§ 3.13.58 - L.R. 3 maggio 2004, n. 8.
Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:03/05/2004
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Definizione della professione di guida turistica
Art. 2.  Albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana
Art. 3.  Corsi di aggiornamento
Art. 4.  Definizione dell'attività di accompagnatore turistico
Art. 5.  Guida di media montagna
Art. 6.  Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche
Art. 7.  Disciplina dell'attività di guida subacquea
Art. 7 bis.  Contributi per spese di organizzazione
Art. 8.  Ambito di applicazione
Art. 9.  Tesserino di riconoscimento
Art. 10.  Tariffe
Art. 11.  Attività di vigilanza e sanzioni amministrative
Art. 12.  Revoca e sospensione dell'abilitazione
Art. 13.  Requisito di iscrizione
Art. 14.  Norma finanziaria
Art. 15. 


§ 3.13.58 - L.R. 3 maggio 2004, n. 8.

Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea.

(G.U.R. 7 maggio 2004, n. 20)

 

Art. 1. Definizione della professione di guida turistica

     1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a siti paesaggistici e naturalistici ed a beni di interesse turistico quali monumenti, opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche culturali, storiche ed artistiche. La professione di guida turistica disciplinata ai sensi della presente legge corrisponde ad attività di guida specializzata.

     2. I siti di alta specializzazione, individuati dalla Regione in linea con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche", nonché i siti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell'umanità, che siano presenti sul territorio della Regione, possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 2.

     3. La professione di guida turistica può essere esercitata stabilmente nel territorio della Regione unicamente da coloro i quali siano iscritti in una delle sezioni dell'albo regionale di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2. Albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana

     1. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

     a) Sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;

     b) Sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;

     c) Sezione "Sicilia nord orientale", la cui iscrizione consente l’esercizio della professione nelle province di Catania e Messina [1];

     c bis) Sezione "Sicilia sud orientale", la cui iscrizione consente l’esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa [2];

     d) Sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3.

     2. L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     3. Restano valide le abilitazioni all'esercizio della professione di guida turistica nei comuni e nelle province della Regione già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi, ai sensi dell'articolo 123 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme relative all'accesso e svolgimento dell'esame di cui al comma 2, che deve comunque assicurare la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera e la cui commissione esaminatrice deve essere composta anche da docenti universitari.

 

     Art. 3. Corsi di aggiornamento

     1. In alternativa all'esame di cui al comma 2 dell'articolo 2, coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e coloro i quali conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritti in ciascuna Sezione dell'albo regionale previa frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento di 300 ore organizzato, anche in sedi decentrate, dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane, da avviare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Definizione dell'attività di accompagnatore turistico

     1. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

     2. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.

     3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati previo inserimento del profilo nel Repertorio delle qualificazioni della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, d'intesa con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo [3].

     4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestate da istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di professionalizzazione e di corsi finanziati con risorse dei Programmi operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3.

     5. Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della Regione.

     6. Nell'ambito di una stessa attività di accompagnamento a singole persone o gruppi è vietato svolgere contemporaneamente le professioni di accompagnatore turistico e di guida turistica da chi sia in possesso di entrambe le abilitazioni.

 

     Art. 5. Guida di media montagna [4]

     1. Lo svolgimento della professione di guida di media montagna è disciplinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 6. Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche [5]

     1. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica nella Regione. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 2.

     2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore.

     3. Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.

     4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinati l'accesso, le materie e la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi e dell'esame di cui al comma 2.

 

     Art. 7. Disciplina dell'attività di guida subacquea

     1. E' guida subacquea chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.

     2. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide subacquee. L'iscrizione all'albo consente l'esercizio dell'attività di guida subacquea anche nelle aree marine protette della Regione.

     3. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (Confèdèration Mondiale des Activitès Subacquatiques) o di corrispondente livello per altre federazioni.

     4. Al fine di aumentare il richiamo e l'offerta turistica nonché di tutelare l'ambiente, le guide subacquee sono autorizzate ad ormeggiare nelle zone di riserva A-B-C in occasione di visite guidate organizzate da centri di immersione o "Scuole sub", regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il tempo necessario al corretto svolgimento della visita subacquea.

     5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con decreto, a disciplinare le attività dei centri di immersione e delle "Scuole sub".

 

     Art. 7 bis. Contributi per spese di organizzazione [6]

     1. A carico di coloro che richiedono di accedere alle verifiche previste per l'accesso alle professioni di cui alla presente legge, è previsto un contributo non superiore ad euro 100,00 per le spese da sostenersi da parte dell'Amministrazione per le attività di verifica.

     2. La misura del contributo è determinata con i decreti che approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche.

 

     Art. 8. Ambito di applicazione

     1. In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e 3, ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano, in regime di libera prestazione di servizi, le professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.

     2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì:

     a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono le attività di illustrazione delle sedi dell'ente di appartenenza;

     a-bis) limitatamente alla guida turistica, agli enti del terzo settore assegnatari e/o gestori di beni immobili regionali, che, nell'ambito delle loro prerogative, svolgano attività di illustrazione delle sedi assegnate [7];

     b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di accompagnamento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie e marittime in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi.

 

     Art. 9. Tesserino di riconoscimento

     1. All'atto dell'iscrizione agli albi di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche. Il tesserino è sottoposto a vidimazione triennale.

     2. Il tesserino di riconoscimento deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

 

     Art. 10. Tariffe

     1. Le tariffe minime da applicare per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono fissate ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono adottate entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

 

     Art. 11. Attività di vigilanza e sanzioni amministrative

     1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla presente legge. Tali funzioni, nell'ambito delle aree protette, sono esercitate dall'ente gestore.

     2. In caso di violazione della presente legge i comuni e gli enti gestori delle aree protette applicano ai contravventori le seguenti sanzioni amministrative:

     a) euro 3.000 per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida ambientale-escursionistica e di guida subacquea senza possesso della relativa abilitazione o iscrizione all'albo o per violazioni del comma 6 dell'articolo 4;

     b) euro 100 per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento;

     c) euro 5.000 per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati o per violazioni del comma 6 dell'articolo 4.

     3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal comune o dagli enti gestori delle aree protette a titolo di copertura delle spese per l'attività di vigilanza e controllo. Ai predetti soggetti e agli altri organi di polizia, relativamente alle violazioni accertate dagli stessi, spetta il potere sanzionatorio previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [8]

     4. I comuni e gli enti gestori delle aree protette sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti copia dei verbali delle contravvenzioni elevate ai sensi del comma 2, nonché copia degli eventuali reclami pervenuti in ordine all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 12. Revoca e sospensione dell'abilitazione

     1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

     a) reiterate violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 11;

     b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.

     2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, l'abilitazione può essere revocata.

     3. La sospensione e la revoca sono disposte dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sulla base dei verbali delle contravvenzioni elevate dai competenti organi del comune o dell'ente gestore dell'area protetta nei quali si è verificata l'infrazione, nonché sulla base dei reclami pervenuti dai clienti.

 

     Art. 13. Requisito di iscrizione

     1. E' requisito di iscrizione agli albi di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7 essere residenti o eleggere domicilio nel territorio della Regione.

 

     Art. 14. Norma finanziaria

     1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

 

     Art. 15.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] L'originaria lettera c) è stata così sostituita dalle attuali lettere c) e c bis) per effetto dell'art. 72 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[2] L'originaria lettera c) è stata così sostituita dalle attuali lettere c) e c bis) per effetto dell'art. 72 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2024, n. 7.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 67 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[6] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[7] Lettera inserita dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[8] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.