§ 4.3.146 - L.R. 18 marzo 2022, n. 2.
Disposizioni in materia di edilizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:18/03/2022
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.
Art. 3.  Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.
Art. 5.  Integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive modificazioni.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23.
Art. 11.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24.
Art. 12.  Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21.
Art. 13.  Norma finale.


§ 4.3.146 - L.R. 18 marzo 2022, n. 2.

Disposizioni in materia di edilizia.

(G.U.R. 25 marzo 2022, n. 13 - S.O. n. 14)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole "compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche" sono sostituite dalle parole "che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici";

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) la manutenzione ordinaria di strade poderali;";

c) la lettera l) è abrogata;

d) alla lettera m), le parole ", ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui" sono abrogate;

e) alla lettera p), le parole "e di nuova costruzione" sono abrogate;

f) la lettera s) è abrogata;

g) alla lettera aa), dopo la parola "rinnovabili" sono aggiunte le parole "purché non alterino la volumetria complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici, ";

h) la lettera af) è sostituita dalla seguente: "af) collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc" [1].

2. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) "la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) la manutenzione ordinaria di strade interpoderali;";

b) la lettera h) è abrogata;

c) alla lettera i), le parole "e di nuova costruzione" sono soppresse;

d) la lettera l) è abrogata;

e) la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all'interno della zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.";

f) il comma 7 è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), punto 1), dopo la parola "esistenti" sono aggiunte le seguenti parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" e dopo la parola "edilizie" sono aggiunte le parole "rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni";

b) [alla lettera d), punto 4), dopo la parola "ammezzati" sono aggiunte le parole "esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge"] [2];

c) alla lettera d), punto 5), le parole da ". Per gli interventi da effettuare" fino alla fine del medesimo punto 5) sono soppresse;

d) alla lettera d), punto 6), dopo la parola "precedenti" sono aggiunte le parole ". Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni nonché del piano paesaggistico".

 

     Art. 3. Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.

1. All'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "inizio attività" sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un professionista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.";

c) il comma 10 è abrogato.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, le parole "dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico".

 

     Art. 5. Integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.

1. All'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non si applicano alle richieste di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie di cui al comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni è abrogato.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati.".

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"4. Gli interventi riguardano edifici legittimamente realizzati; sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio.";

b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando il termine per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, come previsto dall'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, fissato al 31 dicembre 2023, le istanze relative agli interventi sono presentate entro il 30 giugno 2023 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza." [3];

c) all'articolo 6 dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.";

d) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

"f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23.

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, le parole "per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "fino al termine dell'emergenza pandemica" e dopo le parole "attività di ristorazione." sono aggiunte le parole "Entro novanta giorni dalla cessazione dell'emergenza pandemica, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla rimozione delle opere di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.".

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23.

1. All'articolo 43, comma 1, lettera b), punto 1-bis, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, dopo la parola "turistico-ricettiva" sono aggiunte le parole ", artigianale e industriale".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24, sono abrogati.

 

     Art. 12. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21.

1. L'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21, è abrogato.

 

     Art. 13. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2023, n. 90, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[2] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2023, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2023, n. 90, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.