§ 5.4.35 – L.R. 29 novembre 2005, n. 15.
Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 demanio e patrimonio
Data:29/11/2005
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi
Art. 2.  Periodo di gestione degli stabilimenti balneari.
Art. 3.  Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali
Art. 4.  Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.
Art. 4 bis.  [19]
Art. 5.  Piani spiaggia e quota di fruizione pubblica.
Art. 6.  Uffici periferici del demanio marittimo regionale e accordi con il Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 7.  Determinazione dei diritti fissi.
Art. 8.  Proroga di termini di cui all'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Art. 9.  Interventi ammessi ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11. 


§ 5.4.35 – L.R. 29 novembre 2005, n. 15.

Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.

(G.U.R. 2 dicembre 2005, n. 52).

 

Art. 1. Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi

     1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

     a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;

     b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

     c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;

     d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;

     e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

     f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto;

     f bis) eventi e cerimonie, anche a carattere religioso, con possibilità di svolgimento o durante o dopo l'orario dedicato alla balneazione [1];

     f ter) ricettività diffusa e ricettività "open air'' [2];

     f quater) aree attrezzate per la fruizione sociale del mare per persone con disabilità e minori [3].

     1-bis. Al fine di promuovere un uso sostenibile delle aree del demanio marittimo concesse per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera a), l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato, previo accertamento del rispetto dei requisiti concessori, a provvedere con proprio decreto alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti, fissando, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi ed istituendo apposito registro [4].

     1-ter. [Fino al completamento della procedura di cui all'articolo 4, comma 3, e nelle more del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è consentito all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con validità sino al 31 dicembre 2020 mediante procedure di evidenza pubblica. Tali concessioni, ove risultassero in contrasto con il piano di utilizzo del demanio marittimo successivamente approvato, sono adeguate alle previsioni dello stesso entro il termine di novanta giorni dalla sua approvazione, previa comunicazione al concessionario. Le concessioni che non possono essere adeguate sono revocate] [5].

     1-quater. Compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 3 dell'articolo 4, è altresì consentito il rilascio di autorizzazioni di durata breve, attraverso procedure amministrative semplificate, per l'occupazione e l'uso di limitate porzioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei, comunque non superiori a complessivi metri quadrati mille, e per un periodo massimo di novanta giorni, non prorogabili e non riproponibili nello stesso anno solare, allo scopo di svolgere attività turistico ricreative, commerciali o sportive, anche attraverso la collocazione di manufatti, purché precari e facilmente amovibili [6].

     1 quinquies. Per la realizzazione dei corridoi di lancio, il limite di mille metri quadrati di specchio acqueo può essere incrementato fino alla misura prevista dalle specifiche ordinanze emanate dalla competente autorità marittima [7].

     2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni [8].

     3. Il mancato pagamento del canone annuo entro il 15 settembre di ciascun anno comporta l'automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l'inadempienza [9].

     4. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge o realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati e sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi nel caso di concessioni demaniali marittime per tutta la durata delle stesse, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali [10].

     5. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:

     a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;

     b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.

 

     Art. 2. Periodo di gestione degli stabilimenti balneari. [11]

     1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati.

     2. Relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge o in caso di procedura di decadenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare eventuali inadempienze anche alle concessioni in essere alla data dell'1 gennaio 2003.

 

     Art. 3. Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.

     2. Nei successivi sessanta giorni, sono determinati nuovi canoni demaniali marittimi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze [12].

     3. I nuovi canoni non possono superare del 10 per cento gli attuali [13].

 

     Art. 4. Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.

     1. Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l'accesso di animali di affezione. I piani prevedono altresì aree dedicate alla fruizione sociale, gestite da enti pubblici o enti ed organismi senza finalità lucrative, che assicurino l'accesso a persone con disabilità e minori con prevalenza dell'utilizzo a scopi sociali ed educativi su quelli associativi o lucrativi [14].

     2. I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.

     2 bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge [15].

     3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. I piani sono dotati dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente interviene entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abitativi previsti dall'articolo 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio [16].

     3-bis. [Fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime] [17].

     3-ter. Nei confronti dei comuni inadempienti, che entro il 30 giugno 2021 non abbiano adottato il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, i commissari ad acta, nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, sono autorizzati ad esercitare i poteri sostitutivi finalizzati alla redazione ed all'adozione dei suddetti piani [18].

 

     Art. 4 bis. [19]

     1. Nel territorio della Regione siciliana si applica quanto previsto dal articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, con la legge 4 dicembre 1993, n. 494

 

     Art. 5. Piani spiaggia e quota di fruizione pubblica.

     1. I comuni nella redazione dei piani spiaggia prevedono una quota non inferiore al 50 per cento dell'intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate.

 

     Art. 6. Uffici periferici del demanio marittimo regionale e accordi con il Corpo delle capitanerie di porto.

     1. Nelle more della predisposizione di una legge organica che disciplini l'esercizio delle funzioni relative alla gestione diretta dei beni del demanio marittimo prevista dall'articolo 6, comma 7, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono istituiti gli uffici periferici del demanio marittimo regionale.

     2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, provvede al loro funzionamento anche stipulando appositi accordi o intese con il Corpo delle capitanerie di porto appositamente autorizzato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 7. Determinazione dei diritti fissi.

     1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale.

     2. Le relative somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale; con successivo provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.

 

     Art. 8. Proroga di termini di cui all'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

     1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è prorogato al 31 dicembre 2006.

     2. All'articolo 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "30 dicembre 2004".

 

     Art. 9. Interventi ammessi ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano altresì per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei progetti integrati territoriali (P.I.T.), nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nei patti territoriali o nei contratti d'area.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 6, gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2006-2007,  quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui al comma 1 sono quantificati ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 32.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 32 e così modificata dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 37 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[4] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[5] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16, sostituito dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 32.

[6] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 luglio 2021, n. 17.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 21 luglio 2021, n. 17.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 32.

[9] Comma già modificato dall'art. 56 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9, dall'art. 13 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 32.

[10] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2023, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica che aggiunge le parole "o realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati".

[11] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26 e fatto rivivere dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2012, n. 47.

[12] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26 e fatto rivivere dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2012, n. 47.

[13] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26 e fatto rivivere dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2012, n. 47.

[14] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[15] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[16] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[17] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 32.

[18] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 32.

[19] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 giugno 2012, n. 32.