§ 79.4.237 - L. 8 novembre 2021, n. 155.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.4 prevenzione degli incendi
Data:08/11/2021
Numero:155


Sommario
Art. 1. 


§ 79.4.237 - L. 8 novembre 2021, n. 155.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

(G.U. 8 novembre 2021, n. 266)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2021, N. 120

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: «dall'articolo 15 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;

     alla lettera b), le parole: «fissa, rotante o» sono sostituite con le seguenti: «fissa e rotante e del connesso impiego di mezzi aerei»;

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne l'adeguato funzionamento, strettamente connesse al consolidamento delle attività di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese le strutture direttamente correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua, fatte salve le procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

     alla lettera c), le parole: «di mezzi terrestri,» sono sostituite dalle seguenti: «delle flotte aeree delle regioni e delle infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,» e dopo le parole: «delle Regioni» sono inserite le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

     alla lettera d), le parole: «alla lotta attiva» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività contro gli incendi boschivi, comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole da: «Ministeri dell'interno» fino a: «per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» sono inserite le seguenti: «, in qualità di esperti, ai quali non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati,», dopo le parole: «articolo 21 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «alle predette attività» sono aggiunte le seguenti: «, delle associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, degli enti no profit impegnati nell'attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «per il sud» sono sostituite dalle seguenti: «per il Sud» e dopo le parole: «della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti «dell'università e della ricerca,»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «Alla realizzazione del Piano» è inserita la seguente: «nazionale»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle risorse stanziate il Piano nazionale può prevedere altresì la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi»;

     al comma 4:

     le parole: «del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «di un primo Piano nazionale previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 10 ottobre 2021»;

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'interno allo scopo di potenziare la capacità di risposta operativa nelle attività aeree di lotta attiva contro gli incendi boschivi a livello nazionale, sono emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema aereo di vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare l'integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La direttiva tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi della lettera b-bis) del comma 1, anche in relazione alle procedure autorizzative.

     4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere g) e h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori.

     4-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici, sono individuate, fatti salvi le procedure di prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, anche derogatorie ove applicabili, delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente connesse, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo e atterraggio esistenti, esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonchè impianti idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua.

     4-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonchè di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio».

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1-bis (Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno a legislazione vigente.

     Art. 1-ter (Misure per le assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Ministero dell'interno n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2022».

     All'articolo 3:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «Gli elenchi» sono sostituite dalle seguenti: «Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi»;

     al secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale» e le parole: «termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2»;

     al comma 4, dopo le parole: «Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale» sono inserite le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «il monitoraggio del rispetto degli adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «il monitoraggio degli adempimenti» e dopo le parole: «poteri sostitutivi di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: «formale adozione» sono sostituite dalla seguente: «approvazione», le parole: «per essere esaminate dal» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della loro lettura sinottica da parte del», le parole: «può elaborare raccomandazioni finalizzate al» sono sostituite dalle seguenti: «si esprime in forma non vincolante ai fini del» e dopo le parole: «conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «ferma restando la competenza delle regioni per l'approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353,»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «Strategia per lo sviluppo delle aree interne» sono sostituite dalle seguenti: «strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)», le parole: «pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro» e le parole: «Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni»;

     al secondo periodo, le parole: «dai Piani regionali di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni» e dopo le parole: «, quali vasche di rifornimento idrico» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi di cui al presente comma sono orientati al principio fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «l'approvazione del progetto definitivo» sono inserite le seguenti: «, corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi,»;

     al quarto periodo, le parole: «della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)» sono sostituite dalle seguenti: «della SNAI»;

     al quinto periodo, la parola: «partecipa» è sostituita dalla seguente: «partecipano», dopo le parole: «articolo 8, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al», le parole: «il Ministero per le politiche agricole» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle politiche agricole» e dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «, il Ministero della transizione ecologica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

     al comma 4, le parole: «finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonchè di radar, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     alla lettera a), numero 2), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

     «1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta»;

     alla lettera b):

     al numero 1), capoverso c-bis), le parole: «con il fuoco prescritto» sono sostituite dalle seguenti: «con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis»;

     al numero 2), dopo le parole: «e gli inadempimenti agli obblighi,» sono inserite le seguenti: «la parola: "determinanti" è sostituita dalle seguenti: ", che possono determinare"» e le parole: «nonchè di incendi di interfaccia urbano-rurale» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»;

     al numero 3), le parole: «anche di incendi di interfaccia urbano-rurale» sono sostituite dalle seguenti: «anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»;

     alla lettera c):

     al numero 2), capoverso 2-bis, dopo le parole: «interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», le parole: «definite con apposite linee-guida definite» sono sostituite dalle seguenti: «definite con apposite linee-guida predisposte» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

     «2-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

     "2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

     2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonchè quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico"»;

     alla lettera d), numero 2), le parole: «sono autorizzate a stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,»;

     alla lettera e):

     il numero 2) è sostituito dal seguente:

     «2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche"»;

     dopo il numero 2) è inserito il seguente:

     «2-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000", "lire 120.000", "lire 400.000" e "lire 800.000" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "euro 45", "euro 90", "euro 300" e "euro 600"»;

     al numero 4), le parole: «il cui inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'inottemperanza ai quali»;

     dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

     «4-bis) al comma 6, le parole: "lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e non superiore a euro 50.000"»;

     al comma 2, le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»;

     alla rubrica, dopo le parole: «della lotta attiva» sono inserite le seguenti: «contro gli incendi boschivi» e le parole: «dei dispositivi sanzionatori» sono sostituite dalle seguenti: «dell'apparato sanzionatorio».

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

     «a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,";

     a-ter) all'articolo 423-bis, terzo comma, le parole: "su aree protette" sono sostituite dalle seguenti: "su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento"»;

     alla lettera b), il primo capoverso è soppresso e, al secondo capoverso, le parole: «Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma,» sono soppresse;

     alla lettera c), capoverso Art. 423-quater, secondo comma, le parole: «di cui all'articolo» sono soppresse;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) all'articolo 425, numero 2), dopo le parole: "industriali o cantieri," sono inserite le seguenti: "su aziende agricole,"».

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,» e le parole: «dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo svolgimento di tali attività» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 3:

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701»;

     al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 701» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "meteorici" sono inserite le seguenti: "o vulcanici"».

     Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 7-bis (Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali). - 1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.

     Art. 7-ter (Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate). - 1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge, le regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.

     2. Al fine di individuare i siti più idonei, le regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a disposizione di questi ultimi.

     3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

     All'articolo 8:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente decreto» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero della transizione ecologica» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso, le parole: «ivi compreso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assumendo quale ambito prioritario d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonchè le aree classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente».

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».