§ 2.9.159 - L.R. 10 agosto 2012, n. 47.
Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:10/08/2012
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Art. 2.  Funzioni del Garante.
Art. 3.  Poteri del Garante.
Art. 4.  Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca.
Art. 5.  Natura onorifica della carica.
Art. 6.  Istituzione dell'Autorità Garante della persona con disabilità.
Art. 7.  Destinatari.
Art. 8.  Funzioni del garante.
Art. 9.  Poteri del Garante.
Art. 10.  Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca.
Art. 11.  Natura onorifica della carica.
Art. 12.  Reviviscenza degli articoli 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, in materia di demanio marittimo.
Art. 13.  Norma finale.


§ 2.9.159 - L.R. 10 agosto 2012, n. 47.

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

(G.U.R. 17 agosto 2012, n. 34 - S.O.)

 

CAPO I

Istituzione dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

 

Art. 1. Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

1. È istituita presso la Presidenza della Regione l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata "Garante", al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

 

     Art. 2. Funzioni del Garante.

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i soggetti in età evolutiva, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale la cui attuazione è di competenza della Regione e degli enti locali;

b) vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa. Il Garante favorisce ogni iniziativa utile al riconoscimento del valore e della dignità dei minori;

c) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi, regolamentari o di adozione delle buone prassi, riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

d) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza, in collegamento con l'Osservatorio permanente sulle famiglie e con i soggetti incaricati dalle istituzioni a svolgere indagini e ricerche su particolari aspetti della realtà minorile;

e) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;

f) contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;

g) vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile; formula proposte innovative e segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni;

h) promuove iniziative per la tutela del diritto dei bambini all'integrità fisica, in particolare per la prevenzione e la protezione dai rischi di espianto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF), di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico, in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269; si adopera per estendere i trattamenti psicologici e sanitari per la riduzione dei danni subiti dai bambini vittime di qualsiasi tipo di violenza, avvenuta anche fuori dal territorio nazionale, coinvolgendo ad ogni livello le istituzioni pubbliche, le organizzazioni non governative e le organizzazioni del privato sociale;

i) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

j) vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;

k) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche o convenzionate e accreditate dalla Regione, per garantire il rispetto e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

l) vigila sul trattamento dei minori in tutti gli ambienti esterni alla famiglia, e in particolare nei luoghi in cui essi sono inseriti per disposizione dell'autorità giudiziaria e attraverso i servizi sociali, segnalando all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

m) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, dei trattamenti terapeutici, della riabilitazione, al fine di garantire loro un trattamento ottimale;

n) fornisce sostegno tecnico e consulenza legale agli operatori dei servizi sociali; propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione di personale idoneo a svolgere attività di tutela e di curatela ed attività di consulenza ai tutori e/o ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

o) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni carenti o inadeguate dal punto di vista sociale, ambientale o igienico-sanitario, relative all'abitazione e al quartiere;

p) verifica le condizioni e gli interventi dei servizi sociali per l'accoglienza e l'inserimento del minore straniero non accompagnato;

q) riceve segnalazioni relative a casi di supposta violazione dei diritti dei minori, anche provenienti dai diretti interessati e ne dà comunicazione agli organi competenti affinché si attivino per le opportune verifiche ed interventi;

r) segnala alla magistratura i casi di conflitto di interessi tra i minori e chi esercita la potestà genitoriale, con particolare riferimento ai casi di rischio per l'incolumità fisica;

s) interviene presso le autorità competenti per garantire ai cittadini, nei procedimenti minorili civili, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari;

t) informa il cittadino ricorrente, l'ente interessato e gli organi regionali competenti delle iniziative intraprese e dei relativi risultati;

u) collabora con l'Osservatorio permanente sulle famiglie, con il gruppo interistituzionale contro la pedofilia e pedopornografia minorile, anche al fine di promuovere un raccordo tra le strutture regionali e nazionali.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela dei diritti e degli interessi individuali delle persone minori sono effettuati, ove possibile e opportuno, in raccordo con la famiglia.

3. Il Garante, sulla base delle informazioni e delle conoscenze acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) riferisce alle autorità competenti e agli organi statutari della Regione dei casi in cui rilevi o venga a conoscenza di fatti costituenti reato o di gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;

b) riferisce sull'attività svolta dal suo ufficio, di norma ogni sei mesi, alla Commissione legislativa competente e all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e all'Assessore regionale per la salute;

c) in collaborazione con l'Osservatorio permanente sulle famiglie e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati, presenta alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera c), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

     Art. 3. Poteri del Garante.

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, il Garante può:

a) chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e la fissazione dei termini per la loro definizione;

b) verificare l'adempimento, nei termini previsti dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, dei servizi sociali comunali e provinciali, delle aziende sanitarie locali e, in caso di mancata indicazione dei termini, segnalare alle autorità competenti le relative inadempienze;

c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei funzionari e degli operatori dei servizi pubblici o del privato sociale accreditato presso la Regione, per l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori.

 

     Art. 4. Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca.

1. Il Garante è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro. Dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2 e 3, si avvale degli uffici e del personale della Segreteria generale della Presidenza della Regione senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Il Garante è scelto tra persone che dispongono di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.

3. Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti:

a) laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti;

b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;

c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

4. La carica di Garante è incompatibile con le seguenti funzioni:

a) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

c) lavoratore autonomo, subordinato o professionale;

d) giudice onorario presso i tribunali per i minorenni.

5. Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente della Regione invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; decorso infruttuosamente tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione alla Giunta regionale per la relativa sostituzione.

6. La Giunta regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

 

     Art. 5. Natura onorifica della carica.

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.

2. Al Garante non spetta alcun rimborso spese.

 

CAPO II

Istituzione dell'autorità garante della persona con disabilità nella regione.

 

     Art. 6. Istituzione dell'Autorità Garante della persona con disabilità.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Autorità Garante della persona con disabilità, di seguito denominata "Garante"

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

 

     Art. 7. Destinatari.

1. Ai fini del presente Capo sono definite "persone con disabilità" tutti coloro, compresi gli stranieri e gli apolidi, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui "condizione di handicap" sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

     Art. 8. Funzioni del garante.

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. Per il raggiungimento delle predette finalità si avvale delle norme contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia;

b) comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, le violazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio della Regione, avvalendosi anche dei rappresentanti del terzo settore;

c) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o discriminatorio ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, in contrasto con le finalità di cui alla lettera a);

d) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto individuale;

e) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;

f) può costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsità, di strumenti giuridici previsti dalle norme richiamate alla lettera a) e di tutti gli altri strumenti giuridici diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone con disabilità;

g) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi regionali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nella Regione;

i) propone all'amministrazione regionale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;

l) informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti i soggetti che hanno richiesto il suo intervento.

 

     Art. 9. Poteri del Garante.

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8 il Garante può:

a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale;

b) richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare dalle norme di cui all'articolo 8, lettera a), segnalando all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni delle predette norme;

c) segnalare al sindaco o all'amministrazione competente l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

d) segnalare alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

e) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;

f) richiedere agli enti legittimati ad agire anche per interessi collettivi di adire la competente autorità giudiziaria per ottenere apposito provvedimento di rimozione delle barriere architettoniche che determinano una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67;

g) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

 

     Art. 10. Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca.

1. Il Garante è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 8 e 9 al Garante vengono garantite adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine è istituito un ufficio alle dirette dipendenze del Garante denominato Ufficio del Garante il cui personale è individuato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro nell'ambito delle attuali dotazioni organiche [1].

2. Può essere nominato Garante chi attesti, con apposita dichiarazione, di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia, che presenti idonea certificazione comprovante di avere svolto per almeno cinque anni attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione della inclusione sociale degli stessi.

3. Qualora, successivamente alla nomina, sia accertata la mancanza del requisito di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro rimuove immediatamente dalla carica il Garante e provvede alla sua sostituzione. Può essere inoltre rimosso dalla carica per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

 

     Art. 11. Natura onorifica della carica.

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.

2. Al Garante non spetta alcun rimborso spese.

2 bis. Per l'espletamento delle attività dell'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dell'Autorità garante delle persone con disabilita, è autorizzata la spesa di 95 migliaia di euro per l'anno 2021, di euro 46.239,26 per l'anno 2022 e di euro 94.113,36 per l'anno 2023 (Missione 20, Programma 3) [2].

 

CAPO III

Modifiche di norme e disposizioni finali.

 

     Art. 12. Reviviscenza degli articoli 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, in materia di demanio marittimo.

1. Il comma 47 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 è abrogato, e per gli effetti rivivono l'articolo 2 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.

 

     Art. 13. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 14.

[2] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.