§ 41.7.44 - D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:17/12/1953
Numero:1113


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 2 bis.  [3]
Art. 2 ter.  [4]
Art. 2 quater.  [5]
Art. 3.  [6]
Art. 4.  [7]
Art. 4 bis.  [8]
Art. 4 ter.  [9]
Art. 4 quater.  [10]
Art. 5.  [11]
Art. 6.  [12]
Art. 7.      Le norme contenute nel presente decreto non si riferiscono ai servizi postali e di telecomunicazioni.
Art. 8.  [15]
Art. 9.  [16]
Art. 10.  [17]
Art. 11.  [18]


§ 41.7.44 - D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti.

(G.U. 17 marzo 1954, n. 63)

 

     Art. 1. [1]

     1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto.

     2. La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato.

     3. La regione siciliana esercita, altresì, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

     4. Nel caso in cui la regione siciliana ometta di compiere atti relativi all'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 2, compromettendo con tale omissione gli interessi unitari dello Stato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone, previa diffida e assegnazione di un congruo termine per provvedere, il compimento degli stessi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

          Art. 2. [2]

     1. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione siciliana in forza dell'articolo 1 passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia:

     a) la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870;

     b) gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione.

     2. Il trasferimento alla regione siciliana degli uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi beni mobili, arredi e attrezzature.

 

          Art. 2 bis. [3]

     1. Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'Amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite dal comma 2 dell'articolo 1 ed in particolare allo scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso la regione siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da due funzionari designati dal presidente della regione e da un esperto della materia, che funge da presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal presidente della regione. Le determinazioni del comitato sono comunicate agli organi competenti dello Stato e della regione siciliana.

 

          Art. 2 ter. [4]

     1. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.

     2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso i predetti uffici, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 2 quater. [5]

     1. La determinazione dei rimborsi spettanti alla regione siciliana per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, che affluiscono direttamente alla regione, è effettuata con cadenza biennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente della regione, in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.

     2. I costi sostenuti dalla regione siciliana in sede di determinazione dei rimborsi sono quantificati sulla base dei seguenti parametri:

     a) costi di personale e di funzionamento da determinare in misura pari alla media nazionale per uffici corrispondenti per tipo di funzioni e carichi di lavoro, contabilizzata ogni biennio;

     b) spese per investimenti da determinare entro i limiti di quanto preventivamente concordato per ogni biennio.

 

          Art. 3. [6]

     Sono esercitate dall'amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti, agli istituti, compresi quelli consorziali, ed alle organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente decreto, nonché in ordine ai concessionari ovvero ai gestori dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto, esistenti nel territorio della regione siciliana.

 

          Art. 4. [7]

     1. Sono da considerare regionali tutti i servizi pubblici di comunicazione e di trasporto, di persone e di merci, di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 3.

     2. Essi riguardano l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, navali ed aerei che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e ad accesso generalizzato, con qualsiasi modalità o tecnologia espletati ed in qualsiasi forma affidati, con esclusione dei servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, quali risultano tassativamente individuati dalla normativa statale di settore.

     In particolare sono da considerare regionali:

     a) i servizi di trasporto automobilistico, ferroviario o con qualsiasi altro mezzo di trasporto terrestre prestati, nonché marittimo e fluviale, che si svolgano prevalentemente nell'ambito della regione;

     b) i servizi di trasporto aereo ed elicotteristico che si svolgano esclusivamente nell'ambito della regione;

     c) le attribuzioni concernenti gli autoservizi pubblici di trasporto di persone e di merci, le autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi, nonché il servizio di noleggio da rimessa, previste dal vigente codice della strada e da esercitarsi in conformità alla normativa statale di settore e ai criteri adottati in materia dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 4 bis. [8]

     1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:

     a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;

     b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche ed integrazioni, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del medesimo decreto n. 753 del 1980;

     c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

 

          Art. 4 ter. [9]

     1. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale la regione siciliana adotta, anche nelle more di una organica legge regionale di riforma del settore, il metodo della programmazione intermodale dell'offerta di trasporto collettivo, e determina il livello dei servizi minimi, da garantirsi da parte della stessa regione e degli enti locali territoriali, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e da definirsi in conformità ai criteri prefissati dalla vigente normativa nazionale.

     2. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale è regolato con contratti di servizio e deve rispondere a criteri di economicità ed efficienza da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale ed il riassetto organizzativo e la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi.

     3. La scelta del gestore del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale avviene mediante il ricorso alle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. In caso di affidamento del servizio ad un nuovo gestore, devono essere indicate le modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente.

 

          Art. 4 quater. [10]

     1. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono attribuite alla regione con i criteri e le modalità stabiliti in sede di accordo quadro tra lo Stato e le regioni.

     2. Per i trasporti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, con specifici accordi di programma, da stipularsi tra la regione siciliana ed il Ministero competente sono individuati, con riferimento alla rete ed alla organizzazione dei servizi, gli interventi occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture, per l'acquisizione dei materiali e delle tecnologie, per la determinazione delle fasi temporali di attuazione degli investimenti in riferimento al programmato sviluppo dei servizi, per il reperimento delle risorse necessarie mediante la ricognizione sia delle fonti di finanziamento che dei tempi di erogazione, e per l'individuazione dei soggetti istituzionali ai quali attribuire i relativi compiti.

 

          Art. 5. [11]

 

          Art. 6. [12]

 

          Art. 7.

     Le norme contenute nel presente decreto non si riferiscono ai servizi postali e di telecomunicazioni.

     Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della Regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari ovvero gestori di pubblici servizi di trasporto, dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti. [13]

     Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti ai servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti sono adottati d'intesa con il competente organo regionale [14] .

 

          Art. 8. [15]

     Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell'ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da emettersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

 

          Art. 9. [16]

     Alle riunioni per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possono comunque interessare la regione siciliana, partecipa un rappresentante della regione medesima.

 

          Art. 10. [17]

 

          Art. 11. [18]

 


[1]  Articolo già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[2]  Articolo già sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[3]   Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[4]   Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[5]   Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[6]  Articolo già sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[7]  Articolo già sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[8]  Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[9]  Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[10]  Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485.

[13]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[14]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485.

[15]  Articolo così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[16]  Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485.