§ 4.7.69 - L.R. 24 settembre 2021, n. 24.
Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:24/09/2021
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per il settore della forestazione.
Art. 2.  Modifiche di norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana.
Art. 3.  Norme sulla direzione degli enti parco regionali.
Art. 4.  Adeguamento fondo per il rinnovo del CCRL.
Art. 5.  Differimento termini amministrativo-contabili.
Art. 6.  Modifiche alle tabelle A e B di cui all'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22.
Art. 7.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 4.7.69 - L.R. 24 settembre 2021, n. 24.

Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie.

(G.U.R. 28 settembre 2021, n. 42)

 

Art. 1. Disposizioni per il settore della forestazione.

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.374.658,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514) e di euro 100.012,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 151001 - art. 2).

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 1.474.670,00, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2021, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.

 

     Art. 2. Modifiche di norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16, le parole da "Al corso" fino alla fine sono sostituite dalle parole "Al corso è ammesso un numero di candidati stabilito nel bando di indizione del concorso.".

2. All'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2020, n. 29 le parole "la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022" sono sostituite dalle parole "la spesa di euro 1.793.732,00 per l'esercizio finanziario 2021 e di euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022".

 

     Art. 3. Norme sulla direzione degli enti parco regionali.

1. L'organizzazione amministrativa degli enti parco regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni, si articola nella direzione, equiparata ad una struttura di dimensione intermedia ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in unità operative di base e in uffici semplici.

2. [A capo della direzione è preposto il direttore, il cui trattamento economico corrisponde a quello attribuito ai dirigenti di strutture intermedie ai sensi del contratto collettivo del personale regionale con qualifica dirigenziale] [1].

3. [Per i dirigenti provenienti dall'amministrazione regionale o degli enti parco incaricati di svolgere le funzioni di direttore degli enti parco la retribuzione è quella della fascia di appartenenza] [2].

4. I presidenti degli enti parco determinano la retribuzione di posizione, parte fissa, parte variabile e di risultato spettante ai direttori, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo del personale regionale con qualifica dirigenziale in ordine al trattamento economico attribuito ai dirigenti di struttura intermedia coincidente con il servizio.

 

     Art. 4. Adeguamento fondo per il rinnovo del CCRL. [3]

1. Per l'adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale (Missione 1, Programma 10, capitolo 212019) è autorizzata l'ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704. Per gli esercizi successivi l'entità dello stanziamento è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Differimento termini amministrativo-contabili.

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, con riferimento al rendiconto generale o al bilancio di esercizio relativi all'esercizio 2020, è differito al 30 novembre 2021.

2. Al fine di proseguire il processo di risanamento finanziario già in atto del Centro regionale Helen Keller - Scuola cani guida per ciechi di Messina, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini e gli effetti dell'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.

 

     Art. 6. Modifiche alle tabelle A e B di cui all'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22.

1. Alla tabella A di cui all'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, in corrispondenza del capitolo "N.I. 7900", le diciture del Titolo "3", della Tipologia "500" e della categoria "2" sono sostituite dalle seguenti:

 

Titolo

Tipologia

Categoria

Amm.ne

Rubrica

Capitolo

Natura fondi

DESCRIZIONE

5

300

1

7

3

N.I. 7900

1

Recupero in cinque anni delle somme erogate ai comuni partecipanti all'azienda speciale consortile "A.I.C.A. - Azienda idrica comuni agrigentini"

 

2. Alla tabella B di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 22/2021, in corrispondenza del capitolo "N.I. 191335", la dicitura del Titolo "1" è sostituita dalla seguente:

 

Missione

Programma

Titolo

Amm.ne

Rubrica

Capitolo

Natura fondi

DESCRIZIONE

18

1

3

7

3

N.I. 191335

1

Erogazione straordinaria ai comuni partecipanti all'azienda speciale consortile "A.I.C.A. - Azienda idrica comuni agrigentini"

 

     Art. 7. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle A e B discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 18 marzo 2022, n. 2.

[2] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 18 marzo 2022, n. 2.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.