§ 5.3.483 - L.R. 6 agosto 2019, n. 15.
Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:06/08/2019
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Utilizzo mezzi ed attrezzature per la manutenzione di immobili e della viabilità.
Art. 2.  Iscrizione in bilancio di somme relative a contributi erogati agli enti locali e non realizzati per cause non imputabili ai medesimi enti.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di fuoriuscita del personale precario.
Art. 4.  Contributo per il personale in sovrannumero dei comuni in dissesto.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.
Art. 6.  Norma finale.


§ 5.3.483 - L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali.

(G.U.R. 9 agosto 2019, n. 37 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Utilizzo mezzi ed attrezzature per la manutenzione di immobili e della viabilità.

1. Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali ed i comuni, anche in forma associata, possono richiedere a qualsiasi istituto e/o ente pubblico regionale o a qualsiasi Città metropolitana, libero Consorzio comunale o comune la disponibilità, a titolo gratuito, di mezzi e/o attrezzature utili ad effettuare la manutenzione di immobili ed infrastrutture, con priorità assoluta per la manutenzione della viabilità secondaria, ivi compresa la pulizia di scoline e corsi d'acqua, nonché per le altre regimazioni idriche di pubblica utilità. Gli enti e istituti a cui è richiesta la disponibilità sono obbligati a sottoscrivere un accordo operativo entro sette giorni dall'avvenuta richiesta, che può avvenire, in caso di particolari urgenze, anche tramite posta elettronica certificata o e-mail istituzionale tra gli organismi di vertice degli enti coinvolti.

 

     Art. 2. Iscrizione in bilancio di somme relative a contributi erogati agli enti locali e non realizzati per cause non imputabili ai medesimi enti.

1. All'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 6 e fino all'importo massimo di 100 migliaia di euro per l'anno 2019 sono iscritte nel bilancio regionale le somme introitate all'erario regionale relative a contributi straordinari erogati agli enti locali e non attivati o definiti per cause non imputabili agli stessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di fuoriuscita del personale precario.

1. All'articolo 3, comma 19, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, dopo le parole "non è inferiore a dieci" sono aggiunte le parole "con decorrenza dalla data del 31 dicembre 2016".

2. All'articolo 3, comma 20, della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole "modalità attuative." sono aggiunte le parole "L'autorizzazione ai beneficiari delle misure relative alla negoziazione del credito è subordinata ad apposita attività ricognitiva a carico dell'amministrazione regionale che, accertate evidenti condizioni di vantaggio nella determinazione del costo del credito, si sostituirà ai beneficiari stessi negoziando la suddetta misura direttamente con gli Istituti di credito individuati.".

3. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 è sostituito dal seguente:

"3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75." [1].

 

     Art. 4. Contributo per il personale in sovrannumero dei comuni in dissesto. [2]

1. Al comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 le parole "2011 - 2017" sono sostituite dalle parole "2014-2021". Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.

1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "attraverso un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge" sono soppresse;

b) le parole "la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso dell'esercizio finanziario 2018" sono sostituite dalle parole "la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso del biennio 2018-2019 da un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge".

 

     Art. 6. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[2] Articolo così modificato dall'art. 33 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.