§ 5.3.486 - L.R. 28 dicembre 2019, n. 30.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:28/12/2019
Numero:30


Sommario
Art.  1 Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
Art. 2.  Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019.
Art. 3.  Saldo finanziario dell'esercizio precedente.
Art. 4.  Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018.
Art. 5.  Quote vincolate.
Art. 6.  Quote accantonate e quote destinate agli investimenti.
Art. 7.  Giudizio di parificazione della Corte dei Conti.
Art. 8.  Stato di previsione dell'entrata e della spesa.
Art. 9.  Abrogazione e modifiche di norme.
Art. 10.  Allegati all'assestamento.
Art. 11.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 5.3.486 - L.R. 28 dicembre 2019, n. 30.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021.

(G.U.R. 31 dicembre 2019, n. 59 - S.O. n. 52)

 

Art. 1 Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 rispettivamente in euro 4.481.714.484,82 ed in euro 3.524.549.763,77. Le differenze tra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.

 

     Art. 2. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019.

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 314.291.938,09.

 

     Art. 3. Saldo finanziario dell'esercizio precedente.

1. Il saldo finanziario del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 risulta positivo per complessivi euro 357.341.383,68. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 6.105.931.614,06 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 6.463.272.997,74, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 5 e 6, quale saldo finanziario negativo, in complessivi euro 7.313.398.073,97.

 

     Art. 4. Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018.

1. Il saldo finanziario negativo di euro 7.313.398.073,97 al 31 dicembre 2018 è composto dalle seguenti quote:

a) euro 1.338.315.181,92 relativo al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla D.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015;

b) euro 4.761.245.284,17 relativo al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;

c) euro 187.218.858,42 relativo al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017;

d) euro 1.026.618.749,46 relativo al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018.

2. A parziale modifica del piano di rientro di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il saldo finanziario negativo di euro 7.313.398.073,97, di cui al comma 1, è ripianato come segue:

a) per euro 1.338.315.181,92:

a1) in 16 quote costanti di euro 57.131.972,20 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla D.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

a2) in 10 quote costanti di euro 42.420.362,67 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla D.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.

b) per euro 4.761.245.284,17:

b1) in 26 quote costanti di euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

b2) in 10 quote costanti di euro 49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.

c) per euro 187.218.858,42 in 30 quote costanti di euro 6.240.628,61 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) per euro 1.026.618.749,46 in 10 quote costanti di euro 102.661.874,95 a decorrere dall'esercizio 2019 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli [1].

2-bis. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2019 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni [2].

 

     Art. 5. Quote vincolate.

1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 4.198.984.676,04, di cui euro 3.623.154.256,58 riferiti ai trasferimenti extraregionali, euro 299.473.482,85 relativi ai vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, euro 20.500.542,78 relativi ai vincoli per rischi connessi ai contratti derivati ed euro 255.856.393,83 relativi ad altri vincoli.

 

     Art. 6. Quote accantonate e quote destinate agli investimenti.

1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 3.447.106.231,96, di cui euro 2.438.598.061,20 relativi alle anticipazioni di liquidità ex decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, euro 121.897.644,42 per fondo crediti dubbia esigibilità determinato sull'ammontare dei residui attivi definitivi al 31 dicembre 2018 dei fondi regionali e dei fondi extra-regionali, euro 520.966.376,29 per accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2018 dei fondi regionali e dei fondi extraregionali, euro 201.223.228,10 per fondo rischi contenzioso ed euro 4.778.010,26 per fondo passività potenziali relative a perdite da società partecipate, nonché euro 159.642.911,69 per altri accantonamenti.

2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 24.648.549,65, è destinato al cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari nonché per il finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci nei limiti delle somme di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, non impegnate nell'esercizio 2018.

 

     Art. 7. Giudizio di parificazione della Corte dei Conti.

1. Per effetto delle risultanze del giudizio di parificazione espresso, a norma dell'articolo 40 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione siciliana sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, la complessiva somma di euro 255.856.393,83, di cui all'articolo 5, al fine di una rappresentazione qualitativamente più adeguata, è da includere nella parte accantonata del risultato di amministrazione, in luogo della parte vincolata.

 

     Art. 8. Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

1. Nello stato di previsione della spesa per il triennio 2019-2021 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 9. Abrogazione e modifiche di norme.

1. I commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sono abrogati.

2. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 è differito all'anno 2020.

3. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 2019 di cui all'allegata Tabella "B" sono ridotte per gli importi a fianco indicati.

 

     Art. 10. Allegati all'assestamento.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) nota integrativa all'assestamento, ivi compresi i prospetti del disavanzo di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2016 (allegato 2);

b) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3).

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021"

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2024, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23.