§ 1.7.31 - L.R. 11 agosto 2016, n. 17.
Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:11/08/2016
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Sistema maggioritario nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
Art. 2.  Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del presidente del consiglio circoscrizionale
Art. 3.  Modifiche di norme in materia di composizione del consiglio comunale
Art. 4.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35
Art. 5.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35
Art. 6.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali
Art. 7.  Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi degli amministratori locali
Art. 8.  Norma finale


§ 1.7.31 - L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali

(G.U.R. 2 settembre 2016, n. 38 - S.O. n. 30)

 

TITOLO I

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali

 

Art. 1. Sistema maggioritario nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

1. All'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "10.000 abitanti", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "15.000 abitanti".

2. Gli articoli 2 bis e 2 ter della legge regionale n. 35/1997, come introdotti dall'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del presidente del consiglio circoscrizionale

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "Ciascun elettore esprime separatamente" fino a "non si estende alla lista collegata." sono sostituite dalle parole "Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista.".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da 'Ciascun elettore esprime separatamente' fino a 'non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate.' sono sostituite dalle parole 'Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.'.

3. All'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.'

b) al comma 5 le parole 'la maggioranza assoluta' sono sostituite dalle parole 'l'elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.'.

4. Al comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 35/1997 le parole da 'Ciascun elettore indica separatamente' fino a 'non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate.' sono sostituite dalle parole 'Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.'.

 

     Art. 3. Modifiche di norme in materia di composizione del consiglio comunale

1. All'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

'4 bis. E' proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.';

b) al comma 5 le parole 'All'altra lista' sono sostituite dalle parole 'Salvo quanto previsto dal comma 4 bis, all'altra lista';

c) al comma 5 bis le parole 'Alla lista' sono sostituite dalle parole 'Salvo quanto previsto dal comma 4 bis, alla lista'.

2. All'articolo 4 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "al termine del primo o del secondo turno" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

'3 ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7.';

c) al comma 6 le parole "I restanti seggi" sono sostituite dalle parole "Salvo quanto previsto dal comma 3 ter, i restanti seggi" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi." ;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

'7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

7 bis. Compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.'.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35

in materia di mozione di sfiducia al sindaco

1. All'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.';

b) al comma 1 bis le parole "o del presidente della provincia regionale" sono soppresse;

c) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'articolo 11.'.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35

in materia di cessazione degli organi comunali

1. All'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

'a) [il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.'] [1];

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.';

c) [il comma 2 è sostituito dai seguenti:

'2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali del sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dei due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4. Ai fini di cui al presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 10.

2 bis. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.'] [2];

d) al comma 4 le parole ", del Presidente della Provincia, delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli" sono sostituite dalle parole ", della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio" e le parole "degli articoli 55 e 145" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 55".

2. [Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1997, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge] [3].

TITOLO II

Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali

1. L'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

'Art. 10 Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali 1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole ', e sono rieleggibili per una sola volta' sono soppresse.'.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi degli amministratori locali

1. All'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'si protraggano oltre le due' sono sostituite dalle parole 'si protraggano oltre l'una';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

' 2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.';

c) al comma 3 le parole "o provinciali" sono soppresse ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.".

 

     Art. 8. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2017, n. 7.

[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2017, n. 7.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2017, n. 7.