§ 2.3.149 - L.R. 21 ottobre 2020, n. 24.
Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:21/10/2020
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni.
Art. 2.  Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità.
Art. 3.  Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo.
Art. 4.  Elenco regionale soggetti inibiti dal gioco d'azzardo.
Art. 5.  Competenze della Regione.
Art. 6.  Competenze dei comuni. Distanze minime.
Art. 7.  Competenze delle ASP.
Art. 8.  Sanzioni amministrative.
Art. 9.  Clausola valutativa.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Norma finale.


§ 2.3.149 - L.R. 21 ottobre 2020, n. 24.

Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo.

(G.U.R. 23 ottobre 2020, n. 54 - S.O. n. 37)

 

Art. 1. Finalità e definizioni.

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) tutelare i valori costituzionalmente tutelati della salute e del risparmio, come sancito dagli articoli 32 e 47 della Costituzione, e gli interessi della collettività, contrastando la diffusione del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), anche se autorizzato, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili e curando il trattamento ed il recupero delle persone che ne sono affette ed il supporto alle loro famiglie;

b) contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del disturbo da gioco d'azzardo sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio;

c) contrastare l'esercizio abusivo delle attività di raccolta di gioco.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per sale da gioco si intendono tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività del gioco con vincita in denaro praticato mediante gli apparecchi descritti dai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

3. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per luoghi sensibili si intendono:

a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le università ed ogni altra struttura formativa;

b) i luoghi di culto;

c) le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;

d) i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi;

e) le caserme;

f) i centri di aggregazione di anziani;

g) i cimiteri e le camere mortuarie.

4. I comuni con apposito regolamento possono indicare ulteriori siti oltre quelli di cui al comma 3 sulla base delle caratteristiche del territorio comunale.

5. I comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici e strutturali delle sale da gioco e degli spazi per il gioco e le relative pertinenze, tenuto conto del contesto urbano, della sicurezza nonché dei problemi connessi alla viabilità e all'inquinamento acustico;

6. I comuni possono contingentare il numero delle sale da gioco esistenti sul proprio territorio. La regolamentazione del numero di sale gioco non potrà avere effetto retroattivo e dovrà salvaguardare le attività già esistenti.

7. La diagnosi o la valutazione del soggetto affetto da DGA o a rischio, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema socio-sanitario, è formulata dai servizi per le dipendenze patologiche delle ASP e dai loro coordinamenti.

 

     Art. 2. Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità.

1. I comuni singoli e associati e le aziende sanitarie provinciali (ASP) concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge.

2. Ai fini della presente legge la Regione riconosce il ruolo:

a) dei soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e degli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;

b) delle associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;

c) delle associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

d) dei soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

 

     Art. 3. Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo.

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno e di valutare l'efficacia delle politiche messe in atto per contrastarlo.

2. L'Osservatorio ha il compito di:

a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco;

b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento all'Assemblea regionale siciliana e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco;

c) redigere annualmente una relazione sullo stato dell'offerta di gioco in relazione alle finalità della presente legge.

3. L'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo ha sede presso il dipartimento per le attività sanitarie - osservatorio epidemiologico (DASOE) - dell'Assessorato regionale della salute, che ne assicura supporto tecnico, ed è composto da due componenti dell'Assessorato regionale della salute, da un componente per ogni coordinamento dei servizi delle dipendenze patologiche delle ASP, dal presidente del coordinamento enti ausiliari Regione siciliana in rappresentanza delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti, da un rappresentante delle associazioni e/o fondazioni impegnate nella prevenzione del gioco d'azzardo e da un rappresentante delle fondazioni e/o associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con apposito decreto dell'assessore regionale per la salute da emanarsi, previo parere della Commissione "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Elenco regionale soggetti inibiti dal gioco d'azzardo.

1. La Regione, con il regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 5 sentite l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, istituisce l'elenco regionale dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro.

2. L'iscrizione all'elenco si realizza su base volontaria e può essere effettuata per un periodo definito, almeno semestrale, o a tempo indeterminato.

 

     Art. 5. Competenze della Regione.

1. La Regione:

a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da DGA nel contesto del piano di prevenzione regionale ed in coerenza con il piano nazionale GAP e conseguentemente assicura il monitoraggio su tali attività;

b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza mediante l'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo, tramite i flussi SIND GAP;

c) istituisce un numero verde regionale dedicato per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenze;

d) promuove la conoscenza, l'informazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari nonché degli operatori delle ASP, del terzo settore con esperienza in GAP, degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al disturbo da gioco d'azzardo;

e) promuove progetti informativi e formativi in ordine alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, all'attivazione della rete di sostegno, alla conoscenza generale della normativa nazionale e regionale vigente in materia di gioco d'azzardo, anche attraverso il CEFPAS e/o tramite protocolli con il Ministero dell'istruzione e con l'Ufficio scolastico regionale;

f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e supporto ai singoli e alle famiglie;

g) sostiene le famiglie nonché le associazioni e le fondazioni antiusura che si occupano di affrontare situazioni di sovraindebitamento a rischio usura;

h) sostiene le iniziative delle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, associazioni di familiari vittime del gioco d'azzardo e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo autorizzato e non, anche in collaborazione con enti locali, ASP e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

i) promuove e monitora le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni tese allo sviluppo di un codice etico di autoregolamentazione che le vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata;

l) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti.

2. Con cadenza biennale, l'Assessore regionale per la salute adotta, previo parere della Commissione "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto, il piano per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di prevenzione regionale di cui alla lettera a) del comma 1.

3. La Regione rilascia, tramite i comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato il marchio regionale "Slot? No Grazie!".

4. È fatto obbligo agli esercenti di sale di gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo autorizzato di munirsi di materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco d'azzardo, da esporre in modo visibile e accessibile al pubblico. A tal fine la Regione, di concerto con le ASP, provvede a pubblicare sul suo sito istituzionale materiale informativo sui rischi correlati al gioco, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.

5. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco.

6. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale, per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute, previo parere della Commissione VI "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto definisce i criteri, le regole tecniche e le modalità attuative della presente legge e le relative sanzioni nonché le forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:

a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni, accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a uno;

b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo autorizzato.

 

     Art. 6. Competenze dei comuni. Distanze minime.

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a:

a) 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

b) 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti.

2. I comuni possono prevedere forme premiami per gli esercizi "Slot? No Grazie!" di cui al comma 3 dell'articolo 5, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato.

3. I centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 1, qualora soddisfino le seguenti condizioni:

a) risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;

b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto dal comma 1:

a) [la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere] [1];

b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dal comma 943 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni.

7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.

8. Spetta al comune la competenza sui controlli, tramite la polizia locale, sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo e di garantire il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dalla legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

9. I comuni prevedono, nella fascia notturna nonché nella fascia oraria di ingresso e di uscita scolastiche, sospensioni orarie nell'attività di gioco con vincita in denaro praticata con gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

9-bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione il subingresso nell'attività di altro soggetto, previa acquisizione di licenza da parte del subentrante ai sensi della normativa statale vigente [2].

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di stipulazione di un nuovo contratto di gestione di impianto sportivo già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di avviso pubblico e accreditamento presso l'ente disciplinante l'attività dell'impianto e l'obbligo del gestore di assicurare la raccolta delle scommesse all'interno del medesimo impianto [3].

9-quater. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) non aventi come attività esclusiva o prevalente la raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS nonché per le sale giochi dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, per le sale scommesse, le sale VLT, le sale bingo e gli altri locali comunque dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell'esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS [4].

9-quinquies. Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 1 i punti di vendita riconducibili alla categoria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministero distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo [5].

 

     Art. 7. Competenze delle ASP.

1. Le ASP, in collaborazione con gli operatori del terzo settore che abbiano esperienza certificata nell'ambito del DGA, promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da DGA mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del disturbo da gioco d'azzardo, anche attraverso la predisposizione di piani di informazione, con particolare riferimento al gioco on line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado e in generale mediante iniziative rivolte a tutti i cittadini con la collaborazione degli enti del terzo settore di comprovata esperienza nel trattamento del DGA.

2. I servizi delle dipendenze patologiche delle ASP individuano sul territorio regionale le strutture/comunità che si occupano dei servizi relativi alle dipendenze patologiche e, in collaborazione con queste, assicurano:

a) l'attività di accoglienza;

b) la valutazione diagnostica;

c) la presa in carico e cura;

d) il reinserimento sociale della persona affetta da DGA anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di disturbo da gioco d'azzardo;

e) il sostegno ai familiari.

 

     Art. 8. Sanzioni amministrative.

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco con vincita in denaro, che si ponga in contrasto con i commi 4, 4 bis e 5 dell'articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

3. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, in violazione delle distanze previste dal comma 1 dell'articolo 6, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e in caso di reiterazione con una sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000 euro.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo al sostegno di iniziative promosse dalle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, dalle associazioni di familiari vittime del gioco d'azzardo volte al recupero dei soggetti patologici o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

 

     Art. 9. Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale informa l'Assemblea regionale siciliana sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il disturbo da gioco d'azzardo. A tal fine, presenta all'Assemblea regionale una relazione biennale documentata, entro il mese di giugno di ogni anno, in ordine ai seguenti profili.

a) quali attività di informazione e sensibilizzazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;

b) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;

c) in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;

d) in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;

e) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai Comuni, dalle ASP e dai gestori, con particolare riferimento al marchio regionale "Slot? No Grazie!" e agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 5;

f) come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;

g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.

2. Gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 sono parte integrante della relazione all'Assemblea regionale.

3. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti dell'Assemblea regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

1. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 7, di competenza della Regione e delle aziende sanitarie provinciali, sono inclusi nel "Piano biennale regionale gioco d'azzardo patologico" finanziato annualmente con le risorse derivanti dal riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del "Fondo per il gioco d'azzardo patologico" di cui al comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità.

 

     Art. 11. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 21 luglio 2021, n. 18.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 luglio 2021, n. 18.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 19 novembre 2021, n. 27.

[4] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[5] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.