§ 2.9.99 - L.R. 23 maggio 1991, n. 33.
Interventi concernenti la stamperia «Braille» dell'Unione italiana ciechi, operante in Sicilia, I'Istituto dei ciechi «Opere riunite I - Florio ed A. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:23/05/1991
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. In attesa che la Regione siciliana provveda ad emanare norme organiche e definitive concernenti gli istituti per ciechi operanti in Sicilia, anche in attuazione del decreto del Presidente [...]
Art. 2.      1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'Istituto dei ciechi «Opere Riunite I. Florio ed F. e A. Salamone», per [...]
Art. 3.      1. All'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      1.
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.     
Art. 8.      1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica per il riordino dell'ente, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere all'Istituto siciliano dei mutilati ed [...]
Art. 9.      1. Al personale dipendente dall'I.S.M.I.G. si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali per i dipendenti degli enti locali territoriali. Entro sei [...]
Art. 10.      1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per la sanità, è consentito il comando presso [...]
Art. 11.      1. L'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, in tema di funzioni della provincia regionale, compete alla provincia regionale provvedere alla [...]
Art. 13.      1. Dal 1° gennaio 1988 il corrispettivo previsto dall'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, è aumentato a lire 12.000. Per gli anni successivi lo stesso è adeguato con [...]
Art. 14.      1. In favore di ciascun nucleo familiare dei siciliani vittime o dispersi nel disastro navale del traghetto Moby Prince, avvenuto il 10 aprile 1991 al largo del porto di Livorno, è concesso un [...]
Art. 15.      1. Per far fronte agli oneri necessari per il rilascio dei marittimi imbarcati sui natanti Massimo e Giovanni XXIII sequestrati dalle autorità libiche 18 giugno 1990, il Presidente della Regione [...]
Art. 16.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1991, pari a lire 21.050 milioni, si fa fronte quanto a lire 14.800 milioni con parte delle [...]


§ 2.9.99 - L.R. 23 maggio 1991, n. 33.

Interventi concernenti la stamperia «Braille» dell'Unione italiana ciechi, operante in Sicilia, I'Istituto dei ciechi «Opere riunite I - Florio ed A. Salamone» e i centri di servizio culturale per non vedenti. Norme concernenti istituti scolastici, l'ISMIG, i soggetti portatori di handicap e provvidenze per i familiari delle vittime del traghetto «Moby Prince» e per marittimi sequestrati.

(G.U.R. n. 26 del 25 maggio 1991).

 

Art. 1.

     1. In attesa che la Regione siciliana provveda ad emanare norme organiche e definitive concernenti gli istituti per ciechi operanti in Sicilia, anche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, quale modificato dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 55, in favore dell'Istituto dei Ciechi «Opere Riunite I - Florio - F. ed A. Salamone» di Palermo, è elevato per l'anno finanziario 1991 da lire 1.500 milioni a lire 4.000 milioni.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali dell'istituto di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal suo statuto, approvato con regio decreto 4 maggio 1935, n. 937, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza, educazione, istruzione e riabilitazione dei minorati della vista.

     3. La misura del contributo di cui al comma 1 per gli anni finanziari successivi al 1991 sarà determinata a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'Istituto dei ciechi «Opere Riunite I. Florio ed F. e A. Salamone», per l'anno finanziario 1991, un contributo straordinario di lire 6.200 milioni, da utilizzare per il restauro conservativo e la rifunzionalizzazione dell'intero complesso edilizio, sede dell'Istituto medesimo.

     2. Per l'utilizzazione del contributo, l'Istituto sarà obbligato a seguire le disposizioni contenute nella legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

     3. L'erogazione della somma di cui al comma 1 avverrà nel modo seguente:

     a) per il 20 per cento unitamente al decreto di concessione del finanziamento;

     b) per il 20 per cento dopo la consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori;

     c) per il 30 per cento allorquando lo stato di avanzamento dei lavori avrà raggiunto l'aliquota del 50 per cento;

     d) per il restante 30 per cento dopo l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione degli atti di collaudo.

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     2. All'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

     3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1991, I'ulteriore spesa di lire 50 milioni.

 

     Art. 4.

     1. [I consigli di amministrazione degli istituti dei ciechi Florio e Salamone di Palermo e Ardizzone Gioeni di Catania, i consigli degli istituti professionali dei ciechi per l'industria e l'artigianato Florio - Salamone di Palermo e Ardizzone Gioeni di Catania ed i comitati di gestione dei centri regionali di servizio culturale per non vedenti, di cui alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, sono integrati da quattro rappresentanti designati dal consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi] [1].

     2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ed alla scadenza dei consigli di amministrazione di istituti e di comitati di gestione, richiede alle istituzioni designatarie i propri rappresentanti.

     3. Qualora le istituzioni competenti non provvedano nel termine di trenta giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione procede alla designazione dei componenti dei suddetti organi mediante commissario ad acta.

 

          Art. 5. [2]

 

     Art. 6. [3]

 

     Art. 7.

     1. Il contributo previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 93, è incrementato, per l'anno finanziario 1991, di lire 3.000 milioni.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato anche al trasferimento della sede operativa tecnica della stamperia a Catania, nonché all'acquisto dei locali e degli speciali impianti ed arredi necessari al suo funzionamento.

 

     Art. 8.

     1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica per il riordino dell'ente, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere all'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (I.S.M.I.G.) un contributo straordinario per il 1991 di lire 8.000 milioni destinato al ripianamento delle passività pregresse.

     2. A decorrere dall'anno 1991, al fine di erogare all'I.S.M.I.G. un contributo complessivo annuo di lire 1.000 milioni per il funzionamento dell'Istituto medesimo, il capitolo 19006 del bilancio della Regione è incrementato di lire 200 milioni.

 

     Art. 9.

     1. Al personale dipendente dall'I.S.M.I.G. si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali per i dipendenti degli enti locali territoriali. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede ad adeguare, in conformità, il regolamento organico del personale.

     2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 vanno disciplinati, con appositi regolamenti, il servizio di tesoreria e quello di economato.

 

     Art. 10.

     1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per la sanità, è consentito il comando presso l'Assessorato regionale degli enti locali di tre dipendenti dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra.

 

     Art. 11.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. La legge regionale 30 dicembre 1980, n. 157, è abrogata.

 

     Art. 12.

     1. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, in tema di funzioni della provincia regionale, compete alla provincia regionale provvedere alla assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, curando anche il mantenimento degli stessi presso appositi istituti per ciechi e per sordomuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale e, se richiesto e sussistendo lo stato di povertà, del conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria.

     2. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, dopo la lettera i è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     3. E' abrogato l'articolo 49 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

 

     Art. 13.

     1. Dal 1° gennaio 1988 il corrispettivo previsto dall'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, è aumentato a lire 12.000. Per gli anni successivi lo stesso è adeguato con provvedimento dell'Assessore regionale per gli enti locali, computando annualmente l'indice di rivalutazione Istat per l'anno precedente, nonché il maggior onere derivante dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro relativi al personale con qualifica di autista e ausiliario di assistenza adibito all'attività di trasporto dagli enti, istituti ed associazioni che operano in regime di convenzione.

     2. Per le giornate di assenza degli assistiti i comuni sono autorizzati a corrispondere 1'80 per cento dei corrispettivi, fino ad un massimo del 25 per cento in rapporto all'impegnativa.

     3. Gli oneri relativi al servizio di trasporto faranno carico a quote attribuite ai comuni sul fondo di cui all'articolo 44 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

     4. Entro il limite massimo stabilito ai sensi del comma 1 i comuni determinano i corrispettivi per il trasporto dei soggetti nei centri di riabilitazione, tenendo conto degli elementi di costo correlati alle distanze da coprire per l'accesso degli handicappati ai centri di riabilitazione medesimi.

     5. Gli elementi di costo di cui al comma 4 si applicano ai servizi di trasporto resi al di fuori del comune sede del centro di riabilitazione.

     6. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     7. Al piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap per il periodo 1986-88, allegato alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

     - al paragrafo Equipes pluridisciplinari

     al primo comma, alla lettera a aggiungere dopo «un terapista della riabilitazione», «un tecnico di audiometria»;

     - al paragrafo iscrizione all'albo

     al dodicesimo comma: sostituire «di effettuazione della verifica stessa» con «di notifica dell'atto di diffida»;

     alla lettera a sostituire «90 giorni» con «un anno»;

     alla lettera c sostituire «due anni» con «tre anni»;

     - al paragrafo Direttive ai comuni per gli interventi di aiuto domestico, di sostegno economico e di assistenza abitativa alle famiglie

     Lettera A:

     - Condizioni da verificare per l'adozione della delibera comunale sono soppresse le parole da «non siano titolari» sino a «1981»;

     - Limiti di reddito: è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis);

     - Partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto handicappato alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio: sostituire interamente con:

     (Omissis);

     Lettera B:

     Condizioni da verificare per l'emanazione della delibera comunale:

     sono soppresse le parole da «non siano titolari» sino a «18 anni»;

     - Limiti di reddito del nucleo familiare e/o affidatario sono aggiunte le parole seguenti:

     (Omissis).

     8. Anche per quanto riguarda le diffide già notificate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i termini di cui al comma 7.

     9. Le disposizioni di cui alla presente legge continueranno ad avere applicazione anche negli esercizi successivi, salvo diverse previsioni dei piani triennali.

 

     Art. 14.

     1. In favore di ciascun nucleo familiare dei siciliani vittime o dispersi nel disastro navale del traghetto Moby Prince, avvenuto il 10 aprile 1991 al largo del porto di Livorno, è concesso un contributo straordinario di lire 50 milioni.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli delle vittime o dei dispersi che non fosse maggiorenne alla data dell'evento.

     3. Le somme per il pagamento dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono accreditate dal Presidente della Regione ai sindaci dei comuni di residenza dei beneficiari. I sindaci provvedono ad erogarli previa presentazione di apposita istanza documentata da parte degli interessati.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni.

 

     Art. 15.

     1. Per far fronte agli oneri necessari per il rilascio dei marittimi imbarcati sui natanti Massimo e Giovanni XXIII sequestrati dalle autorità libiche 18 giugno 1990, il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare la spesa di lire 100 milioni, previa intesa con gli organi competenti del Ministero degli esteri.

     2. Per ciascuno dei natanti di cui al comma 1 è altresì autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni da destinare ai rispettivi armatori.

     3. Le somme di cui al comma 2 sono versate dal Presidente della Regione al comune di Siracusa, il quale provvede ad erogarle previa presentazione di documentata istanza degli interessati.

 

     Art. 16.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1991, pari a lire 21.050 milioni, si fa fronte quanto a lire 14.800 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 6.250 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Il predetto onere e quello di lire 1.000 milioni ricadente negli esercizi finanziari 1992 e 1993 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 07.09 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.

 

 


[1] Comma abrogato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 3. Sostituiva l'art. 3 della L.R. 5 settembre 1990, n. 34.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6.