§ 41.7.274 - D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 125.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:20/06/2005
Numero:125


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1999, svolte [...]
Art. 2.      1. I rapporti convenzionali del personale in servizio negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, individuato con decreto dei [...]
Art. 3.      1. Il personale in servizio alla data del 1° luglio 2003 conserva la titolarità delle convenzioni
Art. 4.      1. Le risorse finanziarie relative al trasferimento dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 2 sono determinate in euro 433.488,00 annui, e pertanto corrisposte dallo Stato alla Regione [...]


§ 41.7.274 - D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 125.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria.

(G.U. 8 luglio 2005, n. 157)

 

Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1999, svolte dall'amministrazione penitenziaria, nell'ambito del territorio della Regione, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, sono trasferite alla Regione Siciliana.

 

     Art. 2.

     1. I rapporti convenzionali del personale in servizio negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, individuato con decreto dei Ministri della salute e della giustizia in data 10 aprile 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, nell'ambito dei profili professionali medico, psicologo e infermiere addetti al presidio delle tossicodipendenze, sono trasferiti al servizio sanitario della Regione Siciliana e per esso alle aziende sanitarie locali (ASL), nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato presta servizio.

     2. Nel caso di personale titolare di più rapporti convenzionali con l'amministrazione penitenziaria, questi sono trasferiti, rispettivamente, alle ASL nel cui ambito ricadono le sedi di servizio del personale interessato.

 

     Art. 3.

     1. Il personale in servizio alla data del 1° luglio 2003 conserva la titolarità delle convenzioni.

     2. Alla scadenza delle convenzioni ciascuna ASL procede alla stipula delle convenzioni secondo i modelli tipo già utilizzati dall'amministrazione penitenziaria, salva la potestà dell'Assessorato regionale alla sanità di approvare nuovi testi di convenzione-tipo e salvo adeguamento ai nuovi assetti normativi e tariffari, come definiti con gli accordi collettivi nazionali.

 

     Art. 4.

     1. Le risorse finanziarie relative al trasferimento dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 2 sono determinate in euro 433.488,00 annui, e pertanto corrisposte dallo Stato alla Regione Siciliana, esclusa la spesa farmaceutica.