§ 5.3.477 - L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:16/12/2018
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Interventi per le autonomie locali.
Art. 2.  Rifinanziamento e riduzioni autorizzazioni di spesa.
Art. 3.  Modifiche di norme.
Art. 4.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.3.477 - L.R. 16 dicembre 2018, n. 24.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie.

(G.U.R. 18 dicembre 2018, n. 54)

 

Art. 1. Interventi per le autonomie locali.

1. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere:

"e-bis) 8.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipate;

e-ter) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al libero Consorzio comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa Risorse S.p.A.;

e-quater) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2010 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2010-2018.

e-quinquies) 300 migliaia di euro per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l'affidamento della gestione delle piste da discesa dell'area servita dagli impianti di risalita di Piano Battaglia.".

2. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 le parole "5.500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "18.800 migliaia di euro".

3. Al comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 le parole "densità demografica" sono sostituite dalle parole "popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT".

4. Al comma 14 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018, le parole "triennio 2018-2020" sono sostituite dalle parole "biennio 2019-2020".

5. Il comma 19 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 è soppresso.

6. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di 1.600 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2018, è incrementata di 7.900 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

8. All'articolo 63, comma 1, della legge regionale n. 8/2018, dopo le parole "modifiche ed integrazioni" sono aggiunte le parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2019" (Missione 8, Programma 2, capitolo 673340).

9. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2018, è ridotta di 2.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191313).

10. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di 3.099 migliaia di euro per l'erogazione di contributi in favore dei comuni che non hanno potuto provvedere al pagamento di almeno due mensilità ai dipendenti di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché dei comuni in dissesto o strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del comune di cui al comma 1, lettera e bis). I contributi sono assegnati in proporzione alla popolazione nonché al numero dei dipendenti di ruolo di ciascun comune e sono ripartiti, previa istanza motivata del sindaco, con provvedimento del dipartimento regionale delle autonomie locali in base all'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse.

11. È costituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale delle autonomie locali il Fondo regionale di garanzia per gli enti locali siciliani in dissesto e in piano di riequilibrio pluriennale, pari a 4.000 migliaia di euro, da destinare almeno per l'80 per cento ai comuni, da ripartire in proporzione al numero di abitanti. Gli enti locali, previa delibera dell'organo consiliare, chiedono l'attivazione del Fondo. La somma massima garantita e quindi erogabile nel corso del biennio 2018-2019 da un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge non può superare 40.000 migliaia di euro ed è utilizzabile esclusivamente per il pagamento degli stipendi, parte fissa, e degli oneri contributivi dell'ente locale richiedente e delle proprie partecipate. La somma erogata è rimborsata in cinque annualità al soggetto bancario dal dipartimento regionale delle autonomie locali, che è autorizzato a trattenere la rata annuale a valere sui trasferimenti in favore dell'ente locale richiedente che ha ottenuto l'erogazione delle risorse sulla base delle somme attribuite allo stesso ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. Gli interessi rimangono a carico dell'ente locale richiedente [1].

12. Il contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 8/2018, come determinato dalla Conferenza Regioni - autonomie locali, è destinato anche al rafforzamento della rappresentanza unitaria delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.

13. All'articolo 26 della legge regionale n. 8/2018, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, il termine del 31 dicembre 2018 per avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 6 è differito al 31 dicembre 2019, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.".

 

     Art. 2. Rifinanziamento e riduzioni autorizzazioni di spesa.

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 l'ulteriore spesa di 5.500 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, per le finalità della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, articolo 7, è incrementata di euro 323.419,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 1, Programma 11, capitolo 242523).

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, articolo 1, è incrementata di euro 324.226,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 1, Programma 11, capitolo 242525).

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, articolo 11, è incrementata di euro 441.829,42 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 14, Programma 2, capitolo 342534).

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, articolo 11, è incrementata di euro 777.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e di euro 823.000,00 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147701).

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5, articolo 1, è incrementata di euro 415.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377762).

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, articoli 39 e 39 bis, è incrementata di euro 4.417.388,69 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 9, Programma 5, capitolo 443305).

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, articolo 5, legge regionale 30 giugno 2016, n. 13, articolo 1, comma 1, è incrementata di euro 130.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147315).

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, articolo 11, è incrementata di euro 686.960,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147704).

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, articolo 12, è incrementata di euro 202.228,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 146518).

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, articolo 14, è incrementata di euro 432.583,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147306).

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, articolo 1, è incrementata di euro 100.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 4, Programma 2, capitolo 373304).

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è incrementata di euro 47.265,01 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 1, Programma 11, capitolo 116016).

14. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, articolo 48, è incrementata di euro 1.200.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 9, Programma 5, capitolo 443302).

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 102, comma 2, Tabella G, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale" è incrementata di euro 6.294.944,51 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 102, comma 2, Tabella G, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 6 "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento", è incrementata di euro 1.281.032,97 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 15, Programma 1, capitolo 712402 di euro 851.290,09 e capitolo 713303 di euro 429.742,88).

17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 8/2018, per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli Istituti scolastici pubblici, è incrementata di 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 4, Programma 3, capitolo 772040).

18. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di 8.506.388,41 euro per l'esercizio finanziario 2018, di cui 500 migliaia di euro destinati esclusivamente per il pagamento degli stipendi arretrati (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è incrementata di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 11, Programma 1, capitolo 116516).

20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, Allegato 1 della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, è incrementata di 2.000 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 546401).

21. È autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 in favore dei comuni di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto per la costruzione di canili municipali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge regionale n. 8/2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183728). All'articolo 56 della legge regionale n. 8/2018 sopprimere le parole ", in ragione di 100 migliaia di euro ciascuno".

22. Al fine di recuperare e valorizzare l'area ubicata nel comune di Palermo ove sorgeva la Villa liberty denominata "Debella", progettata da E. Basile, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato ad intraprendere una iniziativa culturale "workshop" con il coinvolgimento di almeno tre studi di progettazione di chiara fama, al fine di stabilire le linee guida ed i criteri per la predisposizione di un concorso di progettazione per la realizzazione di un museo liberty. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 45 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di cui alla Missione 5, Programma 1, capitolo 776016.

23. Per le finalità del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 l'ulteriore spesa di 1.790 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di 1.035 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326).

25. Il Commissario liquidatore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a versare in entrata al bilancio della Regione (capitolo 4501, capo X), a titolo di acconto sul risultato della liquidazione secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 2491 del codice civile, la somma di 5.000 migliaia di euro, da destinare alla RESAIS S.p.A. per le finalità di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 119, alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, articolo 11 commi 99, 100 e 101 ed alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 4, e da iscrivere nel bilancio della Regione in un apposito capitolo da istituire presso il dipartimento regionale delle attività produttive (Missione 1, Programma 11).

26. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 15, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di euro 45 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità della Missione 4, Programma 6, capitolo 373712.

27. Nelle more del perfezionamento delle procedure relative alla rimodulazione ed alla concreta disponibilità dei fondi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 8/2018, per consentire la prosecuzione delle attività per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, Sistema agroforestale-ambientale-rurale, previste dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 ed in attuazione della D.G.R. n. 388 del 19 ottobre 2018, il Ragioniere generale è autorizzato ad iscrivere nell'entrata e nella spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 la dotazione finanziaria di euro 44.000 migliaia di euro.

28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, articolo 7, comma 1, è incrementata di 1.046 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 13, Programma 7, capitolo 413706) [2].

29. L'articolo 36 della legge regionale n. 8/2018 è sostituito dal seguente:

"Art. 36 - 1. Al fine di far fronte alla situazione di grave criticità finanziaria dell'IRVO è assegnato al medesimo Istituto un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, a fronte del quale l'Istituto trasferisce alla Regione beni immobili di pari importo.".

30. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, complessivamente è ridotta di 270 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 15, Programma 3, capitolo 313318 +280.000 euro e capitolo 313728 -550.000 euro).

31. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, che determina l'ammontare del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta di 2.350 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 15, Programma 3, capitolo 313319).

32. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale n. 8/2018, per il finanziamento degli interventi in materia di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è ridotta di 71.116,20 euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 4, Programma 2, capitolo 372514).

33. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 8/2018, per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è ridotta di 169.883,80 euro per l'esercizio finanziario 2018 (Missione 4, Programma 3, capitolo 372556).

34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 102, comma 2, Tabella G, della legge regionale n. 8/2018, prevista per le finalità della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, articolo 10 (Missione 9, Programma 1, capitolo 442539) è ridotta di 65 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 30 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Le risorse derivanti dal presente comma sono destinate alle spese di funzionamento degli uffici territoriali ambientali del dipartimento regionale dell'ambiente, Missione 9, Programma 2, capitolo 442503 per 30 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018, capitolo 442508 per 5 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 e capitolo 442511 per 30 migliaia di euro in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

35. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 8/2018 è ridotta di 1.300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 144139).

36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, Allegato 1 della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è ridotta di euro 47.265,01 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 11, Programma 2, capitolo 116523).

37. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 71 e del comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è ridotta di 1.500 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 7, capitolo 183307). Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65 è autorizzata la spesa di 1.700 migliaia di euro (Missione 12, Programma 8, capitolo 183306). Il contributo è concesso alle IP AB il cui conto consuntivo relativo all'esercizio 2017 rileva un disavanzo di amministrazione ed è destinato al pagamento degli oneri economici contrattuali arretrati al personale.
38. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è ridotta di 350 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183718).

39. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è ridotta di 150 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183722).

40. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e dell'articolo 57 della legge regionale n. 8/2018, è ridotta di 250 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183723).

41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è ridotta di 100 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183726).

42. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 8/2018, è ridotta di 300 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 1, capitolo 183741).

43. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 102, comma 2, Tabella G della legge regionale n. 8/2018, per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, è ridotta di 200 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 4, capitolo 183786).

44. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 8/2018, è ridotta di 2.600 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 12, Programma 2, capitolo 183810).

45. Al comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale n. 8/2018 le parole "5.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "450 migliaia di euro" (Missione 12, Programma 4, capitolo 183812).

46. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate, nell'esercizio finanziario 2018, di 1.168 migliaia di euro, alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri previsti dalla presente legge (Missione 1, Programma 3, capitolo 212553).

47. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è ridotta di 2.000 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 1, Programma 11, capitolo 216529).

48. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, come rideterminata dal comma 12 dell'articolo 27 della legge regionale n. 8/2018, Allegato 2, è ridotta di euro 668.186,00 nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 15, Programma 3, capitolo 314137).

49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, Allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, è ridotta di 300 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 14, Programma 2, capitolo 342525).

50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47 della legge regionale n. 8/2018, è ridotta di 582 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, così suddivisi: 359 migliaia di euro per acquisto di arredi e attrezzature (Missione 5, Programma 2, capitolo 776425) e 223 migliaia di euro per spese di avviamento e promozione (Missione 5, Programma 2, capitolo 377352).

51. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale n. 8/2018, per le attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è ridotta di 900 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2018 (Missione 10, Programma 4, capitolo 478106).

52. L'articolo 84 della legge regionale n. 8/2018 è abrogato (Missione 9, Programma 5, capitolo 150568).

53. All'articolo 9, comma 12, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: "Le Aziende sanitarie provinciali destinano la somma di 5.000 migliaia di euro, nell'ambito dei risparmi di cui al presente comma dell'esercizio finanziario 2018, al finanziamento dei programmi di assistenza effettuati dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), in favore dei soggetti individuati nel presente articolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore.".

 

     Art. 3. Modifiche di norme.

1. All'articolo 3, comma 2-bis, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 dopo le parole "spese di investimento" sono aggiunte le parole "nonché alla dismissione dei contratti derivati".

2. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo la parola "discendenti" le parole "dal contenzioso relativo alle" sono soppresse ed è aggiunta la parola "dalle".

3. Alla legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 10 bis. Erogazioni liberali

1. Le erogazioni liberali effettuate da enti, aziende, società e privati cittadini a seguito di eventi calamitosi accaduti sul territorio della Regione sono destinate alle attività di assistenza a favore della popolazione vulnerata e alla realizzazione di interventi emergenziali per consentire un rapido rientro alle condizioni di normalità.

2. Le erogazioni liberali sono introitate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione e assegnate al Dipartimento regionale della protezione civile con provvedimento del Ragioniere generale.".

4. All'articolo 64 della legge regionale n. 8/2018 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) [al comma 1, le parole "con decorrenza 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle parole "con decorrenza 1° luglio 2019"] [3];

b) al comma 1, dopo le parole "con decorrenza 1° gennaio 2019" sono aggiunte le parole "con conclusione delle operatività istruttorie entro e non oltre il 28 febbraio 2019;

c) al comma 1, alla fine è aggiunto il seguente periodo "Entro la richiamata data di conclusione delle operatività istruttorie il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, la RESAIS e le parti sociali definiranno gli aspetti economici e normativi del transito, ferme restando le previsioni di cui al comma 5.";

d) al comma 2, sono aggiunte le parole "Analogo trattamento di sostegno al reddito sarà assicurato ai richiamati soggetti anche nell'ipotesi di una negativa pronuncia della Corte Costituzionale.";

e) al comma 3, le parole "entro il 30 luglio 2018" sono sostituite dalle parole "entro e non oltre tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

5. Al fine di scongiurare la cessazione delle attività del Centro regionale Helen Keller, di seguito denominato "Centro", per il triennio 2017-2019 il contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 è prioritariamente destinato al ripiano delle sofferenze gestionali del Centro con riferimento al precedente quinquennio.

6. Il Centro è onerato di rendicontare ogni singola annualità contributiva del predetto triennio dando puntuale contezza del ripiano di cui al comma 5, esibendo i conseguenti documenti contabili a consuntivo.

7. A decorrere dal 2021, con riferimento al contributo stanziato per l'anno 2020, si applica la disciplina preesistente di cui agli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale n. 4/2001, in combinato disposto con l'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Qualora il Centro definisca in periodo antecedente il ripiano di cui al comma 5, con eguale termine trovano applicazione le procedure di cui al comma 7.

9. Alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "normativa vigente" aggiungere le parole "salvo l'obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente legge, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti.";

b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1, relativo all'intero centro storico, è data facoltà al soggetto che intende effettuare interventi in conformità ai contenuti della presente legge di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o più unità edilizie, con l'obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal medesimo comma 1.".

10. All'articolo 26, comma 13 della legge regionale n. 8/2018, le parole "nei ruoli dell'Irsap" sono sostituite dalle parole "all'Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale".

 

     Art. 4. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio 2018-2020 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 2020, n. 130, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 26.