§ 4.4.75 - L.R. 28 novembre 2002, n. 22.
Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali e loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:28/11/2002
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Contributi di esercizio.
Art. 2.  Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea.
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 4.4.75 - L.R. 28 novembre 2002, n. 22.

Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali e loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea.

(G.U.R. 30 novembre 2002, n. 55).

 

Art. 1. Contributi di esercizio.

     1. Per provvedere alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di ulteriori 100.292.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2002 (U.P.B. 12.3.1.3.1 - capitolo 478104).

     2. La misura e le modalità di corresponsione dei contributi di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. I costi economici standardizzati, già determinati per il 1997, sono confermati per l'anno 2002.

     4. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare dei contributi spettanti, determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi lo stanziamento complessivamente determinatosi a seguito dell'approvazione della presente legge.

     5. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'eser cizio finanziario 2002, mediante l'utilizzazione delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 (accantonamento codice 1011) del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea.

     1. L'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è abrogato. Le autorità comunali provvedono al ritiro delle licenze o autorizzazioni eventualmente rilasciate per un numero superiore a nove posti, compreso quello del conducente.

     2. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è così sostituito:

     (Omissis).

     3. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, dopo le parole "a livello nazionale" sono inserite le parole "e regionale".

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.