§ 2.5.34 - L.R. 1 marzo 2017, n. 4.
Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 disabili
Data:01/03/2017
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Fondo regionale per la disabilità.
Art. 2.  Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
Art. 3.  Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 2.5.34 - L.R. 1 marzo 2017, n. 4.

Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale.

(G.U.R. 3 marzo 2017, n. 9 - S.O. n. 9)

 

Art. 1. Istituzione del Fondo regionale per la disabilità.

1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il "Fondo regionale per la disabilità", da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente.

2. L'intervento di cui al comma 1 è da considerarsi anche quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse assegnate in favore della Regione siciliana per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-assistenziale di cui al Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per gli obblighi assistenziali di cui al comma 2 concorreranno anche gli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale.

4. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: "Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.".

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 36.000 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 16.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950 e, quanto a 20.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 1, Programma 4, capitolo 219205.

6. Le limitazioni per dodicesimi per l'assunzione degli impegni e dell'effettuazione dei pagamenti non si applicano alle spese di cui al presente articolo.

7. Con successivo decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari", sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con D.G.R. 17 dicembre 2016, n. 423 secondo le note di variazioni e le disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, nonché secondo la nota di variazione di cui alla D.G.R. 23 febbraio 2017, n. 72 come integrata dalla D.G.R. 28 febbraio 2017, n. 78 che tiene conto degli effetti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale. [1]

1. Nelle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell'elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l'incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall'articolo l della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 2018, n. 159, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.