§ 1.2.33 - L.R. 28 novembre 2019, n. 19.
Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:28/11/2019
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Ricalcolo assegni vitalizi.
Art. 2.  Rivalutazione.
Art. 3.  Recepimento.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 1.2.33 - L.R. 28 novembre 2019, n. 19.

Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi.

(G.U.R. 30 novembre 2019, n. 54)

 

Art. 1. Ricalcolo assegni vitalizi.

1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità in corso di erogazione e quelli non ancora erogati dall'Assemblea regionale siciliana, il cui ammontare è definito alla data del 31 dicembre 2011 sulla base delle previgenti norme dei regolamenti interni dell'Assemblea, sono ridotti, a decorrere dall'I dicembre 2019, considerando il loro importo lordo, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La riduzione di cui comma 1 si applica anche alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali diretti e di reversibilità, in corso di erogazione e da erogare, di cui all'articolo 4 del Regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La riduzione è effettuata sulla base dei dati derivanti dalla riquantificazione secondo il sistema contributivo degli assegni vitalizi diretti in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della riquantificazione, il montante contributivo è calcolato esclusivamente sulla base dei dati concernenti le indennità parlamentari e le percentuali di trattenuta, indicate, rispettivamente, nella Tabella A e nella Tabella B allegate alla presente legge, ferma restando l'applicazione della quota di contributi di cui al comma 7.

5. Per gli anni di contribuzione antecedenti il 1970 si applicano le misure dell'indennità parlamentare e le percentuali di trattenuta vigenti all'I gennaio 1970 di cui alle tabelle richiamate al comma 4.

6. La base imponibile contributiva ai fini del ricalcolo di cui al presente articolo è determinata con la maggiorazione di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

7. La quota di contributi a carico dell'Assemblea regionale siciliana è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore di cui al comma 4.

8. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla decorrenza dell'assegno vitalizio e, dalla medesima decorrenza dell'assegno vitalizio, annualmente, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il montante contributivo di cui al comma 8 è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella C allegata alla presente legge con riferimento all'età anagrafica posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non inferiore a quello previsto per i 65 anni di età anagrafica. Per età anagrafiche superiori a 77 anni viene applicato il coefficiente relativo ai 77 anni di età.

10. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del deputato ed il numero dei mesi.

11. L'ammontare dell'assegno vitalizio ricalcolato ai sensi del presente articolo non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante.

12. Gli effetti di risparmio discendenti dalle modalità di calcolo contributivo previste dal presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono rapportati in percentuale rispetto alla spesa complessiva consolidata alla stessa data per assegni vitalizi diretti in corso di erogazione. Tale percentuale, diminuita del 26 per cento, costituirà il valore di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

13. [La percentuale di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti derivante dall'applicazione del comma 12 è incrementata di una quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 37.000 euro lordi annui e di un'ulteriore quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 62.000 euro lordi annui, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12] [2].

14. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana che si sono avvalsi della facoltà di restituzione dei contributi secondo le disposizioni dei regolamenti interni dell'Assemblea, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, al versamento dell'intera somma in precedenza restituita, ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio spettante. Il versamento dell'importo può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali le quote sono dovute.

15. I deputati non ancora titolari di assegno vitalizio, anche cessati dalla carica, possono a domanda chiedere la restituzione dei contributi versati sino al 31 dicembre 2011 fino alla data di maturazione dello stesso, previa rinuncia all'assegno vitalizio, senza rivalutazione ed interessi.

16. Le riduzioni di spesa di cui alla presente legge sono accantonate in un apposito fondo del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 2. Rivalutazione.

1. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 si applica anche, ai fini della loro rideterminazione, ai trattamenti pensionistici il cui ammontare è stato definito sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi del Regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelli maturandi da erogare ai sensi del medesimo Regolamento.

2. Gli importi degli assegni vitalizi e dei trattamenti pensionistici diretti e di reversibilità sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOT) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2012 la base imponibile contributiva dei trattamenti pensionistici, maturati e maturandi, il cui ammontare è definito sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi del Regolamento delle pensioni approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, e dei trattamenti di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, previa domanda di cui al comma 4, è costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1", nei limiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dietro corresponsione della contribuzione previdenziale di cui al medesimo Regolamento [3].

4. L'applicazione della base imponibile contributiva di cui al comma 3 avviene su domanda dei soggetti interessati secondo le modalità previste dalle modifiche di cui al comma 5. In mancanza di domanda la base imponibile contributiva continua ad essere determinata secondo le previgenti disposizioni.

5. Il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è autorizzato ad apportare le modifiche al Regolamento delle pensioni ed alla disciplina attuativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, discendenti dal comma 3.

 

     Art. 3. Recepimento.

1. L'Assemblea regionale siciliana dà attuazione alle disposizioni della presente legge secondo le norme del suo ordinamento interno mediante delibera del Consiglio di Presidenza.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore 1° dicembre 2019.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegato

Tabella A

 

Indennità parlamentari mensili (articolo 1, comma 4)

 

dal

al

INDENNITÀ PARLAMENTARE

01/01/1970

30/06/1970

euro 444,05

01/07/1970

31/12/1970

euro 543,80

01/01/1971

31/12/1971

euro 545,06

01/01/1972

31/12/1972

euro 546,50

01/01/1973

31/12/1973

euro 548,12

01/01/1974

31/12/1974

Euro551,35

01/01/1975

30/06/1975

euro 555,85

01/07/1975

31/12/1975

euro 560,37

01/01/1976

30/06/1976

euro 565,49

01/07/1976

07/07/1976

euro 575,69

08/07/1976

31/12/1976

euro 592,47

01/01/1977

31/01/1977

euro 597,76

01/02/1977

30/06/1977

euro 605,50

01/07/1977

30/09/1977

euro 623,45

01/10/1977

31/12/1977

Euro711,43

01/01/1978

30/06/1978

Euro713,53

01/07/1978

31/12/1978

euro 732,22

01/01/1979

30/06/1979

Euro911,50

01/07/1979

31/12/1979

euro 940,03

01/01/1980

31/01/1980

euro 941,55

01/02/1980

30/04/1980

euro 950,14

01/05/1980

30/06/1980

euro 963,02

01/07/1980

31/07/1980

euro 1.127,75

01/08/1980

30/10/1980

euro 1.391,35

01/11/1980

30/11/1980

euro 1.403,69

01/12/1980

31/12/1980

euro 1.548,63

01/01/1981

31/01/1981

euro 1.562,60

01/02/1981

30/04/1981

euro 1.563,83

01/05/1981

31/07/1981

euro 1.581,10

01/08/1981

01/10/1981

euro 1.593,44

01/11/1981

31/12/1981

euro 1.604,55

01/01/1982

31/01/1982

euro 1.796,79

01/02/1982

30/04/1982

euro 1.807,90

01/05/1982

31/07/1982

euro 1.822,70

01/08/1982

31/10/1982

euro 1.838,74

01/11/1982

30/11/1982

euro 1.854,78

01/12/1982

31/12/1982

euro 2.124,34

01/01/1983

31/01/1983

euro 2.114,56

01/02/1983

30/04/1983

euro 2.128,61

01/05/1983

31/07/1983

euro 2.139,15

01/08/1983

31/10/1983

euro 2.146,17

01/11/1983

30/11/1983

euro 2.156,71

01/12/1983

31/12/1983

euro 2.468,41

01/01/1984

31/01/1984

euro 3.248,40

01/02/1984

30/04/1984

euro 3.254,82

01/05/1984

31/07/1984

euro 3.261,23

01/08/1984

31/10/1984

euro 3.267,64

01/11/1984

30/11/1984

euro 3.274,06

01/12/1984

31/12/1984

euro 3.584,29

01/01/1985

31/01/1985

euro 3.274,06

01/02/1985

30/04/1985

euro 3.280,47

01/05/1985

31/07/1985

euro 3.293,29

01/08/1985

31/10/1985

euro 3.302,91

01/11/1985

30/11/1985

euro 3.306,12

01/12/1985

31/12/1985

euro 3.648,42

01/01/1986

30/04/1986

euro 4.071,51

01/05/1986

31/10/1986

euro 4.094,18

01/11/1986

30/11/1986

euro 4.118,70

01/12/1986

31/12/1986

euro 4.540,80

01/01/1987

30/04/1987

euro 4.477,22

01/05/1987

31/10/1987

euro 4.500,92

01/11/1987

30/11/1987

euro 4.524,74

01/12/1987

31/12/1987

euro 4.994,37

01/01/1988

30/04/1988

euro 4.524,74

01/05/1988

31/10/1988

euro 4.549,36

01/11/1988

30/11/1988

euro 4.574,21

01/12/1988

31/12/1988

euro 5.093,29

01/01/1989

30/04/1989

euro 4.791,90

01/05/1989

31/10/1989

euro 4.825,61

01/11/1989

30/11/1989

euro 5.189,40

01/12/1989

31/12/1989

Euro5.725,69

01/01/1990

30/04/1990

euro 5.447,69

01/05/1990

31/10/1990

euro 5.486,32

01/11/1990

30/11/1990

euro 5.522,15

01/12/1990

31/12/1990

euro 6.157,89

01/01/1991

30/04/1991

euro 6.809,60

01/05/1991

31/10/1991

euro 6.864,10

01/11/1991

30/11/1991

euro 6.909,10

01/12/1991

31/12/1991

euro 7.644,34

01/01/1992

30/11/1992

euro 7.270,67

01/12/1992

31/12/1992

euro 8.005,91

01/01/1993

30/06/1993

euro 7.270,67

01/07/1993

30/11/1993

euro 7.876,13

01/12/1993

31/12/1993

euro 8.581,96

01/01/1994

30/11/1994

euro 8.276,16

01/12/1994

31/12/1994

euro 8.981,99

01/01/1995

30/11/1995

euro 8.510,77

01/12/1995

31/12/1995

euro 9.216,59

01/01/1996

30/11/1996

euro 8.745,37

01/12/1996

31/12/1996

euro 9.451,20

01/01/1997

30/11/1997

euro 9.254,25

01/12/1997

31/12/1997

euro 9.960,08

01/01/1998

30/11/1998

euro 9.585,59

01/12/1998

31/12/1998

euro 10.291,41

01/01/1999

30/11/1999

euro 9.916,92

01/12/1999

31/12/1999

euro 10.622,75

01/01/2000

31/12/2000

euro 10.311,43

01/01/2001

31/12/2001

euro 10.643,04

01/01/2002

31/12/2002

euro 10.974,66

01/01/2003

31/12/2003

euro 11.579,73

01/01/2004

31/12/2004

euro 12.007,03

01/01/2005

31/12/2005

euro 12.434,32

01/01/2006

31/12/2006

euro 11.703,64

01/01/2007

31/12/2007

euro 11.703,64

01/01/2008

31/12/2008

euro 11.703,64

01/01/2009

31/12/2009

euro 11.703,64

01/01/2010

31/12/2010

euro 11.703,64

01/01/2011

31/12/2011

euro 12.005,95

 

 

Allegato

Tabella B

 

Aliquote contributive a carico dei deputati (articolo 1, comma 4)

 

dal

al

ALIQUOTA CONTRIBUTI

QUOTA AGGIUNTIVA REVERSIBILITÀ

01/01/1970

30/06/1973

8,75%

0%

01/07/1973

31/12/1983

10,00%

0%

01/01/1984

30/06/1993

7,60%

0%

01/07/1993

28/02/1994

9,70%

0%

01/03/1994

31/12/2011

9,70% (*)

25% del 9,70% (*)

25/07/2001

31/12/2011

8,60% (**)

25%del8,60%(**)

 

(*) Aliquote applicabili ai deputati il cui mandato sia iniziato anteriormente al 25 luglio 2001 (data di inizio della XIII legislatura).

(**) Aliquote applicabili ai deputati il cui mandato sia iniziato successivamente al 25 luglio 2001 (data di inizio della XIII legislatura).

 

 

Allegato

Tabella C

 

Coefficienti di trasformazione (articolo 1, comma 9)

 

età

coefficienti di trasformazione

65

5,326

66

5,506

67

5,700

68

5,910

69

6,135

70

6,378

71

6,640

72

6,924

73

7,235

74

7,576

75

7,950

76

8,364

77

8,817

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2021, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

[2] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2021, n. 44, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12».

[3] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.