§ 3.6.88 - L.R. 2 aprile 2024, n. 6.
Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:02/04/2024
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 3.  Introduzione dell'articolo 18-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 19 e introduzione degli articoli 19-bis e 19-ter della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 7.  Introduzione dell'articolo 22-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 11.  Introduzione dell'articolo 23-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 12.  Introduzione dell'articolo 67-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 19.
Art. 14.  Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 10.
Art. 15.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.
Art. 16.  Norme in materia di subentro e rinnovo dell'attività di cava.
Art. 17.  Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.
Art. 18.  Disposizioni transitorie.
Art. 19.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 20.  Clausola di invarianza finanziaria.
Art. 21.  Norma finale.


§ 3.6.88 - L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei.

(G.U.R. 5 aprile 2024, n. 16 - S.O. n. 13)

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. L'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente:

"Art. 9.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, l'esercizio dell'attività di cava nonché la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività medesima sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione da parte del distretto minerario competente per territorio. Tale autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di conferenza di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, indetta entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 12.

3. Fatti salvi i termini di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni del previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, il procedimento unico è concluso entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 12.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresi, ove necessari, la concessione demaniale e il permesso di costruire e costituisce altresì titolo abilitativo all'intervento edilizio riferito alle pertinenze della cava, tra cui gli impianti di lavorazione, selezione, trasformazione, valorizzazione dei materiali, delle strutture e dei manufatti per uffici, dei servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività dell'impresa.

5. I pareri, le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le concessioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, da rendersi in sede di conferenza di servizi nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 2, devono essere compatibili con le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione dei piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio di cui agli articoli 6 e 42 e coordinati con i contenuti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e con la relativa durata.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni, dopo la parola "autorizzazione" sono aggiunte le parole ", presentata esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente,".

 

     Art. 3. Introduzione dell'articolo 18-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis. Distanze di scavo

1. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività di cava osservano, per gli scavi correlati all'esercizio della medesima attività, le previsioni di cui all'articolo 116 del Decreto Presidenziale 15 luglio 1958, n. 7 recante "Regolamento di polizia mineraria" e le distanze previste dalle norme di attuazione dei piani regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 19 e introduzione degli articoli 19-bis e 19-ter della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. L'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente:

"Art. 19.

Opere di recupero ambientale

1. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale dell'attività estrattiva indica gli interventi da eseguire durante i lavori di coltivazione della cava e alla conclusione degli stessi, finalizzati alla composizione dell'assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti nonché programmati dalla pianificazione vigente, coerentemente con le condizioni territoriali di contorno.

2. Il progetto di cui al comma 1 indica altresì le opere, i tempi, i costi e le modalità di ripristino ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, compreso lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere e delle strade e delle altre opere di servizio.

3. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di cui ai commi 1 e 2 sono raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi durante il periodo di coltivazione della cava e la cui cronologica esecuzione, se morfologicamente e progettualmente possibile, è vincolante per l'attuazione dei successivi lotti dei lavori di escavazione. Tale procedura è esclusa per le cave la cui conformazione è definita a fosse.

4. La progettazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si articola in due livelli:

a) progetto di fattibilità tecnico-economica che l'esercente deve inoltrare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e al distretto minerario territorialmente competente, unitamente al deposito della domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;

b) progetto esecutivo.

5. Per la suddivisione dei contenuti progettuali di cui al comma 4 trova applicazione il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni.

6. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 e sulla base delle indicazioni fornite dallo studio di fattibilità, il progetto esecutivo da sottoporre al dipartimento regionale dell'ambiente è predisposto a cura dell'esercente. Esso è approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento medesimo, di concerto col dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia. Il progetto esecutivo è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nei casi di affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

7. Le opere di recupero ambientale di cui al presente articolo sono realizzate dall'esercente, il quale ne assume l'intero onere con diritto allo svincolo, a completamento delle opere medesime, della fideiussione, della polizza assicurativa o di altra idonea garanzia stipulata ai sensi dell'articolo 19-bis. Su richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di ripristino realizzate.

8. Per l'impiego dei materiali da scavo a fini di recupero ambientale trova applicazione, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152.".
2. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 127/1980 sono inseriti i seguenti:

"Art. 19 bis. Garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla presentazione da parte dell'istante di apposita fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia richiesta dall'Amministrazione regionale, relativamente agli interventi volti a garantire il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo.

2. Nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione, la garanzia finanziaria di cui al comma 1 può essere rilasciata per singolo lotto, secondo le modalità e i criteri richiesti dall'Amministrazione regionale.

3. L'importo della garanzia finanziaria è pari all'importo dei lavori di recupero previsti dall'operatore ed è determinato in base al prezzario regionale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. Tale garanzia finanziaria è aggiornata almeno ogni tre anni.

 

     Art. 19 ter. Ultimazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale

1. Il titolare dell'autorizzazione, ultimati i lavori di coltivazione e di recupero ambientale, trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la denuncia di cessazione dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Presidenziale 15 luglio 1958, n. 7, ai fini della verifica della completa attuazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale e della conseguente liberazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 19-bis.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i tecnici dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e del distretto minerario territorialmente competente effettuano una visita ispettiva del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze all'esito della quale provvedono a svincolare la garanzia finanziaria prestata ai sensi all'articolo 19-bis e a prendere atto dell'ultimazione dei lavori ovvero a diffidare il titolare dell'autorizzazione a provvedere alla regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro il termine stabilito dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. Nei casi di mancata esecuzione dei lavori indicati nella diffida, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente è disposta l'escussione della garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di cui alla predetta diffida, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. L'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente:

"Art. 21.

Subentro nella coltivazione

1. L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di cava al soggetto intestatario della medesima.

2. L'esercente e il soggetto che intende subentrare presentano al distretto minerario competente per territorio domanda di subentro nella titolarità dell'autorizzazione in formato digitale a firma digitale congiunta.

3. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata la documentazione indicata in apposito decreto emanato dall'Assessore all'energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa verifica della idoneità tecnico- economica e della documentazione antimafia, acquisito l'atto privatistico di trasferimento del diritto, l'ingegnere capo emette il decreto di subentro con la relativa voltura dell'autorizzazione entro e non oltre dieci giorni.

4. In caso di trasferimento del diritto per causa di morte, l'autorizzazione è volturata, con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, all'erede che ne faccia domanda entro sessanta giorni dall'apertura della successione, previo espletamento delle verifiche di cui al comma 3.

5. Qualora succedano più eredi che intendano far valere il diritto alla prosecuzione dell'attività estrattiva, nella domanda è indicato il rappresentante degli stessi per i conseguenti adempimenti amministrativi.".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. All'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Nei casi in cui l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava sottende al mero completamento del programma di coltivazione già autorizzato, per il quale sia stata a suo tempo esperita la procedura di valutazione ambientale, in assenza di qualsiasi modifica sia in termini di variazione della configurazione finale della cava e della realtà fisica preesistente sia in termini di intervento sull'ambiente naturale e sul paesaggio non è necessario esperire una nuova valutazione di impatto ambientale.".

 

     Art. 7. Introduzione dell'articolo 22-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis. Proroga temporanea dell'autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-ter, il provvedimento di autorizzazione può essere temporaneamente prorogato dall'ingegnere capo del distretto minerario territorialmente competente, su richiesta motivata dell'interessato. Questi, qualora abbia adempiuto alle prescrizioni e agli obblighi fissati nel precedente provvedimento di autorizzazione e alle condizioni stabilite nello stesso, può presentare la predetta richiesta nei seguenti casi:

a) per la necessità di completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga può essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a due anni per ciascuna volta;

b) nelle procedure di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva inerenti ai progetti sottoposti alle procedure di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività produttiva, qualora il procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento della VIA o del PAUR, per cause non imputabili al richiedente, si protragga oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione di cui è chiesto il rinnovo.

2. L'istanza di cui al comma 1, da presentare al distretto minerario territorialmente competente entro novanta giorni dalla scadenza del titolo minerario, è corredata della documentazione di seguito elencata:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale l'esercente attesta:

1) che non è variato il regime vincolistico nell'area su cui si svolge l'attività estrattiva;

2) il mantenimento della disponibilità dell'area di cava nonché l'impegno a estendere la garanzia finanziaria o a prestarne una nuova per il periodo di prova richiesto;

b) la relazione tecnica attestante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;

c) le planimetrie generali a curve di livello della situazione attuale a scala 1:5.000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali, nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1.000;

d) cronoprogramma dei lavori per il periodo di proroga;

e) copia dei versamenti relativi al pagamento dei canoni dovuti.

3. Nel caso di diniego della proroga temporanea dell'autorizzazione, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, è disposta l'escussione della garanzia finanziaria prestata.".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. L'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente:

"Art. 24.

Regolamentazione dell'attività estrattiva e della sua sospensione

1. L'attività di escavazione inizia nel termine di un anno dalla data del provvedimento abilitativo. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine predetto, l'ingegnere capo del distretto minerario assegna al soggetto autorizzato un ulteriore termine di trenta giorni e, in difetto, dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione.

2. I termini per l'inizio dell'attività possono, a domanda dell'interessato, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini medesimi, essere prorogati dall'ingegnere capo del distretto minerario, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di centoventi giorni.

3. I lavori di coltivazione possono essere sospesi previa comunicazione motivata, corredata di adeguata documentazione fotografica, al distretto minerario e al comune competenti per territorio, fino ad un massimo di tre volte nell'arco di un anno solare. Dette sospensioni non estendono in qualsiasi caso la durata del provvedimento autorizzativo.

4. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 3 il distretto minerario o il comune competenti effettuano verifiche a campione sull'effettiva sospensione dei lavori estrattivi.

5. Le comunicazioni infedeli determinano la decadenza dall'autorizzazione con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario.

6. Durante il periodo di sospensione dei lavori è consentita la commercializzazione del materiale già estratto o separato dal monte. È consentita altresì la commercializzazione dello stesso successivamente alla data di scadenza dell'autorizzazione.

7. La data della sospensione e quella della ripresa dell'attività di escavazione è comunicata dal titolare dell'autorizzazione al distretto minerario e al comune competenti per territorio nel termine di otto giorni dalla medesima.

8. Entro il mese di gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione comunica al distretto minerario competente il programma annuale dei lavori che intende eseguire nell'anno in corso e dichiara il materiale estratto in metri cubi nell'anno precedente con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

9. L'ingegnere capo del distretto minerario competente può disporre, non oltre il mese di marzo, eventuali modifiche al programma per la sicurezza del personale e per la più razionale coltivazione del giacimento.

10. Il subentrante è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal provvedimento originario di autorizzazione.".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. L'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente:

"Art. 27.

Revoca dell'autorizzazione

1. Il dipartimento regionale dell'energia, tramite i propri uffici o su segnalazione dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o dei comuni interessati, dispone, su proposta del competente distretto minerario, la revoca dell'autorizzazione qualora verifichi l'esistenza di alterazioni di particolare estensione o gravità intervenute nella situazione ambientale, geologica e idrogeologica del territorio in cui ricade il giacimento oggetto dell'attività di escavazione ovvero qualora siano sopravvenuti fattori radicalmente innovativi rispetto a quanto previsto nel programma di utilizzazione del giacimento, tali da precludere la prosecuzione dell'attività estrattiva.

2. Con la medesima procedura, su motivata richiesta della soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, su proposta del competente distretto minerario, il dirigente generale dell'energia dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui, nel corso dei lavori di scavo, siano stati rinvenuti reperti tali da rendere la zona suscettibile di vincolo archeologico.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal presente articolo l'Amministrazione regionale provvede all'indennizzo parametrato al valore attuale degli impianti al netto degli ammortamenti, fermo restando l'obbligo di recupero ambientale delle aree.".

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

"2. Nei casi previsti dal primo comma, con provvedimento di sospensione dei lavori, è disposta l'applicazione a carico del trasgressore della sanzione amministrativa di euro 80.000,00 che è aumentata del 25 per cento in caso di prima reiterazione della condotta e del 50 per cento nel caso di successive reiterazioni.

2-bis. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative sono destinate ad un apposito fondo in capo ai comuni nel cui territorio insiste il sito abusivo. Tali somme sono utilizzate, in misura non inferiore al 50 per cento, alla copertura delle spese relative ad attività di contrasto dell'abusivismo, al ripristino ambientale del sito deturpato, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione del settore. I comuni, con cadenza annuale, sono tenuti a pubblicare sul sito internet istituzionale un rapporto contenente le somme introitate e le modalità di spesa.

2-ter. Nelle aree prossime al limite di coltivazione autorizzato, le difformità progettuali plano-altimetriche in misura superiore al 5 per cento della superficie di coltivazione o superiore al 5 per cento del volume del giacimento autorizzato della cava, comportano la sospensione della predetta autorizzazione fino al ripristino delle condizioni progettuali originariamente assentite.".

 

     Art. 11. Introduzione dell'articolo 23-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis. Misure per la tracciabilità, il controllo e l'abusivismo

1. Al momento della comunicazione dell'inizio dei lavori di opere edilizie il committente e la ditta esecutrice dei lavori dichiarano che i materiali estrattivi utilizzati per l'opera sono di provenienza da attività autorizzate.

2. Nei documenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 o nelle fatture immediate che accompagnano il trasporto dei materiali da cava, oltre ai dati previsti dalla norma, devono essere annotati il numero dell'autorizzazione di cava, la data di rilascio e la durata della stessa.

3. I comuni e le stazioni appaltanti controllano la veridicità dei dati contenuti nei documenti di cui al comma 2, trasmettendo l'esito dei riscontri ai distretti minerari competenti che accertano eventuali violazioni alla normativa vigente.".

 

     Art. 12. Introduzione dell'articolo 67-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

1. Alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

"Art. 67 bis. Iniziative per la valorizzazione dei siti dismessi

1. I comuni della Regione possono presentare, in deroga ai piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, proposte per ottenere l'autorizzazione per l'avvio di iniziative senza scopo di lucro di carattere didattico, culturale e di promozione dell'artigianato presso i siti di cave abbandonate o la cui coltivazione si è conclusa. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo.".

 

CAPO II

Altre modifiche di disposizioni di legge

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 19.

1. All'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19 le parole "Sino all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127" sono sostituite dalle parole "Purché ricadenti all'interno delle aree di piano comunque denominate, primo, secondo livello o di completamento, previste dai piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio".

2. L'articolo 3 della legge regionale n. 19/1995 è abrogato.

 

     Art. 14. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, le parole da "nonché" fino a "scala adeguata." sono sostituite dalle parole "previo esito positivo della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/2004 è sostituito dai seguenti:

"3. Si intendono sostanziali le varianti ai progetti autorizzati che comportano:

a) un ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo del 10 per cento;

b) le modifiche riguardanti l'assetto plano-altimetrico della configurazione finale approvata;

c) l'introduzione di tecniche di scavo che prevedono l'uso di esplosivo;

d) le modifiche al progetto di coltivazione che comportano un incremento delle garanzie fideiussorie.

3-bis. Per l'approvazione delle varianti di cui al comma 3 trova applicazione il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 127/1980 e successive modificazioni.

3-ter. Fuori dai casi di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione comunica la proposta di variante al distretto minerario competente per territorio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime sulla sostanzialità della medesima e ne approva l'esecuzione, ferma restando la durata dell'autorizzazione.

3-quater. I provvedimenti di carattere urgente finalizzati alla sicurezza, di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cave e le eventuali modifiche introdotte nel piano di coltivazione non sono considerate varianti sostanziali.

3-quinquies. L'esercente può chiedere al distretto minerario competente per territorio la riduzione dell'area di coltivazione nei casi in cui essa sia stata oggetto di recupero ambientale e siano state esperite le procedure di cui all'articolo 19-ter della legge regionale n. 127/1980. Sull'istanza l'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento di autorizzazione alla riduzione, corredata della relativa documentazione cartografica indicante la porzione di cava stralciata con descrizione dello stato dei luoghi esclusi dall'autorizzazione e con documentazione fotografica, è trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.".

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

"1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività estrattive è dovuto un canone di produzione annuo commisurato alla superficie di coltivazione autorizzata e ai volumi autorizzati della cava adeguato al parametro di produzione effettiva annua ovvero al volume di materiale di cava estratto dal monte in un anno solare.

1-bis. Il canone annuo teorico, definito CAT, è ottenuto dalla somma degli importi corrispondenti agli scaglioni di superficie e di volume autorizzati riportati nelle tabelle allegate alla presente legge.

1-ter. Il canone annuo effettivo da versare, definito CAE, è ottenuto dal rapporto tra produzione effettiva annua P, di cui alla dichiarazione prevista dall'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e la produzione media annuale da progetto, definita PM, moltiplicato per il canone annuo teorico.

 

CAE = P/PM * CAT

 

1-quater. In caso di subingresso dell'autorizzazione di cava il canone annuo teorico (CAT) va commisurato alla superficie di cava autorizzata e ai volumi di giacimento residuali.".

 

     Art. 16. Norme in materia di subentro e rinnovo dell'attività di cava.

1. L'esito positivo delle procedure di subentro nella coltivazione o di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla sottoscrizione di un piano di rientro da parte dei subentranti o dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava oggetto di rinnovo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto al pagamento del canone di produzione di cui all'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive da parte dei subentranti o dei titolari dell'autorizzazione oggetto di rinnovo l'autorizzazione è revocata.

 

     Art. 17. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

1. Gli articoli 21 e 29, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni sono abrogati.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie.

1. I titolari di attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i successivi dodici mesi, predispongono il progetto esecutivo di recupero ambientale di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni, da inoltrare, per l'approvazione, al dipartimento regionale dell'ambiente. Il progetto esecutivo è elaborato sulla base del prezziario unico regionale al fine di determinare il valore della garanzia finanziaria di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 attivano inoltre la garanzia finanziaria per il recupero ambientale dcl sito estrattivo di cui all'articolo 19-bis della legge regionale n. 127/1980 il cui valore, in ogni caso, non può essere inferiore a 10 euro per metro quadrato di superficie di coltivazione. L'importo garantito è determinato al netto delle somme già versate a titolo di recupero ambientale dai predetti soggetti ovvero dai soggetti uscenti in caso di subentro.

3. In luogo della prestazione della garanzia finanziaria di cui al comma 2, l'esercente l'attività estrattiva può versare una somma equivalente o in un'unica soluzione o in rate il cui termine non può comunque superare il termine di scadenza dell'autorizzazione.

4. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, il distretto minerario competente per territorio dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione è revocata dopo la verifica dell'adeguamento alle suddette prescrizioni. L'autorizzazione è comunque revocata decorsi centottanta giorni dalla scadenza del predetto termine in caso di mancato adempimento alle suddette prescrizioni.

5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 e successive modificazioni è abrogato.

 

     Art. 19. Abrogazioni e modifiche di norme.

1. Il comma 1 dell'articolo 115 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è abrogato.

2. L'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Personale delle scuole materne regionali

1. Il personale del ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali è amministrato, agli effetti giuridici ed economici, dal dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio.

2. Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza del Fondo Pensioni Sicilia.

3. Il Ragioniere generale è autorizzato al trasferimento dei capitoli di spesa 372004, 372005, 37206 e 373002 al dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio.".

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/2024 le parole ", in 2.500 e 2.300 euro ciascuno, " sono sostituite dalle parole ", in 2.500 euro ciascuno, ".

 

     Art. 20. Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 21. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

TAB. 1 - Canone annuo in relazione alla superficie complessiva autorizzata alla coltivazione espressa in ha.

 

Superficie in ettari

 

Importi

da 0

fino a 1,2 ha

euro 1.500,00

oltre 1,2 ha

fino a 3 ha

euro 2.600,00

oltre 3 ha

fino a 5 ha

euro 4.700,00

oltre 5 ha

fino a 10 ha

euro 7.300,00

oltre 10 ha

fino a 20 ha

euro 8.400,00

oltre 20 ha

fino a 50 ha

euro 15.000,00

oltre 50 ha

 

euro 19.100,00

 

TAB. 2 - Canone annuo in relazione ai volumi complessivamente autorizzati espressi in migliaia di mc.

 

Volumi in migliaia di mc

 

Importi

da 0

fino a 100 mc

euro 1.500,00

oltre 100 mc

fino a 350 mc

euro 2.600,00

oltre 350 mc

fino a 700 mc

euro 4.700,00

oltre 700 mc

fino a 1300 mc

euro 7.300,00

oltre 1300 mc

fino a 2000 mc

euro 8.400,00

oltre 2000 mc

fino a 5000 mc

euro 15.000,00

oltre 5000 mc

 

euro 19.100,00