§ 3.12.28 - L.R. 7 ottobre 1950, n. 75.
Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:07/10/1950
Numero:75


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa annua di
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione


§ 3.12.28 - L.R. 7 ottobre 1950, n. 75.

Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani.

(G.U.R. 7 ottobre 1950, n. 38).

 

Art. 1. [1]

     L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a prendere le iniziative più idonee per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani sia direttamente sia avvalendosi di enti in atto esistenti compresi gli enti istituzionali, pubblici e privati, che svolgono attività di promozione e diffusione delle produzioni regionali, nazionali ed estere [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa annua di [lire 60.000.000, di cui] lire 50.000.000 per i fini previsti dall'art. 1 [e lire 10.000.000 per quelli previsti dall'art. 2] [5].

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio, utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi all'Assessorato dell'industria e del commercio.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003.

[2] V. art. 1 L.R. 30 dicembre 1977, n. 119.

[3] Articolo abrogato con art. 4 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[4] Articolo abrogato per effetto della L.R. 2 agosto 1954, n. 33.

[5] Espressioni da ritenersi abrogate per effetto dell'abrogazione dell'art. 2 della presente legge.