§ 2.9.173 - L.R. 19 novembre 2021, n. 27.
Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del bullismo sul territorio della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:19/11/2021
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi della Regione.
Art. 3.  Azioni finanziabili.
Art. 4.  Soggetti beneficiari.
Art. 5.  Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.
Art. 6.  Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo.
Art. 7.  Clausola valutativa.
Art. 8.  Ambulatorio dedicato alla prevenzione e contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia - Sportello per l'ascolto.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.
Art. 11.  Norma finale.


§ 2.9.173 - L.R. 19 novembre 2021, n. 27.

Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del bullismo sul territorio della Regione.

(G.U.R. 26 novembre 2021, n. 52 - S.O. n. 70)

 

Art. 1. Finalità.

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, intende prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia, dei discorsi d'odio, della dipendenza digitale e del sexting in tutte le manifestazioni, attraverso la tutela della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo i soggetti più fragili.

 

     Art. 2. Interventi della Regione.

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene programmi e progetti per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica e della privacy dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, e interventi finalizzati alla diffusione della cultura del rispetto dei sentimenti relativi alla sfera dell'affettività e della sessualità.

2. La Regione promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole e critico degli strumenti digitali e della rete internet, nonché di contrasto al fenomeno del revenge porn e alla diffusione non consensuale di immagini e video sessualmente espliciti.

 

     Art. 3. Azioni finanziabili.

1. Sono ammessi ai finanziamenti i programmi e i progetti di cui all'articolo 2 concernenti i seguenti interventi:

a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia, del sexting e delle relative conseguenze;

b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti digitali e della rete internet;

c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti a garantire tecniche psico-pedagogiche e pratiche educative per attuare un'efficace azione, preventiva e di contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia e del sexting con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web;

d) attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, le prefetture, le università della Regione, l'ufficio scolastico regionale e le sue articolazioni territoriali, le forze dell'ordine, le aziende sanitarie provinciali e gli enti locali;

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori finalizzati ad aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo sia con i figli vittime di soprusi o spettatori delle violenze altrui, sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo per agevolarne il recupero sociale;

f) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, ovvero di un percorso di sostegno con il gruppo classe in cui si sono verificati gli atti di bullismo, di cyberbullismo, di cyberpedofilia, di violazione della privacy e di sexting, nonché di sportelli di ascolto negli istituti e nelle scuole, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali, per stimolare consapevolezza riguardo agli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l'apprendimento di comportamenti sociali positivi;

g) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori, e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia, della violazione della privacy, del sexting e delle relative conseguenze;

h) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, di cyberpedofilia e di sexting, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;

i) attivazione di percorsi di peer educatione che mirino a favorire la comunicazione tra adolescenti, lo sviluppo di competenze e consapevolezze fra gli stessi, allo scopo di ridefinire ruoli e relazioni all'interno della scuola e anche nella comunità, ricercando nuove forme di partecipazione giovanile.

2. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti attestano le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.

 

     Art. 4. Soggetti beneficiari.

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3:

a) comuni, singoli e associati;

b) istituzioni scolastiche e formative;

c) università della Regione;

d) istituti penitenziari della Regione;

e) aziende del sistema socio-sanitario regionale;

f) soggetti del terzo settore operanti nella Regione da almeno tre anni, nel campo del disagio sociale dei minori o in quello educativo e iscritte all'albo nazionale o regionale o accreditate dall'agenzia esecutiva europea per l'educazione (EACEA) o dall'agenzia nazionale per i giovani nell'ambito del programma Erasmus+;

g) associazioni sportive dilettantistiche, che operano nella Regione, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

 

     Art. 5. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentita la commissione legislativa competente per materia dell'Assemblea regionale siciliana, determina i criteri e le modalità relativi alla [1]:

a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2, dando priorità alle iniziative promosse dalle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie;

b) presentazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi ai finanziamenti;

c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

d) erogazione dei finanziamenti;

e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. Il decreto di cui al comma 1, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, operano direttamente a contatto con i minori [2].

3. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

 

     Art. 6. Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo.

1. Al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori che possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia e del sexting sul territorio è istituita, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito denominata Consulta [3].

2. La Consulta si avvale del supporto del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 e successive modificazioni, dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni, del Corecom Sicilia, nonché dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza.

3. Fanno parte della Consulta: l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, che la presiede; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio; un rappresentante del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico; un rappresentante del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo; un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sicurezza; un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale; tre rappresentanti designati dalle aziende sanitarie provinciali; tre rappresentanti designati dal Tavolo regionale del Terzo Settore; un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari; un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa con gli uffici statali competenti, dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni; un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale; un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI Sicilia; un rappresentante da individuarsi tra le associazioni di solidarietà familiare regolarmente iscritte all'apposito albo di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 10/2003, che si occupano prioritariamente di lotta alla pedofilia, alla violenza sessuale sui minori, pedopornografia in rete, cyberpedofilia, bullismo e cyberbullismo.

4. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

5. La Consulta può proporre attività di rete con altri soggetti analoghi operanti in altre Regioni o con altri soggetti istituzionali di livello nazionale ed europeo aventi fra le proprie finalità la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza esercitata o promossa tramite gli strumenti digitali, in particolare con l'Agenzia nazionale per i giovani e con ogni altro soggetto coinvolto nello sviluppo del "European Digital Educational Hub" promosso dalla Commissione Europea.

6. In considerazione delle particolari funzioni svolte dalla Consulta sono definite con regolamento interno le modalità per la collaborazione ai lavori della Consulta di esperti in materia, degli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, sociali, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, mediali e delle comunicazioni sociali telematiche, e altre autorità competenti in materia di infanzia e di adolescenza.

7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese. Le attività di segreteria della Consulta sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 7. Clausola valutativa.

1. L'Assemblea regionale siciliana valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale contenente:

a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;

b) le misure di intervento della Regione e le relative modalità di finanziamento;

c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;

d) i risultati positivi conseguiti nel corso dell'attuazione della presente legge.

3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

 

     Art. 8. Ambulatorio dedicato alla prevenzione e contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia - Sportello per l'ascolto.

1. Le aziende sanitarie provinciali presenti nel territorio della Regione, in collaborazione con le associazioni di solidarietà familiare regolarmente iscritte all'apposito albo di cui all'articolo 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, che si occupano prioritariamente di pedofilia e violenza sessuale su minori, pedopornografia in rete, lotta al bullismo e al cyberbullismo, minori orfani, figli di vittime di violenza domestica, sono autorizzate ad attivare, nei consultori familiari di competenza, un ambulatorio per l'ascolto, il riconoscimento precoce e il trattamento della sofferenza psicologica dei minori vittima di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia.

2. Gli interventi finalizzati alla prevenzione possono essere realizzati dalle aziende sanitarie del territorio regionale, anche attraverso la stipula di accordi o protocolli d'intesa, in collaborazione con le amministrazioni comunali, le forze dell'ordine, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore, le associazioni sportive, gli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, sociali, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, mediali e delle comunicazioni sociali telematiche, e le agenzie educative territoriali e i soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo. Tali attività sono svolte prevalentemente in ambito scolastico ma anche in altri luoghi di aggregazione giovanile.

3. I dirigenti degli istituti scolastici territoriali attivano sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso il supporto dell'ambulatorio di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa massima di 200 migliaia di euro nell'ambito e con le risorse del Fondo per le politiche sociali destinate alla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.

1. All'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 e successive modificazioni, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

"9-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di stipulazione di un nuovo contratto di gestione di impianto sportivo già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di avviso pubblico e accreditamento presso l'ente disciplinante l'attività dell'impianto e l'obbligo del gestore di assicurare la raccolta delle scommesse all'interno del medesimo impianto.".

 

     Art. 11. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Alinea così modificato dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.