§ 4.4.64 - L.R. 6 aprile 1996, n. 29.
Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:06/04/1996
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Applicabilità della disciplina statale.
Art. 2.  Esercizio delle funzioni amministrative attuative.
Art. 3.  Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.
Art. 3 bis.  Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Art. 3 ter.  Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Art. 3 quater.  Domanda di iscrizione nel ruolo ed esami di idoneità.
Art. 3 quinquies.  Revisione del ruolo.
Art. 3 sexies. 
Art. 4.  Modifica della disciplina statale.
Art. 5.  Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione.
Art. 6.  Adeguamento dei regolamenti comunali.
Art. 7.  Attività di trasporto a mezzo mototaxi.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9. 


§ 4.4.64 - L.R. 6 aprile 1996, n. 29.

Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza.

(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).

 

Art. 1. Applicabilità della disciplina statale.

     1. La legge 15 gennaio 1992, n. 21 [1], si applica nel territorio della Regione siciliana con le modifiche e integrazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Esercizio delle funzioni amministrative attuative.

     1. L'esercizio delle funzioni amministrative attuative, in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, è delegato agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della legge 6 marzo 1986, n. 9.

     2. Ove tali autorità non siano costituite o per i comuni che non facciano parte di aree metropolitane, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative è delegato ai singoli comuni interessati.

     3. Gli enti di cui al comma 1 adottano regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza, secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza.

     3 bis. I regolamenti di cui al comma 3 possono prevedere, rimanendo immutato il numero di licenze concedibili, l'adeguamento della disponibilità dei posti su ogni singola autovettura destinata al noleggio con conducente per servizi non di linea, fino ad un massimo di sedici posti più autista [2].

     4. Al fine di incrementare l'uso dell'autotrasporto pubblico non di linea in servizio di piazza e di favorirne l'accesso a categorie sociali disagiate, gli enti di cui al comma 1 possono prevedere tariffe sociali o altre agevolazioni garantendo al contempo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività della gestione dei servizi da parte degli operatori del settore, singoli od organizzati in cooperative di lavoro.

     5. Nell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la lettera c è così sostituita:

     «c) i criteri per la determinazione delle tariffe di servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)».

 

     Art. 3. Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio. [3]

     1. Le commissioni di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono costituite a livello provinciale con decreto del presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e sono composte da:

     a) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) un rappresentante della categoria degli esercenti il servizio taxi, designato dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;

     c) due rappresentanti della categoria degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;

     d) due ufficiali della polizia municipale, designati dall'amministrazione del comune capoluogo di provincia, di cui uno in servizio presso lo stesso comune capoluogo e l'altro in servizio presso uno dei comuni della provincia, individuato secondo un criterio di rotazione;

     e) il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, o un suo delegato.

     2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal presidente della stessa.

     3. Le commissioni durano in carica tre anni con decorrenza dalla data del decreto di cui al comma 1.

     4. Al rinnovo delle commissioni nonché, ove necessario, alla sostituzione di componenti delle stesse, si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina.

 

     Art. 3 bis. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. [4]

     1. E' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

     2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

     a) conducenti di autovetture;

     b) conducenti di motocarrozzette;

     c) conducenti di natanti;

     d) conducenti di veicoli a trazione animale.

     3. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale.

     4. L'iscrizione nel ruolo è, altresì, necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

     5. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui svolgono la propria attività, coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 3 ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

     6. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data del 30 aprile 2002, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3 ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, abbiano prestato servizio di conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di familiare che collabora o di sostituto del titolare della licenza di taxi o di sostituto del titolare dell'autorizzazione di autonoleggio ovvero in qualità di dipendente dell'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo.

     7. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo i soggetti di cui ai commi 5 e 6 devono presentare alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente apposita domanda, specificando la sezione del ruolo in cui si richiede l'iscrizione.

     8. La domanda va redatta ai sensi del successivo articolo 3 quater, comma 2, e deve contenere la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a) dello stesso articolo.

 

     Art. 3 ter. Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. [5]

     1. L'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 3 bis è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali previsti nei commi seguenti nonché al superamento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio previsto dall'articolo 3 quater.

     2. Sono requisiti professionali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:

     a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

     b) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette, il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti, il possesso della patente nautica;

     d) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 226, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

     3. Sono requisiti morali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:

     a) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

     b) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).

     4. I requisiti di cui al comma 3 non sussistono fin tanto che non sia intervenuta riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

 

     Art. 3 quater. Domanda di iscrizione nel ruolo ed esami di idoneità. [6]

     1. Coloro che, in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato dell'Unione europea, abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo 3 bis, devono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove intendono essere iscritti, specificando la sezione del ruolo per cui si richiede l'iscrizione.

     2. Nella domanda, redatta su carta semplice con sottoscrizione in calce, l'interessato deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale devono essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni. La sottoscrizione è disciplinata dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     3. La domanda deve, altresì, contenere:

     a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ter, commi 2 e 3, sottoscritta dall'interessato e prodotta, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

     b) istanza di partecipazione all'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio pubblico non di linea.

     4. L'esame di idoneità consiste in una prova scritta, che può essere effettuata anche mediante quesiti a risposta preordinata, e in un colloquio orale concernenti le seguenti materie:

     a) elementi di geografia della Regione siciliana;

     b) elementi di toponomastica dei maggiori comuni e della provincia di pertinenza del ruolo;

     c) norme concernenti il collaudo, l'immatricolazione, l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli;

     d) nozioni sulla sicurezza della circolazione, norme di comportamento dei conducenti riguardanti la prevenzione degli incidenti ed i provvedimenti da adottare nel caso di incidenti;

     e) norme di comportamento previste dal regolamento taxi e per l'autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.

     5. Espletato l'esame previsto dal comma 4, la commissione di cui all'articolo 3 trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3, lettera a), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     6. Ultimati con esito favorevole i controlli di cui al comma 5, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo di cui all'articolo 3 bis.

 

     Art. 3 quinquies. Revisione del ruolo. [7]

     1. Il ruolo di cui all'articolo 3 bis è soggetto a revisione. La revisione è disposta periodicamente dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di iscrizione.

     2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti di iscrizione.

     3. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti di iscrizione, sono comunicati agli enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

 

          Art. 3 sexies. [8]

     1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2002, n. 395.

 

     Art. 4. Modifica della disciplina statale.

     1. Nell'articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la lettera d) è così sostituita: «d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) o b) del comma 2 dell'articolo 1».

     2. Nell'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il secondo capoverso è così sostituito: «E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente nei comuni ove esiste il servizio di taxi».

     3. L'articolo 11, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è così sostituito: «2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione è effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo modalità che sono disciplinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana» [9].

 

     Art. 5. Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione. [10]

     1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione [11].

     1 bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004 [12].

     2. L'ammontare del contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è adeguato ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi dei carburanti e delle altre componenti del corso di gestione dell'autoveicolo.

     3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti direttamente agli aventi diritto, o a chi per essi, sulla base degli elenchi presentati annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, certificati dai comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950 [13].

 

     Art. 6. Adeguamento dei regolamenti comunali.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni siciliani devono adeguare i propri regolamenti a quanto disposto dalla presente legge.

     2. Le situazioni difformi dalla presente legge devono essere regolarizzate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore dei regolamenti, modificati ai sensi del comma 1.

 

     Art. 7. Attività di trasporto a mezzo mototaxi.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche all'attività di trasporto di persone a mezzo di motociclo o motocarrozzetta, altrimenti definita mototaxi, che è in tal senso considerata attività artigiana.

     2. I limiti relativi al numero di concessioni non si cumulano con quelli previsti per gli autoservizi non di linea.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di lire 3.000 milioni.

     2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Riportata al § 4.5.13, settore "normativa nazionale" in questa stessa banca dati.

[2] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2002, n. 13.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2002, n. 13.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 9 agosto 2002, n. 13.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 9 agosto 2002, n. 13.

[6] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 9 agosto 2002, n. 13.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 9 agosto 2002, n. 13.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 118 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[9] Comma già modificato dall’art. 5 della L.R. 9 agosto 2002, n. 13 e così ulteriormente modificato dall’art. 2 della L.R. 28 novembre 2002, n. 22.

[10] Articolo abrogato dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[11] L’originario comma 1, già sostituito dall’art. 6 della L.R. 9 agosto 2002, n. 13, è stato così ulteriormente sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell’art. 27 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[12] L’originario comma 1, già sostituito dall’art. 6 della L.R. 9 agosto 2002, n. 13, è stato così ulteriormente sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell’art. 27 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[13] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 9 agosto 2002, n. 13.