§ 2.11.126 - L.R. 15 maggio 1991, n. 17.
Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:15/05/1991
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. A modifica ed integrazione della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono trasformati in musei interdisciplinari i seguenti musei
Art. 2.      1. Sono istituiti musei regionali interdisciplinari nella città di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa
Art. 3.      1. I musei interdisciplinari di cui all'articolo 1 hanno la dotazione organica di personale indicata nella tabella B/6 allegata alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116. I musei regionali [...]
Art. 4.      1. Al fine di assicurare la tutela, la salvaguardia, l'agibilità, la migliore conservazione e fruizione del patrimonio archeologico gelese e delle isole dello Stagnone presso Marsala l'Assessore [...]
Art. 5.      1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera d dell'articolo 4, il Museo di Gela e il Museo dell'isola di Mozia si aggiungono ai musei regionali elencati all'articolo 6 della legge [...]
Art. 6.      1. Per la tutela e la conservazione dell'area Floristella-Grottacalda e per l'acquisizione ed il recupero del palazzo Pennisi sito nella predetta area compresa nei territori di Enna, Aidone, [...]
Art. 7.      1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo annuo di lire 50 milioni, a decorrere dal 1991, a favore del Museo [...]
Art. 8.      1. Per favorire l'avvio delle attività e della programmazione delle attività teatrali, liriche, musicali, concertistiche e di balletto del teatro Vittorio Emanuele di Messina, l'Assessore [...]
Art. 9.      1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al comune di Trapani un contributo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli [...]
Art. 10.      1. E' istituito presso ciascuna delle sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali dell'Isola un gruppo di lavoro adeguato alle esigenze di costituzione [...]
Art. 11.      1 . Per le finalità degli articoli 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 18.000 milioni così ripartita
Art. 12.      1. All'onere di lire 30. 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quanto a lire 14.850 milioni, con parte [...]


§ 2.11.126 - L.R. 15 maggio 1991, n. 17.

Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali.

(G.U.R. n. 25 del 18 maggio 1991).

 

CAPO I

Istituzione ed ordinamento di musei regionali

 

Art. 1.

     1. A modifica ed integrazione della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono trasformati in musei interdisciplinari i seguenti musei:

     a) Museo regionale di Messina;

     b) Galleria di Palazzo Bellomo di Siracusa;

     c) Galleria di Palazzo Abatellis di Palermo;

     d) Museo regionale di Trapani.

     e) Museo regionale di storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano di Terrasini [1].

 

     Art. 2.

     1. Sono istituiti musei regionali interdisciplinari nella città di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa.

     2. Assumono carattere di museo regionale le seguenti istituzioni:

     a) Antiquarium di Aidone;

     b) Antiquarium di Gela;

     c) Antiquarium di Tindari - Patti;

     d) Antiquarium di Tusa;

     e) Antiquarium di Giardini - Naxos;

     f) Antiquarium di Himera;

     g) Antiquarium di Marianopoli;

     h) Antiquarium di Favignana;

     i) Antiquarium di Lampedusa;

     l) [2];

     m) Museo di Sciacca;

     n) Museo naturalistico «Cave di Cusa»;

     o) Museo archeologico - Lilibeo Marsala;

     p) Casa-Museo Verga di Catania;

     q) Casa-Museo di Palazzolo Acreide;

     r) Museo di Adrano;

     s) Museo Palazzo Mirto di Palermo;

     t) Museo Osservatorio Paleontologico di Palermo;

     u) Museo della Pomice di Lipari;

     v) Villa imperiale di Piazza Armerina;

     z) Museo del sale di Trapani.

     - Museo geologico G. G. Gemmellaro con sede in Palermo [3].

     3. Sono, altresì, istituiti il museo regionale delle miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere Gessolungo, La Grasta e Trabia- Tallarita di Riesi, il museo regionale delle miniere di Agrigento con sede in Ciavolotta, la miniera-museo di Cozzo Disi, il museo regionale naturale di Pantalica, il museo regionale del territorio di Messina, il museo regionale del Barocco in Noto e il museo delle tradizioni silvo-pastorali in Mistretta, nonché il museo regionale naturale e delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna, in provincia di Ragusa e il museo del carrubo, delle arti e degli strumenti del lavoro rurale di Vittoria ed il Museo archeologico regionale di Centuripe, tramite apposita convenzione con il comune e la provincia regionale di Enna per la gestione dello stesso [4].

     4. Nelle more del verificarsi delle condizioni per la gestione da parte della Regione dei sopradetti musei, la gestione degli stessi può essere affidata ai comuni interessati e l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ai comuni medesimi i contributi di cui all'articolo 11.

     5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per la celebrazione di Salvatore Quasimodo nella ricorrenza del novantesimo anniversario della nascita del poeta, è autorizzato a istituire a Modica anche attraverso l'acquisizione della casa natale del poeta una biblioteca-museo regionale.

     6. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'AFDRS [5].

 

     Art. 3.

     1. I musei interdisciplinari di cui all'articolo 1 hanno la dotazione organica di personale indicata nella tabella B/6 allegata alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116. I musei regionali hanno la dotazione organica indicata nella tabella B/7 allegata alla medesima legge.

     2. Ai musei interdisciplinari e regionali si applicano le norme della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, in quanto compatibili.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di assicurare la tutela, la salvaguardia, l'agibilità, la migliore conservazione e fruizione del patrimonio archeologico gelese e delle isole dello Stagnone presso Marsala l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno 1991, ad effettuare una spesa straordinaria di lire 6.500 milioni così suddivisa:

     a) per esplorazione e scavi archeologici nelle aree più direttamente interessate da antiche testimonianze, lire 1.000 milioni, di cui 500 milioni per la zona archeologica gelese e 500 milioni per le isole dello Stagnone;

     b) per la ricerca ed il recupero di reperti nello specchio d'acqua antistante il porto di Gela e le isole dello Stagnone presso Marsala, dove recentemente sono state individuate o ritrovate navi di origine greca e punica, lire 500 milioni, di cui lire 250 milioni per la nave di origine greca e lire 250 milioni per la nave di origine punica;

     c) per la costituzione di due parchi archeologici e ambientali, uno presso Gela e l'altro presso le isole dello Stagnone, anche a mezzo di espropri, ove poter ubicare altresì, ai fini della fruizione, i reperti di provenienza subacquea già recuperati e da recuperare, lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'allestimento espositivo della nave greca e del suo corredo e lire 2.000 milioni per l'allestimento della nave punica e del suo corredo;

     d) per il potenziamento del Museo di Gela e del Museo di Mozia, con funzione divulgativa e didattica, lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per il Museo di Gela e lire 500 milioni per il Museo di Mozia.

 

     Art. 5.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera d dell'articolo 4, il Museo di Gela e il Museo dell'isola di Mozia si aggiungono ai musei regionali elencati all'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

     2. Ai musei di cui al comma 1 è attribuita la dotazione organica di personale secondo la ripartizione numerica indicata nella tabella B/6 annessa alla predetta legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

 

     Art. 6.

     1. Per la tutela e la conservazione dell'area Floristella-Grottacalda e per l'acquisizione ed il recupero del palazzo Pennisi sito nella predetta area compresa nei territori di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera è istituito l'ente parco minerario Floristella-Grottacalda.

     2. L'ente parco, cui l'Ente minerario siciliano (E.M.S.) conferirà la relativa area in proprietà, provvede alla protezione e conservazione del complesso minerario Floristella, alla difesa e protezione del paesaggio e dell'ambiente naturale dell'area mineraria e della circostante area forestata, alla riqualificazione dei valori etno-antropologici e naturali del parco e al corretto uso del relativo territorio.

     3. Apposito statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione, provvede a regolare le attività e le finalità dell'ente, nonché la composizione degli organi di amministrazione nei quali sono rappresentati la Regione, la provincia regionale di Enna ed i comuni di cui al comma 1.

     4. Il presidente dell'ente è nominato con decreto del Presidente della Regione.

     5. Ogni intervento nell'area del parco è sottoposto al preventivo parere dell'ente che ne valuta la compatibilità con le vocazioni dell'area stessa.

     6. Gli interventi deliberati dall'ente sono sottoposti a parere preventivo dei consigli degli enti locali interessati.

     7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1991, la spesa di lire 300 milioni. Per gli esercizi successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 7.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo annuo di lire 50 milioni, a decorrere dal 1991, a favore del Museo S. Nicolò e SS. Salvatore, in Militello in Val di Catania.

 

CAPO II

Interventi nei settori del teatro e dei beni culturali

 

     Art. 8.

     1. Per favorire l'avvio delle attività e della programmazione delle attività teatrali, liriche, musicali, concertistiche e di balletto del teatro Vittorio Emanuele di Messina, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere i seguenti ulteriori contributi a favore dell'associazione «Ente teatro di Messina»: nell'esercizio finanziario 1991, lire 2.900 milioni; nell'esercizio finanziario 1992, lire 5.000 milioni; a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, un contributo complessivo annuo di lire 13.000 milioni.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla programmazione ed allo svolgimento della stagione teatrale, musicale, lirica, concertistica e di balletto, nonché alla gestione della struttura teatrale.

 

     Art. 9.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al comune di Trapani un contributo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quale concorso alla ricostruzione del teatro Garibaldi.

 

     Art. 10.

     1. E' istituito presso ciascuna delle sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali dell'Isola un gruppo di lavoro adeguato alle esigenze di costituzione e di aggiornamento del catalogo regionale di cui all'articolo 18, lettera d, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

     2. Il gruppo di lavoro provvede, anche con il concorso della provincia regionale competente, a costituire ed aggiornare presso la biblioteca comunale del capoluogo di provincia la banca comune dei dati bibliografici anche automatizzata delle biblioteche del territorio provinciale, utile all'incremento del catalogo regionale.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 400 milioni.

 

     Art. 11.

     1 . Per le finalità degli articoli 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 18.000 milioni così ripartita:

     a) lire 9.000 milioni per l'acquisto, il riattamento e la riparazione degli immobili;

     b) lire 9.000 milioni per il loro arredamento, per le attrezzature specialistiche e per quanto altro occorre per il funzionamento dei musei.

     2. Per gli anni successivi le predette spese saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 12.

     1. All'onere di lire 30. 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quanto a lire 14.850 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 15.300 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Il predetto onere e quello ricadente negli esercizi finanziari 1992 e 1993, valutato in lire 22.450 milioni per l'anno 1992 e in lire 21.450 milioni per l'anno 1993, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - progetto 05.02 - Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 11 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 14.

[2] Lettera abrogata dall’art. 11 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 14.

[3] Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[4] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[5] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.