45.  Borse di studio Medicina generale.
Art. 46.  Medicina veterinaria.
Art. 47.  Nuove forme di pagamento del ticket sanitario.
Art. 48.  Piani Paesaggistici Territoriali.
Art. 49.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.
Art. 50.  Demanio marittimo.
Art. 51.  Stabilimenti balneari.
Art. 52.  Oneri istruttori autorizzazioni ambientali e semplificazione delle procedure di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.
Art. 53.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Art. 54.  Qualificazione A.R.P.A.
Art. 55.  Personale dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente.
Art. 56.  Attività motorie.
Art. 57.  Linee elettriche in bassa tensione e media tensione in area privata
Art. 58.  Acquisizione materiale rotabile.
Art. 59.  Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Art. 60.  Regolarizzazione istanza di pensione personale regionale.
Art. 61.  Entrata in vigore.


§ 5.3.466 - L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.

(G.U.R. 25 agosto 2017, n. 35 - S.O. n. 29)

 

Art. 1. Finanziamento per l'Irsap.

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità degli articoli 2 e 4 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 (Missione 14, Programma 1, capitolo 243301) è incrementata, per il triennio 2017-2019, dell'importo annuo di 3.900 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 13, Programma 4, capitolo 413333 per il triennio 2017-2019. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo è subordinata all'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici del risultato di gestione del servizio sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli anni 2016, 2017 e 2018. Qualora si accerti un risultato di gestione negativo l'autorizzazione di spesa è ripristinata, con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale, in misura pari alla residua disponibilità della Missione 13, Programma 4, capitolo 413333.

 

     Art. 2. Trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi.

1. Presso il Fondo pensioni Sicilia è costituito il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dei Consorzi Asi in liquidazione" destinato al pagamento, con oneri a carico della Regione, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell'INPS ed in misura equivalente, del trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi in liquidazione e dei relativi trattamenti di reversibilità, riconosciuti con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede annualmente mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per la Missione 14, Programma 1, capitolo 243301 nel limite massimo annuo di 376 migliaia di euro. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale delle attività produttive, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, si provvede annualmente ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nella misura strettamente necessaria ad assicurare i trattamenti pensionistici previsti.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 in materia di consorzi universitari.

1. Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

 

     Art. 4. Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo comune o di più comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 [1].

2. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa diffida al comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni [2].

3. Scaduti i termini di cui al comma 2, cessa la residua gestione rimasta a carico dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso l'ente, è trasferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e in deroga alla previsione di cui all'articolo 49, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) ed è utilizzato, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e in forza di apposita convenzione da stipularsi tra l'ESA e gli enti gestori di cui al comma 1, prioritariamente per le attività di liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nonché per le finalità di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 6.977 migliaia di euro, 6.719 migliaia di euro e 6.554 migliaia di euro, si provvede, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107). Per l'anno 2019 è ridotto di pari importo lo specifico accantonamento 1004 del Fondo globale di parte corrente di cui all'articolo 14, comma 1, Tabella A, capitolo 215704. Ferma restando la maturazione del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, alla spesa per il trattamento di fine servizio maturato dal personale dell'Ente Acquedotti siciliani, ivi compreso quello già trasferito presso altri enti, si provvede nell'ambito dei trasferimenti annuali di cui al presente comma. Per le medesime finalità sono trasferite agli enti di cui sopra le disponibilità residue sul capitolo 214107.

5. L'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81 è abrogato.

6. Al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio, per l'avvio della gestione da parte dei comuni di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità concede agli stessi comuni, che ne fanno richiesta, un'anticipazione da restituire in dieci anni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere si provvede a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Per le medesime finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni ai comuni per spese di investimento di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

7. All'articolo 15 della legge regionale n. 5/2014 sono soppresse le parole "nonché per la residua gestione idrica rimasta".

8. Per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione, in forza del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti Siciliani alla Siciliacque S.p.A. per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, la spesa complessiva di euro 26.389.389,00 suddivisa in tre annualità come di seguito ripartite: euro 796.463,00 per l'anno 2017, euro 12.796.463,00 per l'anno 2018, euro 12.796.463,00 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede:

a) mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001) per l'importo di euro 796.463,00 per l'anno 2017 e di euro 8.796.463,00 annui per gli anni 2018 e 2019;

b) mediante riduzione dell'importo di 2.000 migliaia di euro annui per gli anni 2018 e 2019 delle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301);

c) mediante riduzione dell'importo di 2.000 migliaia di euro annui per gli anni 2018 e 2019 delle assegnazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

9. A decorrere dal 1° gennaio 2018 ai dipendenti degli enti regionali in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge, già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che risultino titolari di trattamenti pensionistici inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, è riconosciuto un assegno di sostegno di importo pari alla minor somma fra detto ammontare e il trattamento pensionistico complessivo ai medesimi riconosciuto antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della legge regionale n. 21/2014. Per le finalità di cui al presente comma l'Ufficio speciale per le liquidazioni è autorizzato a trasferire all'ESA o ad altro ente incaricato le somme necessarie all'erogazione agli aventi diritto.

10. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 9 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa annua nella misura massima di 830 migliaia di euro cui si provvede, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione della Missione 20, Programma l, capitolo 215744. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

11. Per le finalità dell'articolo 13 della legge regionale n. 8/2017 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 8.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di società partecipate.

1. La Regione e gli enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza della stessa applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione. Le funzioni e i compiti ivi attribuiti ai titolari degli organi politici e amministrativi si intendono riferite alle corrispondenti figure istituzionali in ambito regionale. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

2. All'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole "partecipazione della Regione, " sono aggiunte le parole "anche indiretta, nonché nelle società che svolgono attività in house providing, individuate con decreto del Presidente della Regione in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa,".

 

     Art. 6. Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti.

1. Ferme restando le prerogative della Corte dei Conti, stabilite con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni e con il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante norme di attuazione dello Statuto regionale, in Sicilia si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3, in quanto compatibili con l'organizzazione e la vigente legislazione regionale, del Capo I del Titolo II e degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 123/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione si adegua alle disposizioni dei Titoli IV e V del decreto legislativo n. 123/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non approvano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo decadono e non hanno diritto al compenso previsto per l'esercizio delle funzioni nell'anno in cui è rilevata la sanzione. L'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede la Giunta regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, mediante nomina di dipendenti regionali, in servizio ed in quiescenza. L'eventuale inerzia sull'adozione del provvedimento di decadenza degli organi di amministrazione degli enti inadempienti determina il mancato raggiungimento degli obiettivi di risultato da parte del dirigente dell'amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa [3].

4. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "che usufruiscano" sono sostituite dalle parole "o che usufruiscono". Per gli effetti generati dal presente comma sono abrogati l'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

5. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "rappresentative di interessi economici e sociali" sono aggiunte le parole ", fermo restando che il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione.".

 

     Art. 7. Disposizioni relative alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi.

1. Per le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 il personale del comparto non dirigenziale in servizio, alla data del 31 dicembre 2016, presso gli uffici o le strutture individuate dal comma 5 del medesimo articolo è assegnato alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è onerato degli adempimenti relativi all'adozione degli atti conseguenti.

 

     Art. 8. Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica.

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi, i dipendenti titolari di garanzie occupazionali stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 o all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro, mantengono presso i Consorzi di bonifica medesima precedente posizione lavorativa di rapporto a tempo determinato, secondo la disciplina delle giornate lavorative, prevista per la fascia di appartenenza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione [4].

2. In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di spesa destinato alle garanzie occupazionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad utilizzare, fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 4/2006 e di cui alla legge regionale n. 14/2010, per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. Ai fini della realizzazione dei progetti che prevedano l'utilizzo dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, l'impiego dei lavoratori è organizzato sulla base dei principi di efficacia, efficienza e continuità delle prestazioni lavorative.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma l, Capitolo 147320). Al relativo onere si provvede mediante differimento all'anno 2020 del corrispondente importo annuo delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi, dell'articolo 1, commi 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Missione 1, Programma 4, capitolo 217308).

5. Al fine della definizione delle procedure di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, i commissari straordinari dei Consorzi di bonifica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accertano l'ammontare delle passività ed attività dei singoli consorzi ed elaborano un piano di riduzione dei costi di funzionamento, di recupero dei crediti esigibili e di vendita dei beni alienabili. All'esito, laddove la massa passiva risulta di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della contribuenza consortile, l'Assessore competente sottopone alla Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, un programma di intervento finanziario e normativo per il relativo ripianamento.

6. La disciplina del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dei Consorzi di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 5/2014 è stabilita con apposito Regolamento adottato dai commissari straordinari di cui al comma 5, previa approvazione dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Per l'attuazione dell'accorpamento dei Consorzi di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

7. Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a seguito di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeterminato, è riconosciuta ai Consorzi di bonifica la stessa quota di contributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagionali al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godimento allo stesso lavoratore. L'applicazione del presente comma non comporta nuovi oneri per il bilancio della Regione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai Consorzi di bonifica, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, della quota di finanziamento pari a quella già riconosciuta per il singolo lavoratore nell'ambito, e previa corrispondente riduzione, della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 9. Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni immobili delle Aree di sviluppo industriale.

1. All'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. In nessun caso le concessioni edilizie, le variazioni in corso d'opera, le autorizzazioni per il completamento delle opere ed ogni altro titolo edilizio comunque denominato, rilasciato dal comune, possono essere subordinate ad ulteriori preventivi pareri, nulla osta o altri provvedimenti autorizzativi adottati dall'IRSAP.".

2. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della produttività delle stesse per l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabilità degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo, previa ricognizione da parte dei soggetti liquidatori delle ASI che verifichino l'effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o da assegnare, ad eccezione di quelli strumentali espressamente declinati al comma 2, lettera f), secondo periodo, devono essere venduti secondo modalità e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento.

9-ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del canone già versato, anche se non previsto nel contratto di locazione.".

 

     Art. 10. Contributi per lo sviluppo e l'occupazione nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie.

1. Al fine di sostenere la competitività e la capacità d'innovazione del sistema produttivo regionale, nonché di sostenere l'occupazione e lo sviluppo, la Regione, in armonia con gli obiettivi della strategia regionale per l'innovazione intelligente adottata con Delib.G.R. 18 febbraio 2015, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, riconosce contributi alle imprese operanti nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie che procedano alla localizzazione o rilocalizzazione sul territorio regionale di unità produttive e/o di ricerca e sviluppo nei settori indicati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono erogati alle imprese regolarmente costituite in qualsiasi forma giuridica, che abbiano sede e/o almeno un'unità locale e/o procedano al nuovo insediamento o al trasferimento delle stesse presso qualsiasi comune della Regione:

a) contributi per le attività di ricerca e sviluppo;

b) contributi per l'assunzione di personale qualificato da impiegare presso l'attività produttiva nei settori strategici individuati.

3. I contributi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnati ai sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014 a mezzo di procedure di evidenza pubblica e con decorrenza triennale.

4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono erogati in ragione dell'ampliamento della base occupazionale per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno di lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, punto 4), lettera a), e punto 99), lettera a), del regolamento (CE) n. 651/2014/UE, in possesso di laurea magistrale o specialistica o titolo equipollente rilasciato presso altri Stati membri dell'Unione europea, che venga destinato alle unità produttive e/o di ricerca e sviluppo attivate e/o di nuova attivazione presso qualsiasi comune della Regione.

5. Il contributo di cui al comma 4 è riconosciuto nella misura fissa di 800 euro mensili per ciascuna unità di lavoro assunta a tempo pieno a copertura parziale dei costi salariali sostenuti dall'impresa. Nel caso di rapporti a tempo parziale il contributo è ridotto in misura proporzionale al minore orario contrattuale previsto rispetto all'orario a tempo pieno indicato dal contratto collettivo applicato.

6. I benefici di cui al comma 2, lettera b), sono assegnati ai sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE a mezzo di procedure di evidenza pubblica.

7. In caso di rescissione dei rapporti di lavoro o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, le imprese beneficiarie decadono dai benefici di cui al presente articolo con l'obbligo di procedere all'integrale restituzione delle somme ricevute.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

9. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019.

10. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi 9 e 10 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fonte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - accantonamento 1001).

 

     Art. 11. Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali nelle aree SNAI.

1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie digitali negli istituti scolastici, con priorità nelle cinque aree interne della Sicilia appartenenti al sistema SNAI, l'Assessorato regionale per l'economia, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali finanzia interventi finalizzati all'attivazione di progetti di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

 

     Art. 12. Ufficio stampa e documentazione della Regione.

1. L'Ufficio stampa e documentazione della Regione presso la Presidenza della Regione è un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, come recepita con l'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai seguenti commi, ed espleta i compiti individuati nella suddetta legge.

2. L'Ufficio è composto da non più di 20 giornalisti iscritti all'Albo nazionale, professionisti da almeno 10 anni, scelti, nel rispetto delle vigenti normative per l'accesso nella pubblica amministrazione, tramite pubblico concorso. Il 50 per cento dei posti, in conformità al testo unico di riforma del pubblico impiego, è riservato a favore di quei soggetti, in possesso dei richiesti requisiti, che abbiano prestato servizio all'Ufficio di cui al presente articolo per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

3. [I criteri per la selezione del personale, i profili professionali e relativi trattamenti economici sono predeterminati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo e previa contrattazione collettiva con la Federazione nazionale della Stampa Italiana firmataria del CCNL dei giornalisti] [5].

4. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico, l'Ufficio di cui al presente articolo dovrà assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione, attraverso il portale internet della Regione e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 350 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 650 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

6. Sono abrogati l'articolo 82 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, gli articoli 10 e 11 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, l'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.

 

     Art. 13. Implementazione dei canali di comunicazione multimediale.

1. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico, attraverso il portale internet della Regione siciliana e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale, presso l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informativa della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, è costituita apposita struttura intermedia con le funzioni di assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione.

2. Per lo svolgimento dei servizi redazionali e di comunicazione multimediale di cui al comma 1, da affidarsi anche mediante contratti di servizio ad organismo di diritto pubblico o persona giuridica controllata dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 300 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno la struttura intermedia di cui ai precedenti commi redige una relazione, illustrata alla I Commissione Legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, nella quale descrive analiticamente i costi sostenuti, i risultati raggiunti in rapporto ai risultati attesi, le strategie di comunicazione adottate e le criticità riscontrate.

 

     Art. 14. Continuità servizi di Trasporto Pubblico Locale passeggeri su strada.

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.U.E. L 315 del 3 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità determina con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone e le associazioni dei consumatori, e previa intesa con gli enti locali e delibera della Giunta regionale, il livello dei servizi minimi di propria competenza in termini quantitativi e qualitativi, in conformità ai criteri previsti all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni ed in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, pubblicato nella G.U.C.E. n. 156 del 28 giugno 1969 e successive modificazioni, con particolare attenzione alle persone con ridotta capacità motoria.

2. I servizi minimi di cui al comma 1 possono essere articolati in più lotti ai fini di economicità ed efficienza di gestione, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale o modalità differenziate di trasporto o integrazione di servizi, in coerenza agli atti di indirizzo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed alle indicazioni programmatiche contenute nel vigente Piano regionale dei Trasporti, adottato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

3. L'Amministrazione regionale, in considerazione del mantenimento della partecipazione societaria regionale nell'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. in virtù di quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, può procedere all'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico extraurbano su strada alla predetta società, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 5, comma 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e con le modalità previste nel citato regolamento.

4. I contributi regionali concessi ai comuni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni per l'espletamento dei servizi urbani di trasporto sono corrisposti fino alla naturale scadenza dei contratti di affidamento stipulati in attuazione della citata normativa. Ai fini del rinnovo dei contratti di servizio esistenti, da attuarsi in conformità alle prescrizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1370/2007, il livello dei servizi minimi a carattere locale da garantirsi da parte degli enti locali territoriali sarà determinato, ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa intesa con gli enti locali interessati, sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria del settore del trasporto di persone.

5. Per l'espletamento delle attività propedeutiche all'attuazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 e dei connessi adempimenti previsti dalle direttive dell'Autorità di regolazione dei trasporti, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi di supporti specialistici da attivare secondo le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 50 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

 

     Art. 15. Trasporto ferroviario regionale.

1. Per le finalità dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, la spesa in ragione di:

- 1.870 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020;

- 6.580 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021;

- 5.626.587,62 euro, per l'esercizio finanziario 2022;

- 13.413.630.48 euro, per l'esercizio finanziario 2023;

- 14.520 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2024;

- 16.610 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2025;

- 18.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026 [6].

2. Agli oneri annui previsti a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

     Art. 16. Borse di studio per area non medica.

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad erogare alle tre università siciliane per la istituzione di nuove borse di studio per l'area "non medica": biologi, farmacisti e fisico-chimici, un contributo annuo pari a 200 migliaia di euro complessivi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2018, in 339.767,59 euro per consentire l'erogazione della seconda annualità, per l'esercizio finanziario 2019, in 442.822,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 442.188,33 euro per il finanziamento della terza annualità in favore di coloro che hanno beneficiato della borsa di studio rispettivamente per la prima e per la seconda annualità [7].

 

     Art. 17. Esenzione ticket per minori affidati dall'autorità giudiziaria.

1. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "alloggio" sono aggiunte le parole "e a famiglie ospitanti";

b) dopo la parola "ticket." è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso esonero si applica ai minori in adozione per un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due.".

 

     Art. 18. Biobanca del Mediterraneo.

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 22, è assegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia un contributo di 200 migliaia di euro finalizzato all'istituzione della "Biobanca del Mediterraneo". (Missione 13, Programma 1, Capitolo 413316). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

 

     Art. 19. Norme in materia di acquisizione di beni confiscati alle criminalità organizzate.

1. Al fine di non disperdere il patrimonio delle prestazioni sanitarie in Sicilia e per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del settore sanitario finalizzati anche alla promozione economica e alla coesione sociale e territoriale, la Regione, per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 degli immobili siti nel comune di Bagheria, sedi delle strutture sanitarie, ospedaliere, di medicina nucleare e di diagnostica per immagini e radioterapia, è autorizzata a farsi carico, anche per il periodo di amministrazione giudiziaria, dei costi relativi all'adeguamento e all'ampliamento delle strutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ragioniere generale della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2017, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente ad euro 27.334.383,51.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 754.021,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed in euro 1.508.041,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, così come specificati nella tabella sottostante, si provvede a valere sulle entrate derivanti dalla locazione degli stessi immobili.

 

Anno

Interessi

Capitale

2017

euro 478.352,00

euro 275.669,00

2018

euro 942.147,00

euro 565.894,00

2019

euro 922.168,00

euro 585.873,00

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di demanio.

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di promuovere un uso sostenibile delle aree del demanio marittimo concesse per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera a), l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato, previo accertamento del rispetto dei requisiti concessori, a provvedere con proprio decreto alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti, fissando, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi ed istituendo apposito registro.

1-ter. Fino al completamento della procedura di cui al comma 3 dell'articolo 4 è consentito all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime coerente alle previsioni contenute nel piano di utilizzo (PUDM) in corso di adozione ed approvazione.".

 

     Art. 21. Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici.

1. Per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione di spesa è determinata nel limite massimo di 100 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fonte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

 

     Art. 22. Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche. [8]

1. Al fine di incrementare l'offerta culturale di qualità, la valorizzazione dei siti di interesse culturale e ampliare la destagionalizzazione della programmazione artistica anche nel periodo estivo, la Regione, attraverso l'Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo e l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, promuove e sostiene la produzione integrata e condivisa di eventi artistici e musicali proposti da fondazioni, teatri stabili, teatri comunali ed altri soggetti che operano nell'ambito del settore [9].

2. I progetti finanziabili, tenuto conto del relativo piano economico dei costi e dei ricavi, devono conseguire l'abbattimento dei costi di produzione e di allestimento mediante specifiche coproduzioni e la condivisione dei servizi comuni, da parte dei soggetti coinvolti [10].

3. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, con proprio decreto, definisce le modalità di elaborazione e i contenuti minimi richiesti e, sulla base del progetto elaborato dai soggetti di cui al comma 1, approva il calendario unico delle attività e il piano di riparto del finanziamento [11].

4. [Le iniziative di cui al presente articolo costituiscono oggetto dell'attività di promozione di competenza dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo] [12].

5. Per le produzioni artistiche e musicali dei teatri con almeno 500 posti, è istituito un fondo di 1.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2018 e 2019. Alla copertura si provvede con parte delle risorse previste nella autorizzazione di spesa del presente articolo [13].

6. Per la finalità del presente articolo, è autorizzata la spesa annua di 5.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fonte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

 

     Art. 23. Contributi ai comuni per la redazione del Piano amianto. [14]

1. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, entro 30 giorni dalla data della delibera CIPE che autorizza la spesa di cui al comma 2, emana un bando per la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, per la redazione del Piano comunale amianto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/2014, e per gli interventi di cui all'articolo 10 finalizzati alla rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi pubblici e privati. I comuni provvedono di conseguenza secondo le direttive del dipartimento regionale della protezione civile.

2. Per le finalità del presente articolo, per l'esercizio finanziario 2017, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020.

 

     Art. 24. Norme in materia di Confidi.

1. Ai Confidi privi di iscrizione ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del riconoscimento degli statuti secondo le prescrizioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è assegnato un punteggio di partenza pari a 6.

 

     Art. 25. Albo regionale delle Cooperative sociali.

1. È istituito, ai fini dell'applicazione in Sicilia, a norma dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dell'articolo 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 112 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Albo regionale delle cooperative sociali di tipo B.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le attività produttive emana un decreto contenente le procedure per l'istituzione dell'Albo di cui al comma 1.

 

     Art. 26. Fondo di sostegno alle imprese. [15]

1. È istituito un fondo a sostegno delle imprese danneggiate dalla presenza di cantieri per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, destinato al finanziamento di forme di sostegno o di defiscalizzazione in favore delle suddette imprese.

2. Per le finalità del presente articolo, per il triennio 2017-2019, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020.

3. La gestione del Fondo di cui al comma l è affidata all'Assessorato regionale dell'economia il quale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto i parametri ed i criteri di accesso al Fondo.

 

     Art. 27. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di teleticketing.

1. Il comma 22 dell'articolo 24 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è sostituito dal seguente:

"22. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato alla stipula, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, di apposite convenzioni per l'affidamento dei servizi di prenotazione, prevendita e biglietteria a distanza, anche mediante l'utilizzo di procedure automatizzate teleticketing, nei siti della cultura sottoposti a vigilanza e controllo dello stesso Assessorato. Per i siti affidati o da affidare ai concessionari dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, le attività di prenotazione, prevendita e biglietteria a distanza di cui al presente comma possono essere affidate, a richiesta, ai concessionari dei relativi siti, anche in forma associata tra loro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione o dell'utenza cui sono destinati.".

 

     Art. 28. Liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A. [16]

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A. in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, previa stipula, entro il 31 dicembre 2019, di apposita convenzione con il Ministero dell'economia che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società. Se entro tale data la convenzione non dovesse essere stipulata, il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che possa essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione [17].

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Riscossione Sicilia S.p.A. è gestita da un Consiglio di amministrazione di tre componenti nominati dal Governo regionale previo parere della Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana.

3. L'incarico di componente del Consiglio di amministrazione non può essere conferito a coloro i quali abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti, funzioni e compiti di amministratore nella società di cui al comma l.

 

     Art. 29. Norma di contenimento della spesa sugli affitti d'oro.

1. L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

2. Il termine previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020.

3. L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in essere atti in violazione del presente articolo. I predetti atti sono altresì nulli.

 

     Art. 30. Pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e dei conti pubblici.

1. I commi da 1 a 6 dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e il comma 2-bis dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

2. All'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. L'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 non si applica agli organi di controllo.".

 

     Art. 31. Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

1. L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. Previsione e situazione di cassa

1. Al fine di un efficace controllo sull'andamento della liquidità della cassa regionale, il Governo regionale presenta ogni quadrimestre all'Assemblea regionale siciliana la situazione e la previsione di cassa e di tesoreria della Regione, predisposta tramite il monitoraggio completo delle entrate e delle spese.".

 

     Art. 32. Controlli sugli enti regionali.

1. I commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

 

     Art. 33. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7.

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 è abrogato.

 

     Art. 34. Modifica all'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 dopo le parole "mancato ravvedimento" aggiungere le parole ", per il triennio 2017-2019".

 

     Art. 35. Programmazione triennale di dismissione beni immobili della Regione.

1. La Regione è autorizzata ad adottare, con delibera di Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, il Piano triennale delle dismissioni dei beni immobili del patrimonio disponibile, compreso quello proveniente da procedure di sdemanializzazione.

2. Il programma è approvato entro il 31 dicembre 2017 ed ha durata triennale. Entro lo stesso termine annualmente può essere modificato e/o integrato con le stesse modalità dell'approvazione.

3. Le dismissioni di cui al presente articolo sono operate esclusivamente attraverso procedura di evidenza pubblica sulla base delle valutazioni effettuate in conformità ai parametri individuati dall'Agenzia delle Entrate.

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, le parole "Assessorato regionale degli enti locali" sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 22/1986 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo è sempre acquisita la documentazione antimafia ai sensi degli articoli 83 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

3. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 22/1986 è sostituito dal seguente:

"3. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, prima di provvedere all'iscrizione nell'Albo, effettua opportuni accertamenti e verifiche sulla sussistenza dei requisiti e sulla veridicità della documentazione presentata, avvalendosi anche dei comuni e delle Prefetture.".

 

     Art. 37. Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

1. All'articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. I lavoratori dei Cantieri di servizio (RMI) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005, possono, in aggiunta alle ore lavorative previste dai programmi di lavoro, effettuare integrazioni orarie in favore dei comuni, con onere a carico dei bilanci comunali".

 

     Art. 38. Interpretazione autentica del comma 22 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di diritti sindacali.

1. Il comma 22 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 si interpreta nel senso che, a far data dal 31 dicembre 2015, il contingente complessivo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali ridotto per effetto dell'accordo quadro regionale del 2011, spettante nell'amministrazione regionale, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, è ridotto del 50 per cento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Al fine di proseguire il processo di armonizzazione al CCNL quadro del comparto regioni - autonomie locali, il contingente dei permessi, ridotto per effetto del comma 1, a far data dal 1° gennaio 2016, è ulteriormente ridotto del 25 per cento.

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

1. All'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole "15.000 abitanti" sono aggiunte le parole "liberi Consorzi comunali e Città metropolitane";

b) al comma 3, le parole "ciascun comune" sono sostituite dalle parole "ciascun ente locale" e le parole "nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana" sono soppresse;

c) al comma 4, le parole "in una seduta del consiglio comunale" sono sostituite dalle parole "in una seduta dell'organo consiliare o assembleare";

d) al comma 7, la parola "due" è sostituita dalla parola "otto";

e) al comma 8, le parole "per tutte le fasce di comuni" sono sostituite dalle parole "per tutti gli enti locali".

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 sono soppressi.

 

     Art. 40. Modifica all'articolo 100 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

1. All'articolo 100 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per gli stabili costruiti con i contributi finanziati con i fondi statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili della medesima legge n. 457/1978.".

 

     Art. 41. Agricoltura sociale.

1. La Regione, in attuazione dei principi recati della legge 18 agosto 2015, n. 141, promuove l'agricoltura sociale quale esempio della multifunzionalità delle attività agricole per lo sviluppo di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi nelle comunità locali, in particolare nelle zone rurali.

2. Per agricoltura sociale si intendono le attività svolte dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141/2015, dirette:

a) all'inserimento socio-lavorativo dei soggetti indicati dall'articolo 2, nn. 3 e 4 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, di persone svantaggiate come definite dall'articolo 4 della legge n. 381/1991 e di minori disabili in età lavorativa;

b) ad affiancare le terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche mediante l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

c) alla realizzazione di progetti ed iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità, di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di soggetti in stato di difficoltà sociale, fisica e psichica, di ospitalità di famiglie di extracomunitari profughi;

d) allo svolgimento di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante la utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa e di servizi utili per la vita quotidiana.

3. Le attività esercitate dall'imprenditore agricolo di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 141/2015, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

4. È istituito l'elenco delle fattorie sociali presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea cui sono iscritti i soggetti che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 2.

5. Le aree e i locali utilizzati per le attività di agricoltura sociale mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola ai fini urbanistici.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e con l'Assessore regionale per la salute, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

7. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di agricoltura sociale sono esercitati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ferma restando la competenza sui controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro prevista dalla normativa statale e regionale.

 

     Art. 42. Modifiche alla Tabella G allegata alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

1. Alla Tabella G allegata alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 (capitolo 143311), dopo le parole "Messina e Caltanissetta" sono aggiunte le parole "purché abbiano attivato il servizio di vigilanza venatoria, anche esternalizzato".

 

     Art. 43. Vie del Vento.

1. Le "Vie del Vento" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali nell'ambito di territori marini e costieri caratterizzali da attività indotte e connesse alla vela, al turismo ed alle discipline sportive legate alle energie naturali.

2. Le "Vie del Vento", su richiesta del Comitato promotore, sono istituite e riconosciute con decreto del Presidente della Regione.

3. Il Comitato promotore è composto dai delegati del Presidente del libero Consorzio, dai Sindaci dei comuni interessati, nonché da rappresentanti della locale Camera di Commercio e delle aziende, singole o associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle "Vie del Vento".

4. Il Comitato promotore presenta al Presidente della Regione, unitamente alla domanda, il disciplinare della "Via del Vento" contenente il nome, le caratteristiche, le finalità ed il percorso lungo il quale si sviluppa la via del vento nonché gli standard minimi per l'adesione delle aziende. Il disciplinare detta le linee guida per lo schema organizzativo e gestionale della "Via del Vento".

5. Il Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

 

     Art. 44. Farmacie piccoli centri.

1. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Assessorato regionale della salute, a seguito delle variazioni demografiche in riduzione intervenute e del conseguente mutato rapporto farmacia/numero abitanti, qualora nei piccoli comuni con meno di 12.500 abitanti le sedi farmaceutiche non sussidiate risultino essere eccedenti il quorum previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza, su richiesta degli aventi titolo, il trasferimento delle farmacie eccedenti in altro comune della Regione, nel quale all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, secondo comma della legge n. 475/1968 e successive modifiche ed integrazioni vi siano sedi disponibili sulla base di una graduatoria per titoli redatta sulla base di un apposito decreto assessoriale che tenga conto delle cause del mutato rapporto farmacia/numero di abitanti con preferenza delle cause per calamità naturali, della ridotta entità del fatturato dell'avvenuto trasferimento della popolazione della vicinanza delle sedi da trasferire, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura quadriennale del concorso ordinario di cui all'articolo 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previo pagamento di una tassa di concessione governativa pari a 20.000 euro.

 

     Art. 45. Borse di studio Medicina generale.

1. I medici ammessi con riserva ed in sovrannumero e senza corresponsione di borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2014-2017 nella Regione, che hanno partecipato a tutte le attività pratiche e teoriche del corso e che hanno superato positivamente le verifiche intermedie nel biennio 2014/2016, in considerazione anche della carenza di medici di medicina generale nella Regione siciliana, sono legittimati a portare a compimento, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari di borsa di studio, le attività di frequenza utili al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

 

     Art. 46. Medicina veterinaria. [18]

1. L'articolo 20 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Personale medico veterinario delle aziende sanitarie provinciali

1. Le aziende sanitarie provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a trasformare l'equivalente delle somme della prevenzione vincolate per le attività dei servizi veterinari, convertendole in ore di incarico a tempo indeterminato da destinarsi ai medici veterinari specialisti ambulatoriali operanti presso le stesse con incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, sulla base dei criteri adottati con apposito provvedimento assessoriale.".

 

     Art. 47. Nuove forme di pagamento del ticket sanitario.

1. Ai fini del versamento del ticket per le prestazioni sanitarie, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute, alla scadenza dei contratti, emana un bando ad evidenza pubblica per la gestione dei pagamenti online e prioritariamente con quelli già accreditati con la Regione per l'erogazione di altri servizi, dandogli mandato all'incasso dei ticket inerenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle Aziende sanitarie provinciali.

2. I soggetti accreditati gestiranno il servizio di incasso informatizzato dei ticket sanitari di competenza dell'azienda, mettendo a disposizione dell'utenza la rete telematica, al fine di effettuare il pagamento dei ticket sanitari, provvedendo a ricevere tale pagamento attraverso gli esercizi commerciali convenzionati distribuiti nel comune in cui ha sede l'azienda.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 48. Piani Paesaggistici Territoriali. [19]

1. I Piani Paesaggistici Territoriali, nell'individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d'uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità.

2. La procedura di valutazione è avviata con istanza avanzata dal proponente l'opera all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La valutazione si conclude entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ed è espressa con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

3. Le opere di cui al comma 1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli Piani Paesaggistici Territoriali, abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una Amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero per le quali la Regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni.

 

     Art. 49. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo la parola" realizzati" sopprimere le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Per i permessi a costruire rilasciati prima della pubblicazione della legge regionale n. 16/2016, per i quali sono stati già comunicati l'inizio dei lavori, il termine di ultimazione degli stessi è prorogato fino al 31 dicembre 2025. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale n. 16/2016, aggiungere il seguente:

"Art. 21-bis - 1. Limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli Organi istituzionali di governo dell'ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale)." [20].

3. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2016, dopo le parole "si applicano ai volumi principali e" sopprimere la parola "non".

 

     Art. 50. Demanio marittimo.

1. I canoni per l'utilizzo del demanio marittimo, ivi compresi i canoni ricognitori, non sono dovuti per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte al libro delle celebrazioni nelle feste e nelle pratiche rituali del registro delle eredità immateriali della Regione siciliana (REIS).

 

     Art. 51. Stabilimenti balneari.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 si applicano anche ai lidi autorizzati su terreni privati.

 

     Art. 52. Oneri istruttori autorizzazioni ambientali e semplificazione delle procedure di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

1. All'articolo 91, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 dopo le parole "le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, " sono aggiunte le parole "ad esclusione delle amministrazioni regionali" e dopo la parola "prospetto" sono aggiunte le parole "che costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545, secondo criteri da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3".

2. All'articolo 91, comma 5, della legge regionale n. 9/2015 dopo le parole "tutte le amministrazioni competenti" aggiungere "ad esclusione delle amministrazioni regionali".

 

     Art. 53. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ove sull'area interessata non sussistano opere consolidabili al pubblico demanio, il criterio di cui al comma 4 è sostituito con quelli previsti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212. La predetta disposizione si applica ai rapporti in essere non ancora definiti con atti di alienazione o transattivi.".

 

     Art. 54. Qualificazione A.R.P.A. [21]

1. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-ter. L'Agenzia è definita e qualificata quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

2-quater. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la Salute e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le Commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità applicative del disposto di cui all'ultimo periodo del comma 10.".

 

     Art. 55. Personale dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente. [22]

1. Al personale dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, ivi incluso il personale in posizione di comando, si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sanità.

2. Ai fini della riqualificazione professionale del personale dipendente trovano applicazione tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL, ivi inclusi gli istituti di prima applicazione e le norme programmatiche che fino alla data della presente norma non abbiano trovato applicazione.

 

     Art. 56. Attività motorie. [23]

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1

Finalità

1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisicomotorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motori o e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88. Nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione, la Regione riconosce l'esercizio dell'attività professionale esclusivamente svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienze motori e o del diploma ISEF.

2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.

Art. 2

Definizioni

l. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) attività motoria: l'attività fisico-motoria per la salute che riguarda il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto motorio che ne permette la realizzazione;

b) attività sportiva: l'attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

c) palestre: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d'impresa, nonché aventi anche finalità ludico-ricreative e di benessere fisico o attività terapeutica o riabilitativa;

d) impianti sportivi: l'insieme di uno o più spazi aperti al pubblico per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie.

Art. 3

Direttore Tecnico

1. Per l'esercizio delle attività motorie e sportive nelle palestre o negli impianti sportivi, i soggetti organizzatori si avvalgono, per la gestione e il coordinamento delle attività tecniche, della direzione di soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:

a) le attività di educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;

b) le attività sportive svolte in ambito professionistico disciplinate dal CONI e dal CIP.

Art. 4

Tutela dei praticanti

1. Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica sono svolti con il coordinamento del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina.

2 Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso "Basic life support defibrillation" (BLSD) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.

Art. 7

Apertura ed esercizio di impianti sportivi e palestre

1. I titolari o i gestori di impianti sportivi e palestre presentano al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente le principali certificazioni e attestazioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

a) la ragione sociale, la titolarità, la sede e il periodo di apertura, nonché le tipologie delle attività che si possono svolgere, il numero e la tipologia di attrezzature utilizzate, il rapporto spazio/utente, indicando i limiti massimi di capienza della palestra o dell'impianto;

b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;

c) l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa stipulata a tutela degli utenti in caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive;

d) l'indicazione delle generalità e dei titoli del direttore tecnico di cui all'articolo 3 della presente legge;

e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia, ai fini della certificazione medica.

2. La variazione dei dati di cui al comma l è comunicata dal titolare o dal gestore dell'impianto al comune competente.

Art. 7 bis. Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 4 e 7:

a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Sportive Nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;

b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate.".

2. All'articolo 9 della legge regionale n. 29/2014, le parole "da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "da emanarsi entro il 31 dicembre 2017".

3. All'articolo 11 della legge regionale n. 29/2014, le parole "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2018".

 

     Art. 57. Linee elettriche in bassa tensione e media tensione in area privata [24].

1. La realizzazione di linee elettriche in bassa e media tensione, sia per utenze attive sia per utenze passive, che ricadono interamente all'interno di area privata nella disponibilità giuridica del richiedente non è soggetta al procedimento autorizzativo di cui al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto legislativo 11 dicembre 1933, n. 1775 [25].

2. I progetti di cui al comma 1 sono sottoposti al regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera al comune e trasmessi, per conoscenza, all'Ufficio del Genio civile competente per territorio. Tali progetti sono redatti da un tecnico qualificato che assevera le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta, sotto la propria responsabilità, la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

 

     Art. 58. Acquisizione materiale rotabile.

1. Al fine di accelerare l'attuazione dei programmi di ammodernamento e potenziamento del materiale rotabile destinato al trasporto ferroviario regionale, incrementando gli standard qualitativi del servizio, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è autorizzato a subentrare, previa verifica della compatibilità tecnica ed economico-amministrativa e purché il fornitore sia stato scelto a seguito di procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, nei contratti di fornitura stipulati da altro Ente aggiudicatore, mediante stipula di convenzioni che prevedano l'acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.

 

     Art. 59. Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

1. L'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si interpreta nel senso che a tutti gli organismi esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative.

 

     Art. 60. Regolarizzazione istanza di pensione personale regionale.

1. I dipendenti dell'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che hanno presentato domanda di pensionamento entro i termini indicati dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 52, come modificati dall'articolo 1, comma 8, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, non accolta per irregolarità, possono regolarizzarla entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 61. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 2020, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 2020, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 98 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[5] Comma abrogato dall'art. 93 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[7] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[8] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 20 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[9] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[10] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[11] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[12] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[13] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[16] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[18] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2022, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 50, L.R. 9/2021.

[19] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[20] Comma già modificato dall'art. 33 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28, dall'art. 5 della L.R. 14 dicembre 2019, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2023, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultima disposizione di modifica.

[21] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[24] Rubrica così modificata dall'art. 40 della L.R. 6 agosto 2021, n. 23.

[25] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 6 agosto 2021, n. 23.